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12 dicembre 2012 - Parere Penale
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Da: alescarm | 12/12/2012 16:26:39 |
LECCE CONSEGNA ALLA 17:30 | |
Da: speriamochevada | 12/12/2012 16:26:57 |
a domaniii | |
Da: da ROMA | 12/12/2012 16:27:39 |
PARERE DEL NOTAIO: MA LA SENTENZA DEL 2011 VA MESSA? | |
Da: Contesque | 12/12/2012 16:28:15 |
grazie alescarm, sai dirmi pure dove correggeranno i compiti o non si sa ancora? | |
Da: rpv | 12/12/2012 16:28:16 |
a che ora consegna salerno?????? | |
Da: alescarm a Contesque | 12/12/2012 16:30:05 |
NO ancora è troppo presto!!! | |
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Da: a che ora consegnano | 12/12/2012 16:30:31 |
da ROMA....scusa a che ora consegnano a Roma? | |
Da: parere NOTAIO | 12/12/2012 16:30:38 |
concluderei così: "ad ogni modo, dalla formulazione del quesito giuridico non si evince con certezza che il notaio abbia acquistato le case con i soldi pagati dai clienti, quindi non ci sarebbe la certezza che gli immobili in questione costituiscano "profitto" ai sensi del novellato art. 322-ter c.p. Potrebbe infatti trattarsi di immobili già posseduti. In tal caso la difesa dovrebbe cercare di dimostrare la pre-esistenza di tali immobili e, ai fini della restituzione dei medesimi, la totale assenza di ogni connessione tra tali immobili e l'appropriazione delle somme." | |
Da: parere NOTAIO | 12/12/2012 16:31:32 |
la retroattività è sclusa dalla stessa legge 300, art. 15! | |
Da: x con le pinze | 12/12/2012 16:32:28 |
Messuno ha parlato di retroattività , Il mio cliente è venuto oggi al mio studio ed io gli rendo noto della normativa vigente e delle problematiche conseguenziali. Nulla di più. | |
Da: commissione esaminatrice | 12/12/2012 16:34:05 |
parere notaio ma che scrivi? la confisca per equivalente non deve avvenire su beni ottenuro col profitto del reato, la ratio è proprio diversa....cambia mestiere | |
Da: Bard L''Arciere | 12/12/2012 16:34:47 |
Penale Contattato da un agente sotto copertura nell'ambito di una indagine finalizzata alla repressione dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, in via telematica, Tizio trasferisce al medesimo numerose immagini di carattere pedopornografico. Precedentemente, lo stesso agente, operando con un nickname sulla rete internet, aveva accertato uno scambio della stessa tipologia di materiale tra il medesimo Tizio ed un altro utente della rete, tale Caio. Infatti, Tizio, sebbene usasse nella rete un nickname di fantasia, veniva individuato in ragione della propria utenza telefonica con la quale soleva collegarsi al mezzo informatico. Con tali premesse, egli viene dunque sottoposto a procedimento penale nell'ambito del quale, una consulenza tecnica disposta dal magistrato del P.M. ed avente ad oggetto il personal computer dell'indagato, metteva in luce numerosi messaggi di posta elettronica inviati con allegate immagini pedopornografiche oltre all'esistenza sull'hard disk di una apposita cartella la quale custodiva numerosissime altre immagini e filmati dello stesso tenore. Sulla base dei succitati cenni, la condotta operata da Tizio, sussunta ex art. 600 ter c.p., sarebbe ben ravvisabile in colui che "offre o cede ad altri" materiale pedopornografico nonché in quella di chi "per via telematica distribuisce, diffonde, divulga" detto materiale. Altresì, in ottemperanza al dettato disposto dall'art. 600 quater c.p. la procurata "detenzione" da parte di Tizio del materiale pedopornografico basterebbe non solo ad integrare ipotesi di reato a suo carico ma anche a aumentare la pena in caso di materiale detenuto in ingente quantità . La Corte di Cassazione (sent. n. 36364/08) ha però precisato come la "cessione" in quanto fenomeno delittuoso può configurarsi solo previa detenzione. Nel caso di specie la detenzione assumerebbe dunque i connotati di un antefatto non punibile, essendo assorbito nel delitto di cessione. In verità , occorre precisare come la giurisprudenza abbia spesso affrontato la probelmatica della prevalenza di una norma sull'altra in rapporto a più fatti storici: si avrebbe "progressione criminosa" quando l'offesa è arrecata a due o più interessi appartenenti alla stessa categoria logico-giuridica, in ordine di crescente gravità . La soluzione equa che si dovrebbe accogliere per la progressione criminosa è quella dell assorbimento tuttavia manca nel nostro ordinamento una regola di diritto che sancisca questo trattamento: l'articolo 15, infatti, non può trovare applicazione mancando il requisito della "stessa materia". L'unica soluzione, pertanto, aderente ai Principi sarebbe quella di ritenere posti in essere due reati: si consideri però che il giudice eviterà di riconoscere due reati per la difficoltà di provare che in itinere si è avuto il passaggio da un intento dolo ad un altro. Vi è poi altra vicenda parimenti importante di "pluralità di fatti storici" che ha creato non pochi problemi alla giurisprudenza e dottrina penalistica dal punto di vista della prevalenza di una norma sull'altra: il caso dell'antefatto o del post fatto non punibili. In tal caso si può ammettere l'assorbimento? Secondo la giurisprudenza maggioritaria non sussisterebbe una regola di diritto che determinerebbe la non punibilità del post-fatto: non si risponde di uno dei due fatti naturalisticamente realizzati quando è la struttura della fattispecie che lo permette. Nei casi di antefatto, si perviene ad analoga conclusione. In definitiva, tornando alle argomentazioni che ci attengono, inerenti il caso di specie, la condotta tenuta da Tizio ed ascrivibile all'art. 600 quater c.p. rimarrà assorbita in quella di cui all'art. 600 ter allorché sussista una progressione criminosa o un assorbimento e la condotta della detenzione sia prodromica a quelle di cui all'art. 600 ter c.p. Nella fattispecie tra la condotta di cui all'art. 600 quater e quella di cui all'art. 600 ter co.4 esiste assorbimento e non concorso di reati o anche concorso apparente di norme in quanto Tizio per cedere il materiale ha dovuto necessariamente prima procurarselo (Cass. sent. n. 35696/11). | |
Da: a che ora consegnano | 12/12/2012 16:36:33 |
qualcuno sa Roma a che ora consegnano? | |
Da: judy | 12/12/2012 16:38:44 |
ragazzi ciao help me mi serve per passare. parere??? | |
Da: ultima parola | 12/12/2012 16:40:41 |
sto aiutando i mie amici napoli ho svolto il copito per loro sull art. 600 -ter e quater , in cui si profilerebbe un apparente concorso ma che in vitù della clausoal di riserva la condotta meno grave della detenzione di materiale pedopornografico viene assorbità in quella più grave della cessione !! spero riescano i compito era semplice lineare coe quello che feci io da sola l'anno scorso e che mi ha consentito ora di essere avvocato!! su ragazzi sono con voi !! | |
Da: xxx | 12/12/2012 16:42:12 |
scusate ma qualcuno sa dirmi ache ora dovrebbe consegnare Roma? e quali sono gli abbinamenti di quest'anno? | |
Da: ultima parola | 12/12/2012 16:43:34 |
non badate agli errori e che sto da oggi a studiare con gli occhi davanti al pc | |
Da: consegna compito | 12/12/2012 16:43:58 |
Roma dovrebbe consegnare alle 18....ma attendo conferma! | |
Da: judy | 12/12/2012 16:47:55 |
napoli a che ora consegna??? | |
Da: mi la zz o | 12/12/2012 16:50:55 |
Roma a che ora finisce? lo sapete? | |
Da: CREDO! | 12/12/2012 16:54:17 |
SOLUZIONE PARERE NOTAIO SULL'ALTRA DISCUSSIONE DEL FORUM | |
Da: mister braun | 12/12/2012 16:54:27 |
a che ora consegna Catanzaro? | |
Da: amico di tizio | 12/12/2012 16:56:03 |
ragazzi,per favore....qualcuno sa a che ora termina Roma? | |
Da: Forum cosa? | 12/12/2012 16:57:06 |
Avete un manicomio di problemi, doodfella in particolare. Aiutati!!! | |
Da: giovygio86 | 12/12/2012 16:58:06 |
Salerno alle 18.. | |
Da: amico di tizio | 12/12/2012 16:58:27 |
Roma???? | |
Da: iiiiiiiiiiimmmm | 12/12/2012 17:01:47 |
Da: sbrocca 12/12/2012 16.58.21 Acuta osservazione fatta da dddddddddddd nel thread generalista: �«Scusate, ma mi sa tanto che la fretta ci sta facendo andare "fuori tema": allora, la modifica legislativa dell'art.322 ter non c'entra nulla con il caso in esame, dato che gli appartamenti non sono in ogni caso (leggete la traccia) il "profitto" del reato (non si dice da nessuna parte che gli appartamenti siano stati acquistati con i soldi trattenuti. A mio avviso la norma da tenere in considerazione è il terzo comma dell'art.322 ter: "Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato" Quindi è sbagliato parlare di "Profitto", occorre soltanto vedere se vi sia corrispondenza o meno tra il valore degli immobili e quello delle somme indebitamente trattenute�» | |
Da: judy | 12/12/2012 17:03:52 |
napoli consegna??? orario??? | |
Da: ICLOUD | 12/12/2012 17:05:27 |
tanti imbecilli hanno scritto cazzate per depistarvi.siate seri, almeno domani. Ps. si parla di aggravante ex 61 cp...voi la riscontrate? Io non credo | |
Da: xxx | 12/12/2012 17:07:08 |
Per amico di tizio: non te lo posso confermare ma ho letto nel forum che roma consegna alle 18 | |
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