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13 dicembre 2012 - Atto giudiziario - Privato
1297 messaggi, letto 75711 volte
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Da: fra13/12/2012 10:50:32
commissione esaminatrice questo è lo schema per l'atto di civile?
CONFERMATE CHE è GIUSTO?

Da: Help8113/12/2012 10:50:59
Ragazzi potete postare un modello di riferimento valido?
Grazie

Da: Reby 25 13/12/2012 10:51:12
quale procura bisogna mettere?sono ignorante in materia

Da: AvvNap13/12/2012 10:51:14
partiamo da questa considerazione....

Occorre premettere che il divieto di prova testimoniale sancito dall�art. 2726 cod. civ. si riferisce alla prova dei contratti e non dei pagamenti, in relazione ai quali opera piuttosto il divieto sancito dall�art. 2721 cod. civ. Peraltro, nella specie il credito vantato dagli attori aveva ad oggetto la ripetizione di indebito, riguardando la restituzione degli importi dovuti a seguito dell�avvenuta risoluzione consensuale del contratto. Orbene , colui che agisce per la ripetizione di un indebito allega la dazione senza causa della somma di denaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa e puo�, conseguentemente, assolvere l�onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volonta� contrattuale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico (Cass. 10442/1994; 4583/1993).

Da: modestoavvocato13/12/2012 10:51:20
no l'atto di commissione esaminatrice è impostato male e sbagliato nelle conclusioni

Da: Lillyna13/12/2012 10:51:22
Intervengo per specificare che non si dice "Comparsa di costituzione e risposta a decreto ingiuntivo"...santa pace!!!!!
Scrivete semplicemente Comparsa di costituzione e risposta!!!
La sentenza 63/2012 è contraria all'interesse di Caio perchè ammette la prova x testi quindi serve altro..

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Da: Non sono avv ma so leggere13/12/2012 10:51:30
Se il debitore propone opposizione (con atto di citazione di opposizione al decreto ingiuntivo) nei 40 giorni, redigere la comparsa di costituzione di risposta dato che viene instaurata una causa ordinaria.

Da: Contesque 13/12/2012 10:52:40
Prova del pagamento a mezzo di testimoni - Inammissibile - Art. 2726 c.c. - Eccezioni

Tribunale di Varese, sez. I, sentenza 22 giugno 2010

Nell'art. 2726 c.c.  il Legislatore ha previsto che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applichino anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza. Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla Legge (artt. 2721, 2724 c.c.);  da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Da: NON FATE CONFONDERE13/12/2012 10:52:41
IL DECRETO INGIUNTIVO L'HA FATTO CAIO QUINDI CAIO ADESSO DEVE DIFENDERSI DALL'OPPOSIZONE DI TIZIO CHE L'HA FATTA CON CITAZIONE.

CAIO FARà UNA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PUNTO. SENZA AGGIUNGERE ALTRO NON ESISTE UNA COMPARSA DI COST E RISP A D.I. SE è LUI CHE HA FATTO IL D.I.

SEMMAI SAREBBE UNA COMPARSA DI COST E RISPOSTA ALL'ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I

Da: val13/12/2012 10:53:15
indicazioni pr svolgere l'atto di civile?

Da: annix13/12/2012 10:53:54
qual e lo schema fatto bene x l atto privato ??? grazie

Da: principessacharlotte13/12/2012 10:54:21
l'atto è facilissimo...datemi qualche ora e lo posto. ricapitolando caio ottiene D.I, provv emesso inaudita altera parte. Tizio si oppone. in tal caso si apre un normale proc di cognizione e tizio si costituisce con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo( 641cpc), lo stesso art comm 2. inanztutto bisogna evidenziare la prov testinomiale e i suoi limiti, potremo dire che i termini per la cost nn sono stai rispettat.

Da: M8313/12/2012 10:54:33
quanto tempo hanno oggi per consegnare??? sei o sette ore???

Da: CUPIDO13/12/2012 10:54:55
ATTO DI CITAZIONE QUALE COMPARSA SIETE MATTI!!!

Da: XXY13/12/2012 10:55:39
Simulazione di quietanza di pagamento non può essere provata per testimoni
Cassazione civile SS.UU., sentenza 13.05.2002 n° 6877
Non è ammissibile la prova per testimoni della simulazione della quietanza, in quanto l'articolo 2726 del c.c. estende al pagamento il divieto, sancito dall'articolo 2722 del codice civile, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale. Con tale mezzo istruttorio quindi non è possibile dimostrare l'esistenza di un patto, come l'accordo simulatorio, anteriore o contestuale alla quietanza e contrario ad essa, che del pagamento costituisce la prova documentale.

(Massima a cura della redazione)


/ simulazione / prova / testimoniale / test / quietanza / /



CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

SENTENZA 13 maggio 2002 n. 6877


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato l'11 maggio 1984, la società per azioni Carrozzeria B. convenne, davanti al tribunale di Ferrara, la società in accomandita semplice Autoservizi S.S., per la condanna al pagamento della somma di 45.866.000 lire, costituente il prezzo residuo della vendita di un autobus.

La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepì di avere già eseguito il pagamento della somma di denaro pretesa, e, come prova di esso, produsse la quietanza apposta alla fattura di vendita. Con domanda riconvenzionale chiese la condanna dell'attrice alla restituzione della somma di 5.700.000 lire, versatale per interessi non dovuti e al risarcimento del danno per la consegna del veicolo, eseguita con ritardo nel mese di giugno dell'anno 1982 e non in quello di maggio dell'anno precedente, come si era stabilito nel contratto di compravendita.

Il tribunale, espletata una prova per testimoni, dedotta dall'attrice per dimostrare che la somma di denaro indicata nella quietanza non era stata versata, in parziale accoglimento della domanda principale, condannò la convenuta a corrispondere la minore somma di lire 33.700.000 lire (avendo respinto la pretesa di pagamento degli interessi per le dilazioni concesse), e rigettò la riconvenzionale.

La società Autoservizi S. propose appello, affermando che il tribunale era incorso in errore per i seguenti motivi: 1) aveva ritenuta ammissibile la prova per testimoni di un accordo contrario al contenuto della quietanza, in violazione del divieto di revoca della confessione (nel cui schema s'inquadra la quietanza), divieto da cui deriva l'impossibilità di dimostrarne se non sia stata determinata da dolo o errore; 2) aveva ritenuto non provato il pagamento della somma di lire 5.700.000, pur essendosi prodotte in giudizio per tale importo le cambiali sulle quali era anche riportata la dicitura "a saldo fattura 342/81"; 3) aveva respinto la domanda riconvenzionale di restituzione degli interessi sulla parte di prezzo versata (35.000.000), sebbene essa fosse basata sul ritardo colpevole nella consegna dell'autobus vendutole, ritardo a causa del quale aveva rigettato la domanda dell'attrice di pagamento degli interessi di rinnovo dei titoli cambiari con scadenza 30 ottobre 1981.

L'appellata resistette al gravame e, con impugnazione incidentale, rinnovò la richiesta di condanna della controparte al pagamento degli interessi pretesi.

Con sentenza del 20 gennaio 1998 la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento delle impugnazioni, ha riformato la decisione di primo grado, condannando la convenuta a pagare alla società attrice la somma di lire 12.166.000 con gli interessi al tasso legale della domanda al saldo.

La corte ha dichiarato inammissibile la prova per testimoni, diretta a dimostrare che il pagamento risultante dalla quietanza rilasciata all'appellante non era stato eseguito e ha accolto, conseguentemente, l'eccezione di adempimento, avendo aderito, in presenza del contrasto esistente sul punto tra le sentenze della Corte di cassazione, all'orientamento, secondo cui la prova orale non può essere in tal caso consentita, essendo diretta a dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio che, per la sua natura convenzionale, forma oggetto del divieto sancito dall'articolo 1417 del c.c., applicabile anche agli atti unilaterali, a norma dell'articolo 1324 dello stesso codice; e che il valore privilegiato della quietanza, al rilascio della quale il debitore ha diritto, ai sensi dell'articolo 1199 del c.c., "sarebbe vanificato dall'indiscriminata possibilità di prova testimoniale ad essa contraria".

La stessa corte ha, però, escluso l'estensione dell'efficacia probatoria della quietanza alla pretesa degli interessi sulle somme di denaro, il cui pagamento era stato dilazionato e, quindi, in accoglimento del gravame incidentale, ha condannato al pagamento di essi la convenuta, osservando che tale debito era stato da questa riconosciuto in parte, con dichiarazione del 24 febbraio 1982, e, in parte, con l'emissione di cambiali scadenti il 30 agosto 1981 e di una fattura per l'intero importo non contestata. E ha, in proposito, rilevato che la acquirente, cui incombeva il relativo onere per avere rilasciato tali titoli, non aveva provato l'insussistenza della causale del pagamento, e che, comunque, dagli elementi acquisiti al processo, era risultata l'assenza della responsabilità della società Carrozzeria B. per il ritardo della consegna dell'autobus e per il suo ritiro dalla circolazione. Infine ha negato che alla società Autoservizi S. competesse la restituzione della somma di lire 5.700.000 lire pagata alla venditrice con due cambiali in scadenza il 30 agosto 1981, essendo tale importo relativo a interessi su parte del prezzo, il cui versamento era stato originariamente differito al 31 ottobre 1981, data poi prorogata altre due volte, e non essendosi provato dalla stessa società l'inesatto adempimento della controparte.

La società in accomandita semplice Autoservizi S. & C. (già Autoservizi S.E.) ricorre per cassazione con un motivo, illustrato con memoria.

La società per azioni Carrozzeria B. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.

Anche la società Autoservizi S.D. & C. ha depositato un controricorso.

Il primo presidente ha disposto, ai sensi dell'articolo 374 del c.p.c., la assegnazione dei ricorsi alle sezioni unite, perché si pronuncino sulla questione di diritto (quella relativa all'ammissibilità o non della prova testimoniale di fatti anteriori o contestuali al contenuto della quietanza, o della sua simulazione), decisa in senso difforme dalle sezioni semplici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente si dispone la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'articolo 335 del c.p.c., perché proposti contro la stessa sentenza.

Con l'unico motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione degli articoli 2697 del c.c. e 214 e 215 del c.p.c., in relazione all'articolo 360 numeri 3 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere la corte d'appello respinto la domanda riconvenzionale e accolto quella proposta dalla società Carrozzeria B. per ottenere il pagamento della somma di lire 12.166.000 per interessi, con l'argomento che la ricorrente aveva riconosciuto di essere debitrice di una parte di tale importo con dichiarazione del 24 febbraio 1982, e di altra parte mediante il rilascio di cambiali scadenti il 30 agosto 1981 e l'emissione di una fattura per l'intera somma di denaro non contestata. In contrario si sostiene che la dichiarazione datata 24 febbraio 1982, prodotta al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, non aveva alcun valore probatorio, perché essendosi dalla convenuta negato con la comparsa di costituzione di averla sottoscritta, e dal suo difensore confermato il disconoscimento del 31 ottobre 1986, l'attrice, per far valere il suo preteso diritto in base ad essa, avrebbe dovuto chiederne la verificazione. Si soggiunge che, comunque, dalla prova per testimoni espletata era risultato che la dichiarazione menzionata non era stata firmata dal rappresentante legale della convenuta e che, quindi, mancava la causale del credito preteso dalla società Carrozzeria B. Si afferma ancora che di quest'ultima la corte d'appello ha negato l'inadempimento perché non ha considerato che: a) l'autobus consegnato nel mese di giugno 1981 all'acquirente, era privo dei requisiti che avrebbe dovuto avere, in base al contratto di vendita del 20 marzo di quello stesso anno concluso delle parti ("in tutto e per tutto rispondente alle caratteristiche previste dal decreto legge 377/75, convertito in legge 433/75 e dal decreto 19 marzo 1979), e che, per tale ragione, era stato ritirato dalla circolazione e sostituito con un altro veicolo; b) il contributo era stato concesso all'acquirente prima della consegna dell'autobus, non perché questo avesse i requisiti prescritti, ma perché erano stati prodotti i documenti necessari per ottenerlo; c) l'acquirente era stata autorizzata ad immettere nel servizio pubblico di linea l'autobus, poi rivelatosi inidoneo, ma, una volta accertata la sua non corrispondenza ai requisiti richiesti dalla legge, era stato ordinato il suo immediato ritiro dalla circolazione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, il cui esame deve precedere quello del ricorso principale, essendosi solo con esso proposta la questione su cui si è formato il contrasto tra le pronunce delle sezioni semplici di questa corte, si censura la sentenza impugnata per avere il giudice di appello commesso i seguenti errori: a) ha escluso l'ammissibilità della prova per testimoni in contrasto con il prevalente orientamento della Corte di cassazione, secondo cui il divieto sancito dall'articolo 2726 c.c., non si applica alla quietanza che, essendo un atto unilaterale, non contenente una convenzione, non può entrare in conflitto con patti aggiunti o contrari, "data la mancanza di omogeneità di tali categorie di atti giuridici, posti su piani concettualmente diversi"; b) ha omesso di considerare che la prova per testimoni non aveva come oggetto né il pagamento o la remissione di un debito, ai quali si applica il divieto dell'articolo 2726 c.c., né patti aggiunti o contrari alla quietanza, ma era diretta a dimostrare la simulazione, - ed era, pertanto, ammissibile, ai sensi dell'articolo 1414 c.c., che si riferisce anche agli atti unilaterali - alla quale si era fatto ricorso per ottenere dalla Regione Emilia Romagna il finanziamento previsto dal decreto ministeriale 18 agosto 1976, prima ancora del pagamento effettivo del prezzo di vendita dell'autobus; c) ha applicato la norma dell'articolo 2722 c.c. - che vieta la prova per testimoni di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea sul presupposto che l'accordo simulatorio costituisca il fatto anteriore o contestuale al contenuto della quietanza, mentre avrebbe dovuto applicare la disposizione dell'articolo 2723 c.c., in quanto "il documento da considerare era il contratto di compravendita", e ritenere, conseguentemente ammissibile la prova dedotta, potendo il giudice ammetterla, qualora con essa si alleghi che, dopo la formazione di un documento (nella specie: compravendita), sia stato stipulato un patto aggiunto o contrario al suo contenuto; d) ha dichiarato inammissibile la prova per testimoni, mentre avrebbe dovuto ammetterla, ai sensi dell'articolo 2724 c.c., avendo ritenuto provato il parziale riconoscimento del debito, contenuto nella dichiarazione rilasciata dalla società Autoservizi il 24 febbraio 1982 (principio di prova per iscritto); e) ha dichiarato inammissibile la prova per testimoni nel suo complesso, pur essendo stati formulati alcuni suoi capitoli non al fine di dimostrare che il rilascio della quietanza era avvenuto per consentire alla convenuta di ottenere il finanziamento, ma "per confermare se le ricevute bancarie emesse alle scadenze pattuite fossero o non ritornate insolute e se la convenuta avesse o meno pagato la somma residua di lire 33.700.000".

Il motivo è infondato.

L'articolo 1199 del c.c. dispone che il creditore, il quale riceve il pagamento, deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo se questo non è restituito al debitore. Come è evidente e pacifico, la quietanza è un atto unilaterale dichiarativo e dovrebbe, quindi, essere ammessa liberamente la prova per testimoni diretta a contrastarne il contenuto, distinguendosi dal pagamento e dalla remissione del debito, ai quali l'articolo 2726 c.c. estende le norme che limitano l'operatività di questo mezzo istruttorio. Al riguardo si è detto che "le quietanze, le bolle di consegna e gli assegni bancari sono atti unilaterali che non contengono convenzioni e non possono, perciò, entrare in contrasto con patti aggiunti o contrari, data la mancanza di omogeneità di tali categorie di atti giuridici, posti su piani concettualmente diversi" (sentenza 2716/88 in motivazione). Si è, però, obiettato che la quietanza, a differenza degli altri atti unilaterali, ha valore di confessione stragiudiziale e fa piena prova, contro colui che la rilascia, del ricevimento di quanto in essa dichiarato (articolo 2735 c.c.: "la confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziaria. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice"); e si è conseguentemente ritenuto che ad essa debba applicarsi la norma dell'articolo 2732 c.c., secondo cui: "la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza", norma con la quale si è sancita, da un lato, la irrevocabilità del vincolo con il quale il confidente è assoggettato alla libera dichiarazione resa contro la sua persona, e, dall'altro lato, si è consentita la sua invalidazione per tutelarne l'autore dal rischio di subire gli effetti pregiudizievoli di una dichiarazione non vera, perché rilasciata per errore o per costrizione.

Nella specie, tuttavia, il contrasto da risolvere riguarda la questione specifica della ammissibilità della prova per testimoni della simulazione della quietanza, avendo la ricorrente sostenuto di avere rilasciato all'acquirente dell'autobus una quietanza "di comodo" al solo scopo di consentirle di ottenere dalla regione Emilia il finanziamento previsto dal decreto ministeriale 18 agosto 1976.

Per alcune sentenze il mezzo istruttorio della testimonianza è in tale ipotesi ammissibile, in quanto l'ultimo comma dell'articolo 1414 del c.c. ("le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario") prevede come possibile la simulazione anche degli atti unilaterali, la cui prova, essendo diretta a dimostrare l'inesistenza o la nullità della dichiarazione confessoria di avvenuto pagamento, non trova ostacolo, né nell'articolo 2732 del c.c., il quale limita la revoca ai soli casi di errore o di violenza della confessione, che sia stata, però, realmente resa, né nello articolo 2726 dello stesso codice, in quanto l'oggetto della prova non è il pagamento o la remissione di un debito, ma la simulazione assoluta della quietanza, in base a un accordo concluso tra il dichiarante e il destinatario, per un pagamento in realtà non eseguito (sentenza 739/66, 2716/88).

Con altre pronunce la prova testimoniale si è ritenuta, invece, inammissibile, ma le ragioni addotte a sostengo di questo orientamento non sono state sempre le stesse. Con alcune decisioni si è affermato che "l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) attestato dalla quietanza può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore o violenza) che l'articolo 2732 c.c. richiede siano provati, perché venga meno l'efficacia della confessione, onde sono irrilevanti il dolo e la simulazione" (sentenza 5955/79, 328/90, 8229/94). Con altre si è considerata ostativa all'ammissione della prova per testimoni la norma dell'articolo 2726 del c.c., in base al rilievo che questa, avendo esteso al pagamento il divieto, sancito dall'articolo 2722 del codice civile, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, ha escluso che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un patto, come l'accordo simulatorio, anteriore o contestuale alla quietanza e contrario ad essa, che del pagamento costituisce la prova documentale. E si è anche osservato che questa conclusione è coerente con la disposizione dell'articolo 1417 del c.c., secondo cui la prova della simulazione dedotta da una delle parti per l'accertamento del negozio dissimulato lecito, incontra gli stessi limiti stabiliti dall'articolo 2722 c.c. per la prova testimoniale, la quale, pertanto, se l'atto simulato è scritto, non è ammissibile contro il contenuto del documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un fatto contrario al suo contenuto (sentenza 7021/97).

Per le sezioni unite questo secondo orientamento è quello giuridicamente corretto. Ed infatti, poiché l'oggetto della prova, diversamente da quel che sostiene la ricorrente, è costituito non dal contratto (nella specie: compravendita dell'autobus), ma dall'accordo simulatorio, che è lo strumento attuativo della simulazione (nel caso concreto della quietanza), essendo concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica dell'atto apparente, nei cui confronti si configura come un patto (anteriore o contemporaneo) ad esso aggiunto e contrario, la sua dimostrazione può essere data dalle parti con la produzione in giudizio del documento che lo racchiude e non con deposizioni testimoniali, stante l'espresso divieto sancito dall'articolo 2722 del c.c.

Pertanto, deve rigettarsi il primo motivo del ricorso incidentale, che è quello con il quale è stata proposta la questione decisa in modo divergente dalle sezioni semplici della corte, mentre sul secondo motivo e sul ricorso principale si pronuncerà la seconda sezione civile alla quale entrambi i ricorso erano stati inizialmente assegnati.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e rimette gli atti alla seconda sezione civile per l'esame del secondo motivo dello stesso ricorso principale, e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Da: mugn13/12/2012 10:55:53
va chiesta anche la provvisoria esecuzione in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta!

Da: principessacharlotte13/12/2012 10:55:58
    ERRATA CORRIGE   
atto è facilissimo...datemi qualche ora e lo posto. ricapitolando caio ottiene D.I, provv emesso inaudita altera parte. Tizio si oppone. in tal caso si apre un normale proc di cognizione e  Caio si costituisce con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo( 641cpc), lo stesso art comm 2. inanztutto bisogna evidenziare la prov testinomiale e i suoi limiti, potremo dire che i termini per la cost nn sono stai rispettat.

Da: LeggiOggi.it13/12/2012 10:55:58
http://www.leggioggi.it/2012/12/13/esame-avvocato-2012-atto-giudiziario-traccia-civile/

Da: Fra13/12/2012 10:56:12
Vi do il mio schema di atto che ad un candidato minimamente preparato può essere utile, anche se l'atto è semplice e dovrebbe saperlo fare chiunque


Ecc.mo Tribunale di Alfa

Comparsa di costituzione e risposta

Per Caio, nato a .... il ..... (CF....) e residente in ... alla Via..... rappresentato e difeso - giusta procura in calce al presente atto -dall'Avv... (C.F......) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in ...., alla via ....

contro

Tizio nato a .... il ..... (CF....) e residente in ... alla Via..... rappresentato e difeso - giusta procura in calce al presente atto -dall'Avv... (C.F......)

FATTO

Con atto di opposizione a d.i. n.... notificato in data ____, Tizio conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Alfa, il Caio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, .....................".

A fondamento della propria domanda, parte attrice asseriva di ................
Chiedeva inoltre prova per testi....

*

Alla luce di quanto esposto in punto di fatto, è intenzione di Caio costituirsi nel presente giudizio al fine di contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito con conseguente rigetto delle avverse domande ed accoglimento delle domande proposte nel presente atto per le seguenti ragioni di

DIRITTO


La prova del pagamento non la si può dare con prova per testi, è una causa documentale il DI è esecutivo dato su assegni, artt. 2724 e 2725 c.c.

......................

.....................

PQM

Caio come in epigrafe rappresentato difeso e domiciliato

DOMANDA

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:

1) insistere per la conferma della provvissoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.... emesso dal Tribunale di Alfa

2) rigettare rischiesta dell'opponente di provare il pagamento a mezzo prova testimoniale

3) rigettare le domande avversarie

etc...

Con vittoria di spese competenze ed onorari.

*

Si dichiara ai fini della L 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni che la presente comparsa non sposta il valore della controversia.

Data e luogo

Avv...

Procura

Da: carlo1979 13/12/2012 10:56:36
Ragazzi Ho trovato questa bozza...confermatemi se può andare bene... ovviamente tenendo conto della nostra traccia!

http://www.percorsi.giuffre.it/psixsite/Esercitazioni/Atti/Diritto%20civile/Comparsa%20di%20costituzione%20e%20risposta/default.aspx?id=392

Da: commissione esaminatrice13/12/2012 10:56:47
Art. 2721 c.c. (Ammissibilità: limiti di valore). La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede gli euro 2,58.
T
uttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra
Nell'art. 2726 c.c.  il Legislatore ha previsto che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applichino anche al pagamento e alla remissione del debito: il debitore ha, dunque, l'onere di custodire i documenti che attestano l'adempimento, secondo le regole dell'ordinaria diligenza. Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni salvo le eccezioni previste dalla Legge (artt. 2721, 2724 c.c.);  da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. L'eventuale deroga alla norma, ove consentita al giudice, è subordinata alla concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.

Da: Lillyna13/12/2012 10:57:00
la PROCURA: generalmente la procura è già contenuta del D.I. ottenuto da Caio quindi nella comparsa si scrive "per delega in calce all'opposto D.I." ..Ma in sede di esame alcune commissioni preferiscono che venga inserita cmq la procura in calce per dimostrare che sapete come si fa..quindi chiedete ai vostri commissari!

Da: alescarm13/12/2012 10:57:44
LECCE CONSEGNA ORE 18!!!

Da: bea13/12/2012 10:58:05
ragazzi ma l'atto giudiziario  in materia penale non lo fa nessuno?????

Da: Reby 25 13/12/2012 10:58:29
ma in poche parole lo schema dell'atto qual è?quello di fra o di commissione esaminatrice?

Da: Lillyna13/12/2012 10:58:50
Principessacharlotte scrive: "Caio si costituisce con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo"  EN HAI CAPIT NIENTEEEEE

Da: ma13/12/2012 10:59:00
Da Salerno sono confermate sia penale che civile

Da: modestoavvocato13/12/2012 11:00:15
ancora state a discutere....
l'atto è una comparsa di costituzione e risposta e la difesa di Caio si fonda sul principio della inammissibilità della prova testimoniale riguardo l'addotto assolvimento dell'obbligo di ottemperare ad una obbligazione pecuniaria

Da: Luxor 13/12/2012 11:01:10
buongiorno....
secondo me la questione non è sulla provva de pagamento (che tizio deduce di aver fatto con assegno) petanto, non vedo cosa ci sia da provare....ma sulla imputazione di tale pagamento a quella specifica fornitura....tra un pò farò la comparsa...bisogna(secondo me) cercare qualcosa di questo tipo: "La facoltà d'imputare il pagamento ad uno fra più debiti va esercitata e si consuma all'atto del pagamento; una successiva dichiarazione del debitore è inefficace senza l'adesione del creditore ( Cass. sent. 6605/88 )"....o altre consimili

Da: pio13/12/2012 11:01:50
ma a Napoli è stata dettata?????

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