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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75724 volte
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Da: nic dinatos13/12/2012 12:20:29
che succede a cz

Da: traccia del cavolo13/12/2012 12:21:05
L'emissione della cambiale a mero titolo "di favore" e la conseguente inesistenza del rapporto negoziale sottostante possono essere provati per testimoni dal debitore cambiario che contesti il proprio obbligo ad adempiere (Cassa con rinvio, App. Ancona, 18 Ottobre 2003)
Cass. civ., Sez. III, 12/02/2008, n. 3280

Da: ATTO CIVILE13/12/2012 12:21:05
x aoxomoxoa: perfetto, è esattamente quello che cercavo di spiegare..

Da: bravi13/12/2012 12:21:20
bocciati tutti, voi del sito e quelli dentro.

Da: Accah13/12/2012 12:21:45
postate l'atto privato svolto dai

Da: bravi13/12/2012 12:22:04
ma nessuno ha mai sentito parlare di azione cartolare e di azione causale?

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Da: principessacharlotte13/12/2012 12:22:35
RAGAZZI TIZIO HA RICONOSCIUTO IL SUO DEBITOOOO

Da: fra13/12/2012 12:23:00
CHE DITE DEL POST DI principessacharlotte?

Da: traccia del cavolo13/12/2012 12:23:25
X BRAVI: hai letto bene la traccia?

Da: marilyn1983 13/12/2012 12:24:11
scusate ma se tizio indica i testi...tra le conclusioni dobbiamo richiederein via subordinata la prova contraria?

Da: Annix13/12/2012 12:24:40
Axom aiutaci anche oggi

Da: Scusate13/12/2012 12:25:01
ma se si consegnato dei titoli (rectius assegni) non deve essere rilasciata una quietanza?

Da: Jul13/12/2012 12:26:16
fate attenzione, le soluzioni proposte hanno un ordine dei motivi di opposizione deprecabile...alla fine la differenza la faranno gli atti scritti in modo lineare. A mio avviso i motivi di opposizione:
a) non dimostrato pagamento -dire che ci si opporrà alla p.p.testi
b.) se dimostra avvenuta la consegna di titoli, comunque non è valido
in via istruttoria
oppone prova per testi 2721, 2724 e 2726

perlomeno.

Da: ddddddddddddddddd13/12/2012 12:26:49
Allora ragazzi, la storia della inammissibilita' della prova per testimoni non c'entra proprio nulla nel merito, l'art.2721 consente la deroga al limite di valore di euro 2,58....per ogni altra circostanza, e quindi è chiaro che Tizio può provare con testimoni di aver consegnato a Caio i successivi assegni. Qui il problema è diverso e ben più complesso.
Leggete questa sentenza:
"La consegna di un assegno bancario o circolare da parte di chi sia obbligato al pagamento di somme di denaro si configura come una "datio in solutum" ovvero quale proposta di una "datio pro solvendo", per cui, l'efficacia solutoria dipende soltanto dalla volontà del creditore, nel senso che, ove questi accetti e riscuota l'assegno, la prestazione diversa da quella dovuta deve ritenersi utilmente avvenuta con la riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine". Una clausola, questa - di norma inerente all'accettazione di un credito cartolare - che non ha effetti sospensivi, stando a significare che il trasferimento della proprietà del titolo è sottoposto alla condizione risolutiva del mancato pagamento, verificandosi per ciò stesso immediatamente.
Tribunale Bari, sez. II, 05/10/2011, n. 3093"
  Quindi il problema non è la consegna dei successivi assegni, ma la assoluta ininfluenza di tale consegna, dato che Caio non ha incassato gli assegni, ma ha fatto valere il credito portato dai primi

Da: Luxor 13/12/2012 12:26:51
di solito si fa la fotocpia dell'assegna con firma di chi l'ha ricevuto...ma non c'entra con la traccia

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 12:26:51
X ATTO CIVILE
infatti, si tratta di trovare il pertugio - qulleo che indicavo io sommessamente - per il quale è possibile prendere le difese di Caio, altrimenti si attaca al...tram.

Da: antonia1113/12/2012 12:29:41
raga postate le sentenze dell'atto civile? grazie

Da: ddddddddddddddddd13/12/2012 12:30:24
La consegna di assegno costituisce mera "datio in solutum", avendosi pagamento solo quando l'assegno venga riscosso ed incombendo al cedente, in conformità del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e della regola sancita dall'art. 1198, l'onere di provare che il credito sia stato pagato. Tribunale Monza, 12/06/2002
Quindi la circostanza che Tizio abbia consegnato altri assegni è ININFLUENTE (e sotto tale profilo la prova per testi è inammissibile)

Da: Ania8613/12/2012 12:30:28
ragazzi nella premessa in fatto ho scritto che tizio consegnava a caio altri assegni a pagamento del prezzo di una ulteriore e diversa fornitura di merce. In questo modo si giustifica il fatto che Caio fosse ancora in possesso dei primi assegni (e non li restituisce in cambio dei successivi), per poter su di essi fondare il ricorso per di

Da: FONDATOMOTIVO13/12/2012 12:30:30
E' semplice!!
non vi è alcuna prova del pagamento.
L'opposizione non è provata è infondata perchè si vorrebbe provare con testi un pagamento con assegno.

Da: Estraneo13/12/2012 12:31:53

- Messaggio eliminato -

Da: ilprincipedelforodibolzano13/12/2012 12:32:04
ania pubblicherai la tua soluzione?

Da: ddddddddddddddddd13/12/2012 12:32:22
Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore ad euro 12.500 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno.
Cassazione civile, sez. III, 16/06/2011, n. 13186

Da: tras 13/12/2012 12:32:51
mi date l'atto gia' sviluppato please

Da: betheone13/12/2012 12:33:12
Luxor puoi dirci almeno una parte in modo che si inizia a scrivere? grazie mille a tutti comunque!

Da: infiltrato in aula 13/12/2012 12:33:33
vi prego non ho molto tempo, in quale pagia del forum posso trovare l'atto di penale ?

Da: CARLAINS13/12/2012 12:33:39
GRANDE AOXOMOXOA!!!

Da: Estraneo13/12/2012 12:34:04

- Messaggio eliminato -

Da: ddddddddddddddddd13/12/2012 12:34:13
FONDATOMOTIVO hai ragione.....esatto, non c'è prova del pagamento, in quanto la consegna di assegni di c/c non costituisce prova del pagamento

Da: Ania8613/12/2012 12:34:16
certo che la pubblico:
TRIBUNALE CIVILE DI……..

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
Per: Caio, C.F.    , nato a ….., il….. e residente in…., alla Via….., rapp.to e difeso, giusta procura posta in calce al presente atto, dall'Avv….., C.F….., del Foro di….., elett.te dom.to presso il suo studio in……, alla Via…., il quale espressamente dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente n. di fax….., ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata…….,                               
                - OPPOSTO-
Contro: Tizio, C.F……., nato a……, il……. e residente in……., alla Via…….,  rapp.to e difeso dall'Avv……, C.F……del Foro di….., come in atti…..                                            
-    OPPONENTE -
FATTO
Per una migliore comprensione della fattispecie giuridica dedotta, onde sgombrare il campo da ogni possibile equivoco, occorre una breve e veritiera esposizione delle questioni di fatto e di diritto sottese al presente giudizio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data…., il sig. Tizio conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale il sig. Caio, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo n……., emesso dal Tribunale di …….., in data…….., per la somma di euro  ………., oltre interessi, spese ed accessori, rigettando integralmente le domande con esso proposte  perché inammissibili, improponibili, ed in ogni caso per la assoluta infondatezza in fatto ed in diritto; condannare parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, oltre IVA e CPA, nonché rimborso forfettario.
A fondamento della propria domanda, l'opponente asseriva di aver ricevuto da Caio una fornitura di merce per il complessivo prezzo pattuito di euro  30.000, 00(trentamila/00).
Onde provvedere al pagamento della suddetta merce, Tizio emetteva n. 3 assegni, ciascuno dell'importo di euro  10.000,00, (diecimila/00),  tratti sulla Banca X, consegnandoli a Caio affinchè esso fornitore, li ponesse all'incasso alla scadenza.
Precisava, tuttavia, Tizio, di aver provveduto ad onorare la propria obbligazione pecuniaria, consegnando materialmente a Caio, odierno opposto, altri assegni, tratti sulla Banca Y, per l'importo complessivo di euro  30.000,00, ben prima della infruttuosa presentazione presso la Banca X dei titoli successivamente posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
Chiedeva, infine Tizio, in via istruttoria, di essere ammesso a provare per testi la circostanza dell'avvenuto pagamento a Caio, del prezzo della merce fornita e più precisamente la circostanza della avvenuta consegna all'odierno opposto degli assegni tratti sulla Banca Y.
Ciò posto, si sottopone all'attenzione del Giudicante l'esatta ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato sul piano sostanziale i rapporti tra le parti dell'odierno giudizio e che hanno dato luogo all'odierno contenzioso.
Non contestata è la sussistenza di un rapporto contrattuale tra Tizio e Caio avente ad oggetto la fornitura di merce, per il complessivo prezzo di euro  30. 000,00.
Parimenti non contestata è la consegna da parte di Tizio, al fornitore Caio di n. 3 assegni, tratti sulla Banca X.
La circostanza che, per converso, è d'uopo smentire, attiene alla consegna da parte di Tizio, di ulteriori assegni a sostituzione di quelli precedentemente emessi.
Tali ulteriori assegni, infatti, venivano sì consegnati a Caio, ma gli stessi, tratti sulla Banca Y, venivano emessi da Tizio a saldo del prezzo di una diversa ed ulteriore fornitura di merce, in ordine alla quale, l'obbligazione pecuniaria di Tizio veniva, pertanto, regolarmente adempiuta.
Tanto premesso in fatto, con la presente comparsa si costituisce in giudizio, a mezzo del sottoscritto avvocato, il sig. Caio ut supra rapp.to, difeso e dom.to, il quale nell'impugnare e contestare fermamente tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto e prodotto, infondato in fatto ed in diritto, espone brevemente all'On.le Tribunale adito, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti osservazioni in punto di
DIRITTO

datemi una manoooooo

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