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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75724 volte
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Da: Claudia13/12/2012 11:02:43
Prova del pagamento a mezzo di testimoni - Inammissibile - Art. 2726 c.c. - Eccezioni

Tribunale di Varese, sez. I, sentenza 22 giugno 2010

Nell'art. 2726 c.c.  il Legislatore ha previsto che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applichino anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza. Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla Legge (artt. 2721, 2724 c.c.);  da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.    È giusta???

Da: jourawsky13/12/2012 11:02:46
NOTIZIE DA NAPOLI?

Da: Contesque 13/12/2012 11:03:44
concordo con la riflessione di Luxor

Da: juliet0013/12/2012 11:04:02
ragazzi mi raccomando, è una normale comparsa ma nelle conclusioni ricordatevi di chiedere la conferma del decreto ingiuntivo!

coraggio

Da: Medùlla13/12/2012 11:04:09
A Napoli stanno ancora dettando

Da: fra13/12/2012 11:04:21
ci sono molte info postate....QUALI LE INFO CORRETTE PER CIVILE?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: NON FATE CONFONDERE13/12/2012 11:04:47
Cass. civ., Sez. III, sent. 10-01-2012, n. 63 ,

Da: seria13/12/2012 11:05:16
l'atto è speculare a quello dell'anno scorso nel quale si doveva insistere sull'ammissibilità della prova testimoniale confutando, nel caso di specie, l'applicabilità dei limiti previsti dal cc.
Ques'anno bisogna invece opporsi all'ammissibilità della prova testimoniale dicendo che trovano applicazione i suddetti limiti

Da: Tecnics 13/12/2012 11:05:35
qualcuno conosce la traccia dell'amministrativo?

Da: UC CATANZARO13/12/2012 11:07:03

- Messaggio eliminato -

Da: commissione esaminatrice13/12/2012 11:07:44
UFFICIO  GIUDICE  DI PACE  DI .....
         COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA A SEGUITO
               DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
                      (artt. 648 e 96 c.p.c.)


nell'interesse della
ditta individuale "Carrozzeria" in persona del suo titolare, Tizio corrente in .......,  via n. (P.IVA 00000000) rappresentata e difesa dall'Avv. .... nel cui studio in ... via  n. ha eletto domicilio, come da mandato in calce  al ricorso per decreto ingiuntivo del 00.00.06
                                        - convenuta opposta-
                        contro

Caia residente in ..., Via .....n. , rappresentata e difesa dall'Avv. ....
                                                                                                     - attrice opponente-
                                                                ****
Si costituisce in giudizio con il presente atto Tizio in qualità di titolare dell'omonima carrozzeria, come sopra rappresentato e difeso, il quale
premesso che:
â    con decreto ingiuntivo in data 00.00.2006 il Giudice di Pace ordinava alla signora Caia, quale debitrice, di pagare entro e non oltre quaranta giorni dalla notifica del decreto suddetto, per le causali di cui in ricorso, alla parte ricorrente la somma pari ad euro ....... oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in euro ... oltre a spese e competenze occorrende successive;

â    il decreto suddetto veniva ritualmente notificato alla debitrice principale in data 00.00.2006;

â    il debitore con atto di citazione notificato a questa difesa in data 00.00.2007 proponeva opposizione, convenendo in giudizio la parte ricorrente per l'udienza del 23.04.07;

L'opposizione è destituita di ogni fondamento nonché meramente dilatoria, e pertanto merita di essere rigettata per i seguenti motivi di fatto e di diritto:
       
          IN FATTO
L'opponente, Caia, eccepisce, in primo luogo, la sussistenza di presupposti sia per la richiesta sia per la concessione dell'ingiunzione di pagamento asserendo che il ricorrente non avrebbe eseguito alcuna prestazione tecnica sull'autovettura modello .....  tg. ..... di proprietà della stessa Caia.
La ricostruzione in punto di fatto degli eventi è totalmente difforme dalla narrazione di controparte:
1.    In data 11.01.2006 la sig.ra Caia consegnava la propria autovettura, ....... tg. , al sig. Tizio, titolare dell'omonima carrozzeria, con l'incarico di valutare il danno riportato dal veicolo sinistrato. Il sig. Tizio, dopo aver eseguito tutti gli accertamenti tecnici, informava personalmente la sig.ra Caia che la spesa necessaria per la riparazione sarebbe stata elevata rispetto al valore ante - sinistro dell'autovettura.
2.    Nei giorni successivi il perito assicurativo dello Studio tecnico Sempronio, si recava presso la Carrozzeria de qua per la constatazione dei danni. Durante detto sopralluogo, a cui presenziava anche parte resistente, il sig. Tizio illustrava i danni rilevati sull'autovettura al perito assicurativo che, accertata la manifesta anti-economicità di una riparazione, effettuava congiuntamente allo stesso Tizio una valutazione a relitto. A siffatto incontro, seguiva il risarcimento in via bonaria dei danni tutti subiti dalla sig.ra Caia.
3.    A fine gennaio 2006 Caia consegnava nuovamente ipsa autovettura a Tizio  per l'accertamento dei danni subiti a seguito di un altro sinistro verificatosi in data 00.00.2006. Per la stima dei danni veniva incaricato dall'Assicurazione lo Studio tecnico Garibaldi sito in .....
4.    Il perito, recatosi presso la Carrozzeria de qua procedeva all'ispezione del veicolo congiuntamente al sig. Tizio.
5.    Nei giorni successivi lo stesso Tizio,  recatosi personalmente presso lo Studio tecnico Garibaldi, esaminata l'intera documentazione anche fotografica, concordava con il tecnico la la stima dei danni.

IN DIRITTO
In via primaria va subito rimarcato come la stessa parte opponente, nel lebello introduttivo, ponga a fondamento dei mancati pagamenti dovuti in favore dell'omonima ditta, motivazioni inidonee a fondare l'accoglimento della propria domanda.
Pare piuttosto che il rifiuto di adempiere da parte della sig.ra Caia sia soltanto un mezzo per mascherare la propria inadempienza, tenuto anche conto come la giustificazione di tale rifiuto sia stata resa nota soltanto in occasione del giudizio e non, come la correttezza e buona fede imporrebbero, durante lo svolgimento dei tentativi per la spontanea esecuzione del contratto (v. Cass.civ. 08.09.1986 n. 5459, Cass. civ. 7.12.1994 n. 10506).
Tale affermazione appare legittima in quanto confortata dalla documentazione in atti, costituita dalle n.2 fatture, regolarmente emesse a carico di parte opponente, e il cui importo, tra l'altro, era stato previamente anticipato telefonicamente alla stessa ricorrente e dalla richiesta di pagamento avanzata alla stessa dal Legale del ricorrente: a tutto ciò ha fatto seguito un comportamento completamente omissivo della sig.ra Caia.
Non solo, altro aspetto rilevante è dato dal fatto che non sia mai pervenuta a parte convenuta alcuna contestazione del proprio operato e/o richiesta di una scheda tecnica preventiva degli interventi dalla resistente... sino ad oggi!!!
E ad ulteriore conferma del corretto e diligente operato prestato dal sig. Tizio e, soprattutto, del rapporto fiduciario intercorso, in eo tempore, tra le parti, la circostanza che la sig.ra Caia abbia indicato per due volte Tizio quale suo carrozziere di fiducia per la constatazione dei danni arrecati alla propria autovettura.
Altra affermazione di parte opponente palesemente contraddittoria ed infondata concerne la assunta tesi secondo cui il ricorrente non avrebbe svolto alcuna prestazione tecnica in suo favore laddove nell'atto introduttivo contestualmente dichiara "...il Sig. Tizio  provvedeva a valutare il danno....": ed in effetti l'attività resa si sostanziava in consulenza professionale peritale con tutte le operazioni occorrendi (es. controlli e rilievi fotografici, contatti con perito assicurativo) e in intervento di riparazione (riassemblaggio targa) come si evince dalle fatture esibite dalla ricorrente in fase monitoria nonché dai rilievi fotografici ivi prodotti. 
Premesso che è prassi pacifica e consolidata che qualora il perito assicurativo proceda all'ispezione del veicolo sinistrato e alla stima dei danni in carrozzeria e/o congiuntamente al carrozziere di fiducia di parte danneggiata non occorra una relazione dettagliata sul danno. E, come nella fattispecie, nell'ipotesi di manifesta antieconomicità: è addirittura del tutto superflua una stima analitica. E' ovvio che in caso di espressa richiesta della parte danneggiata o di contestazioni sulla quantificazione e/o liquidazione dei danni tra le parti, un preventivo della carrozzeria sia indispensabile.
Orbene la sig.ra Caia, sulla base della stima dei danni redatta dal Tizio, ha ritenuto economicamente conveniente accettare le n.2 offerte risarcitorie formulata dalle Assicurazioni coinvolte.
Alla luce di quanto sopra esposto, il manifesto intento dilatorio dei motivi addotti da controparte legittimano quindi la richiesta, fin da ora, di concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e sussistendo il pericolo di pregiudizio nel ritardo, stante il tempo ormai trascorso.

Tutto ciò premesso la Ditta individuale "Carrozzeria" di Tizio, così come ut supra rappresentata e difesa,
                                                         chiede
che il Giudice di Pace Ill.mo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, Voglia respingere le domande tutte spiegate dalla sig.ra Caia con l'atto introduttivo del presente giudizio, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e di onorari.
Si produce:
    1) atto citazione in opposizione notificato
  2) fotografie n.2

In via istruttoria:

Ammettersi le prove per interpello e testi sui capitoli di prova articolati in  narrativa da intendersi qui preceduti dal rituale "Vero che".
Si indica a teste:
â    Studio Associato Garibaldi sito in ..., via ...  sui capitoli 1 - 2
â    Studio tecnico Sempronio sito in Via ... -  sui capitoli 3 - 5
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente causa rientra nel valore indicati dall'attore nell'atto di citazione.
...., lì 00.00.07
Avv. .............

Da: the professor13/12/2012 11:07:45
QUESTO è SOLO UNO SCHEMA VA INTEGRATO

Tribunale di alfa
comparsa di costituzione e risposta.
per caio, rappresentato e difeso dall'avv. XXX giusta delega in calce al decreto ingiuntivo,
convenuto opposto nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. XXX emesso dal Tribunale di Alfa e notificato all'opponente in data XXX
***
con decreto notificato in data XXX l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di XXXX, oltre interessi, spese ed accessori.
con atto di citazione ritualmente notificato in data xxx tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo l'avvenuta estinzione del debito di cui è causa.

l'opposizione avversaria è tuttavia infondata e come tale va rigettata, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte in narrativa.

sostiene tizio nella propria opposizione che il debito di cui è causa sarebbe stato regolarmente saldato ed onorato, mediante la consegna di diversi assegni all'odierno convenuto, e che pertanto i successivi titoli posti infruttuosamente all'incasso su cui si fonda il decreto oggetto del presente giudizio non avrebbero dovuto essere azionati.
Quindi, nel richiedere la revoca dell'ingiunzione, richiede a codesto Ill.mo Tribunale di ammettere prova testimoniale sulla circostanza dell'avvenuto pagamento e sulla conseguente intervenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti di Caio.

L'opposizione in questione è infondata in fatto ed in diritto e come tale va rigettata sulla scorta dei motivi che vengono esposti in narrativa

a)    Inammissibilità della prova testimoniale;
b)    Assenza di prova circa l'avvenuto versamento;
c)    Infondatezza dell'opposizione - breve inciso su onere della prova

rigettare le istanze istruttorie testimoniali in quanto inammissibili
rigettare quindi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto
confermare il decreto ingiuntivo e in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa

Da: ius 7913/12/2012 11:08:12
l'atto di civile niente ancora?

Da: xxxxxxx13/12/2012 11:08:21
L'opposizione a decreto ingiuntivo (645 cpc) è il mezzo con cui l'ingiunto, che ritenga ingiusta la condanna, impugna il decreto emesso nei suoi confronti.

L'opposizione va proposta con atto di citazione davanti al all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto nel termine di 40 gg o in quello minore o maggiore fissato dal giudice.

La citazione in opposizione deve, naturalmente, essere notificata al ricorrente. Dopo l'opposizione, il giudizio ha luogo sulla base delle norme del procedimento ordinario, ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.
L'opposizione a ingiunzione rappresenta, quindi, la seconda parte (quella eventuale) del procedimento monitorio (essendo la prima costituita dall'ingiunzione stessa). Il giudice istruttore, se ricorrono gravi motivi, su istanza dell'opponente ha la facoltà di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione (eventualmente concessa) attraverso un'ordinanza non impugnabile. Nel caso in cui, invece, il decreto ingiuntivo non sia provvisoriamente esecutivo il giudice può concedere la provvisoria esecuzione se l'opposizione non è fondata su prova scritta o non appare di facile e pronta soluzione.

Nell'opposizione al decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle parti dal punto di vista formale: il debitore opponente, infatti, avanzando la domanda di opposizione mediante un atto di citazione diviene attore; viceversa il creditore, dovendo difendersi dall'attore, diviene il convenuto

Caio  creditore fa D.I;:
Tizio debitore : opposizione a decreto ingiuntivo = atto di citazione
Caio per difendersi : comparasa di costituzione e risposta a d.i.

quindi  è un atto di citazione o una comparsa?Ragazziiiiiiiiiiiiiiiiii

Da: commissione esaminatrice13/12/2012 11:08:28
ovviamnete lo schema va modificato, perchè tribunale e non giudice di pace

Da: arba82 13/12/2012 11:08:58
grazie al cielo c'è Luxor, forse l'unico in grado di aiutare veramente come martedì...Luxor siamo nelle tue mani

Da: ATTO DI CIVILE13/12/2012 11:09:06
gentilmente potresti inviare traccia corretta e corretti riferimenti?
con successiva soluzione.
grazie mille per chi collabora correttamente.

Da: Lillyna13/12/2012 11:09:39
Ricordate!! Dato che il D.I. ottenuto da Caio è fondato su titoli significa che è stato emesso provvisoriamente esecutivo ex art. 642..Tizio quindi nella opposizione avrà di certo chiesto la revoca della provvisoria esecuzione e di conseguenza Caio, nelle conclusioni della sua comparsa, dovrà chiedere previamente al rigetto della opposizione e alla conferma del D.I.,  il rigetto della richiesta di revoca della provvisoria esecutorietà (o in altri termini: la conferma della provvisoria esecutorietà)

Da: carlo1979 13/12/2012 11:11:23
NON CI STO CAPENDO NIENTE PIU CON TUTTI QUESTI SCHEMI...... MA QUAL'è QUELLO GIUSTO!!!!!????!!!!!

Da: Claudia13/12/2012 11:12:10
Che confusione ... Postate qualcosa di giusto grazie

Da: conclusioni13/12/2012 11:12:15
siamo x Caio quindi comparsa di costituzione e risposta con contestuale richiesta di provvisoria escuzione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: the professor13/12/2012 11:12:25
Lillyna cazzo dici la traccia non specifica la PE, non lo sappiamo quindi partiamo dall'assunto che non ci sia la PE.

la chiediamo in sede di conclusioni.

Da: foggia8513/12/2012 11:13:13
ragazzi,quel'è il parere di civile?

Da: Luca from Milano13/12/2012 11:13:18
Scusate ma a me non torna una cosa, perchè la prova testimoniale è inammissibile?

Da: maty1983 13/12/2012 11:14:17
E' UNA COMPARSA COMPARSA COMPARSA COMPARSA COMPARSA COMPARSA COMPARSA COMPARSA COMPARSA

Da: Eminenza13/12/2012 11:14:58
Abbiamo lottato un anno per togliere la mediazione e c'è qualche idiota che pensa di richiamarla nell'atto?
Fossi io a correggere lo boccerei per eccesso di demenza.

Da: ATTO CIVILE13/12/2012 11:15:35
L'atto di civile è veramente semplice.
E' una comparsa di costituzione e risposta (ovviamente) in cui la traccia dice espressamente di trattare 2 punti fondamentali:
1) l'impossibilità ex 2726 di provare per testi il pagamento, fatte salve le eccezioni (insussistenti nel caso di specie) di cui al 2721 e 2724.
2) l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie: devono essere adempiute in moneta (1277), e presso il domicilio del creditore (1182).
Secondo me si risolve solo con le norme, non servono neanche sentenze da citare, per assurdo..
In conclusioni deve essere richiesta la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc non essendo l'opposizione di pronta soluzione nè basata su prova scritta.
Bisogna poi depositare il fascicolo del monitorio fra i documenti.
la procura è meglio metterla, perchè non è detto che nel monitorio fossimo noi in procura (poteva esserci anche un altro avv....)

Da: the professor13/12/2012 11:16:02
traccia aggiornata

DIRITTO CIVILE:
Tizio propone opposizione a decreto ingiuntivo, presso il Tribunale Alfa in relazione alla pretesa creditizia di Caio, azionata per euro 30.000,00 portata da titoli non onorati alla scadenza e relativi ad una fornitura di merce. A sostegno della opposizione deduce di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all'opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo. Chiede di provare per testi tale pagamento. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga l'atto giudiziario più opportuno alla sua difesa, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame, con particolare riferimento ai limiti della prova orale in materia contrattuale ed in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.


QUESTO è SOLO UNO SCHEMA VA INTEGRATO

Tribunale di alfa
comparsa di costituzione e risposta.
per caio, rappresentato e difeso dall'avv. XXX giusta delega in calce al decreto ingiuntivo,
convenuto opposto nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. XXX emesso dal Tribunale di Alfa e notificato all'opponente in data XXX
***
con decreto notificato in data XXX l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di XXXX, oltre interessi, spese ed accessori.
con atto di citazione ritualmente notificato in data xxx tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo l'avvenuta estinzione del debito di cui è causa.

l'opposizione avversaria è tuttavia infondata e come tale va rigettata, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo per le motivazioni esposte in narrativa.

sostiene tizio nella propria opposizione che il debito di cui è causa sarebbe stato regolarmente saldato ed onorato, mediante la consegna di diversi assegni all'odierno convenuto, e che pertanto i successivi titoli posti infruttuosamente all'incasso su cui si fonda il decreto oggetto del presente giudizio non avrebbero dovuto essere azionati.
Quindi, nel richiedere la revoca dell'ingiunzione, richiede a codesto Ill.mo Tribunale di ammettere prova testimoniale sulla circostanza dell'avvenuto pagamento e sulla conseguente intervenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti di Caio.

L'opposizione in questione è infondata in fatto ed in diritto e come tale va rigettata sulla scorta dei motivi che vengono esposti in narrativa

a)    Inammissibilità della prova testimoniale - 2721, 2724 e 2726 c.c.
b)    Assenza di prova circa l'avvenuto versamento;
c)    Infondatezza dell'opposizione - breve inciso su onere della prova onus probandi incumbit eius qui dicit
d)    Concessione PE x 642 c.p.c.

Previa concessione della PE al d.i. in quanto fondato su titolo ex art. 642 c.p.c.
rigettare le istanze istruttorie testimoniali in quanto inammissibili
rigettare quindi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto
confermare il decreto ingiuntivo e in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle somme che risulteranno dovute in corso di causa

Da: incazzato nero13/12/2012 11:16:26
PORCO d++ VI METTETE D'ACCORDO ?!?

Da: TRACCIA13/12/2012 11:16:26
mi dite qualcosa sulla prova testimoniale?

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