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12 dicembre 2012 - Parere Penale
1418 messaggi, letto 85005 volte
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Da: Traccia NOTAIO12/12/2012 11:37:22
La sentenza è del 2012!!!! Fidatevi ho avuto notizie da chi è dentro!!! Postatela!!!

Da: uniti!!!12/12/2012 11:37:38
a NAPOLI
si
consegna
alle
18

Da: auto12/12/2012 11:38:00

- Messaggio eliminato -

Da: luis107712/12/2012 11:38:00
a catanzaro a che ora la consegna?

Da: goodfella 12/12/2012 11:38:02

- Messaggio eliminato -

Da: basita!!!12/12/2012 11:38:03
Il mio ragazzo se la cava bene da solo! Ha le palle per mettersi in gioco!!!! A differenza di altri che piangono aiuti da tutte le parti!

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Da: Traccia NOTAIO12/12/2012 11:38:22
SENTENZA: 45849/2012

ARTT. 314, 322 TER + 640 QUATER

Chi ha banca dati di penale posti la sentenza!



I RIFERIMENTI CORRETTI SONO QUESTI!!!!

Da: tras 12/12/2012 11:38:33
sono alla ricerca del parere svolto....
help me

Da: gigi17 12/12/2012 11:38:35
a che ora si consegna a lecce?

Da: Ele12/12/2012 11:38:55
Esame Avvocato 2012. Parere penale, traccia "Notaio": riferimenti normativi e giurisprudenziali


RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

Riferimenti normativi: art. 314 c.p. ( peculato)  e 322 ter c.p. (confisca per equivalente)
  
(1) In materia di responsabilità del notaio e peculato, si veda Cassazione penale, sez. V, sentenza n° 47178/2009. "Il notaio che ometta il versamento di somme, affidategli da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione ad atti rogati incorre nel delitto di peculato. La condotta appropriativa del notaio deve essere qualificata come peculato. Infatti, la qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili)".
  
(2) In tema di peculato e confisca per equivalente, si veda Cassazione penale, SS.UU., sentenza 06.10.2009 n° 38691. In tema di peculato, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente" disciplinata dall'art. 322 ter, comma primo cod. pen., può essere disposto, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato.

(3) In tema di peculato, si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza 20.05.2009 n° 21165.
La confisca per equivalente prevista dall'articolo 322-ter, comma 1, ultima parte, del Cp, nel caso di condanna o di applicazione della pena per taluno dei delitti di cui agli articoli da 314 a 320 del Cp, può essere rapportata, in base al dato testuale della norma, non al profitto, ma soltanto al prezzo del reato, inteso in senso tecnico quale corrispettivo dell'esecuzione del reato pattuito e percepito dal suo autore, e in tale nozione non è certamente riconducibile il provento del delitto di peculato.

(4) Sentenza n. 37960 del 2011 Notaio accusato di peculato e con debiti per tributi evasi.

La previsione di cui all'art. 322 ter introduce la confiscabilità per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il "profitto" o il "prezzo" del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione. La norma prevede che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso "la disponibilità" per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto della confisca.

Fonti:http://www.giurdanella.it

Da: Ary12/12/2012 11:39:04
Parere svolto traccia Notaio...Daiiiii!

Da: seria12/12/2012 11:39:09
basita, il tuo ragazzo sarà un cesso come te.

Da: moschitos 12/12/2012 11:39:11
BASITA hai rotto il cazzo, vai a litigare altrove se hai tanta voglia...Un applauso per la nostra amica integerrima!

Da: infiltrato in aula 12/12/2012 11:39:22
......ieri luxor alle 11.05 aveva già impostato un parere definitivo da personalizzare, scusate perchè non lasciate lavorare in pace chi sta facendo qursto senza rompere i c......i ed aiutiamo quelle povere bestie infreddolite nei capannoni a superare " questa bufala immane ! grazie

Da: bis12/12/2012 11:39:30
ritengo che effettuare la confisca per equivalente non era possibile perché la somma di cui si appropria il notaio è solo il profitto del reato e non il prezzo, invece la confisca per equivalente è possibile solo per un valore corrispondente al prezzo e non al profitto del reato

ssuu 38691/10

siete d'accordo?

Da: sensa parole...12/12/2012 11:39:34
X basita e per pro basita....è evidente che non avete un cazzo da fare!!! è evidente cara basita che sei talmente tanto capra che ti sei soffermata sul "sensa " con la s .....che nient'altro era che una presa per i tuoi fondelli<!!! mentre c'è gente che cerca uno spunto per riuscire a superare questa pantomima di esame...e il tuo fenomenale ragazzo sta piegato sui codici per risolvere la traccia..e di dpove potevi essere se non di quella fenomenale cittadina di lamezia terme!!!!???!!! pensa quando il tuo magnifico ragazzo sarà piegato per latri motivi....ma scompari stupida!!! lascia questo forum e smettila con questa fiera dell'ovvietà....stupida

Da: LORENZOXXXX12/12/2012 11:39:41
ke gran bel paese di cacca ke siamo!!!non c'è meritocrazia!!!è giusto aiutare ki ne ha bisogno, ma tanto alla lunga ki ha le capacità viene sempre fuori....

Da: basita!!!12/12/2012 11:39:54
Meglio cesso che paraculo!

Da: PER goodfella12/12/2012 11:39:59
PER goodfella: mi dici il numero e l'anno della sentenza che hai postato? Grazie

Da: aiutante12/12/2012 11:40:03
Mi fa piacere! allora però denuncia tutte le ingiustizie...perchè se stiamo qua sopra ad aiutare è perchè non abbiamo raccomandazioni..e dobbiamo piangercela veramente noi! perciò piangiamo!

Da: x basita12/12/2012 11:40:43
hai rottoooo....ooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!ma va va.....

Da: goodfella 12/12/2012 11:41:10

- Messaggio eliminato -

Da: bis12/12/2012 11:41:20
ritengo che effettuare la confisca per equivalente non era possibile perché la somma di cui si appropria il notaio è solo il profitto del reato e non il prezzo, invece la confisca per equivalente è possibile solo per un valore corrispondente al prezzo e non al profitto del reato

ssuu 38691/10

siete d'accordo?

o meglio volevo dire non era possibile effettuare il sequestro

Da: nicolex 12/12/2012 11:41:33
       
        

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale
Sentenza 11 dicembre 2009, n. 47178


Integrale

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PECULATO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente

Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere

Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere

Dott. PALLA Stefano - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI ORVIETO;

nei confronti di:

1) MA. BR. N. IL (OMESSO);

2) VO. ER. MI. DA. N. IL (OMESSO);

3) M. I. N. IL (OMESSO);

4) TI. AL. N. IL (OMESSO);

5) GA. LU. N. IL (OMESSO);

6) CA. VI. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 666/2007 GIP TRIBUNALE di ORVIETO, del 21/10/2008;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. M. Fraticelli: ann.to c. r. per il r. sub a) - rigetto nel resto;

Uditi i difensori Avv.: Marrucco per Ma. ; Brunelli e Brozzetti per Vo. e M. ; Viti per Ti. ; Stanghellini per Ga. e Festa per Ca. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gip del tribunale di Orvieto dichiarava non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste nei confronti di Ma. Br. , Vo. Er. , M. I. , Ti. Al. , Ga. Lu. e Ca. Vi. , funzionari dell'Agenzia delle Entrate di (OMESSO), in ordine ai reati di cui agli articoli 361, 323, 490 - 476 c.p..

La vicenda trae origine dal mancato versamento da parte del notaio Pongelli (separatamente giudicato) di somme affidate da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione agli atti rogati.

Ricorre il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione:

- in ordine all'appropriazione di denaro dei clienti, destinato al pagamento di imposte, va ravvisato il delitto di peculato. Anche ammesso, in via di mera ipotesi, che vada ravvisato quello di appropriazione indebita, il reato sarebbe perseguibile d'ufficio siccome aggravato ai sensi dell'articolo 61 c.p., n. 11 c.p.; sicche' si delineano chiaramente gli estremi del reato delineato dall'articolo 361 c.p. in capo agli indagati, contrariamente a quanto ritenuto dal gip;

- errore di diritto e' stato commesso anche in ordine al capo c) di rubrica, poiche' il delitto di cui all'articolo 490 c.p. si configura anche quanto manchi la distruzione o la soppressione del documento, ma si realizzi l'occultamento per un tempo anche minimo. E tale e' il caso di specie, poiche' e' acclarato che quattro "note di prenotazione di carico a ruolo", non rinvenute al momento dell'accesso della GGFF, furono poi ritrovate firmate dal capo dell'ufficio da parte della dipendente C. L. ;

- quanto al delitto ex articolo 323 c.p., l'organo ricorrente osserva che non e' a dubitare della sussistenza dell'elemento "violazione di leggi o di regolamenti", sol che si pensi al Decreto Legislativo n. 18 del 2002, articolo 3, integrato da circolari e direttive dell'Agenzia delle Entrate. Quanto alla evocata distinzione tra autoliquidazione e versamento ed alla compensazione di somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, tale evenienza andava verificata con i dovuti approfondimenti in sede dibattimentale.

Palesi sono il fine di danno per la P.A. e di vantaggio per il notaio inadempiente a fronte dei versamenti omessi.

Non puo' definirsi come post-factum non punibile l'omessa indagine da parte del direttore regionale Ti. , imputato del reato di cui all'articolo 361 c.p..

Sono pervenute memorie nell'interesse di Ca. , Vo. , M. e Ma. , con le quali vengono contrastate le deduzioni del P.M. ricorrente.

Il ricorso e' pienamente fondato.

Va premesso, innanzi tutto, che le modifiche normative intervenute hanno accresciuto i poteri di cognizione del gip, cui e' affidato un apprezzamento nel merito privo di quei caratteri di sommarieta' che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti (S.U. 26.6.02 PG in proc. D'Alterio). Cio' nonostante la valutazione del gip rimane incentrata su una prognosi inerente alla sufficienza di elementi per sostenere l'accusa in dibattimento (S.U. cc. 30.10.02. n. 39915, Vottari). Ne deriva che ogniqualvolta sussistono fonti o elementi di prova che si prestino a "soluzioni aperte", e' doverosa la verifica dibattimentale.
Non v'e' dubbio che la condotta appropriativi del notaio vada qualificata come peculato. La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attivita', disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili). (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso di notaio, condannato per malversazione per essersi appropriato di parte di somma richiesta per il pagamento di imposte dovute in relazione ad atti di donazione sez. 3 , 25.5.94, n. 1991782, ric. Siciliani).
Va disattesa la tesi difensiva secondo cui l'attivita' del notaio nell'adempimento dell'obbligazione tributaria andrebbe qualificata come estranea alla funzione pubblico svolta per la stipula degli atti.
Il fatto che il notaio sia responsabile d'imposta ed assuma come tale la veste di coobbligato solidale (dipendente), che la legge affianca al soggetto passivo d'imposta al fine di agevolare la riscossione dei tributi (cd. Interesse fiscale, tutelato dall'articolo 53 Cost.), non vale certo ad escludere la qualifica pubblicistica che gli compete. L'adempimento dell'obbligazione tributaria, nonche' elidere la funzione pubblica, la esalta siccome strutturalmente connessa con l'atto rogato e mirata al soddisfacimento di un interesse pubblico.
Che' se poi, ad absurdum, si volesse ravvisare il reato meno grave di appropriazione indebita, innegabile sarebbe la sussistenza della circostanza ex articolo 61 c.p., n. 11, che rende perseguibile d'ufficio il reato.
Non e' necessario che il rapporto interceda direttamente tra l'autore del fatto e il soggetto passivo, ma e' sufficiente che il colpevole se ne sia avvalso per commettere il reato. Sicche' non rileva ai fini dell'elemento circostanziale in parola stabilire se il denaro consegnato dal cliente sia diventato "pecunia publica". Con il che resta confutato il contrario avviso formulato dalla difesa degli indagati.
Ai fini dell'aggravante di cui all'articolo 61 c.p., n. 11, e' sufficiente, ripetesi, che l'agente si sia avvalso del rapporto di prestazione d'opera, nel senso che esso li abbia dato l'occasione di commettere il reato, anche in danno di terzi estranei al rapporto stesso, agevolandone l'esecuzione (Cass. 24.6.99, Sepe).
L'illecita appropriazione si realizza tanto se il denaro sia considerato del cliente quanto se sia vincolato al pagamento del tributo e ritenuto "pecunia publica" e la consumazione e' agevolata dalla prestazione d'opera.
Si adombrano, pertanto, gli estremi del delitto di cui all'articolo 361 c.p., per la mancata denuncia all'a.g. del reato commesso dal notaio.
Ugualmente viziata e' la decisione del gip in tema di abuso di ufficio, posto che i funzionari hanno violato precise disposizioni di carattere disciplinare, oltre che la norma penale (articolo 361 c.p.) al fine di recare vantaggio al notaio Pongelli.
Errata e' la valutazione del gip, infine, per il delitto di falso per soppressione. D'altro canto, lo stesso giudice riconosce che al riguardo necessitano approfondimenti istruttori, laddove evidenzia che il relativo capo di imputazione "lascia le maggiori incertezze". Sicche' gli incrementi probatori dibattimentali dovevano costituire il naturale esito e sviluppo del quesito posto.
Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Orvieto, ufficio Gip, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Orvieto, ufficio Gip, per l'ulteriore corso.

Da: Fra*12/12/2012 11:41:36
Intanto buongiorno a tutti ed in bocca al lupo per le soluzioni!Io mi sono abilitata 4 anni fa, è vero che questo esame è una farsa, non condivido chi pesantemente e gratuitamente offende chi da una mano concreta ad un parente o ad un amico, anzi! Forza ragazzi, io tra un pò rientro a studio e spero di potermi attivare concretamente per fornire un piccolo contributo!

Da: basita!!!12/12/2012 11:41:45
sensa parole... occhio a non doverti piegare tu... davanti alla tua ignoranza!

Da: alescarm LECCE12/12/2012 11:41:54
LECCE TERMINA ALLE 17:30

Da: sangelom12/12/2012 11:42:15
Traccia Notaio

Riferimenti normativi: art. 314 c.p. ( peculato) e 322 ter c.p. (confisca per equivalente)

(1) In materia di responsabilità del notaio e peculato, si veda Cassazione penale, sez. V, sentenza n° 47178/2009. "Il notaio che ometta il versamento di somme, affidategli da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione ad atti rogati incorre nel delitto di peculato. La condotta appropriativa del notaio deve essere qualificata come peculato. Infatti, la qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili)".

(2) In tema di peculato e confisca per equivalente, si veda Cassazione penale, SS.UU., sentenza 06.10.2009 n° 38691. In tema di peculato, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente" disciplinata dall'art. 322 ter, comma primo cod. pen., può essere disposto, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato.

(3) In tema di peculato, si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza 20.05.2009 n° 21165.
La confisca per equivalente prevista dall'articolo 322-ter, comma 1, ultima parte, del Cp, nel caso di condanna o di applicazione della pena per taluno dei delitti di cui agli articoli da 314 a 320 del Cp, può essere rapportata, in base al dato testuale della norma, non al profitto, ma soltanto al prezzo del reato, inteso in senso tecnico quale corrispettivo dell'esecuzione del reato pattuito e percepito dal suo autore, e in tale nozione non è certamente riconducibile il provento del delitto di peculato.

(4) Sentenza n. 37960 del 2011 Notaio accusato di peculato e con debiti per tributi evasi.

La previsione di cui all'art. 322 ter introduce la confiscabilità per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il "profitto" o il "prezzo" del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione. La norma prevede che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso "la disponibilità" per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto della confisca.

Da: goodfella 12/12/2012 11:42:24

- Messaggio eliminato -

Da: fate schifo12/12/2012 11:42:49
L'Italia va allo sfascio per gentaglia come voi che getta merda su chi è del nord e chi è del sud...Vergognatevi...che voi siate maledetti in ogni momento. Maledetta ignoranza.

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