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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75711 volte
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Da: juliet0013/12/2012 11:17:16
lillyna scusa ma dove l'hai letto che il d.i. è stato concesso provvisoriamente esecutivo? non vi complicate la vita, soffermatevi su quello che c'è scritto nella traccia, il resto non serve

Da: NON FATE CONFONDERE13/12/2012 11:17:39
QUESTO è DELL'ANNO SCORSO C'è GIURISPRUDENZA CONTRASTANTE MA NOI CHE DIFENDIAMO CAIO DOBBIAMO DIRE CHE LA PROVA PER TESTI è INAMMISSIBILE:


La problematica, sottesa alla traccia assegnata, riguarda l'ammissibilità della prova per testimoni sul prezzo effettivo di vendita, nel caso, ovviamente, di simulazione del prezzo (simulazione relativa).

Sul punto, risulta esservi un contrasto tra quanto statuito dalle Sezioni Unite (con la sentenza n. 7246 del 26 maggio 2007) - conforme a quanto, più di recente, affermato dalla Seconda Sezione Civile (con la sentenza n. 7769 del 5 aprile 2011) - ed il precedente orientamento giurisprudenziale, espresso, ex plurimis, dalla stessa Corte di Cassazione, con le sentenze n. 3857/96 e 526/88.

Secondo i più risalenti dicta, nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, la prova della simulazione del prezzo di vendita non incontra i limiti di ammissibilità imposti dall'art. 1417 c.c., né risulta in conflitto con quanto disposto dagli artt. 2722, 2727, 2729 c.c. In base a tale impostazione, la prova sull'effettivo prezzo può essere, quindi, data anche tramite escussione testimoniale e/o presunzioni.

Secondo il più recente orientamento, al contrario, il limite di prova di cui all'art. 1417 c.c. opera anche in caso di simulazione sul prezzo, avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto avente forma scritta ad substantiam.

Ovviamente, il candidato doveva, in primo luogo, sostenere la correttezza dell'orientamento giurisprudenziale più datato, senza dimenticare di sottolineare che essendo stati effettuati pagamenti per una somma superiore a quella indicata nel secondo preliminare e nel definitivo ed esistendo un precedente contratto, recante un prezzo pari ad Euro 140.000, e, dunque, esistendo non solo una presunzione, ma anche un principio di prova scritta, ex art. 2724 c.c., era, comunque, ammissibile la prova per testi.

Ulteriore argomentazione a sostegno della tesi dell'ammissibilità della prova testimoniale nel caso di specie, doveva essere fondata su quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24100 del 17 novembre 2011, secondo la quale è ammissibile la prova testimoniale sul fatto storico della stipula di un precedente preliminare e dell'avvenuto pagamento.

Chiarito tale aspetto, rilevata la corrispondenza del pagamento al prezzo effettivamente stabilito dalle parti, il candidato doveva concludere per il rigetto della domanda di restituzione proposta, per essere la stessa del tutto infondata.
DA ALTALEX

Da: Io13/12/2012 11:18:02
lo schema di the professor mi sembra buono

Da: Sole23 13/12/2012 11:19:30
Uc Catanzaro, ma tre pacchi di fatti tuoi no??? Probabilmente ho qualcuno da aiutare e, in ogni caso, parlare e risolvere questioni giuridiche non puo' che apportare benefici al mio lavoro!!

Da: mafy84 13/12/2012 11:19:40
A ke ora consegnano a Napoli ?? hanno finito di dettare alle 11:07.....è importante !!!!  rispondete

Da: the professor13/12/2012 11:20:09
grazie IO cmq non sembra, è buono (scherzo ovviamente)
giurisprudenza non so se ce ne sia, sinceramente. si risolve tutto con il codice e con una breve trattazione sul discorso dell'onere della prova, non essendo ammissibile l'unica prova che propone tutto il pistol8 del presunto pagamento viene meno.

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Da: Pixel 7913/12/2012 11:21:12
ripeto che la prova del pagamento in questo caso non si può dare per testimoni

Da: fattisentire13/12/2012 11:21:50
a napoli finiscino alle 18

Da: carlo1979 13/12/2012 11:21:58
che schema quindi devo seguire???????????? Help.....

Da: Io13/12/2012 11:22:03
The professor, un po' di umiltà (scherzo anche io) :)
Sto cercando sentenze, ma per ora non ho trovato nulla...

Da: Reby 25 13/12/2012 11:24:07
Luxor dove sei? =)

Da: x reby 2513/12/2012 11:25:26
In Egitto

Da: Io13/12/2012 11:26:19
Però non scriverei "giusta delega" ma "giusta procura a margine del ricorso....."

Da: notizie_CZ13/12/2012 11:26:23
ragazzi ma il grande aox?!

Da: mafy84 13/12/2012 11:27:35
x fattisentire


quindi anke oggi sono 7 ore....io sapevo 6, la cosa è certa??


Da: the professor13/12/2012 11:27:56
x IO si sono d'accordo, sono questioni di prassi che di solito non si guardano ma cmq perchè i commissari che "correggono" non si trovino qualcosa da dire.....

Da: Giurdanella.it13/12/2012 11:28:38
Traccia e schema base. E' comparsa di costituzione

http://www.giurdanella.it/articolo/esame-avvocato-2012-atto-giudiziario-civile-traccia-e-schema-comparsa-di-costituzione-e

Da: help sister13/12/2012 11:28:52
A CHE PAGINA STA LO SCHEMA DI THE PROFESSOR? NON LO TROVO :(

Da: Iox the professor13/12/2012 11:30:06
esatto...inoltre... 
Premetto che cerco il confronto....in pendenza di opposizione, la PE non va richiesta ex art. 648 cpc?

Da: the professor13/12/2012 11:30:08
14

Da: giiii13/12/2012 11:30:38
MA ALLORA IL RIFERIMENTO ALLA CONCILIAZIONE VA MESSO O NO?????

Da: Luxor 13/12/2012 11:30:54
allora...la traccia di quest'anno mi sembra un pò caotica, in quanto tutte le sentenze che sto trovando sono contraria a Caio.....tipo questa:Cass., Sez. 2, 11 novembre 2008, n. 26945. Pres. Vella, est. Trombetta.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l'opponente eccepisca e dimostri di
aver corrisposto una somma idonea ad estinguere l'obbligazione posta a base del provvedimento
monitorio, non costituisce domanda nuova, all'interno dello stesso rapporto pluriennale di fornitura
incontestatamente intercorso tra le parti, la richiesta di parte opposta volta ad ottenere la differenza
tra quanto corrisposto e quanto dovuto, non risultando diverso né il petitum (per la stessa entità
della somma residua) né la causa petendi (trattandosi di esposizioni debitorie relative al medesimo
rapporto). Spetta però al creditore, attore in senso sostanziale, allegare e dimostrare che il
pagamento effettuato debba imputarsi all'estinzione parziale del debito complessivo, estendendo
l'indagine all'intero rapporto di fornitura intercorso tra le parti ai fini della verifica dell'efficacia
dell'imputazione di pagamento eseguita dal debitore.
Tuttavia, ve ne sono alre come questa che ci danno un 'margine operativo: Cass., Sez. 1, 15 febbraio 2007, n. 3457. Pres. Proto, est. Giusti.
Il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere
corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore-attore, il
quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, provare di
quest'ultimo l'esistenza, nonché le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non
trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto
dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data
significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile,
giacché proprio la diversità di data, facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il
credito azionato (nella specie, prima rata di liquidazione della quota in favore del socio uscente) ed
il titolo di credito (emesso ancora prima che prendesse effetto il recesso del socio), pone a carico del
debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il
rilascio del titolo di credito è volto ad estinguere in via anticipata il debito per cui è processo.

Da: the professor x IO13/12/2012 11:31:58
si, giusto, in quanto in corso di causa poichè non fondata su prova scritta.

a maggior ragione, poi,  in quanto avrebbe potuto - dovuto essere concessa anche prima ex art. 642 c.p.c.

comunque sono d'accordissimo

Da: atto civile13/12/2012 11:32:44
ragazzi la procura non è a margine, ma in calce

Da: estraneo13/12/2012 11:33:22
luxor sei fuori strada , nettamente

Da: ilprincipedelforodibolzano13/12/2012 11:33:37
soluzioni?

Da: lll13/12/2012 11:33:49
Traccia


Tizio propone opposizione a decreto ingiuntivo, presso il Tribunale Alfa in relazione alla pretesa creditizia di Caio, azionata per euro 30.000,00 portata da titoli non onorati alla scadenza e relativi ad una fornitura di merce. A sostegno della opposizione deduce di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo. Chiede di provare per testi tale pagamento. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga l'atto giudiziario più opportuno alla sua difesa, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame, con particolare riferimento ai limiti della prova orale in materia contrattuale ed in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.


Schema di riferimento (FORMULA BASE GENERICA)

Tribunale di alfa
comparsa di costituzione e risposta.


per caio, rappresentato e difeso dall'avv. XXX giusta delega in calce al decreto ingiuntivo,
convenuto opposto nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. XXX emesso dal Tribunale di Alfa e notificato all'opponente in data XXX
***
Con decreto notificato in data XXX l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di XXXX, oltre interessi, spese ed accessori.
con atto di citazione ritualmente notificato in data xxx tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo l'avvenuta estinzione del debito di cui è causa.



L'opposizione avversaria è tuttavia infondata e come tale va rigettata, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte in narrativa.

Sostiene tizio nella propria opposizione che il debito di cui è causa sarebbe stato regolarmente saldato ed onorato, mediante la consegna di diversi assegni all'odierno convenuto, e che pertanto i successivi titoli posti infruttuosamente all'incasso su cui si fonda il decreto oggetto del presente giudizio non avrebbero dovuto essere azionati.
Quindi, nel richiedere la revoca dell'ingiunzione, richiede a codesto Ill.mo Tribunale di ammettere prova testimoniale sulla circostanza dell'avvenuto pagamento e sulla conseguente intervenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti di Caio.



L'opposizione in questione è infondata in fatto ed in diritto e come tale va rigettata sulla scorta dei motivi che vengono esposti in narrativa

a)    Inammissibilità della prova testimoniale - 2721, 2724 e 2726 c.c.
b)    Assenza di prova circa l'avvenuto versamento;
c)    Infondatezza dell'opposizione - breve inciso su onere della prova onus probandi incumbit eius qui dicit
d)    Concessione PE x 642 c.p.c.

Previa concessione della PE al d.i. in quanto fondato su titolo ex art. 642 c.p.c.
rigettare le istanze istruttorie testimoniali in quanto inammissibili
rigettare quindi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto
confermare il decreto ingiuntivo e in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa

Da: fra13/12/2012 11:34:02
scusate che ne dite del post di  giurdanella.it

va bene come schema da seguire?

Da: the professor xluxor13/12/2012 11:34:18
quella non c'entra scusa,
il problema lì è l'allargamento del petitum rispetto alla cognizione sommaria del decreto ing e l'inversione dell'onere della prova.
ed è dato per assodato che l'ingiunto abbia dimostrato l'avvenuta corresponsione.

qui la questione è l'inammissibilità della prova testimoniale per rendere tale dimostrazione, quindi non sono collegate le questioni.

Da: Luxor 13/12/2012 11:34:43
estraneo...quale srebbe la strada da te indicata...

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