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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75711 volte
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Da: foggia8513/12/2012 11:35:54
http://www.giurdanella.it/articolo/esame-avvocato-2012-atto-giudiziario-civile-traccia-e-schema-comparsa-di-costituzione-e


è giusto secondo voi??

Da: petalo rosso 13/12/2012 11:36:32
Tribunale di alfa
comparsa di costituzione e risposta.


per caio, rappresentato e difeso dall'avv. XXX giusta delega in calce al decreto ingiuntivo,
convenuto opposto nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. XXX emesso dal Tribunale di Alfa e notificato all'opponente in data XXX
***
Con decreto notificato in data XXX l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di XXXX, oltre interessi, spese ed accessori.
con atto di citazione ritualmente notificato in data xxx tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo l'avvenuta estinzione del debito di cui è causa.



L'opposizione avversaria è tuttavia infondata e come tale va rigettata, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte in narrativa.

Sostiene tizio nella propria opposizione che il debito di cui è causa sarebbe stato regolarmente saldato ed onorato, mediante la consegna di diversi assegni all'odierno convenuto, e che pertanto i successivi titoli posti infruttuosamente all'incasso su cui si fonda il decreto oggetto del presente giudizio non avrebbero dovuto essere azionati.
Quindi, nel richiedere la revoca dell'ingiunzione, richiede a codesto Ill.mo Tribunale di ammettere prova testimoniale sulla circostanza dell'avvenuto pagamento e sulla conseguente intervenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti di Caio.



L'opposizione in questione è infondata in fatto ed in diritto e come tale va rigettata sulla scorta dei motivi che vengono esposti in narrativa

a)    Inammissibilità della prova testimoniale - 2721, 2724 e 2726 c.c.
b)    Assenza di prova circa l'avvenuto versamento;
c)    Infondatezza dell'opposizione - breve inciso su onere della prova onus probandi incumbit eius qui dicit
d)    Concessione PE x 642 c.p.c.

Previa concessione della PE al d.i. in quanto fondato su titolo ex art. 642 c.p.c.
rigettare le istanze istruttorie testimoniali in quanto inammissibili
rigettare quindi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto
confermare il decreto ingiuntivo e in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa

Da: the professor13/12/2012 11:36:54
giurdanella ha copiato quello che ho scritto io.
per carità nn è questione di proprietà intellettuale eh. comunque simpatici.

Da: cesca85 13/12/2012 11:37:54
scusate ma nessuno si sta ponendo il problema della natura dei "titoli" ?visto che la traccia specifica che erano relativi alla fornitura di merce potrebbero incorporare la causale...valutiamo se è possibile in questo caso un pagamento con mezzi alternativi. ricordiamo che la traccia chiede di parlare sia della prova testi che del pagamento delle obbligazioni pecuniarie!

Da: Estraneo13/12/2012 11:37:56

- Messaggio eliminato -

Da: ATTO CIVILE13/12/2012 11:38:00
x luxor...
le sentenze che citi non riguardano il caso di specie, perchè nella nostra ipotesi non è pacifico l'avvenuto pagamento. Loro dicono di averci dato dei titoli, noi diciamo di non averli ricevuti... e loro insistono per dimostrarlo a mezzo testimoni...
non ci sono sentenze a favore nè contro semplicemente perchè......la questione è risolta con la normativa!!!
si applica semplicemente il 2726!!
non c'è questione! è pura applicazione del diritto....
attenzione poi, la traccia chiede anche di soffermarsi sull'adempimento delle obbligazioni pecuniarie!!!

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Da: ilprincipedelforodibolzano13/12/2012 11:38:08
ragazzi ma la soluzione definitiva????

Da: fra x the professor13/12/2012 11:39:10
the professor quindi lo schema da seguire è giusto?

Da: andreaaaaaaa198613/12/2012 11:40:43
professor a ke pagina trovo quello che hai scritto tu?
graziee

Da: uno13/12/2012 11:40:44
visto che si parla anche di altri assegni a  mio modesto parere sarebbe cautelativamente opportuno disconoscere iil ricevimento dei titoli in questione nonchè le firme di girata apposte sui titoli stessi riservandosi sin da ora richiesta di verificazione delle firme apposte in caso di produzione degli stessi in causa

Da: Question13/12/2012 11:41:04
Nessuno conosce l'atto amministrativo?

Da: Luxor 13/12/2012 11:41:51
per tutti: la traccia è mal posta......sembrerebbe che tizio debba provare per testi il pagamento...ma se lo stesso deduce di avr corrisposto assegni PRIMA DELLA PRESENTAZIONE IN BANCA DEI TITOLI.....cosa c'entra la prova del pagamento?...semmai la questione (come dicevo prima) è sulla imputazione....il problema però è che la giurisprudenza è ferma nell'affermare il seguente principio:"Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito
per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il
pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa,
imputazione, ai sensi dell'art. 1193 cod. civ.".
Ora, mi dite come fate a superare tale principio?....
secondo me bisogna dire prima che l'onere della prova è a carico di tizio...e SOLO DOPO che non può provare a mezzo testi!!!

Da: cesca85 13/12/2012 11:42:00
uno, se avesse prodotto gli assegni non stavamo discutendo di prova testimoniale. non si possono inventare fatti non presenti nella traccia

Da: Lillyna13/12/2012 11:42:04
juliet00: è vero che la traccia non lo specifica ma dato che si tratta di "titoli" ne ho dedotto che Caio avesse richiesto la PE del decreto ex art 642..
Poi per questi chiarimenti è sempre meglio rivolgersi alla Commissione..

Da: cesca85 13/12/2012 11:43:35
luxor chissà se è superabile considerando proprio che esistevano dei titoli causali relativi a quell'obbligazione. pensaci, che senso ha andare a pagare prima e con altri mezzi se hai già delle cambiali o simili da pagare?

Da: the professor13/12/2012 11:44:07
ragazzi è a pagina 14.

io ho scritto quello che secondo me va detto e come lo farei io, sono avvocato da 3 anni non da una vita ma facendo anche credito commerciale sono all'ordine del giorno queste questioni.

io vi do dei suggerimenti, se volete seguirli e li ritenete condivisibili mi fa piacere, senza che con questo io voglia dire al 10000% si si si copiate copiate copiate.

a scanso di equivoci, va aggiunto anche qualcosa sulle modalità di adempimento delle obb pecuniarie come dice la traccia quindi dal 1173 c.c. al 1184 c.c

Da: uno13/12/2012 11:46:03
"deduce di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo."
la traccia dice questo e dunque visto che è stato dedotto non si sta inventando nulla anzi è assolutamente possibile che in sede di memoria 183 Vi comma n. 2 l'opponente produca gli assegni per cui cautelativamente nel corpo dell'atto sarebbe da inserire la riserva di proporre istanza di verificazione

Da: Luxor 13/12/2012 11:47:22
per atto civile....tizio deduce di aver ONORATO il pagamento con altri assegni....secondo te la prova testiminiale è sulla materiale consegna del titolo cartaceo?..

Da: Pi13/12/2012 11:47:32
Conviene limitarsi ai limiti della prova orale, non aggiungiamo altro

Da: giovygio86 13/12/2012 11:47:50
ATTO AMMINISTRATIVO:
Con avviso indicativo, pubblicato il 18 12 2005 ai sensi dell art 37 bis legge 109/94 il com di alfa ricercava soggetti privati promotori di proposte per la finanza di progetto (project financing) per la realizzazione di un parcheggio interrato al di sotto di un area di mercato con delibera n 103 del 10 nov 2007 la giunta comu nale di alfa dichiarava tecnicamente ammisibili e fattibili 5 proposte collocanda al primo posto quello soc W e al secondo posto quella della soc Y.
Il progetto della 1 classicata soc W, era pertanto posto a base di gara.
Tale delibera era impugnata dalla seconda classificata, soc Y (che pure nn partecipava alla gara indetta sulla base progetto del promotore prescelto), con ricorso al Tar del luogo affidatoa due motivi di censura.
Con il 1 motivo si sostenevqa che siccome al par " caratteristiche generali degli interventi" dell avviso indicativo il comune prescriveva che la costruzione della struttura dovesse prevedere un numero di posti auto a rotazione minimo pari a 457, in conformita al Programma urbano parcheggi l'offertra della soc W nn fosse accoglibile in quanto offriva un numero di posti auto pari a 427.
Con il secondo motivo si lamentava come nell esaminare l elemento " Valore evonomico del finanziamento per la riqualificazione della Piazza "5 punti massimi", nonostante la sov Y avesse tempestivamente chiarito che l ammontare complessivo degli onori x la riqualificazione risultava pari ad euro 2150636,66 soltanto l'importo di euro 1810000 (computanto gli oneri fiscali e tecnici pari ad euro 340636,66) e per lakeffetto, la proposta migliore risultava quella presentata dal promotore n 1, pari a euro 2100000; alla soc W che offrva euro 1623000 venivano attribuiti 3,86 punti mentre alla soc Y considerando soltanto il parziale impoorto di euro 1810000, venivano attribuiti soltanto 4,31 insufficienti a permetterke di colllocarsi al 1 posto in graduatoria, tenuto conto degli altri attribuibili in relazione alle altre voci di progetto.
Si costituiva la controinteressa soc W che contestava nel merito la censure sollevate dal ricorrente, e, preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse dalla controparte per non aver partecipato alla gara indetta sulla base del progetto selezionato dal comune.
Il candidato, assunte del legale della soc Y, rediga memoria difensiva nell interesse dalla propria assistita illustrando gki istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame

Da: cesca85 13/12/2012 11:47:55
sì ma la traccia dice anche che vuole provarlo per testi e non con esibizione degli assegni!

Da: cocopro13/12/2012 11:49:03
concordo con uno. però bisogna tenere in considerazione che la traccia di indica, di norma, tutti gli elementi essenziali, lasciando intendere che con l'atto di opposizione l'opponente abbia già "scoperto tutte le sue carte"... sta di fatto che ADESSO, in sede di comparsa di sot, non puoi fare altro che sostenere l'inammissibilità della prova per testi di quella circostanza....

Da: ATTO CIVILE13/12/2012 11:49:04
Ragazzi ragionate: controparte dice di averci dato dei titoli a pagamento (non quelli protestati su cui abbiamo fatto il decreto ma altri titoli) - cosa che ovviamente non può dimostrare per documenti!!! altrimenti lo avrebbe fatto e non chiederebbe la prova testimoniale!!!
Ricapitolando: controparte vuole dimostrare di averci già pagato quelle somme con altri assegni che ci avrebbe consegnate in un certo giorno ad una certa ora.. e vorrebbe dimostrarlo per testimoni.
Noi ci costituiamo e diciamo 1) che non può provare il pagamento a mezzo testi perchè c'è il 2726 e 2) che in ogni caso, non essendo stati incassati questi assegni, le obbligazioni pecuniarie per loro natura non vanno adempiute a mezzo titoli ma con moneta corrente ed al domicilio del creditore.
Punto
Tutto basato sul diritto, senza sentenze.
Se ne trovate a conferma bene, altrimenti sono superflue...

Da: RISPETTATE L''ARGOMENTO13/12/2012 11:50:17
SCUSATE MA QUI SI PARLA DI ATTO PRIVATO, PER IL RESTO CI SONO LE ALTRE DISCUSSIONI!! non creiamo confusione per favore!

Da: pagamento assegni13/12/2012 11:50:24
Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 18/12/2007, n. 26617, secondo cui "nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a euro  12.500 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno" (principio recentemente confermato da Cass. civ., Sez. III, 10/03/2008, n. 6291).

Da: figa13/12/2012 11:50:33
quanto dura la prova?????6/o7 ore????????

Da: car7713/12/2012 11:51:04
che ne dite della sentenza 6265/2012

Da: uno13/12/2012 11:51:48
rimane il fatto che la strategia processuale prevede che l'opponente possa anche non scoprire tutte le sue carte o magari è in attesa di una ispezione bancaria che non è avvenuta in tempo per l'opposizione
da avvocato se devo costituirmi io il diritto di proporre istanza di verificazione in caso di produzione di eventuali operazioni bancarie con assegni me lo riservo di sicuro

Da: pontello13/12/2012 11:51:58
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Da: Ania8613/12/2012 11:52:13
ho un dubbio....se pongo all'incasso degli assegni e gli stessi risultano scoperti, io Caio non propongo ricorso per decreto ingiuntiva ma provvedo direttamente a notificare l'atto di precetto essendo l'assegno già di per sè un titolo esecutivo ...quindi sulla base di quale presupposto io Caio ho proposto ricorso per decreto ingiuntivo e non ho proceduto direttamente col precetto?

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