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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75711 volte
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Da: enzo2713/12/2012 13:42:43
le conclusioni dell'atto vi preeeeeeeeeeeeeeego

Da: figa13/12/2012 13:43:08
ragazzi forzaaaaaaaaaaaaa

Da: Accah13/12/2012 13:43:16
CICCI appreziamo la buona volontà... ci sono altri atti completi privato ? Dai un untimo sforzo unltimo giornooooo

Da: ilprincipedelforodibolzano13/12/2012 13:43:42
dai ragazzi!!!

Da: gfttyt13/12/2012 13:44:01

da napoli dicono che questa è la sentenza di riferimento

Sent 3008/12

Da: carlo1979 13/12/2012 13:44:09
forza ragazzi!!!! Concludiamo degnamente suuuuuuuuu

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Da: Accah13/12/2012 13:44:47
Atto svoltoooo privato daii

Da: tigu13/12/2012 13:44:56
A che ora finisce a milano?

Da: osservatore13/12/2012 13:45:04
perdonatemi....poi tolgo il disturbo e vado a pranzo........
praticante notaio a noi non frega nulla della cassazione che ci va contro ma solo di quella che è a nostro favore! :)
la tesi di cicci è buona.....è la sua tesi.
saluti a tutti ed in bocca al lupo ai ragazzi!

Da: asterix01 13/12/2012 13:45:08
RAGZZI VI POSTO QUALCOSA MA LO FATTO DI FRETTA DOVETE PERSONALIZZARE L'ATTO SE PER VOI VA BENE IO LO POSTO

Da: gigi17 13/12/2012 13:45:09
ma quello di marachesh non va bene? non conosco la materia!

Da: noncapisco13/12/2012 13:45:21
dai ragazzi ultimo sforzo e poi vi ringrazieremo ancora...
daiiiii....

Da: er mejo13/12/2012 13:45:24
Mi raccomando, continuate a imboccare questi caproni muniti di cellulari e palmari!

Chiudete sto forum!

Abbiate rispetto per chi si sta facendo il mazzo, cercando con le proprie forze e la propria testa di concludere questa faticosissima tre giorni!

Da: La sentenza giusta del 201213/12/2012 13:45:24
La massima

Il decreto ingiuntivo è ugualmente valido nei confronti di colui che ha emesso un assegno anche nel caso in cui tale titolo sia stato offerto solamente a garanzia.

Quando il convenuto dimostra, per il pagamento di un debito, di aver corrisposto una somma idonea alla estinzione, spetta infatti al creditore, che sostiene che il pagamento è imputabile ad altro debito, l'onere della prova con l'allegazione e dimostrazione della esistenza di quest'ultimo. (Nel caso in esame erano stati emessi tre assegni bancari di cui due sono pagati e uno no, per cui spettava al debitore l'onere di dimostrare che con il pagamento dei due assegni si era provveduto al pagamento anche del terzo, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali.)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 28 febbraio 2012, n. 3008


Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo del 5 luglio 1999 il Presidente del Tribunale di Vicenza intimava ad B.A. di corrispondere a P. M.T. la somma di L. 45.375.000, oltre accessori, in pagamento dell'assegno bancario di L. 30.000.000 emesso dalla intimata in favore dell'ingiungente il 31 dicembre 1992.

Proponeva opposizione B.A. assumendo che: a) l'assegno azionato dalla P. era stato consegnato da essa opponente a garanzia del pagamento del proprio debito di L. 30.000.000 che doveva essere pagato in due rate di pari importo scadenti il 15 dicembre 1992 e il 30 dicembre 1992; b) che tali scadenze erano state rispettate mediante la consegna di due assegni tratti sulla Cassa di Risparmio di VR VI BL su un conto del marito di cui aveva la disponibilità di firma; c) che era errato il calcolo degli interessi.

P.M.T. negava che l'assegno fosse stato consegnato in garanzia e riconosceva di aver ricevuto i due assegni in pagamento di altre obbligazioni, diverse da quelle fatte valere in via monitoria.

Con sentenza del 12 giugno 2003 il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

Secondo il Tribunale spettava al creditore dimostrare l'esistenza di altre obbligazioni, diverse da quella azionata, che sarebbero state estinte con la consegna dei due assegni; in mancanza di detta prova, che la P. non aveva fornito, doveva considerarsi riuscita la prova della B. di aver estinto il debito azionato in via monitoria.

P.M.T. impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia chiedendo che, in riforma dell'impugnata decisione, l'opposizione a decreto ingiuntivo venisse rigettata e il decreto fosse dichiarato esecutivo.

La B., costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto con conferma della pronuncia di primo grado.

La Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza n. 1065/2003 del Tribunale di Vicenza, rigettava l'opposizione proposta da B.A. avverso il decreto ingiuntivo n. 474/99 emesso dal Presidente del Tribunale di Vicenza, confermando integralmente il decreto.

Osservava la Corte che l'eccezione di genericità dei motivi d'appello era infondata; che il principio enunciato dal Tribunale circa l'onere del creditore di provare che l'imputazione di un pagamento a suo favore riguardava un credito diverso da quello al quale il debitore ha riferito l'imputazione medesima non era, nella specie, applicabile, trattandosi di distinti debiti cartolari ed essendo onere del debitore dimostrare che il titolo di credito azionato fosse da ritenere collegato o, comunque, novazione di altro pregresso credito.

Propone ricorso per cassazione B.A. con quattro motivi.

Resiste con controricorso P.M.T.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso B.A. denuncia "Violazione dell'art. 360, sub 3 in relazione all'art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità delle doglianze".

Secondo parte ricorrente l'eccezione di "mancanza di specificità delle doglianze" dell'atto di citazione in appello è stata erroneamente valutata dalla Corte territoriale.

Sostiene la B. che le censure mosse alla sentenza di primo grado si incentrerebbero su fatti e argomenti non oggetto di causa e quindi di esame, di valutazione e decisione da parte del primo giudice per cui non costituirebbero censura della sentenza ma richiesta di riforma per nuove, diverse e autonome argomentazioni.

Il motivo è infondato.

Per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 c.p.c., occorre infatti indicare nell'atto di appello, anche mediante una esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado. Sul punto l'impugnata sentenza ha sostenuto che i motivi di impugnazione sono stati esposti nell'atto introduttivo in modo tale da assolvere compiutamente la funzione attribuita al criterio della specificità, individuando le parti della sentenza impugnata rispetto alla quale la soccombente richiedeva il riesame.

Con il secondo motivo si denuncia: 2) "Violazione dell'art. 360 sub 3 in relazione all'art. 345 avendo pronunciato la Corte Veneta su fatti, domande e doglianze nuove".

Secondo parte ricorrente nel giudizio di primo grado non sono mai entrati nè le problematiche dell'art. 1193 c.c., nè i principi sull'onere della prova per cui la causa d'appello è diversa e nuova con violazione del diritto di difesa, divenendo per l'effetto la sentenza nulla ed essendo inammissibile l'appello ex art. 345 c.p.c.

Il motivo è inammissibile perchè generico e non rispetta il principio dell'autosufficienza; in ogni caso si tratta di questione di fatto relativa all'interpretazione della domanda.

Con il terzo motivo si denuncia "Violazione dell'art. 360 sub 3 in relazione all'art. 112 c.p.c. per pronuncia ultra ed extra petita".

Secondo parte ricorrente la Corte d'Appello ha pronunciato ultra petita sul presupposto che la postdatazione dell'assegno azionato con il decreto monitorio doveva indurre a ritenere che il titolo confermava l'esistenza del debito alla data degli altri due assegni.

Il motivo è infondato.

Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'uria o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere- dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Cass., 19 marzo 2007, n. 6361).

Senza, peraltro, considerare che per quanto riguarda l'assegno postdatato la ricorrente introduce un tema nuovo e comunque doveva provare che il debito pregresso era lo stesso di cui ai due precedenti assegni.

Con il quarto motivo si denuncia "Violazione dell'art. 360 c.p.c., sub 3 per violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto in relazione agli artt. 1193 e 2697 c.c.; e art. 360 c.p.c., sub 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2729 e 1988 c.c.".

Secondo parte ricorrente la Corte ha interpretato male la sentenza della Cassazione n. 3457/2007 per non aver dato rilevanza alla cosiddetta postdatazione.

Il motivo deve essere rigettato.

Costituisce orientamento risalente e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 20134/2005; Cass., n. 6155/1978) che il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.

Nel caso in esame sono stati emessi tre assegni bancari di cui due sono stati pagati e uno no, per cui spettava al debitore l'onere di dimostrare che con il pagamento dei due assegni si è provveduto al pagamento anche del terzo, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che tale prova non è stata fornita.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Da: max13/12/2012 13:45:38
idioti cass 1984 conformata 99 dice che la prova test non è possibile quando il valore è alto

Da: Avv13/12/2012 13:45:43
Mi date i riferimenti della sentenza che ve la pubblico?

Da: giiii13/12/2012 13:46:04
si postalo dai

Da: cicci ok13/12/2012 13:46:14
mara ma che dici io eviterei solo interr formale perchè rapporto è incontestato come il prezzo e la richiesta di testi  caio non ha da provare nulla come attore in senso sostanziale è tutto documentale e aggiungerei la cass sulla prova del pagamento del debito a carico di tizio

Da: pina 7513/12/2012 13:47:17
asterix dove hai postato?

Da: Ottimo lavoro Cicci13/12/2012 13:47:29
L'atto di Cicci è il migliore per ora solo che, con il dovuto rispetto per Cicci, non sono d'accordo sulla richiesta di interrogatorio formale perchè ininfluente data la produzione documentale. Al limite potreste chiedere, in caso di accoglimento della richiesta di prova testimoniale avanzata da Tizio, di essere ammessi a prova contraria. Avete ampio margine per copiarlo in brutta per modificarlo e correggere eventuali errori o incongruenze. Ricordate che la cosa importante è la consequenzialità logico-giuridica cioè il discorso deve essere coerente.

Da: giiii13/12/2012 13:49:40
MA IN QUELLO DI CICCI NON MANCA TUTTA LA POARTE RELATIVA
ai limiti della prova orale in materia contrattuale ed in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie RICHIESTA DALLA TRACCIA????

Da: Federico1813/12/2012 13:50:24
Non chiedete prove...
è una comparsa...
le prove potete articolarle...
datemi retta salvatevi con un formuletta del tipo
con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e provare nei termini di rito...

Da: xxxxxxxxxxxxxx113/12/2012 13:50:44
Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.02.2012 n° 3008.

Da: asterix01 13/12/2012 13:50:55
RAGAZZI CREDETEMI VORREI AIUTARVI DI PIù MA NON POSSO CMQ L'ATTO è QUESTO MANCA SOLO QUALCOSINA MA è GIUSTO BUONA FORTUNA A TUTTI VOI  AUGURI DI NATALE QUESTO è UN MIO REGALO CIAOOOOO


Sez. ... - Dott. ... - udienza del .... - R.G.N. ....
Comparsa di costituzione e risposta
Per
La il sig. Caio, c.f. ......, nato a ..... il ...... e residente in ..... alla Via ..... n. ...., elettivamente domiciliato in ....., alla Via ....., presso lo studio dell'Avv………. c.f. ...., n. fax .... - PEC ...., dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'originario ricorso per ingiunzione di pagamento (oppure in calce al presente atto - vedi tu)
Contro
il Sig. Tizio,CF……. NATO…….RESIDENTE….. rappresentato e difeso dall'Avv. ...., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ....., alla Via .... n. ......
Premesso
- che con atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. ...., notificato in data ...., il sig. Tizio ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, emesso dall'intestato Tribunale, in virtù del quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro  30.000,00, somma portata da titoli relativi alla fornitura di merce che il sig. Tizio non aveva onorato alla scadenza.
A sostegno dell'impugnativa controparte, pur non eccependo nulla in ordine all'entità dell'importo richiesto, deduce di aver già onorato il suo debito, consegnando all'odierno convenuto altri assegni ancor prima della presentazione in banca dei precedenti titoli posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo. In virtù di ciò, l'opponente chiede di provare per testi la suddetta circostanza estintiva della sua obbligazione.
Si costituisce a mezzo del presente atto il sig. Caio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, contestando quanto ex adverso esposto e dedotto sia in punto di fatto che in diritto, per i seguenti motivi.
* * * * *
Dall'esame dell'avversa opposizione emerge che l'opponente incentra le sue difese sull'assunto di aver già onorato il suo debito, mediante la consegna di assegni ancor prima della presentazione dei titoli successivamente posti a base del d.i. opposto. Tale circostanza egli intende provare per testi.
.
Tali limiti trovano, in linea generale, la loro ratio in una generale ottica di sfavore per la prova orale e, invece, di favore per la prova documentale, per la maggiore certezza ed affidabilità di quest'ultima. Va, tuttavia, rilevato come la portata di detti limiti sia stata fortemente ridotta dall'interpretazione giurisprudenziale.
Ciò premesso, l'art. 2721 c.c. esclude l'ammissibilità della prova testimoniali dei contratti quando il valore dell'oggetto eccede la somma di euro  2.58; tuttavia il giudice può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Occorre precisare che il predetto limite - come quelli riguardanti la prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, ad substantiam ad probationem - opera esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione. Si discute, poi, se il divieto in esame si estenda anche agli atti unilaterali (ad eccezione di quelli previsti dall'art. 2726 c.c.), anche se aventi contenuto patrimoniale, e, sul punto, va ricordato come autorevole dottrina esclude recisamente ciò18, ed in tal senso vi è copiosa giurisprudenza soprattutto, come vedremo, con riferimento alle limitazioni previste dagli artt. 2722 e 2723 c.c.. Orbene, vi è da dire che la somma di lire 5.000 - evidentemente non aggiornata in relazione al mutato valore della moneta - non costituisce più un criterio di distinzione ai fini della prova testimoniale del contratto. Resta, tuttavia, valida la ratio del 1° comma dell'art. 2721 c.c., e perciò va esclusa in linea di massima - ossia valutate la qualità delle parti, la natura del contratto ed ogni altra circostanza - la prova orale per i contratti di maggior valore economico, che di solito vengono documentati con atto scritto e in ordine ai quali la genuinità dei testi potrebbe essere compromessa dall'entità degli interessi in gioco. L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice, il cui esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sull'attribuzione ad una di esse di una efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre. Il giudice è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni per cui intende derogare al divieto di cui al 1° comma dell'art. 2721 c.c.,. Quanto al divieto di cui all'art. 2722 c.ci artt. 2722 e ai sensi dell'art. 2726 c.c.. A norma dell'art. 2723 c.c., il giudice ha facoltà di ammettere la prova per testi qualora si alleghi - fuori di ogni ipotesi legale di prova scritta - che dopo la formazione di un documento sia stata stipulata una aggiunta o modificazione verbale al contenuto del documento stesso, essendo all'uopo sufficiente che il giudice esprima un giudizio di mera probabilità (verosimiglianza) in ordine alla deduzione della parte sul patto testimoniale. Anche in tal caso, come per l'ipotesi di deroga al limite di cui all'art. 2721 c.c., occorre far riferimento alla qualità delle parti, alla natura del contratto, e ad ogni altra circostanza che possa legittimare un comportamento delle parti diverso da quello tenuto nella normalità dei rapporti. Le regole di esclusione della prova testimoniale contenute negli artt. 2721, 2722 e 2726 c.c. incontrano una serie nutrita di eccezioni previste dall'art. 2724 c.c.. La prova testimoniale è, infatti, ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova scritta proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e tale da far apparire verosimile il fatto allegato. Il concetto di "principio di prova scritta" è stato inteso dalla giurisprudenza in un'accezione molto ampia, potendo trattarsi di qualsiasi documento (compresi registri, carte domestiche, missive), anche non sottoscritto, purchè provenga dalla parte contro la quale viene richiesta la prova testimoniale. Rientrano in detta nozione anche le risposte rese dalla parte nel corso dell'interrogatorio, in quanto la verbalizzazione e la successiva sottoscrizione danno l'assoluta certezza che l'ammissione proviene dalla parte stessa. La prova testimoniale è, inoltre, ammissibile laddove la parte alleghi di essersi trovata nell'impossibilità morale e materiale di procurarsi la prova scritta. In proposito, va anzitutto osservato che l'allegazione specifica della causa dell'impossibilità di procurarsi la prova scritta costituisce un onere della parte che intende avvalersene..
Le modalità di deduzione della prova testimoniale
Nell'avversa opposizione non v'è stata alcuna contestazione sulle somme richieste e riconosciute in decreto: da ciò emerge lo scopo meramente defatigatorio dell'opposizione proposta, che non è fondata nemmeno su prova scritta ma solo su una richiesta prova testimoniale.

L'opponente, invero, nel tentativo di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti della χ S.p.A. debitamente documentato come da produzione offerta a corredo del ricorso per ingiunzione di pagamento, vorrebbe sostenere che il pagamento dell'Iva di competenza della γ sostenuto dalla χ, costituirebbe una forma di finanziamento i favore della stessa γ e che, conseguentemente, esso sarebbe inesigibile giusta il richiamo all'art. 2467 del cod. civ. il quale stabilisce che: "Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

Quanto sopra premesso e ritenuto il sig. Caio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, precisa come segue le proprie
Piaccia all'Ill.mo Tribunale conclusioni
"adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Si allegano i seguenti documenti: 1) ....; 2) ....; 3) ...... 4) ....;
, 13 dicembre 2012

Da: Ottimo lavoro Cicci13/12/2012 13:51:16
Dimenticavo... nell'atto di Cicci ci sono le date sia della comparsa che del mandato: NON LE DOVETE METTERE!!! lasciate solo i puntini

Da: CICCI vi saluta13/12/2012 13:51:35
Spero di esservi stata comunque d'aiuto. Ciao a tutti

Da: Free8213/12/2012 13:52:27
Massimo  risposto x ogni teoria...

Ma   serve  arrivare a conclusione...
Chi e  sotto esame.. sta letteralmente   Tremando...

Dai che  ci siamo passati tutti.....

Tracciamo una conclusione...

Da: turetuppete13/12/2012 13:53:46
quindi?

Da: alescarm13/12/2012 13:54:27
ragazzi per favore....DATECI UNA SOLUZIONE DEFINITIVA!!!

Da: turetuppete13/12/2012 13:55:58
???

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