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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75711 volte
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Da: osservatore13/12/2012 13:22:59
io credo che si possano e debbano dare solo consigli.......far girare un atto che poi tu passi a qualcun'altro che lo passa a qualcun'altro ancora e così via......che senso ha? i miei ragazzi a Napoli vogliono consigli non scopiazzature e l'atto l'hanno già quasi finito.

Da: menaaa13/12/2012 13:24:29
novità sull'atto definitivo?

Da: Xardas13/12/2012 13:28:47
Secondo me le varie sentenze riportate non c'entrano molto. In ogni caso sarebbe meglio riportare solo la massima così da focalizzare l'argomento.

Da: ottimista7 13/12/2012 13:29:12
OSSERVATORE quindi tu concordi con questa impostazione:

1) l'impossibilità ex 2726 di provare per testi il pagamento, fatte salve le eccezioni (insussistenti nel caso di specie) di cui al 2721 e 2724.
2) l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie: devono essere adempiute in moneta (1277), e presso il domicilio del creditore (1182).


Da: plutin13/12/2012 13:29:22
state solo confondendo le idee

Da: Cicci-ECCO L''ATTO13/12/2012 13:29:24
 
TRIBUNALE DI AlFA
Comparsa di costituzione e risposta
Il Sig. Caio, nato a …. il ….., (C.F……..) residente in …….  alla via ….., ed elettivamente domiciliato in ……. alla via ……. presso lo studio dell'Avv. ………( C.F.:……, PEC:………) che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in  calce al presente atto, espone quanto segue. - creditore opposto -
CONTRO
Tizio (C.F. : …..) rappresentato e difeso dall'Avv. ………                                                 - debitore opponente -
Fatto
Con atto di citazione notificato il….. Tizio proponeva opposizione avverso il D.I. n….R.G…. emesso dal Tribunale di … in data… con il quale veniva ingiunto a Tizio il pagamento di euro . 30.000,00 oltre interessi e spese e competenze legali asserendo di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del suddetto D.I. .
Il sig Caio……., ut supra, si costituisce nel presente giudizio per impugnare, punto per punto, quanto esposto da controparte nell'atto introduttivo e ne chiede l'integrale rigetto perché infondato oltre che inammissibile, il tutto unitamente alla documentazione prodotta, ed eccepisce e rileva quanto segue in : 
Diritto
Si contesta preliminarmente quanto è piaciuto dedurre a controparte in merito al preteso pagamento delle somme dovute a mezzo di altri assegni a suo dire consegnati all'odierno opposto in data precedente alla presentazione in banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
A fondamento di tale circostanza Tizio non ha prodotto alcuna prova scritta in ordine alla propria obbligazione pecuniaria ovvero copia dei menzionati assegni, invero vorrebbe provare tale assunto a mezzo di prova testimoniale.
Infatti secondo quanto sancito dall'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza. Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla dagli artt. 2721, 2724 c.c.;  da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Inoltre ai sensi dell'art. 1277 c.c. i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale". Pertanto in caso di pagamento effettuato a mezzo di assegni di traenza, l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno. (principio recentemente confermato da Cass. civ., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291).
Conseguentemente anche qualora tizio avesse effettivamente consegnato i presunti assegni, circostanza che si nega recisamente, allo stato non vi sarebbe alcuna prova in ordine l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore
Alla luce di quanto esposto ci si oppone fermamente alla richiesta prova testimoniale così come proposta da controparte.
Al contrario Caio a riprova del proprio credito ha fornito ampia prova scritta così come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio ovvero:  fattura relativa alla fornitura delle merci consegnate a Tizio, nonché relativa bolla di consegna delle stesse, estratto autentico delle scritture contabili ed i titoli non onorati da questi. In realtà Caio a fronte dei titoli rilasciati da Tizio per la fornitura di merce e  non onorati alla scadenza si è visto costretto a fare richiesta di ingiunzione di pagamento.
La suddetta fornitura non è stata mai in alcun modo contestata da controparte che ha confermato che la stessa si è svolta nel periodo in atti indicato, diversamente ha ritenuto di doverne contestare il quantum ritenendo di aver già ampiamente versato le somme dovute, anche se al riguardo allo stato, come già detto, non ha dato alcuna prova.
Allo stato pertanto la richiesta formulata da parte opposta è del tutto legittima oltre che fondata ed il sig. Giudicante non potrà far altro che accertare che la stessa risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 633 c.p.c..
Alla luce di quanto sin qui esposto si ribadisce, dunque che la contestazione di controparte è del tutto priva di fondamento in fatto ed in diritto.
Per tutti i motivi innanzi esposti, il convenuto opposto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
c h i e d e
che ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto venga munito di clausola di provvisoria esecuzione poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione; insiste affinché vengano accolte le seguenti
conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alfa adito, contrariis e reiectis :
1) In via preliminare, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge della fase monitoria e del presente giudizio.
In via istruttoria, salva ogni ulteriore richiesta, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, ci si oppone sin da ora alla prova testimoniale così come richiesta perché inammissibile oltre che ininfluente ai fini del presente giudizio si chiede invece ammettersi interrogatorio formale del Sig. Tizio sulle seguenti circostanze: a) "Vero che a fronte di fornitura di merci sono stati emessi i seguenti assegni …… posti a fondamento del D.I..? "Vero che i ripetuti inviti a far fronte al relativo pagamento rimanevano elusi ? Nonché prova ntestimoniale sulle medesime circostanze a mezzo dei seguenti testi: ……….. . Con riserva di indicare le generalità di ulteriori testi nei termini di legge. Nel caso di ammissione di prova testi di controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi testi e capitoli indicati da parte avversa.
Si producono in copia i seguenti documenti:
1) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il …….
2) fascicolo monitorio, con i documenti indicati in indice.
Salvezze illimitate.
lì, 13.12.12​
                                             ​Avv. …………………..
Mandato: MANDATO all'Avv. …..
Io sottoscritto Caio,  nato a ….il …. residente in ………alla via ……. C.F. ….., Le conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di esecuzione, con ogni ampia facoltà di legge, compresa quella di spiegare domanda riconvenzionale, chiamare in causa terzi, fare appelli incidentali, proporre opposizioni, reclami, deferire giuramenti decisori, istanze per sequestri giudiziari e conservativi, nonché conciliare, quietanzare e transigere, con facoltà altresì di nominare altri avvocati o farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri. Ratifico fin da ora il Suo operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri da Lei nominati.Presto inoltre consenso ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche al trattamento dei miei dati personali, al fine di far valere e difendere i miei diritti in sede giudiziaria per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito, essendomi state rese tutte le informazioni di cui all'art. 10 della Legge n.675/96, come modificato dall'art. 1 D. Lgs. n. 123/97. Eleggo domicilio in ……. alla via ……. presso il Suo studio.
……..lì 13.12.12
Caio
 
V° per autentica
 
Avv…..
 
 

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Da: Nino D''Angelo (il vostro angelo)13/12/2012 13:29:39
Sto lavorandoooooo

Da: juris13/12/2012 13:29:48
qual è il numero della sentenza sull' inammissibilità della prova testimoniale quando c'è la prova documentale?

Da: MARACHESH13/12/2012 13:30:40
ATTO CIVILE:


Tribunale di alfa
comparsa di costituzione e risposta.

per caio, rappresentato e difeso dall'avv. XXX giusta delega in calce al decreto ingiuntivo,
convenuto opposto nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. XXX emesso dal Tribunale di Alfa e notificato all'opponente in data XXX
***
Con decreto notificato in data XXX l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di XXXX, oltre interessi, spese ed accessori.
con atto di citazione ritualmente notificato in data xxx tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo l'avvenuta estinzione del debito di cui è causa.

L'opposizione avversaria è tuttavia infondata e come tale va rigettata, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte in narrativa.
Sostiene tizio nella propria opposizione che il debito di cui è causa sarebbe stato regolarmente saldato ed onorato, mediante la consegna di diversi assegni all'odierno convenuto, e che pertanto i successivi titoli posti infruttuosamente all'incasso su cui si fonda il decreto oggetto del presente giudizio non avrebbero dovuto essere azionati.
Quindi, nel richiedere la revoca dell'ingiunzione, richiede a codesto Ill.mo Tribunale di ammettere prova testimoniale sulla circostanza dell'avvenuto pagamento e sulla conseguente intervenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti di Caio.

L'opposizione in questione è infondata in fatto ed in diritto e come tale va rigettata sulla scorta dei motivi che vengono esposti in narrativa
a)    Inammissibilità della prova testimoniale - 2721, 2724 e 2726 c.c.
b)    Assenza di prova circa l'avvenuto versamento;
c)    Infondatezza dell'opposizione - breve inciso su onere della prova onus probandi incumbit eius qui dicit
d)    Concessione PE x 642 c.p.c.
Previa concessione della PE al d.i. in quanto fondato su titolo ex art. 642 c.p.c.
rigettare le istanze istruttorie testimoniali in quanto inammissibili
rigettare quindi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto
confermare il decreto ingiuntivo e in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa

Da: Accah13/12/2012 13:31:21
raga postate soluzione civile dai... completa

Da: infiltrato in aula 13/12/2012 13:31:33
quello di cicci è buono ?

Da: bea13/12/2012 13:32:39
confusione...

Da: seria13/12/2012 13:32:57
l'atto di cicci è giusto?

Da: Ary13/12/2012 13:33:10
soluzione civile completa...HELP!

Da: X NAPOLI13/12/2012 13:33:14
napoli a ke ora consegna???

Da: ilprincipedelforodibolzano13/12/2012 13:33:44
quello di cicci com'è???? svelti!!!

Da: sissi12x9013/12/2012 13:34:10
vanno bene gli atti che sono stati pubblicati?

Da: Accah13/12/2012 13:34:17
raga controllate quella di CICI è buona? razie è urgentee

Da: Polimerasi 13/12/2012 13:34:28
ragazziiiiiii oggi non siamo d'aiuto per niente.. qualcuno almeno sta componendo l'atto o vi siete fermati tutti??

Da: noncapisco13/12/2012 13:34:57
scusate ragazzi, vedo che siete preparati nel poter svolgere un tale quesito, ma perchè non riuscite a mettervi d'accordo su quale sia la soluzione migliore?

Da: osservatore13/12/2012 13:35:34
Ottimista: sì d'accordo.......anche l'atto di cicci non è male.....anzi direi buono......

Da: Accah13/12/2012 13:36:17
daicontrollate quella di CICCI ultimo sforzo ultimo giorno! :D

Da: menaaa13/12/2012 13:37:18
Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.02.2012 n° 3008
Il decreto ingiuntivo è ugualmente valido nei confronti di colui che ha emesso un assegno anche nel caso in cui tale titolo sia stato offerto solamente a garanzia.

Quando il convenuto dimostra, per il pagamento di un debito, di aver corrisposto una somma idonea alla estinzione, spetta infatti al creditore, che sostiene che il pagamento è imputabile ad altro debito, l'onere della prova con l'allegazione e dimostrazione della esistenza di quest'ultimo. (Nel caso in esame erano stati emessi tre assegni bancari di cui due sono pagati e uno no, per cui spettava al debitore l'onere di dimostrare che con il pagamento dei due assegni si era provveduto al pagamento anche del terzo, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali.)

(*) Riferimenti normativi: artt. 1193 e 2697 c.c.

che ne pensate??

Da: PAOLO13/12/2012 13:37:41
l'atto non si compone, si redige.

Da: avogado13/12/2012 13:37:48
Autorità:  Tribunale  Roma  sez. VI
Data:  05 luglio 2012
Numero:  n. 15760
Parti:  -
Fonti:  Guida al diritto 2012, 39, 72 (s.m.)
CLASSIFICAZIONE
ESECUZIONE FORZATA - In genere
TESTO
Quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Tale principio, però, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato e il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.

Da: figa13/12/2012 13:38:13
napoli consegna alle 6
sicurissimaaaaaaaaaaa

Da: ilprincipedelforodibolzano13/12/2012 13:38:19
invece di fare i giuristi REDIGETE un atto da AVVOCATI!!!

Da: MARACHESH13/12/2012 13:39:04
CCI NON è BUONA HA CONFUSO TIAZIO CON CAIO....ATTENZIONE

Da: colix13/12/2012 13:40:20
RAGAZZI MI INDICATE L'ATTO DEFINITIVO CORRETTO GRAZIE

Da: praticante notaio13/12/2012 13:41:41
Dell'atto di Cicci non mi convince la questione della mancata riscossione degli assegni...se tizio riuscisse a provare di aver consegnato gli assegni, non sarebbe poi tenuto a provare anche la riscossione..La Cassazione ha detto che se il creditore accetta l'assegno poi sta a lui provare di non averlo potuto riscuotere

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