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12 dicembre 2012 - Parere Penale
1418 messaggi, letto 85005 volte
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Da: Fra12/12/2012 13:13:40
La L. 190/2012 è entrata in vigore il 28/11/2012, 2 settimane fa, quindi non ci tocca: irretroattività della legge

Fare breve cenno è un quid in più, a cmq irrilevante

Schema parere:

- notaio pubblico ufficiale

- peculato

- confisca per equivalente

- breve cenno alla modifica e irretroattività della legge

- conclusioni, può avanzare istanza di riesame del sequestro

Da: PAOLO12/12/2012 13:14:29
scusate ma come la mettiamo con il sacrosanto principio della legge più favorevole al reo???

Da: giiiii12/12/2012 13:14:48
SI MA LA TRACCIA NON DICE QUANDO è STATO COMMESSO IL REATO PER CUI POTREBBE ESSERE ANCHE SUCCESSIVAMENTE AL 28 11

Da: marylin198312/12/2012 13:15:10
IN OGNI CASO è UNA LEGGE CHE SI RIFERISCE AGLI ENTI E NON ALLE PERSONE FISICHE ....

Da: tras 12/12/2012 13:15:45
A CHE ORA TERMINA NAPOLI'''

Da: Duky12/12/2012 13:15:58
Ragà la soluzione della traccia sulle pedo-pornografia? Vi prego...

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Da: dai12/12/2012 13:16:30
soluzioni per traccia pedopornografia?

Da: giiiii12/12/2012 13:16:32
MA CHI LO DICE CHE SI RIFERISCE AGLI ENTI è STATO MODIFICATO IL 322 TER CHE SI RIFERISCE ALLA CONFISCA

Da: ilprincipedelforodibolzano12/12/2012 13:16:34
We terun non diciamo cazzate, la modifica è per chi fa il mariolo nella pubblica amministrazione!

Da: MARCOS7512/12/2012 13:17:27
fra ma il peculato è in continuazione? reato di peculato continuato, concordi o no?

Da: boh....12/12/2012 13:17:45
però noi parliamo di una misura di sicurezza (confisca) per cui vige il principio di cui all'art. 200 c.p. (si fa riferimento alla legge vigente al momento dell'applicazione) salvo che non si aderisca alla tesi per cui la confisca per equivalente è una pena e vige il principio della irretroattività

Da: 000000054123356612/12/2012 13:20:06
Roma quando consegna?!?

Da: raga12/12/2012 13:20:22
ci sono due discussioni separate relative rispettivamente alla traccia 1 e 2!!!

Da: Notaio-Peculato12/12/2012 13:21:22
Ma scusate, nessuno si è chiesto perchè hanno sequestrato i due immobili ? No potevano sequestrare direttamente il denaro?

Da: Petras12/12/2012 13:22:33
la novità che riguarda la traccia L.190\12:
Sul fronte della confisca invece, si opera una modifica all'art. 322-ter c.p. ove, rispetto alla confisca per equivalente, in relazione a fattispecie diverse dalla corruzione attiva richiamata nel secondo comma dell'art. 322-ter c.p., si fa attualmente riferimento al solo prezzo e non anche al profitto, allineando così pienamente la disciplina interna al diritto dell'Unione Europea.

Da: avvocatoinvocato12/12/2012 13:23:48
Concordo pienamente con Fra!

Da: aaasw12/12/2012 13:24:28
io ho fatto il parere sulla pedopornografia per me è il più semplice!!!la conclusione è Tizio sarà imputabile per detenzione di materiale pedopornografico ai sensi dell'art. 600 quater c.p., ma non per divulgazione ex art. 600 ter comma 3 c.p. atteso che lo scambio del materiale illecito è avvenuto in una conversazione privata tra Tizio e Caio e tra Tizio e l'agente di polizia.
Tuttalpiù, potrà ravvisarsi, nella condotta di Tizio, il reato previsto dall'art. 600 ter comma 4 c.p., in quanto quest'ultimo provvedeva ad inviare le immagini incriminate attraverso la posta elettronica a privati destinatari e non pubblicandole su siti web accessibili ad utenti indeterminabili. Tale reato andrebbe ad assorbire il reato ex art. 600 quater c.p. e conseguentemente eliminare il concorso tra le due condotte criminose.

Da: Dux12/12/2012 13:24:47
Da avvocato penalista vorrei aggiungere una chicca sulla traccia del notaio.
Per una maggiore completezza del parere, alla fine deve essere fatto un accenno alla legge del 6 novembre 2012 n. 190 dove il legislatore all'art. 1, comma 75, lett. o, ha apportato una modifica all'art. 322-ter, primo comma, disciplinando che dopo le parole "a tale prezzo" sono aggiunte le seguenti "o profitto".
Da ciò ne discende l'eventuale applicazione dell'art. 2, comma II. c.p.

Da: pablito_coraggio12/12/2012 13:25:02
322-ter. Confisca.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (1).
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato (2).
-----------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. o), L. 6 novembre 2012, n. 190.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.».
(2) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 29 settembre 2000, n. 300. L'art. 15 della stessa legge ha stabilito che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai reati ivi previsti e a quelli indicati nell'art. 640-quater del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 300 del 2000. L'art. 6, L. 27 marzo 2001, n. 97, ha disposto che i beni immobili confiscati ai sensi del presente articolo sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano e che la sentenza, con la quale è disposta la confisca, costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Da: dddddr12/12/2012 13:25:39

- Messaggio eliminato -

Da: The Special12/12/2012 13:25:58
il parere sul materiale pornografico è semplicissimo

Da: max12/12/2012 13:27:54

- Messaggio eliminato -

Da: helpyou12/12/2012 13:28:39
18.05 TERMINA NAPOLI

Da: salerno12/12/2012 13:28:44
commissario nell'aula volterra che scrivi i compiti e poi li passi ti teniamo per le palle

Da: giiiii12/12/2012 13:30:23
RAGAZZI MA ALLORA LA LEGGE 2012 LA CONCLUSIONE NOTAIO QUALE è IO CREDO CHE TIZIO NON POSSA FARE NIENTE E LA CONFISCA E LEGITTIMA

Da: Notaio-Peculato12/12/2012 13:30:47
Ma scusate, nessuno si è chiesto perchè hanno sequestrato i due immobili ? No potevano sequestrare direttamente il denaro?

Da: fattisentire12/12/2012 13:31:28
ragazzi su questa maledetta modifica centra o no????????????????????????????

Da: pandorina12/12/2012 13:31:35
Scusami Dux,
io non credo che trovi applicazione il comma 2 dell'art. 2. il peculato era già reato

Da: aaasw12/12/2012 13:32:08
io ho fatto il parere sulla pedopornografia per me è il più semplice!!!la conclusione è Tizio sarà imputabile per detenzione di materiale pedopornografico ai sensi dell'art. 600 quater c.p., ma non per divulgazione ex art. 600 ter comma 3 c.p. atteso che lo scambio del materiale illecito è avvenuto in una conversazione privata tra Tizio e Caio e tra Tizio e l'agente di polizia.
Tuttalpiù, potrà ravvisarsi, nella condotta di Tizio, il reato previsto dall'art. 600 ter comma 4 c.p., in quanto quest'ultimo provvedeva ad inviare le immagini incriminate attraverso la posta elettronica a privati destinatari e non pubblicandole su siti web accessibili ad utenti indeterminabili. Tale reato andrebbe ad assorbire il reato ex art. 600 quater c.p. e conseguentemente eliminare il concorso tra le due condotte criminose.

Da: dddddddddddd12/12/2012 13:33:10
La nuova norma (322 ter come modificata nel 2012) si applica solo per le ipotesi di reato commesso successivamente alla entrata in vigore della modifica (arg. da Corte Costituzionale, 04/06/2010, n. 196 "È incostituzionale, per contrasto con l'art. 117 cost. e l'art. 7 della Cedu, l'art. 186 comma 2 lett. c) c. strad., limitatamente alle parole "ai sensi dell'art. 240, comma 2, del c.p.", perché consente l'applicazione retroattiva, ai sensi dell'art. 200 c.p., della confisca del veicolo, la quale avendo natura essenzialmente sanzionatoria, non può essere qualificata come misura di sicurezza patrimoniale.")

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