NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
12 dicembre 2012 - Parere Penale
1418 messaggi, letto 85005 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ..., 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Successiva >>
Da: ........ | 12/12/2012 15:51:57 |
600 quater | |
Da: saintvenant | 12/12/2012 15:51:58 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: MARCOS75 | 12/12/2012 15:54:47 |
IN CONCLUSIONE QUINDI è VERO CHE C'E STATA LA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE, CHE è INTERVENUTA LA NUOVA NORMATIVA MA L GIURISPRUDENZA NON APPLICA SEMPRE LA'RT. 200 C.P. IN QUANTO RITIENE LA MISURA PIù SANZIONATORIA CHE DI SICUREZZA | |
Da: SOS | 12/12/2012 15:56:04 |
dipende dall'epoca del fatto... | |
Da: venezia venezia | 12/12/2012 15:57:37 |
qualcuno ha fatto il parere sulla pedopornografia??? | |
Da: aaasw | 12/12/2012 15:58:58 |
IL PARERE PUBBLICATO SU LEGGIOGGI E' TROPPO PROLISSO PER UN ESAME DI ABILITAZIONE E A TRATTI FUORI TRACCIA | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Helppppppppp | 12/12/2012 15:59:50 |
Ragazzi le conclusioni sul parere della pedopornografia per favoreeeeeee | |
Da: aaasw | 12/12/2012 16:00:26 |
nel caso posto alla nostra attenzione, Tizio sarà imputabile per detenzione di materiale pedopornografico ai sensi dell'art. 600 quater c.p., ma non per divulgazione ex art. 600 ter comma 3 c.p. atteso che lo scambio del materiale illecito è avvenuto in una conversazione privata tra Tizio e Caio e tra Tizio e l'agente di polizia. Tuttalpiù, potrà ravvisarsi, nella condotta di Tizio, il reato previsto dall'art. 600 ter comma 4 c.p., in quanto quest'ultimo provvedeva ad inviare le immagini incriminate attraverso la posta elettronica a privati destinatari e non pubblicandole su siti web accessibili ad utenti indeterminabili. Tale reato andrebbe ad assorbire il reato ex art. 600 quater c.p. e conseguentemente eliminerebbe il concorso tra le due condotte criminose. | |
Da: bea | 12/12/2012 16:01:19 |
scusate a che ora si consegna a Lecce? | |
Da: Helppppppppp | 12/12/2012 16:01:45 |
È per quanto riguarda il post fatto? | |
Da: con le pinze | 12/12/2012 16:03:54 |
ma perchè non vi aggrada il mio nickname? | |
Da: Io | 12/12/2012 16:04:38 |
Date uno sguardo a questa sentenza....e ditemi cosa ne pensate... Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 35696 del 3 ottobre 2011 La Corte di cassazione stabilisce che la condotta della detenzione non è punibile perché assorbita dal più grave reato di cessione. Non è, infatti, ipotizzabile - spiegano gli ermellini - che si possa diffondere o cedere del materiale pedopornografico se questo non si possiede. Inoltre la stessa Corte afferma la piena applicabilità delle pene previste dal comma 4 dell'articolo 600 ter[1] del Codice penale alla condivisione di files tramite chat anche se limitata a due persone. È evidente che l'ipotesi di offerta o cessione di materiale pedopornografico, contiene dal punto di vista concettuale quella di detenzione inclusa nell'imputazione di cui all'art. 600 quater c.p. (procurarsi o detenere): infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in via generale, che anche la stessa divulgazione di materiale illecito presuppone la sua detenzione, perché non si può evidentemente divulgare volontariamente materiale pedopornografico se non si è in posso e non si detiene consapevolmente il materiale stesso. È stato quindi, in relazione allo specifico, escluso il concorso tra il diritto di cessione di materiale pedopornografico e quello di detenzione dello stesso materiale, in quanto la condotta di detenzione rappresenta un antefatto non punibile rispetto a quella di cessione, rimanendo assorbita in quest'ultima. | |
Da: avvocato per volontariato | 12/12/2012 16:04:51 |
ALCUNI PARIRI IN GIRO SONO CARENTI E CREDO INSUFF. PERCHè NON AFFRONTANO LA QUESTIONE DELLA CONFIGURABILITà DEL EATO DI PECULATO AL CASO DI SPECIE. TALE DISAMINA è PARIMENTI NECESSARIA, LO DICE LA TRACCIA CERCATE D INSERIRLA .. E BUONA FORTUNA! | |
Da: aaasw | 12/12/2012 16:05:27 |
IL POST FATTO E' LA DETENZIONE CHE HANNO TROVATO SUL PC ART. 600 QUATER | |
Da: l''ho già svolto | 12/12/2012 16:09:23 |
L'art. 2 c.p. si applica anche alla confisca (compresa quella per equivalente). Si deve infatti considerare che la CEDU, le Sezioni Unite e anche il legislatore italiano, sebbene in modo implicito e indiretto (art. 15 l. 300 del 2000), attribuiscono alla confisca natura giuridica di sanzione penale. Essa dunque soggiace al principio di irretroattività stabilito dall'art. 2, comma 1, c.p. Ciò significa che per fatti commessi prima del 28 novembre 2012, il sequestro di beni per un valore equivalente al profitto del peculato non poteva essere applicato, pena l'inottemperanza al principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.) attraverso un'applicazione analogica in malam partem dell'art. 322 ter, comma 1, c.p. E la traccia suggerisce che la condotta appropriativa è anteriore. Mi pare difficile che nell'arco di due settimane (28 novembre - 12 dicembre) l'amministrazione abbia contestato al cliente del notaio il mancato pagamento dell'imposta, il notaio sia stato denunciato, sia stata avanzata richiesta di sequestro e sia stato disposto il sequestro. Per scrupolo si può chiarire che dopo il 28 novembre 2012 il sequestro è fondato ma la soluzione del parere sarebbe un truismo | |
Da: TRACCIA NOTAIO - SOLUZIONE | 12/12/2012 16:11:26 |
La soluzione personalmente è questa : " Il notaio Tizio, senza dubbio, incorre nel delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p. e alla luce della recente giurisprudenza nonché dell'art. 1, comma 75 della legge 190/2012, il sequestro finalizzato alla confisca dei due immobili è legittimo. Trattandosi di delitto di peculato il notaio sarà passibile di una pena dai quattro ai dieci anni". | |
Da: TRACCIA | 12/12/2012 16:13:18 |
ma per il termine numerosi mettiamo L'aggravanteeee?????? | |
Da: pietro71 | 12/12/2012 16:14:12 |
chi correggerà i compit? | |
Da: wizipy | 12/12/2012 16:14:56 |
Sapete Napoli a che ora consegna? | |
Da: TRACCIA NOTAIO - SOLUZIONE | 12/12/2012 16:15:42 |
Nulla di più ragazzi. Sul serio non andate oltre l'inimmaginabile complicandovi la vita con supposizioni varie (se pur giuste e/o plausibili). Create solo dubbi e confusione. Mi raccomando la linearità del compito. Semplice e scorrevole. In bocca al lupo. | |
Da: 0000000541233566 | 12/12/2012 16:16:30 |
Roma quando TERMINA?!?!?! | |
Da: Reby 25 | 12/12/2012 16:17:33 |
A che ora è prevista la consegna a Catanzaro? | |
Da: bo | 12/12/2012 16:18:43 |
a cz alle 18.00 | |
Da: con le pinze | 12/12/2012 16:18:57 |
per traccia notaio soluzione hai sparato na cazzata... non c'è retroattività | |
Da: ghigo | 12/12/2012 16:20:23 |
aaasw fai tanto il saputello perché non posti il tuo parere, invece di criticare tutto e tutti e dare contentini?! | |
Da: mafy84 | 12/12/2012 16:20:25 |
Napoli consegna 18:05 | |
Da: 0000000541233566 | 12/12/2012 16:21:08 |
Roma?!?!?!, A che ora consegnaaaaaaa?!?!?!,!?? | |
Da: wizipy | 12/12/2012 16:22:19 |
grazie mafy84 | |
Da: Contesque | 12/12/2012 16:24:45 |
a che ora si consegna a leccE? | |
Da: SIS | 12/12/2012 16:24:57 |
CHE ORA CONSEGNA BARI><' GRAZIE | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ..., 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Successiva >>