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12 dicembre 2012 - Parere Penale
1418 messaggi, letto 85004 volte
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Da: Calogggero12/12/2012 23:30:21
Carissime capre.

Innanzi tutto bisognava rendere conto della novella del 2012 sulla confisca.

Poi dire che questa novella, nella parte in cui estende l'applicazione della confisca per equivalente al profitto del reato non si applica retroattivamente perché, come precisato dalla Corte Costituzionale, la confisca - benchè sia una misura cautelare - ha un valore afflittivo che l'accomuna alla norma incriminatrice ai fini del divieto di retroattività.

Quindi si applica il vecchio 322-ter.

Su questo c'era un contrasto giurisprudenziale: una sentenza di cassazione secondo cui era consentita la confisca equivalente al profitto perché il termine "prezzo" veniva usato in senso ampio e atecnico, e una Sezioni Unite del 2009 che dice che nel vecchio regime si applica la confisca per equivalente solo al prezzo.

Quindi, visto che nel caso del nostro notaio non c'è alcun prezzo del reato, visto che nessuno l'ha pagato per delinquere, per tutti i reati eventualmente commessi prima della legge 190/2012 non si applica la confisca per equivalente commisurata al profitto.

Dunque può presentare l'istanza di riesame del sequestro.

infine, il notaro ladro rischia comunque il peculato continuato (la traccia diceva che aveva rubato a diversi clienti, al plurale), punito da 3 a 10 anni per i fatti commessi prima della legge 190/2012, e da 4 a 10 anni per quelli commessi dopo.

Da: Padovano12/12/2012 23:38:40
Ripeto! La confisca va fatta sul prezzo o sul profitto! Se considerate gli immobili quali profitto del reato, dovete necessariamente applicare la confisca "normale" e non per equivalente! Non mi pare difficile da capire! La traccia parlava di traccia per equivalente!!

Da: juris12/12/2012 23:39:32
Caro Calogggero,
sei stato estremamente puntuale nella soluzione proposta.
Un vero penalista. I miei complimenti.
Poi l'incipit è stato bellissimo.

Da: Padovano12/12/2012 23:40:55
Ma avete applicato la circostanza aggravante ex art 61 n7?

Da: dum12/12/2012 23:42:07
ma cosa c'entra la retroattività o meno ? l'art. 2 si applica solo alle leggi favorevoli intervenute successivamente!!!!!!!!!!! Qua la legge sopravvenuta era sfavorevole!!!!!!!!!! E' un grave errore di concetto aver parlato di sta minchiata!

Da: io12/12/2012 23:43:55
io sì padovano nel dubbio non era sbagliato comunque...ma anche non metterla non penso fosse determinante

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Da: Calogggero12/12/2012 23:51:23
dum, a te non è chiaro proprio nulla.

L'irretroattività si applica alle norme incriminatrici.  E le misure di sicurezza non sono norme incriminatrici.

Le misure di sicurezza hanno funzione preventiva e, appunto, di sicurezza. Per questo motivo vengono applicate in base alla legge vigente al momento dell'applicazione, non seguono il principio del "tempus commissi delicti". 

Quindi le misure di sicurezza possono essere - in un certo senso - "retroattive".

A questo punto, se ancora mi segui, capirai che uno avrebbe potuto pure pensare che la confisca più sfavorevole introdotta dalla legge 190/2012, in quanto misura di sicurezza e non pena, potesse applicarsi anche per fatti accaduti prima della legge 190/2012.

Ed è qui che interviene la Corte Costituzionale, che dice che la confisca è una misura particolare, più simile a una pena che a una vera misura di sicurezza, e quindi non retroattiva.

Hai capito, errore di concetto?

Da: dum13/12/2012
ho smesso di seguirti al concetto "in un certo senso" dato che ha smesso di essere un concetto giuridico....vedrai quando te lo correggeranno come apprezzeranno latua dissertazione sulla retroattività in contrasto con l'ovvio 2 c.p.

Da: juris13/12/2012 00:00:31
e bravo calogggero. raramente faccio complimenti ma questa volta ho trovato un giovane avvocato molto preparato e me ne compiaccio.
BRAVO!

Da: dum13/12/2012 00:00:49
fidati non era necessaria la Corte Costituzionale basta studiarsi il codice

Da: bungabunga 13/12/2012 00:03:31
Sono shockato non solo dall'impreparazione, ma dall'imbecillità che sto vedendo, sia qui che all'esame.
Pensare che dovremmo fare a spallate per guadagnare 1000euro  al mese lordi al mese, da liberi professionisti, mi va venire da piangere.

dum, calogggero ha ragione: non fare il superiore e cerca di capire cosa dice. Quello ignorante sei tu, e in più sei anche presuntuoso, che è molto peggio.

Da: peperina7613/12/2012 00:03:37
concordo in pienocon dum! Fonti: magistrato

Da: dum13/12/2012 00:05:17
non so perchè ma latua risposta rancorosa nasconde dietro caloggero facile scrivere con altri nick altrimenti mi preoccuperei della tua di ingnoranza.. Buon Nuit caprone/i

Da: noemi&Co13/12/2012 00:09:21
Ma il bello è che ha esordito con: "Poi dire che questa novella, nella parte in cui estende l'applicazione della confisca per equivalente al profitto del reato non si applica retroattivamente perché, come precisato dalla Corte Costituzionale, la confisca - benchè sia una misura cautelare - ha un valore afflittivo che l'accomuna alla norma incriminatrice ai fini del divieto di retroattività." TOTALMENTE INUTILE!

Da: Calogggero13/12/2012 00:10:05
Cari dum, paperina76 e magistrato amica di paperina:

io me ne vado a dormire.

Vi lascio però un'ereditò esante: l'art. 200, comma 1 del codice penale.

Provate a riflettere su quelle parole come farebbe un frate trappista su un versetto dei Salmi, per trovare dentro di voi, o preferibilmente fuori, un senso a quelle parole.

Se e quando lo troverete, forse tutti e tre - dum, paperina e il magistrato - scoprirete qualcosa che metterà a soqquadro il mondo giuridico come (non) lo conoscete.

Da: noemiCo13/12/2012 00:11:58
Inoltre l'art. 11 c.p. parla di legge (non distingue! un motivo ci sarà o no?! Ridicolo che ci sia ancora gente così in giro)

Da: noemiCo13/12/2012 00:14:55
Infatti l'art. 200 non contrasta minimamente con l'art. 2 o 11 c.p. ! svegliarsi grazie!!!

Da: dum13/12/2012 00:16:21
Ma lassa stè non vedi che elemento?

Da: Calogggero13/12/2012 00:18:19
No che non contrasta, noemiCo, per fortuna. Sai perché?

Perché l'art. 2 riguarda le norme incriminatrici.
L'art. 200 riguarda le misure di sicurezza. 

Secondo me adesso si capisce, eh.

Vado veramente. Ciao a tutti e grazie a juris e agli altri, in bocca al lupo per domani.

Da: Padovano13/12/2012 00:19:10
Che noia il presumere che i beni immobili derivassero dal prezzo del peculato!! Erano già SUOI

Da: pesante13/12/2012 00:23:07
Leggiti la sentenza della C. Cost. n. 392/87 (completa e affatto diversa da quella del 2009 solo più specifica) CALOGGERO magari ti aprirà un nuovo mondo che ancora non conosci (il cervello)  : )

Da: dum x padovano13/12/2012 00:25:03
sì hai ragione anche se non era così scontato ed irrilevante in effetti

Da: Minghia13/12/2012 00:35:53
Magari Caloggero è il nipote alla lontana del Dott. Rocco Codice e gli ha telefonato stanotte per dargli l'interpretazione autentica delle norme ma forse la linea era disturbata ih ih ih

Da: fugiis13/12/2012 00:36:36
ragazzi basta polemiche le soluzioni sono ben fatte e disponibili sul sito jus..to.win

Da: dum13/12/2012 00:38:53
No raga ma invece facciamoci una domanda comune! Secondo voi calo è grasso e butterato senza una vita socio-affettiva oppure mingherlino topo da biblioteca malmesso e bruttino (non valgono risposte date dallo stesso calo sotto nick differenti come è uso fare sempre)?

Da: FAXE13/12/2012 01:49:57
ne DUM, domani resta a casa:manco per stancarti ad arrivare al banco!!!
Dovresti sapere, proprio leggendo il codice, che in diritto penale si distingue tra pena e misura di sicurezza e che, solo per la pena vige il principio di legalità ed il conseguente principio di irretroattività della legge più sfavorevole al reo. Ciò premesso, devi anche capire che, mentre la confisca generale ex art. 240 c.p. è sicuramente una misura di sicurezza, la confisca per equivalente (contenuta in un titolo diverso del codice penale dedicato solo ai reati contro la P.A.), invece, secondo la Cassazione 2008 (che si è adeguata alla Corte Costituzionale...e non so se mi spiego) ha natura di pena e non di misura di sicurezza.
Sai, se la Cassazione non affermava questo, tu non potevi applicare il principio di legalità e quello di irretroattività automaticamente al parere di oggi, perchè se non aderisci all'orientamento per cui la confisca per equivalente ha natura di pena e non di misura di sicurezza, allora devi applicare per forza l'art. 200 c.p. che in sostanza esclude i due suddetti principi per le misure di sicurezza.

Da: avv13/12/2012 09:18:47
Questo è un esame da avvocato, non si richiede il Fiandaca Musco a memoria....qdi, a mio modestissimo parere, bisognava dare atto (e chi non lo ha fatto perchè la modifica non era sui codici, secondo me, non è perduto, perchè cmq conta la logica ed il ragionamento!) della modifica normativa del novembre 2012. Il problema del mutamento della disciplina nulla ha a che fare con il problema della successione di leggi nel tempo, non già perchè la nuova norma è più sfavorevole, ma poichè, essendo la confisca una misura di sicurezza patrimoniale, ai sensi dell'art. 200 c.p. (e certamente anche della giurisprudenza costituzionale, che però se non si cita non è la morte di nessuno), vige il principio del tempus regit actum. Quindi, se il candidato aveva conoscenza della normativa nuova, premessi brevi cenni al reato di peculato ex art. 314 c.p. del tutto pacifico (bene ha fatto chi ha fatto cenno alla continuazione per via dei diversi episodi), doveva semplicemente fare delle ipotesi non sapendo realmente quando la vicenda si svolgesse. Se la vicenda si svolgeva prima dell'entrata in vigore della norma, si doveva applicare il vecchio 322 ter c.p. e quindi la confisca per equivalente non si poteva fare, poichè la norma parlava solo di prezzo e non di profitto (in questa ipotesi, come qualcuno ha sottolineato, bisognava cmq dare atto dell'intenso dibattito giurisprudenziale sul punto, dibattito oramai composto dall'intervento normativo); se invece la vicenda si collocava in un momento successivo, chiaramente la soluzione era opposta. Ovvio che, prima di giungere a queste conclusioni, bisognava fare un cenno alla disciplina generale della confisca ex art. 240 c.p., al concetto di confisca per equivalente (ratio compresa) ed alla differenza fra prezzo e profitto, aspetto quest'ultimo su cui la commissione voleva necessariamente "giocare".

Da: Lucaa13/12/2012 09:19:02
Sul parere n. 1 di penale:
- avete fatto caso che il comma 4 dell'art. 600  ter non prevede il mezzo telematico come il precedente comma 3. Secondo voi perché?
- ma la cessione all'agente provocatore non dovrebbe rientrare nella causa di non punibilità del reato impossibile?
- ma se il materiale pedoporn detenuto e' maggiore o diverso da quello trasmesso, non dovrebbe esserci concorso formale di reati?

Da: Ciccio.ciccio13/12/2012 09:23:23
calogggero re del mondo

Da: avv13/12/2012 09:31:25
Per Lucaa
1) il comma 4 non fa riferimento alle concrete modalità della condotta, poichè richiama il dettato dei commi precedenti (al di fuori dei casi....). I due commi puniscono condotte omogenee: l'unica cosa che le differenzia è il fatto che il comma 3 si rivolge a chi ha diffuso ad un numero indistinto di soggetti il materiale, mentre il comma 4 si applica nel caso di diffusione del materiale a soggetti limitati e determinati. Infatti il comma 4, essendo minore la carica di pericolosità della condotta, viene punito meno.
2) Sul reato impossibile: per applicare l'art, 49 bisogna guarda la condotta nella sua capacità intrinseca ed originaria alla realizzazione di un fatto di reato, per cui è irrilevante l'intervento dell'agente provocatore.
3) questo aspetto potevi anche sottolinearlo, poichè denota una lettura critica della traccia, ma, in ogni caso, la detenzione non si configura solo come antefatto non punibile (non potevo diffondere se non detenevo prima), ma pure come postfatto non punibile (c'è anche cassazione che lo dice) e quindi direi che in ogni caso il concorso non ci possa stare. Però, sostenere una tesi diversa può anche essere apprezzabile.

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