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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75711 volte
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Da: B.N.B13/12/2012 12:07:43
Il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.

Da: ilprincipedelforodibolzano13/12/2012 12:08:25
ragazzi riusciamo a far uscire una soluzione?? lo schema è buono?????

Da: ATTO CIVILE13/12/2012 12:08:38
Ragazzi, l'atto di certo non lo posso redigere, sono a lavoro... (sono capitato qui per curiosità di vedere gli atti che erano usciti.. poi mi sono appassionato..)
Per me andrebbe schematizzato così.
1) Inammissibilità della prova per testi sul dedotto pagamento a mezzo assegni.
Articoli di riferimento 2726 che rinvia al 2721, salvo eccezioni 2724.
Non servono sentenze, la norma è chiara.
2) Modalità di adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Inammissibilità del pagamento a mezzo assegno bancario salvo accettazione (in questo caso si tratterebbe difatti di una datio in solutum ex art. 1197).
Articoli di riferimento: 1277, 1182 e 1183.
La premessa è ovviamente che il passaggio di denaro non sia avvenuto.
Non capisco chi dice che il debitore potrebbe successivamente depositare i titoli a riprova.. ma se i titoli li ha consegnati a me (come lui dice) come fa a depositarli? l'unica cosa che lo salverebbe sarebbe la prova, tramite estratto conto, dell'avvenuto passaggio di denaro, ma se così fosse, non staremmo qui a fare questa traccia no??

Da: biancapenna13/12/2012 12:08:57
Scusate, ma solo a me la traccia sembra non corretta???
Ora, Tizio che ha proposto opposizione non ha contestato il contratto (fornitura)... quindi parlare di ammissibilità della prova testimoniale per un rapporto non con testato non avrebbe senso...
il fulcro dell'atto riguarda l'eventuale sostituzione di titoli e la prova che quei titoli siano stati concessi in sostituzione e ... mi sorge il dubbio anche che non si debba parlare della novazione...

Da: etta0613/12/2012 12:09:43
Ma a Napoli a che ora è prevista la consegna?

Da: Accah13/12/2012 12:10:41
Potete postare l'atto di civile? Vi ringrazio in anticipo..

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Da: Ania8613/12/2012 12:12:05
allora...sto redigendo l'atto...nella premessa in fatto (considerato che la traccia come al solito è scritta con i piedi), eviterei di far riferimento al fatto che gli assegni sono stati posti all'incasso e sono risultati scoperti con conseguente protesto (intempestivo, così da giustificare il ricorso per d.i.).
A questo punto, sempre nella premessa in fatto, Caio deve negare di aver mai ricevuto gli altri assegni?
se non lo nega, come li giustifica? come il pagamento di un'altra fornitura?

Da: akitainu13/12/2012 12:12:19
PER CHE ORA è PREVISTA LA CONSEGNA A LECCE..??

Da: alescarm13/12/2012 12:12:42
Tizio propone opposizione a decreto ingiuntivo, presso il Tribunale Alfa in relazione alla pretesa creditizia di Caio, azionata per euro 30.000,00 portata da titoli non onorati alla scadenza e relativi ad una fornitura di merce. A sostegno della opposizione deduce di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo. Chiede di provare per testi tale pagamento. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga l'atto giudiziario più opportuno alla sua difesa, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame, con particolare riferimento ai limiti della prova orale in materia contrattuale ed in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Da: traccia del cavolo13/12/2012 12:12:50
Posto che il debitore può provare per testi di aver consegnato altri titoli per estinguere l'obbligazione, resta un problema (a mio avviso). I nuovi titoli protrebbero essere stati consegnati per estinguere un'obbligazione differente (i titoli sono astratti). Inoltre, chi consegna dei titoli per estinguere un debito in sostituzione di altri assegni, si fa restituire i primi, o sbaglio? Insomma potremmo dire il debitore non ha provato che i nuovi titoli sono stati consegnati per estingure l'obbligazione originaria ma un'altra obbligazione, ma la traccia non da spunti in questo senso.

Da: tallica13/12/2012 12:13:09
accenno alla novazione ????

Da: Reby 25 13/12/2012 12:13:32
Per atto civile,quale potrebbe essere una sentenza definitiva?

Da: alescarm13/12/2012 12:13:40
LECCE CONSEGNA ORE 18 !!!!

Da: napoli consegna alle 1813/12/2012 12:15:24
notizia certa, mi è stato detto al telefono, in diretta

Da: noodles13/12/2012 12:15:43
secondo me la provvisoria esecuzione va richiesta ai sensi del 648.
il 642, infatti, riguarda la fase di istanza del decreto ingiuntivo. non sappiamo se il di sia provvisoriamente esecutivo e quindi va fatta richiesta ex 648 perchè l'opposizione non è fondata su prova scritta nè di facile soluzione

Da: firenze consegna alle 1713/12/2012 12:15:57
come da nome

Da: laura8013/12/2012 12:16:01
Che ne dite di quello elaborato da XXZXZXZXZZXZXZXZX??????

Da: lecce x lecce13/12/2012 12:16:12
Novità circa i controlli  a lecce? avete risposte da chi sta dentro?

Da: Ania8613/12/2012 12:16:48
io ritengo che si debba o negare di aver mai ricevuto gli altri titoli oppure sono stati consegnati altri titoli ma a pagamento di altra fornitura
per favore qualuno risponda

Da: SIS13/12/2012 12:16:48
è POSSIBILE CONOSCERE I RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA TRACCIA DI CIVILE? grazie ragazzi



Da: 2113/12/2012 12:17:29
sCUSATE MA L ATTO DI PENALE?

Da: ilprincipedelforodibolzano13/12/2012 12:17:35
forza ragazzi!! Abbiamo bisogno di una soluzione, non di giurisprudenza e congetture!

Da: Propongo13/12/2012 12:17:37
Sent 8236/ 2012 del 25/5/2012
che ne dite?

Da: traccia del cavolo13/12/2012 12:17:59
Sono d'accordo con ANIA 86, ma la traccia pone una problematica diversa...cioè ammissibilità della prova per testi con riferimento all'avvenuto adempimento, che ne pensi?

Da: alescarm13/12/2012 12:18:30
A LECCE  tutto ok... la mia amica comunica con me tranquillamente

Da: aoxomoxoa 13/12/2012 12:18:35
Il problema nasce dal fatto che la consegna di assegni costituisce estinzione dell'obbligazione ex parte debitoris se: siano circolari (qui non si dice, per cui lo escludo) o quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro. Dovendo essere assegni bancari - non circolari - la disponibilità non emerge.
O è così, o altrimenti Caio s'attacca, perché giurisprudenza recente questo dice, fermo restando i limiti alla testimonianza.

Da: ATTO CIVILE13/12/2012 12:19:56
la novazione non rileva, è un istituto che con questa traccia non ci azzecca nulla... quale sarebbe la nuova obbligazione???!! e la volontà di novare la vecchia con la nuova?? ma da dove le tirate fuori..

la provvisoria esecuzione è ovviamente ex art. 648 cpc perchè l'opposizione non si fonda su prova scritta (chiedono i testi..) e non è di pronta soluzione... va richiesta al 100%

x Ania: nel fatto direi solo che gli assegni erano scoperti e abbiamo chiesto decreto ingiuntivo. Poi controparte ha fatto opposizione. E noi contestiamo la consegna di questi nuovi titoli che hanno dedotto.

Da: Accah13/12/2012 12:20:02
Raga chi può incollare l'atto svolto ci fa un piacere dai..

Da: ilprincipedelforodibolzano13/12/2012 12:20:17
aomoxoa solo tu ci puoi salvare!

Da: principessacharlotte13/12/2012 12:20:24
PRIMA PARTE


TRIBUNALE ORDINARIO DI ALFA
R.G…..    Udienza del ………….
COMPARSA DI COSTITUZIONE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Per: il Sig. CAIO, C.F……..  nato in …….il …..e residente in ………………., ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso dall'Avv…………..(c.f……..pec…….., fax……….) e con questi elettivamente domiciliato presso il Suo studio in…….alla Via………., giusta mandato in calce del presente atto,                            
(CONVENUTO-OPPOSTO)
CONTRO
Tizio, nato a…….il ……… CF. ……….. ed  elettivamente domiciliato in ……alla via ………, presso lo studio dell'avv. ……….. (CF…….PEC……. )
                        (ATTORE - OPPONENTI)
PREMESSO CHE
-CAIO è creditore di TIZIO della somma di euro  30.000, in virtù di effetti bancari e relativi alla fornitura di merce, non pagati alla scadenza;
- a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo n…….., iscritto al n. ………. R.G……, (provvisoriamente esecutivo (nb.. basato su cambiale si presuppone che CAIO abbia chiesto la provv esec.) notificato in data ……….. il Tribunale di ALFA ingiungeva all' opponente TIZIO il pagamento in favore di CAIO della somma di euro  30.000 ;
- con atto di citazione notificato in data ……. TIZIO proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo;
- a fondamento dell'opposizione l'attore eccepiva che il decreto ingiuntivo fosse nullo e pertanto dovesse essere revocato per i seguenti motivi: 1)
Tizio aveva onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo e chiedeva di provare per testi tale pagamento.
- Tanto premesso l'opponente ha convenuto in giudizio CAIO, innanzi al Tribunale di ALFA, all'udienza del …., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) previa sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dichiararlo nullo per i dedotti motivi; 2) nel merito: dichiarare estinto il credito vantato da CAIO; 3)condannare CAIO al pagamento delle spese processuali o, in subordine, compensarle.
- Con la presente comparsa, quindi, si costituisce in giudizio CAIO, il quale impugna ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza e ne chiede il rigetto per i seguenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

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