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12 dicembre 2012 - Parere Penale
1418 messaggi, letto 85005 volte
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Da: vhbhb12/12/2012 14:49:50
conclsioni inerenti alla pedopornografia?grazie...

Da: Accah12/12/2012 14:50:14
conclsioni inerenti alla pedopornografia? ??

Da: barivecchia12/12/2012 14:50:19
Traccia pornografia

Qualcuno può confermare la teoria secondo cui le prove sarebbero illegittime ai sensi della L.269/98 (applicabilità delle prove solo in riferimento al 600-ter commi 1,2,3 E NON 600-ter co.4 e 600 quater)?

Inoltre, visto che il testo parla di fattispecie al plurale, ritenete si debba citare altro (es. reato informatico?).

Grazie

Da: dddddddddddd12/12/2012 14:50:56
CONCLUSIONI SECONDA TRACCIA:
Il notaio commette il reato di cui allrt.314 c.p. (peculato)
Il sequestro (per equivalente del profitto) sugli immobili è illegittimo
se il fatto è anteriore alla recente modifica legislativa dell'art.322 ter c.p., con possibilità di presentare istanza di riesame ex art.324 c.p.p; in caso di fatto commesso successivamente il notaio può sempre ricorrere ex art.324 c.p.p. in caso di sproporzione tra il valore dei beni ed il profitto stesso e chiedere la revoca parziale del sequestro ex art.324 7° comma c.c.

Da: goodfella 12/12/2012 14:51:27

- Messaggio eliminato -

Da: max12/12/2012 14:51:40

- Messaggio eliminato -

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Da: Luxor 12/12/2012 14:52:17
buongiorno, scusate il ritardo...
   

Da: dddddddddddd12/12/2012 14:52:57
goodfella ti sbagli, anche io inizialmente pensavo come te, ma nel peculato l'importo trattenuto dal notaio NON è il prezzo del reato ma il PROFITTO

Da: potete postare nuovamente la traccia sulla pedop e12/12/2012 14:53:52
ed il parere relativo???grazie

Da: Dux12/12/2012 14:53:52
Io non parlerei di riesame mi atterrei a quello che emerge dalla disciplina: al notaio potrà essere contestato l'art. 314 e che gli immobili non saranno sequestri per quanto disciplinato dalle sezioni unite, salvo che il fatto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della nuova modifica legislativa.
Il riesame lascialo stare la traccia nulla dice sul procedimento a carico.

Da: MAX12/12/2012 14:54:48

ECCO LE CONCLUSIONI  DI aoxomoxoa

dovrebbe essere tutto ok!

Premesso quanto sopra, deve tuttavia essere rilevato che la L. 6 novembre 2012, n. 190 ha parzialmente modificato il citato articolo 322-ter, primo comma: infatti, dopo le parole: �«a tale prezzo�» sono state aggiunte le seguenti: �«o profitto�».
A seguito dell'intervento del Legislatore, non v'è pertanto dubbio che, per quanto concerne la misura di sicurezza della confisca per i delitti contenuti nel titolo II del Libro I del codice penale, ai sensi del novellato art. 322-ter c.p., in caso di condanna, è possibile disporre l'ablazione per equivalente non solo del prezzo del reato (cioè del corrispettivo per l'acquisto dell'utilità) ma anche del suo profitto, estendendo quindi la ritenzione a beni il cui valore corrisponde all'utilità economica immediatamente derivante dall'avvenuto compimento del fatto illecito.
Laddove, quindi, le condotte criminose di Tizio fossero totalmente o parzialmente posteriori all'entrata in vigore della  L. 6 novembre 2012, n. 190, i beni di Tizio potranno essere validamente confiscati.

Da: eicesame2010 12/12/2012 14:55:14
Ma sulla pedopornografia nessuno ha svolto il parere????????????????????????????????????????????? AIUTO!!!!!

Da: lulo12/12/2012 14:55:38
A napoli si consegna alle 19?

Da: Dux12/12/2012 14:56:55
Godfella non dire baggianate. La traccia ti porta a riflettere su questo se avessero sequestrato i soldi, il prezzo, non c'era bisogno del parere...le case sn il profitto...quando mai i clienti pagano  cn le case?

Da: frank212/12/2012 14:57:05
a che ora consegnano a bari???

Da: Contesque 12/12/2012 14:57:14
CONCLUSIONI PARERE NOTAIO
Premesso quanto sopra, deve tuttavia essere rilevato che la L. 6 novembre 2012, n. 190 ha parzialmente modificato il citato articolo 322-ter, primo comma: infatti, dopo le parole: �«a tale prezzo�» sono state aggiunte le seguenti: �«o profitto�».
A seguito dell'intervento del Legislatore, non v'è pertanto dubbio che, per quanto concerne la misura di sicurezza della confisca per i delitti contenuti nel titolo II del Libro I del codice penale, ai sensi del novellato art. 322-ter c.p., in caso di condanna, è possibile disporre l'ablazione per equivalente non solo del prezzo del reato (cioè del corrispettivo per l'acquisto dell'utilità) ma anche del suo profitto, estendendo quindi la ritenzione a beni il cui valore corrisponde all'utilità economica immediatamente derivante dall'avvenuto compimento del fatto illecito.
Laddove, quindi, le condotte criminose di Tizio fossero totalmente o parzialmente posteriori all'entrata in vigore della  L. 6 novembre 2012, n. 190, i beni di Tizio potranno essere validamente confiscati.

Da: mik12/12/2012 14:57:40
parere sulla prima traccia pedopornografico?

grazie

Da: dddddddddddd12/12/2012 14:59:19
ATTENZIONE:
La confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter, comma 1, ultima parte, c.p., nel caso di condanna o di applicazione della pena per taluno dei delitti di cui agli art. da 314 a 320 c.p., può essere rapportata, in base al dato testuale della norma, non al profitto, ma soltanto al prezzo del reato, inteso in senso tecnico quale corrispettivo dell'esecuzione del reato pattuito e percepito dal suo autore, e in tale nozione non è certamente riconducibile il provento del delitto di peculato." (Cassazione penale, sez. VI, 05/11/2008, n. 14966)
LE SOMME DELLE QUALI SI APPROPRIA IL NOTAIO SONO IL PROFITTO E NON IL PREZZO DEL REATO

Da: goodfella 12/12/2012 14:59:25

- Messaggio eliminato -

Da: Accah12/12/2012 14:59:29
raga conclusioni pedo bast anotaiooo

Da: VaLLio12/12/2012 15:00:42
ragazzi mi serve il parere della pedopornografia..

Da: franzo12/12/2012 15:01:40
I commissari a Napoli parlano non di peculato ma di appropriazione indebita...andiamo bene...

Da: Esami maledetti 12/12/2012 15:02:56
Chi mi sa dire se vale la data di commissione del fatto o di scoperta dell'illecito?

Da: osservazioni12/12/2012 15:03:23
Goodfella forse voleva dire che dalla traccia non si evince con certezza che il notaio ha acquistato le case con i soldi pagati dai clienti...quindi non ci sarebbe la certezza che le case sono "il profitto"! Potrebbe pure darsi che sono case di cui il notaio disponeva già prima...! Tuttavia,se così fosse, non avrebbe proprio senso parlare di confisca e il parere verterebbe solo sul peculato...cosa che escluderei!

Da: petalo rosso 12/12/2012 15:03:42
noto con piacere che i post dei disturbatori sono stati cancellati!!!!!!!
una cosa buona!!!!!!

Da: dddddddddddd12/12/2012 15:04:04
DIFFERENZA PREZZO-PROFITTO NEL REATO DI PECULATO:
Relativamente al reato di peculato, giusta la formulazione letterale dell'art. 322 ter, comma 1, c.p., la confisca per equivalente è consentita soltanto con riferimento al "prezzo" del reato e non anche con riferimento al "profitto" dello stesso. (La Corte, nell'affermare che per "profitto" del reato si deve intendere l'utile ottenuto in seguito alla commissione del reato, mentre il "prezzo" consiste nel corrispettivo dell'esecuzione del reato pattuito e percepito dal suo autore, ha quindi colto l'occasione per precisare che il provento del reato di peculato non può essere ricondotto all'anzidetta nozione di "prezzo" del reato; conseguentemente, ha rigettato il ricorso del procuratore della Repubblica proposto avverso la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo di una somma di denaro proprio sul rilievo che, per il peculato, la confisca per equivalente, in funzione della quale era stato disposto il sequestro, era prevista soltanto per il "prezzo" del reato).
Cassazione penale, sez. VI, 13/03/2006, n. 12852

Da: Leocesco 12/12/2012 15:04:36
A che ora consegna Roma?

Da: abl12/12/2012 15:05:09
la 190 modifica il 322 ter c.p è chiaro che va presa in considerazione

Da: valexxx12/12/2012 15:05:34
ma qst commixari stann n'guiat....ma quale appropriaz????!!!!

Da: zezerrrr12/12/2012 15:05:34
nell'appendice gratuita giuffrè c'è la sentenza del notaio?

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