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12 dicembre 2012 - Parere Penale
1418 messaggi, letto 85005 volte
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Da: francesco/francesca12/12/2012 13:57:33

- Messaggio eliminato -

Da: mik12/12/2012 13:57:37
vi auguro tutto il male di questo mondo cogli*ni!!!!!!!!!!!!! fatevi una vita

Da: fattisentire12/12/2012 13:58:19
ragazzi la modifica va messa??????

Da: luis107712/12/2012 13:58:38
quando consegna catanzaro?

Da: francesco/francesca12/12/2012 13:58:48

- Messaggio eliminato -

Da: helpyou12/12/2012 13:58:54
CARO "IL BARONE" IL TUO RAGIONAMENTO NON FA UNA PIEGA MA SFIDO IL PIù ILLUSTRE DEGLI ILLUMINARI A RAGIONARE DOPO CHE PER 3 GIORNI SI SVEGLIA ALLE 4 DEL MATTINO SI FA 4 ORE DI FREDDO E GELO E 3 ORE DI ATTESA DETTATURA TRACCE PER POI STARE IN UN CLIMA DI CAOS E  DISORDINE...PRIMA DI PARLARE PROVA L'ESPERIENZA DI FARE L'ESAME A NAPOLI.....SE PARLI DI ALTRE CORTI D'APPELLO OVE L'ANDAZZO è DIVERSO NULLA QUESTIO!!!!

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Da: Tiepolo12/12/2012 13:59:05
a Napoli a che ora si consegna ??
Grazie

Da: uniti!!!12/12/2012 14:00:01
NAPOLI
CONSEGNA ALLE 18

Da: ...12/12/2012 14:00:15
Non dovete aiutare nessuno, non è onesto!! Se chi è dentro non riesce a svolgere il parere, è giusto che bocci! Spero che veramente quest'anno controllino questo forum ed annullino di conseguenza gli elaborati copiati. Tra l'altro, è giusto che lo sappiate, tra tutte le soluzioni che girano, non ce n'è una corretta!

Da: helpyou12/12/2012 14:00:24
18.05

Da: galaxy19 12/12/2012 14:00:49
raga nessuna novità ancora sullo svolgimento traccia...voi che state seguendo?

Da: bravissimo12/12/2012 14:00:52
ma tanto in genere chi copia non sa neanche farlo, ergo...

Da: ladygiurista12/12/2012 14:00:53
SIETE UNA BANDA DI idiotiiiiiiiiiiiiiiiiii INVIDIOSI FORSE NON AVETE NEANCHE UNA LAUREA... SIETE UNA BANDA DI REPRESSI!! MA PERCHè CI DISTURBATE?????? SE NOI SIAMO LAUREATI IN GIURISPRUDENZA E VOI NO  CHE DOBBIAMO FARCI??? INVIDIOSIII!! SMETTETELA E FATEVI UNA VITAAA!!!

ragazzi allora la modifica va messa o no?

Da: Tiepolo12/12/2012 14:01:16
ok

Da: apocalipse12/12/2012 14:01:35
iat a' faticà!!!

Da: blondie12/12/2012 14:02:17
reato di Peculato: art.314 c.p. appartenente alla categoria dei delitti contro la P.A. scopo della norma è tutelare il regolare funzionamento e prestigio degli enti pubblici, nonchè quello di impedire danni patrimoniali alla P.A.Soggetto attivo: pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio. Oggetto materiale: denaro o altra cosa mobile altrui di cui il p.u. o l'incaricato di p.s. devono averne un potere di vigilanza e controllo sulla stessa, pur se materialmente detenuta da altri. Appropriarsi: comportarsi nei confronti della res come se fosse propria, ovvero esercitando su di essa atti di dominio incompatibili con il titolo che ne giustifica il possesso. dolo: coscienza e volontà dell'appropriazione e nella consapevolezza dell'altruità della res.
Pena. reclusione da 3 a 10 anni.
Confisca: art. 240 c.p. misura di sicurezza reale volta a neutralizzare la pericolosità oggettiva della cosa, a prescindere dalla pericolosità dell'autore materiale del reato.Essa consiste nell'espropriazione delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero ne rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto.il sequestro finalizzato alla confisca può essere ordinato laddove sia fornita prova del rapporto di pertinenzialità tra il bene ed il reato.
Confisca PER EQUIVALENTE: consente di espropriare somme di denaro, beni o altre utilità in misura proporzionale al prezzo o al profitto del reato, che non siano stati rinvenuti, ma di cui è certa l'esistenza. Il sequestro finalizzato alla confisca è così disposto in assenza di qualsiasi prova di un rapporto di pertinenzialità tra i beni appresi ed il fatto illecito. Tale caratteristica ha indotto dottrina e giurisprudenza, sebbene in maniera non sempre costante, a ritenere che la confisca in esame abbia natura sanzionatoria e non sia così sottoposta al regime giuridico proprio delle misure di sicurezza.La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, intervenuta al fine di chiarire quale sia la natura della confisca per equivalente e se la stessa possa essere applicata retroattivamente, così come previsto dall'art. 200 cp, ha qualificato la confisca per equivalente come sanzione.Essa, infatti, è stata elaborata al fine di neutralizzare il vantaggio economico derivante dal reato attraverso il sequestro di beni ad esso non connessi, ma rientranti nella sfera di disponibilità del soggetto responsabile e corrispondenti al valore del prezzo o del profitto del fatto illecito.Chiarite le caratteristiche della confisca per equivalente, è necessario soffermarsi sulla sua applicabilità rispetto al peculato, previsto dall'art. 314 c.p.Ebbene, il legislatore all'art. 322 ter c.p. ha espressamente previsto l'applicabilità della confisca per equivalente al delitto di peculato, circoscrivendola, tuttavia, al solo prezzo del reato. Si è così posto il problema di comprendere se tale dizione comprenda anche del profitto o se, invece, sia riferita solo al prezzo.

Due gli indirizzi che si sono formati sulla questione.
I sostenitori di un primo orientamento interpretano estensivamente l'art. 322 ter c.p., ritenendo che, in caso di delitto di peculato, siano assoggettabili a confisca per equivalente i beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. L'assunto si basa sulla circostanza che, diversamente opinando, l'ambito di operatività della confisca per equivalente verrebbe fortemente compromesso sino a svilirne la portata. Si ritiene, quindi, che il legislatore abbia utilizzato in senso atecnico la dizione "prezzo", volendo in realtà riferirsi anche al profitto del reato. Tali considerazioni sarebbero confermate dal diritto comunitario che in alcune decisioni- quadro relative alla confisca di beni, fa riferimento alla nozione di provento, locuzione che comprende ogni utilità derivante dal reato.

La giurisprudenza dominante, avallata dal recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritiene invece, di aderire all'interpretazione restrittiva che distingue nettamente le nozioni di prezzo e di profitto. Quest'ultimo, infatti, deve essere identificato con il vantaggio economico e, più in generale, con il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, ricavato in via immediata e diretta dal reato, mentre il prezzo è il compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito. Da tali nozioni si distingue quella di prodotto, non richiamato dalla norma in esame, ma che per completezza espositiva si specifica essere il risultato empirico dell'illecito, ovvero le cose create o adulterate per mezzo del reato. Ebbene, chiarite le nozioni si rileva come la scelta del legislatore di circoscrivere la confisca per equivalente al solo prezzo del reato, sia una scelta del tutto consapevole e basata su considerazioni logiche. Infatti, il profitto può inserirsi in una logica non del tutto illecita.

Da: pastorizia12/12/2012 14:02:25
ragazzi miei, si sa che chi copia da qui o altrove è un candidato che non ha la minima idea di come si scriva un parere. molti candidati si confrontano con questi pareri, altri non fanno un cazzo per 4ore e copiano nelle restanti 3. beh, questi ultimi non passeranno mai l'esame, fidatevi. questo forum è una indicazione extra oltre a quella dei commissari.....

Da: Zafina12/12/2012 14:02:36
A che ora la consegna a Reggio Calabria?

Da: polica 12/12/2012 14:03:49
quindi la condotta di Tizio integra il reato di peculato x cui lo stesso verrà condannato alla pena prevista, x quanto riguarda la confisca occorre distinguere a seconda se la condotta sia stata tenuta prima o dopo l'entrata in vigore della legge di modifica, giusto????

Da: Giovanni da Cervia12/12/2012 14:05:25
Ma la traccia dello stilista non l'ha sviluppata nessuno ???? hi hi hi

Da: penale notaio12/12/2012 14:06:04
si ma ragazzi noi dobbiamo difendere tizio, non possiamo citare né la n. 45849 del 23 Novembre 2012 che permette la confisca per equivalente nè la 190/2012 perchè possono andare contro il nostro cliente..!
vanno citate prima la 47178/2009 che conferma il peculato per il notaio ma poi le
sentenze 2009 n° 38691e 22505 del 07/06/2011 che non permettono la confisca per equivalente!
spero di essere stata utile!

Da: maty1983 12/12/2012 14:06:07
SECONDO ME LA MODIFICA NON VA MESSA è TROPPO NUOVA PER ESSERE CONOSCIUTA DAI PIù
PER QUANTO RIGUARDA STI IMBECILLI KE ROMPONO LE P..... ANDATE A FARVI F..... E LEVATEVI DI TORNO TRISTI SFIGATI INFELICI PROSSIMI AL SUICIDIO

Da: max12/12/2012 14:06:08

- Messaggio eliminato -

Da: tras 12/12/2012 14:06:25
a che si consegna a napoli

Da: rmaromaroma12/12/2012 14:07:19
ma l'altro parere nessuno sa dire niente!!!!!!!!!??????????????? aiutooooooooooooooooooooooo

Da: pastorizia12/12/2012 14:08:39
fidati chi copia e basta non passerà mai. il compito te lo può fare anche cristo in croce. passa chi deve più una percentuale sorteggiata sulla scrematura di chi riporta pari pari dalla rte, dal compagno di aula, ecc...

Da: uniti!!!12/12/2012 14:09:52
L. 190/2012
OCCORRE METTERLA NEL COMPITO?

Da: giiiii12/12/2012 14:11:24
ma alloraQUESTE CONCLUSIONI NOTAIO? POSTATE SOLO QUELLE

Da: aoxomoxoa 12/12/2012 14:11:39
SVOLGIMENTO TRACCIA NOTAIO
(MODIFICATO FINALE IN BASE ALLA LEGGE  L. 6.11.2012, n. 190)


Col parere oggetto di svolgimento mi si chiede di illustrare la fattispecie penale individuabile dalla condotta del Notaio Tizio con particolare riferimento alle possibilità di confisca per  equivalente dei beni previamente sottoposti a sequestro.  Al fine di rendere il parere richiesto appare quindi necessario muovere dall'istituto della confisca così come previsto dall'art. 322-ter c.p. per i fini che a noi interessano.
La previsione di cui all'art. 322 ter introduce la confiscabilità per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il "profitto" o il "prezzo" del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione. La norma prevede che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso "la disponibilità" per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto della confisca.
Nell'ambito delle misure di sicurezza assume un ruolo peculiare la figura della confisca, la cui disciplina generale è contenuta nell'art. 240 c.p. Attraverso detta misura ablatoria vengono acquisiti dallo Stato beni che per la loro intrinseca natura, ovvero per un collegamento funzionale con un illecito penale, devono considerarsi criminosi. Per quanto attiene ai presupposti applicativi della confisca occorre precisare che questa, a differenza della altre misure di sicurezza, prescinde dall'accertamento della pericolosità sociale del reo, essendo sufficiente la commissione di un reato o di un quasi reato.
In linea generale, essa è di applicazione facoltativa (art. 240, comma 1, c.p.) ovvero obbligatoria (art. 240, comma 2, c.p.). Attraverso la l. 29 settembre 2000, n. 300, che ha inciso sul titolo dedicato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, la confisca obbligatoria è stata estesa, grazie alle previsioni contenute nell'art. 322 ter c.p.. ad alcune fattispecie ivi previste e, inoltre, è stato inserito l'istituto della confisca per equivalente, già contemplato dal nostro ordinamento in materia di usura (l.  7 marzo 1996, n. 108). Il tratto che connota tale figura giuridica consiste nella possibilità, per l'autorità giudiziaria, di procedere, qualora manchino i beni che si identificano con il profitto e il prezzo del reato, all'ablazione di beni diversi per un valore equivalente al prezzo del reato (art. 322 ter, comma 1) ovvero al profitto del medesimo (art. 322 ter, comma 2, c.p.).
Fin dall'introduzione dell'istituto della confisca si è aperto un dibattito relativo alla natura giuridica di tale sanzione penale. Precisamente, ci si è chiesti se, conformemente all'intitolato legale, debba considerarsi una misura di sicurezza ovvero assuma i tratti di una vera e propria pena.
La distinzione è di non poco momento, atteso che, ai sensi dell'art. 200 c.p., si applica alle misure di sicurezza un divieto di retroattività temperato, in forza del quale può trovare applicazione la legge in vigore al tempo dell'esecuzione della misura di sicurezza, ancorché sia diversa da quella prevista al tempo del reato commesso, mentre per le pene vale il principio di irretroattività sancito nell'art. 2, comma 1, c.p., il quale ammette deroghe soltanto a favore del reo. Secondo la tesi tradizionale, la ratio di tale opzione normativa riposa sulla diverse funzioni perseguite dalla pena e della misura di sicurezza. Nel primo caso prevalgono esigenze di prevenzione generale, nel secondo caso, invece, è valorizzato il contenuto terapeutico della misura sanzionatoria, sicché trova giustificazione l'applicazione di uno strumento più moderno, sebbene diverso da quello previsto al tempo della perfezione dell'illecito. Resta inteso che, per non svuotare di contenuto le garanzie del reo, è necessario che la previsione di una misura di sicurezza applicabile per il fatto realizzato già sussista al momento della commissione di questo.  
Proprio in materia di confisca per equivalente, le indicazioni provenienti dalla l. 29 settembre 2000, n. 300 orientano a ritenere che la confisca abbia una natura giuridica assimilabile a quella della pena. L'art. 15 (Norma transitoria), preclude infatti l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente.
Detto rilievo, già condiviso dalla giurisprudenza delle Sezioni unite in materia di responsabilità degli enti dipendente da reato (Cass. pen., S.U., 27 marzo 2008 - 2 luglio 2008, n. 26654), è stato recentemente confermato dalla Corte costituzionale (Corte cost., 2 aprile 2009, n. 97) la quale, recependo l'approccio sostanzialistico in materia penale, tipico della giurisprudenza della Corte della Europea dei Diritti dell'Uomo, ha riconosciuto nella confisca per equivalente i tratti dell'afflittività, tipici della pena. Poste queste premesse, la Consulta ha statuito che un'applicazione retroattiva dell'istituto di cui all'art. 322 ter c.p. violerebbe l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, a tenore del quale nessuno può essere punito con un pena più grave di quella prevista al momento in cui è stato commesso il fatto e, conseguentemente, contrasterebbe con l'art. 117, comma 1, Cost. che impone al legislatore italiano di esercitare la potestà legislativa rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
La prima problematica che viene in rilievo nel caso di specie attiene alla possibilità di ritenere integrati gli estremi del delitto di peculato dalla condotta di Tizio, il quale riveste la qualità di soggetto pubblico. Nella giurisprudenza della Suprema Corte si osserva un indirizzo interpretativo pacifico secondo il quale il momento consumativo del delitto di peculato deve individuarsi nel comportamento appropriativo dell'agente avente a oggetto il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia il possesso per ragioni d'ufficio o di servizio.
Ed in effetti, a mente della Cassazione penale, sez. V, sentenza n° 47178/2009, il notaio che ometta il versamento di somme, affidategli da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione ad atti rogati incorre nel delitto di peculato. La condotta appropriativa del notaio deve essere qualificata come peculato. Infatti, la qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico e diretta alla formazione di atti pubblici.
Occorre ora chiedersi se effettivamente la misura cautelare, funzionale a quella ablativa, potesse o meno avere a oggetto i beni nella disponibilità di Tizio.
La questione si colloca nel contesto relativo alla definizione dello spettro operativo della confisca per equivalente disciplinata nell'art. 322 ter c.p.
L'art. 322 ter, introdotto nel codice penale dalla l. 29 settembre 2000, n. 300, in occasione delle ratifiche da parte del nostro Paese di specifiche convenzioni internazionali volte a contrastare i fenomeni corruttivi, dispone al comma 1, che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti negli articoli da 314 a 322 c.p. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono "il profitto o il prezzo" salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non sia possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale "prezzo" (c.d. confisca per equivalente). Nei termini chiariti dall'autorevole insegnamento delle Sezioni unite della Suprema Corte, la ratio dell'istituto della confisca per equivalente risiede nella scelta di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale misura che assume a tutti gli effetti i tratti distintivi di una vera e propria sanzione (Cass. pen., S.U., 27 marzo 2008 - 2 luglio 2008, n. 26654).
Stando alla formulazione letterale della disposizione (art. 322 ter, comma 1, c.p.), come rilevato dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità, la confisca per equivalente non è applicabile in relazione al profitto del delitto di peculato (art. 314 c.p.), dovendo ritenersi limitata al solo tantundem del prezzo del reato (Cass. pen., Sez. VI, 5 novembre 2008 - 7 aprile 2009, n. 14966; Cass. pen., Sez. VI, 10 marzo 2009, n. 10679).
Depongono a favore di questa soluzione argomenti di diversa natura.
In prospettiva sistematica, si esclude che il legislatore abbia utilizzato nell'art. 322 ter c.p. il termine prezzo in senso atecnico, così da comprendere qualsiasi utilità connessa al reato, derogando alla disciplina generale stabilità nell'art. 240 c.p., ove le nozioni di prezzo e profitto sono nettamente distinte.
Da un punto di vista esegetico, poi, sembra chiara la volontà del legislatore di escludere, salvo le ipotesi del comma 2 dell'art. 322 ter c.p., il profitto del reato dalla confisca per equivalente.
In senso contrario si registra un isolato orientamento che aderisce a una interpretazione estensiva secondo la quale, riguardo al delitto di peculato, sono assoggettabili a confisca, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., comma 1, beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (Cass. pen., Sez. VI, 29 marzo 2006 - 17 luglio 2006, n. 24633).
Di recente, a dirimere l'illustrato contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni unite della Suprema Corte. La Corte ha precisato che, in difetto di una nozione legale di profitto del reato, può accogliersi la ricostruzione semantica di tale concetto offerta dalla dominante giurisprudenza di legittimità secondo la quale esso deve essere identificato con il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al prodotto e al prezzo del reato. In particolare, il prodotto rappresenta ciò che materialmente deriva dall'illecito, vale a dire le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato, il prezzo, invece, deve individuarsi nel compenso dato o promesso a una determinata persona, a titolo di corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito (ex plurimis, Cass. pen., S.U., 3 luglio 1996 - 17 ottobre 1996, n. 9149).
Le Sezioni unite, pertanto, alla luce della netta distinzione fra le nozioni di prezzo e profitto del reato, unitamente alla mancanza di una chiara indicazione legislativa che attribuisca a tali termini un significato diverso da quello comunemente assegnato dalla giurisprudenza di legittimità, ritengono che non sussista alcun elemento idoneo a far ritenere che il legislatore, nella formulazione dell'art. 322 ter, comma 1°, c.p., abbia usato il termine prezzo in senso atecnico, così da includere qualsiasi utilità connessa al reato sicché, con riferimento al delitto di peculato può disporsi la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter, comma 1, ultima parte c.p., soltanto del prezzo e non anche del profitto (Cass. pen., S.U., 25 giugno 2009 - 6 ottobre 2010, n. 38691).
Nel caso di specie, accedendo all'ultimo indirizzo delle Sezioni unite, Tizio potrà ottenere, previa istanza di riesame del sequestro preventivo, la restituzione dei propri beni.
Premesso quanto sopra, deve tuttavia essere rilevato che la L. 6 novembre 2012, n. 190 ha parzialmente modificato il citato articolo 322-ter, primo comma: infatti, dopo le parole: «a tale prezzo» sono state aggiunte le seguenti: «o profitto».
A seguito dell'intervento del Legislatore, non v'è pertanto dubbio che, per quanto concerne la misura di sicurezza della confisca per i delitti contenuti nel titolo II del Libro I del codice penale, ai sensi del novellato art. 322-ter c.p., in caso di condanna, è possibile disporre l'ablazione per equivalente non solo del prezzo del reato (cioè del corrispettivo per l'acquisto dell'utilità) ma anche del suo profitto, estendendo quindi la ritenzione a beni il cui valore corrisponde all'utilità economica immediatamente derivante dall'avvenuto compimento del fatto illecito.
Laddove, quindi, le condotte criminose di Tizio fossero totalmente o parzialmente posteriori all'entrata in vigore della  L. 6 novembre 2012, n. 190, i beni di Tizio potranno essere validamente confiscati.

Da: venezia venezia12/12/2012 14:13:39
vogliamo impegnarci per i nostri che sono impegnati con il compito!!!!

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