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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75711 volte
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Da: Wizard of Oz13/12/2012 12:48:27
Volate mie scimmie, volate per tutta la rete e riportatemi qui l'atto corretto e completo...e ora sciò...VOLATE MIE CREATURE!

Da: carlo1979 13/12/2012 12:48:31
é vero.... qualcuno che pubblica l'atto ? giusto x uno spunto..

Da: noodles13/12/2012 12:48:54
il problema pagamento in denaro o assegno è irrilevante. Dovreste sapere ormai che per pagamenti superiore ad 1.000,00 è obbligo di legge pagare con assegni... quindi il creditore per importi così rilevanti non può rifiutare il pagamento in assegno....
si pone tutto sull'inammissibilità della prova testimoniale...

Da: ddddddddddddddddd13/12/2012 12:49:09
BRAVISSIMO tracciadelcavolo!!! perfetto, la mancata restituzione del titolo!!

Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, comma 1, r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore. (Fattispecie relativa a rigetto, confermato dalla S.C., di opposizione ad ammortamento di vaglia cambiari).

Cassazione civile, sez. I, 03/06/2010, n. 13462
Soc. Ermaca c. Lo Bosco
Giust. civ. Mass. 2010, 6, 863


(1) In senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 29 marzo 2006 n. 7122; Cass. 7 dicembre 1999 n. 13663.

Da: PARTE IN DIRITTO???13/12/2012 12:49:37
qualcuno riesce a riassumermi la parte in diritto?
grazie

Da: Pier_1213/12/2012 12:50:02
corte competente e richieste art... di penale...???

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Da: Luxor 13/12/2012 12:50:28
Per avv. silvia quiesta era la mia....Cass., Sez. 1, 15 febbraio 2007, n. 3457. Pres. Proto, est. Giusti.
Il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere
corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore, il
quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, provare di
quest'ultimo l'esistenza, nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non
trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto
dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data
significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile,
giacché proprio la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il
credito azionato (nella specie, prima rata di liquidazione della quota in favore del socio uscente) ed
il titolo di credito (emesso ancora prima che prendesse effetto il recesso del socio), pone a carico del
debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il
rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo............ma non risolve il problema perchè attiene solo all'onere della prova..infatti io suggerivo prima di argomentare su questo e DOPO scrivere sull'inammissibilità!...ma come dicevo è una soluzione che non è stata presa in considerazione quindi sto cercando anche altro

Da: Accah13/12/2012 12:50:54
raga potete postare l'atto di Privato completo grazie..

Da: nicolex 13/12/2012 12:51:32
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile

Sentenza 9 agosto 2010, n. 18483
Massima

Obbligazioni - Rapporto obbligatorio - Pagamento dell'indebito - Indebito oggettivo - Dazione senza causa di una somma di danaro - Onere probatorio - Rispetto dei limiti stabiliti per la prova dei contratti - Esclusione - Prova testimoniale - Ammissibilità - Criteri

Colui che agisce per la ripetizione di un indebito allega la dazione senza causa della somma di denaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa e può, conseguentemente, assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà contrattuale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico; ne consegue che la prova dell'indebito può essere fornita anche per testimoni, indipendentemente dai limiti di cui all'art. 2721 cod. civ.



PUBBLICAZIONE

Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24
Riferimenti: Legge(1) - Giurisprudenza(5) - Percorsi operativi(1) - Tutti(7)
Argomenti: dazione - indebito

Da: betheone13/12/2012 12:52:00
Una soluzione per favore.......

Da: ABGarra 13/12/2012 12:53:38
Attendiamo con ansia l'atto svolto. Grazie!!! Qui, neppure i membri della commissione sono d'accordo sulla soluzione.

Da: noncapisco13/12/2012 12:54:10
ma si può capire con esattezza qual'è la soluzione giusta?

Da: VaLLio13/12/2012 12:54:12
ragazzi la soluzione di civileeeeeeeeeeeeeeee

Da: Reby 25 13/12/2012 12:54:20
Ma in definitiva,per chi come me è ignorante in materia,qual è la sentenza giusta che si addice al caso in esame?

Da: Accah13/12/2012 12:56:53
Atto civil svolto? grazie a tutti!!

Da: helpyou13/12/2012 12:57:46
PRIMA PARTE DELL'ATTO:
Ecc.mo Tribunale di Alfa

Comparsa di costituzione e risposta


Per Caio, nato a .... il ..... (CF....) e residente in ... alla Via..... rappresentato e difeso - giusta procura in calce al presente atto -dall'Avv... (C.F......) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ...., alla via ....


contro


Tizio nato a .... il ..... (CF....) e residente in ... alla Via..... rappresentato e difeso - giusta procura in calce al presente atto -dall'Avv... (C.F......)


FATTO


Con atto di opposizione a d.i. n.... notificato in data ____, Tizio conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Alfa, Caio per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
" - in via preliminare, dichiarare la sospensione dell' efficacia esecutiva del D.I. n. …. R.G. …. emesso in data ….. dall'intestato Tribunale, dovendosi ritenere immanente il fumus boni iuris consiste nel macroscopico errore in cui è incorso il Giudicante nel giudizio monitorio, ed il periculum in mora, consistente nell'ingiusta anticipata esecuzione di una decisione opposta;
- nel merito, accertare l' infondatezza della pretesa economica avanzata da Caio a mezzo decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Tizio;   
- per l'effetto, revocare e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. …….. R.G. ….. emesso, dall'intestato Tribunale in data ………. e notificato in data ……….., siccome errato, ingiusto ed illegittimo per tutte le ragioni esposte;
Il tutto con vittoria di  spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario."
_____________________________________________________
A fondamento della propria opposizione Tizio asseriva di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto, Caio, ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo. Chiedeva, poi, di essere ammesso a provare per testi tale pagamento.
Alla luce di quanto esposto in punto di fatto, è intenzione di Caio costituirsi nel presente giudizio al fine di contestare tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito con conseguente rigetto delle avverse domande ed accoglimento delle domande proposte nel presente atto per le seguenti ragioni in

DIRITTO
A) INAMMISSIBILITà DELLA PROVA TESTIMONIALE ex artt. 2721, 2724 e 2726 c.c.
La prova testimoniale, nel nostro ordinamento, può definirsi come la "dichiarazione che un terzo rispetto alle parti in causa rende, davanti al Giudice e nel corso del processo, in ordine alla sua conoscenza di fatti rilevati per la decisione", dietro il solenne e formale impegno a riferire la verità.
Essa è il tipico esempio di prova costituenda, e cioè di una "prova a formazione endoprocessule che, a differenza del documento, classica prova costituita, richiede per la sua formazione un provvedimento complesso che si sviluppa attraverso le fasi della deduzione, dell'ammissione e dell'espletamento".
A livello processuale l'ammissione della prova testimoniale è disciplinata laconicamente dal previgente art. 184 c.p.c. e dall'attuale art. 183 c.p.c., nonché dall'art. 186 c.p.c..
La valutazione operata dal giudice in proposito è duplice, dovendo investire sia il
profilo dell'ammissibilità della prova, sia quello della sua rilevanza, posto che ammissibilità e
rilevanza fungono da limite al diritto alla prova, spettante alla parte ex art. 24 Cost. ed ex art. 6.1
CEDU.
Per quanto concerne il giudizio di ammissibilità, esso ha natura strettamente giuridica
e riguarda la cosiddetta legalità della prova, integrando una valutazione diretta a verificare,
caso per caso, se ricorrano ragioni di non ammissione del mezzo di prova proposto rispetto
allo schema legale. Tale giudizio riguarda quindi la sussistenza delle condizioni, con
riferimento a modalità e limiti di deduzione, alle quali l'ordinamento subordina l'esperimento
di un determinato mezzo di prova.
In particolare, la conformità della prova al modello normativo, va scrutinata sia sotto il profilo
processuale, valutando se essa sia stata tempestivamente dedotta prima dello spirare dei
termini istruttori; sia sotto il profilo sostanziale, valutando se essa sia stata dedotta nel rispetto
delle norme codicistiche previste per la validità del mezzo istruttorio.
Relativamente invece al giudizio di rilevanza, si osserva come esso abbia natura
logico-ipotetica e sia volto a verificare a priori se il mezzo di prova sia potenzialmente utile per l'accertamento dei fatti controversi, o, in altre parole, se sia tecnicamente idoneo a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti allegati in causa.
Si è quindi acutamente osservato, per fissare la distinzione tra ammissibilità e
rilevanza, che il giudizio di ammissibilità della prova riguarda un profilo esterno di
rispondenza allo schema legale, mentre il giudizio di rilevanza riguarda invece un profilo
interno di conducenza della prova ai fini della decisione55, ed è escluso quindi con riferimento
a fatti pacifici, già provati o non utili ai fini della decisione. Testualmente, afferma la
Suprema Corte che "l'ammissibilità attiene al rispetto delle norme che stabiliscono modalità
e limiti di deduzione del singolo mezzo di prova", mentre il giudizio di rilevanza va svolto
verificando la sussistenza del "nesso tra i fatti da provare ed il riconoscimento della
fondatezza della domanda o dell'eccezione".
Ciò posto, muovendo dal presupposto che anche la mancanza di uno solo tra i due requisiti di
ammissibilità e rilevanza, impedisce l'ammissione della prova, la Corte di Cassazione ha poi
chiarito che non vi è gerarchia tra i due giudizi, nel senso che il giudice può indifferentemente
procedere prima alla valutazione dell'ammissibilità e poi della rilevanza, ovvero prima alla
valutazione della rilevanza e poi dell'ammissibilità.
Nel nostro ordinamento la prova testimoniale è soggetta a  limiti di ammissibilità previsti dagli artt. 2721 e ss c.c..
Occorre distinguere tra limiti concernenti il valore del contratto, la presenza di
documenti e l'oggetto del contratto, per poi verificare le eccezioni ai divieti posti.
a) Limiti concernenti il valore del contratto: ai sensi dell'art. 2721 c.c., la prova per
testi non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede gli euro  2,58; tuttavia, il Giudice può
consentire la prova oltre detto limite, in ragione della qualità delle parti, della natura del
contratto e di ogni altra circostanza.
Come chiarito dalla norma, il divieto riguarda solo la materia contrattuale.
b) Limiti concernenti la presenza di documenti: ai sensi degli artt. 2722 e 2723
c.c., nel caso di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, vi è divieto assoluto di
prova testimoniale se tali patti si assumono precedenti o coevi al documento stesso; nel caso
invece di patti successivi, il Giudice può consentire la prova per testi se, "avuto riguardo alla
qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, appare verosimile
che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali".
Anche in questo caso, il documento cui si riferisce la norma è necessariamente un
documento contrattuale. Tuttavia, per pacifica giurisprudenza, non è necessario che il documento
contenga la sottoscrizione delle parti, perché il divieto di cui all'art. 2722 c.c. opera anche in
relazione a dichiarazioni sottoscritte da una sola parte, ma che hanno comunque valenza
contrattuale.
c) Limiti concernenti la materia del contratto: ai sensi dell'art. 2725 c.c., nel caso
di contratti aventi forma scritta ad substantiam o ad probationem per legge o volontà delle
parti, la prova per testi è ammessa solo quando il contraente ha perduto senza sua colpa il
documento che forniva la prova del contratto.
d) Eccezioni al divieto di prova testimoniale: nei casi sopra esposti dei limiti
concernenti il valore del contratto e la presenza di documenti, la prova per testimoni è
ammessa in ogni caso, ex art. 2724 c.c., laddove vi sia un principio di prova per iscritto,
laddove il contraente sia stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova
scritta, laddove il contraente abbia perduto senza colpa il documento che gli forniva la prova;
solo questa terza ed ultima ipotesi, come si è detto, legittima invece la prova testimoniale nel
caso di contratti aventi forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Il principio di prova scritta, seconda la chiara dizione codicistica, è costituito da uno
scritto proveniente da controparte e di contenuto tale da far apparire verosimile il fatto.
allegato; in ogni caso, il documento non deve contenere un vago riferimento al fatto
controverso, ma deve invece attestare l'esistenza di un nesso logico tra documento e fatto
medesimo.
In ogni caso, poi, tutti i limiti di prova testimoniale esaminati valgono solo
allorquando il contratto venga allegato come fonte del rapporto giuridico oggetto di causa tra
le parti, non anche quando esso costituisca un mero fatto storico influente sulla decisione.
e) Eccezioni al divieto di prova testimoniale nel caso di intervento officioso ex art.
421 c.p.c.: l'articolo 421 comma 2 c.p.c., dettato per il rito del lavoro, prevede l'ammissione
d'ufficio dei mezzi di prova da parte del Giudice "anche fuori dei limiti stabiliti dal codice
civile".
Una questione certamente complessa sotto il profilo teorico-dogmatico e molto
rilevante sotto il profilo pratico, è quella del regime di rilevabilità, d'ufficio o ad istanza di
parte, dei limiti sostanziali di ammissibilità della prova testimoniale sopra visti.
Sul punto, in giurisprudenza si è formato un orientamento nettamente maggioritario, per il quale i limiti di ammissibilità della prova testimoniale posti dagli articoli
2721 e ss. e 1417 c.c., non sarebbero rilevabili d'ufficio ma solo ad istanza di parte,
dovendosi rinvenire il loro fondamento non già in un principio d'ordine pubblico, ma solo in
un principio posto nell'interesse delle parti.
La soluzione adottata dalla giurisprudenza è opinabile. E' stato in proposito osservato
che la ricostruzione unitaria risulta inappagante, dovendosi in realtà distinguere tra il
momento dell'ammissione della prova e quello successivo al suo espletamento.
Con riferimento alla fase di ammissione della prova testimoniale, il principio generale posto
dall'art. 183 comma 7 c.p.c. dovrebbe essere quello per il quale il giudizio di ammissibilità e
rilevanza va effettuato dal Giudice d'ufficio, senza alcuna necessità di eccezione di
inammissibilità della controparte, con una verifica di tutti i parametri normativi, di natura
processuale o sostanziale, compreso quindi il parametro della conformità della prova
testimoniale dedotta ai limiti previsti dagli articoli 2721 e ss. c.c.211. Diversamente opinando,
infatti, da un lato e sotto il profilo teorico, si giungerebbe alla singolare ed irragionevole
situazione per la quale il Giudice dovrebbe rilevare d'ufficio i vizi della prova testimoniale
relativi alla modalità di capitolazione212 ed alla violazione delle preclusioni istruttorie, ma
non potrebbe invece rilevare d'ufficio i vizi sostanziali della prova; dall'altro lato e sotto il
profilo pratico, si arriverebbe all'inaccettabile paradosso che in un processo contumaciale, il
Giudice dovrebbe ammettere tutte le prove dedotte in violazione degli articoli 2721-2723 e
1417 c.c.
L'insegnamento della Corte di Cassazione relativo alla rilevabilità ad istanza di parte delle
violazioni dei limiti sostanziali della prova testimoniale (con la sola eccezione dell'art. 2725
c.c. per i contratti aventi forma scritta ad substantiam), conserverebbe invece validità solo con
riferimento al caso di effettiva ammissione ed espletamento della prova testimoniale violativa
del dettato codicistico.
Ciò è stato ritenuto anche da un indirizzo della stessa Corte di Cassazione, sia pure
minoritario, per il quale l'inammissibilità di una prova testimoniale per contrasto con le
norme che la vietano quali gli artt. 2721-2725 c.c., non è sanata dalla mancata tempestiva
opposizione della parte interessata, e conseguentemente la relativa eccezione può essere
utilmente formulata anche dopo l'espletamento della prova vietata.

Da: praticante notaio13/12/2012 12:57:47
Per me la soluzione pubblicata su guardanella è abbastanza coerente...la questione della datio in solutum per me non centra...però a me sembra che l'esecuzione provvisoria debba essere chiesta ai sensi del 648 e non del 642 perchè siamo in sede di opposizione...che ne pensate?

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 12:58:28
non c'è sentenza giusta, anzi...sono tutte a sfavore di Caio. Ci vuole tempo e calma.

Da: menaaa13/12/2012 13:00:16
lo penso anch'io

Da: infiltrato in aula 13/12/2012 13:00:29
la soluzione di hepyou è buona ?

Da: helpyou13/12/2012 13:01:08
SI  LO STO COMPLETANDO

Da: car7713/12/2012 13:01:59
per me la 13462 del 2010 riportata da dddddd può aiutarci nella ns difesa

Da: xxxxxxxxxxxxxx113/12/2012 13:02:35
648 o 642????

Da: VaLLio13/12/2012 13:02:45
ragazzi l'atto di civile????? aiuto vi prego

Da: fffffffffffffffff13/12/2012 13:02:47

Il limite di ammissibilità della prova testimoniale stabilito dall'art.2721 cc, non è riferibile ai fatti storici che si intendono provare, essendo il detto limite applicabile solo all'esistenza del contratto.

In ragione di tale principio, quando si deve provare non già la stipula di un contratto ma il fatto storico che ha determinato la consegna in contanti di una somma di danaro al promotore finanziario della quale quello si sarebbe poi appropriato, la prova di tale fatto dunque non incontra il limite dell'invocata disposizione dell'art.2721 cc.

Da: luigi13/12/2012 13:03:32
ritengo che la traccia deve essre improntata sugli art. 2721 e ss. non c'entra nulla l'imputazione di pagamento. si deve solo sviluppare la traccia ritenendo che la prova testimoniale è un mezzo istruttorio inammissibile per dimostrare l'avvenuto pagamento di un'obbligazione pecuniaria...chiedere ad ogni modo la provvisoria esecutorietà...

Da: Contesque 13/12/2012 13:03:47
per aoxomoxoa 

ti stai occupando solo dell'atto di civile?
per quello credo che si possa risolvere argomentandolo solo sugli articoli del codicesenza cercare sentenze che non sembrano esserci.

su penale qualcuno ha sviluppato i motivi-?

Da: ddddddddddddddddd13/12/2012 13:04:23
Occorre sostenere la inammissibilità della prova per testi in quanto ininfluente (la semplice consegna di altri titoli non ha valore estintivo) e per inapplicabilità del 2° comma dell'art.2721, dato che, vista la natura del contratto e la avvenuta consegna di titoli (I PRIMI), Tizio avrebbe avuto, al momento della asserita consegna dei successivi titoli, il diritto alla quietanza (ex art.1199 c.c.) e alla restituzione dei primi titoli

Da: ck13/12/2012 13:05:03
che ne pensate di quanto scritto su altalex

Decreto ingiuntivo, pagamento, assegno
Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.02.2012 n° 3008
Il decreto ingiuntivo è ugualmente valido nei confronti di colui che ha emesso un assegno anche nel caso in cui tale titolo sia stato offerto solamente a garanzia.

Quando il convenuto dimostra, per il pagamento di un debito, di aver corrisposto una somma idonea alla estinzione, spetta infatti al creditore, che sostiene che il pagamento è imputabile ad altro debito, l'onere della prova con l'allegazione e dimostrazione della esistenza di quest'ultimo. (Nel caso in esame erano stati emessi tre assegni bancari di cui due sono pagati e uno no, per cui spettava al debitore l'onere di dimostrare che con il pagamento dei due assegni si era provveduto al pagamento anche del terzo, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali.)

(*) Riferimenti normativi: artt. 1193 e 2697 c.c.

(Fonte: Massimario.it - 15/2012. Cfr. nota di Manuela Rinaldi e nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)

Da: Reby 25 13/12/2012 13:05:17
Aoxomoxoa ti sembra giusta  la sentenza che ha postato prima ddddddddd?

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