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TRACCIA DI CIVILE 2012
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Da: anchiola penso cos11/12/2012 17:36:14
ebbasta co sto cavolo di napoli

Da: yep soluzione11/12/2012 17:51:05
In chimica una soluzione è un sistema omogeneo che può essere decomposto per mezzo di metodi di separazione fisici

Da: aspirante notaio11/12/2012 17:57:24
Ai fini dell'analisi della questione in oggetto occorre preliminarmente risolvere la questione della validità o meno di un legato il cui oggetto non è determinato dal testatore. L'art. 632c.c., infatti stabilisce che "è nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato. Si tratta di ipotesi di cd. "relatio sostanziale" in cui la volontà del testatore è sostituita da una volontà esterna. Tale fenomeno è ammesso in limitati casi specifici con una serie di correttivi, quali la determinazione dei criteri di scelta da parte del testaore o l'individuazione degli elementi tra i quali scegliere. Nel caso oggetto di analisi il legato la cui determinazione dell'oggetto è rimessa al legatario è un prelegato ai sensi dell'art. 661. Tale norma stabilisce che "Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare".
Tale disposizione normativa, dunque, permette di ricomprendere nella definizione di "prelegato" sia l'ipotesi del legato a favore di un coerede senza l'indicazione degli eredi onerati, sia quella del legato a favore di un coerede che venga espressamente posto a carico di tutti gli eredi .
Il beneficiario di un prelegato cumula in sé la qualità di legatario (e, cioè, quella di successore a titolo particolare del de cuius) con quella concorrente di erede (cioè di successore a titolo universale). È possibile affermare, dunque, che la caratteristica fondamentale del prelegato risiede nella circostanza rappresentata dall'assunzione, da parte dello stesso soggetto, della duplice veste di legatario - onorato e di erede - onerato.  Nell'ipotesi di mancata indicazione degli eredi tenuti alla prestazione, ovvero nella equivalente ipotesi che il legato a favore del coerede venga espressamente posto a carico di tutti gli altri eredi, il prelegatario acquista il lascito per intero a titolo di legato, e cioè anche la quota che a lui spetterebbe in quanto erede; con l'ulteriore conseguenza che egli ha diritto di conseguirlo nella sua interezza in anteparte, cioè prima della divisione ereditaria, fermo restando il suo diritto a conseguire la quota ereditaria. Da ciò deriva che le due qualità di debitore e di creditore nell'unico soggetto si estinguono per confusione. Per conseguenza, il coerede prelegatario non dovrà computare nella sua quota il valore del legato."
In mancanza di una espressa indicazione da parte del testatore appare problematico il rapporto tra legato a favore del legittimario (in conto) e prelegato. Parte della dottrina ritiene che la qualificazione della fattispecie come legato o prelegato dipende dal fatto che il legittimario subisca o meno una lesione di legittima. Si obietta che tale criterio non sembra persuasivo, dal momento che confonde il profilo strutturale della fattispecie, il quale soltanto deve determinarne la qualificazione, con il profilo delle conseguenze derivanti dall'eventuale mancato rispetto delle quote di riserva da parte del testatore. Secondo l'impostazione criticata, infatti si avrebbe legato in conto di legittima ogni volta che, a seguito dell'adempimento dell'onere di imputazione e del conseguente esercizio dell'azione di riduzione, il bene legato vada a comporre la quota di riserva.
Alla luce di ciò, pertanto non vi è dubbio che il lascito in assenza di contraria volontà del testatore sul punto, è un prelegato e che, pertanto, esso deve ritenersi cumulabile con la quota ereditaria alla quale è altresì chiamato il beneficiario. È parimenti pacifico che, ex art. 564, secondo comma c.c. l'attribuzione in questione è imputabile , in assenza di espressa dispensa, alla legittima ai fini del calcolo della medesima e che pertanto, il bene legato andrà a comporla, se e nella misura in cui il legittimario conseguirà la soddisfazione integrale del suo diritto attraverso l'esercizio dell'azione di riduzione. A sostegno di tale ricostruzione si è espressa la suprema corte stabilendo che " il generico intento preferenziale manifestato dal testatore con la disposizione del prelegato non è sufficiente a sottrarre i beni che ne formano oggetto all'azione di riduzione dei legittimari (Cass. 28-7-67, n. 2006)"
Nel caso oggetto della nostra analisi si ritiene che si sia in presenza di due prelegati: uno avente ad oggetto gli immobili  ed uno la collezione di posate. Soltanto il secondo potrà essere considerato valido ed essere altresì oggetto di azione di riduzione da parte degli altri legittimari ; infatti per quanto su detto il primo legato è nullo per indeterminabilità dell'oggetto.
Veniamo ora all'analisi di un'ulteriore problema dal caso oggetto della nostra analisi: la validità del testamento olografo contestato dai signori Tizio e Caio. Tale testamento per poter essere considerato formalmente valido deve avere i requisiti  di cui all'art. 602, ossia deve essere scritto di pugno dal testatore, dato e sottoscritto. Dagli elementi a noi forniti per valutare la validità o meno del testamento non emerge con certezza la presenza dei suddetti requisiti ,ma opinando nel presupposto che essi vi siano si ritiene che Tizio e caio potranno proporre azione di riduzione nei confronti di Sempronio solo nell'ipotesi in cui dal testamento risulti che le quote ad essi assegnate siano lesive della cd. Quota di riserva che il legislatore prevede in favore di determinati soggetti legati da vincoli di parentela forti nei confronti del de cuius (coniuge, figli ed ascendenti).
Per quanto fino ad ora detto si ritiene in conclusione che Tizio e Caio avranno convenienza ad agire ai fini della nullità del prelegato in favore di Sempronio

Da: Fano11/12/2012 18:05:45

- Messaggio eliminato -

Da: bravissimo è uguale al mio parere11/12/2012 18:49:40
oddio non è che me lo annullano??? ho lasciato anche la carta di identità nella busta...va bene sì? grazie per i consigli che mi avete dato...grazie grazie! non vedo l'ora che arrivi venerdì per tornare alla vita di sempre....

Da: CHI HA NOTIZIE DI11/12/2012 19:06:05
RIMINI??
A che ora è prevista la consegna??

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Da: bravissimo11/12/2012 20:59:46
bravissimo.
è la prima cosa BELLISSIMA che io abbia qui letto

Da: ,,,11/12/2012 21:09:37
La prima era tutt'altro che semplice!!! Più fattibile la seconda senza dubbio!

Da: uuuuuuuu11/12/2012 22:53:00
peccato non aver letto prima il tuo parere! bravo

Da: da domani11/12/2012 22:53:53

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