>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

12 dicembre 2012 - Parere Penale
1418 messaggi, letto 85005 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ..., 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Successiva >>

Da: ...12/12/2012 10:50:56
prima traccia=pedopornografia
seconda traccia=peculato
non facciamo confusione

Da: Fernanda 312/12/2012 10:51:13
Pareri grazieee

Da: abcde vdvdvdeeeaqswdzzzzzxsxsx12/12/2012 10:52:04
a Roma hanno dettato?

Da: NON FATE CONFONDERE12/12/2012 10:52:08
TRACCIA 1 - CASO SIMILE

Responsabilità del notaio per il delitto di peculato
Cassazione penale , sez. V, sentenza 11.12.2009 n° 47178 (Simone Marani)


Al notaio spetta la qualifica di pubblico ufficiale?
Responsabilità del notaio per il delitto di peculato

(Cass. pen., Sez. V, sentenza 11 dicembre 2009, n. 47178)
Il quesito:
•Al notaio spetta la qualifica di pubblico ufficiale?

Tizio, notaio, ometteva il versamento di somme, affidategli da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione ad atti rogati.


Nonostante che il Gip del Tribunale di Orvieto avesse dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato, perché il fatto non sussisteva, il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale ricorre per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.


Secondo il ricorrente, in particolare, nella condotta di Tizio sono individuabili tutti gli elementi del delitto di peculato, fra i quali, il "danno" per la Pubblica Amministrazione ed il "vantaggio" per il notaio inadempiente, a fronte dei versamenti omessi.


La normativa

Codice penale

Art. 314 (Peculato)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di un'altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.


Art. 357 (Nozione di pubblico ufficiale)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.


Inquadramento della problematica

La nozione di pubblico ufficiale è da sempre stata oggetto di controversia sia in dottrina che in giurisprudenza, stante la vaghezza delle definizioni legislative contenute all'interno degli artt. 357 e 358 c.p..


Mentre, per quanto attiene alla funzione legislativa e a quella giudiziaria l'ambito risulta essere di facile caratterizzazione, maggiori problematiche ha dato la funzione amministrativa, in quanto non inquadrabile in uno schema tipico.


L'intervento normativo, avvenuto con la L. 86/1990, modificata dalla L. 181/1992, ha contribuito a risolvere molti problemi interpretativi che l'originaria formulazione degli articoli sopra richiamati aveva suscitato. L'attuale formulazione dell'art. 357 c.p., infatti, si preoccupa di definire la funzione amministrativa come quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi (elementi di riconoscimento esterno), e caratterizzata dalla formulazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, nonché dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (elementi di riconoscimento interno) ([i]).


Dalla definizione legislativa emerge come l'elemento che contraddistingue il pubblico ufficiale sia l'esercizio di una "funzione pubblica"; posto, però, che anche in merito al concetto di "funzione pubblica" non vi è una definizione univoca, le incertezze sembrano permanere all'interno della manualistica e delle corti.


Ciò brevemente precisato, ci dobbiamo domandare se l'attività svolta dal notaio possa essere qualificata "pubblica funzione", tale da attribuire al soggetto la qualifica di pubblico ufficiale e se, in caso di risposta positiva, Tizio possa essere ritenuto responsabile del delitto di peculato, previa verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.


La soluzione accolta dalla Suprema Corte

- Secondo un primo orientamento, per pubblica funzione si intende qualsiasi attività che sia capace di realizzare i fini propri dello Stato, anche se esercitata da soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Di conseguenza, secondo tale impostazione, è pubblico ufficiale la persona chiamata a volere ed agire nell'interesse dello Stato o di una pubblica amministrazione ([ii]).


- Secondo una diversa teoria, per pubblico ufficiale si deve intendere il soggetto che: a) concorre a formare o forma la volontà dell'ente pubblico, ovvero che lo rappresentano all'esterno; b) è munito di poteri autoritativi; c) è munito di poteri certificativi ([iii]).


- In linea di prima approssimazione possiamo definire i poteri autoritativi come tutti quei poteri, non solo coercitivi, che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che non si trova su un piano paritetico rispetto alla pubblica amministrazione.


- Nel novero dei poteri certificativi rientrano quelle attività di documentazione cui l'ordinamento riconosce efficacia probatoria quindi, come tale, anche l'attività posta in essere dal notaio, dagli agenti di cambio, dai mediatori autorizzati, ecc. Come affermato anche dal giudice nomofilattico "l'elemento caratterizzante della qualità di pubblico ufficiale è quello dell'esistenza del potere pubblico autoritativo in senso lato, del quale, in sostanza, fa parte anche il potere certificativo. L'esistenza di quest'ultimo non necessariamente deve essere prevista in maniera esplicita, ben potendo risultare dalla natura dell'atto posto in essere, in relazione ai fini dello stesso" ([iv]).


- Secondo l'opinione dei giudici "Non v'è dubbio che la condotta appropriativa del notaio vada qualificata come peculato. La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili)" ([v]).


- Orientamento che trova conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "commette il reato di peculato il notaio che, incaricato della levata di protesti cambiari, si appropria del denaro derivante dall'incasso degli effetti cambiari consegnatogli per detto scopo, omettendo di effettuare il pagamento nel tempo dovuto ai creditori e trattenendo le somme incassate su conto corrente personale. Il notaio conserva infatti la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto, come si ricava dall'art. 9, comma 4, L. 12 giugno 1973, n. 349, in base al quale il notaio è annoverato tra i pubblici ufficiali che hanno l'obbligo di versare l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento" ([vi]).


- Tornando al caso di specie, non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale l'attività del notaio, nell'adempimento dell'obbligazione tributaria vada qualificata come estranea alla funzione pubblica svolta per la stipula degli atti.


- Il fatto che il notaio sia responsabile d'imposta ed assuma come tale la veste di coobbligato solidale, che la legge affianca al soggetto passivo d'imposta, al fine di agevolare la riscossione dei tributi, non vale certo ad escludere la qualifica pubblicistica che gli compete.


- Per tali motivi, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata.

______________



[i] La L. 26 aprile 1990, n. 86 non ha ristretto il concetto di pubblico ufficiale, ma lo ha ampliato correlandolo all'attività in concreto espletata dall'agente, indipendentemente dallo stato giuridico, onde la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi; al di là dell'espressione letterale, l'art. 17 della citata legge va interpretato nel senso che si ha svolgimento della funzione pubblica anche solo mediante il potere autoritativo oppure quello certificativo Cass. pen., Sez. V, 14 aprile 1992, Martinelli, in Giust. pen., 1993, II, 49.




[ii] "In tema di nozione di pubblico ufficiale, secondo il disposto dell'art. 357 c.p. come sostituito dall'art. 17 della legge n. 86 del 1990, i requisiti necessari perché una determinata funzione possa essere considerata "pubblica" ai fini del diritto penale vanno desunti dal complesso delle attribuzioni, conferite dalla legge a colui che la eserciti, e non già da ciascuna di esse. Di conseguenza, la condizione di pubblico ufficiale non viene meno allorché una singola attività, da lui posta in essere, non presenti tutti quei requisiti" Cass., Pen. Sez. VI, 13 giugno 1991, Dilavanzo, in Giust. pen., 1991, II, 741.



CHE VE NE PARE ????

Da: carlo1979 12/12/2012 10:52:47
Uffaaaaaaa
La PRIMA è quella del NOTAIO!!!!!!!
La SECONDA riguarda la PEDOPORNOGRAFIA!!!!!!!!!!!!
chiaro?????

Da: SOS12/12/2012 10:53:12
attenzione alla prima traccia, il decreto anticorruzione di novembre ha modificato il 322ter per cui adesso è confiscabile anche il profitto e non solo il prezzo del reato....c'è un problema di successione di leggi nel tempo che credo debba essere evidenziato

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: foggia81 12/12/2012 10:53:39
ragazziii..qualcuno che risponda da bariiiiiii??

Da: .-.-.-.-12/12/2012 10:54:38
ma napoli????

Da: petrosino81  -banned!-12/12/2012 10:54:54
peculato
sentenza
confisca equivalente se raffigurabile nel caso in esame
soluzione

Da: ale197812/12/2012 10:55:03
a me hanno confermato come prima quella sulla pedopornografia

Da: iosperiamochemelacavo112/12/2012 10:55:18
ha ragione, la prima notaio, la seconda pedopornografia.
Da Bari non si sa nulla, ieri iniziarono alle 11:00, quindi credo che ci siamo!

Da: Px12/12/2012 10:55:24
Sicuro

Da: *_*12/12/2012 10:55:49
La traccia del NOTAIO ragazzi NON è sul PECULATO ma sulla CONFISCA PER EQUIVALENTE!!! sennò andate fuori tema!!!!

Da: SOS12/12/2012 10:56:27
chiedo scusa legge 6 nvembre 2012 numero 190 anticorruzione nella p.a.

Da: petrosino81  -banned!-12/12/2012 10:57:14
Rossano, sequestrato il tesoretto del notaio accusato di peculato
Labonia, secondo l'accusa, si sarebbe impossessato indebitamente di somme a lui affidate. Durante le indagini, la Finanza si è accorta dell'esistenza di un conto corrente di 660mila euro
Fa registrare sviluppi la vicenda penale che vede coinvolto il notaio Guglielmo Labonia che, secondo l'accusa, si sarebbe impossessato indebitamente di somme a lui affidate. Nel corso delle indagini, la Guardia di Finanza ha individuato un conto corrente acceso alla filiale di un istituto di credito di Castrovillari, intestato al notaio, con una rilevante provvista costituente. Ritenendo che la disponibilità della somma depositata, pari a circa 660.000 euro, potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato di peculato contestato all'indagato o che potesse essere ritirata, impiegata o comunque dispersa dal titolare del conto con la conseguente perdita definitiva da parte degli aventi diritto, il Sostituto Procuratore della Repubblica Baldo Pisani ne ha chiesto il sequestro preventivo. Il professionista resta ancora agli arresti domiciliari, dopo che anche il Tribunale del riesame ne ha recentemente confermato la necessità.
venerdì 17 aprile 2009 10:29

Da: kevina12/12/2012 10:57:19
Bari consegna alle 17.30

Da: ...12/12/2012 10:57:24
a me hanno confermato prima quella della pedopornografia boh

Da: Reby 25 12/12/2012 10:58:05
Ragazzi ve ne prego appena terminate di redigere i pareri postateli..lo dico perchè parecchi che ieri dicevano di voler aiutare,dopo aver saputo le tracce,sono spariti...io, purtroppo,non essendo della materia,non posso essere d'aiuto...

Da: uniti!!!12/12/2012 10:58:19
CONFERMA DA NAPOLI
la traccia del notaio è quella!
!
!
!

Da: tras 12/12/2012 10:58:35
a che ora terminera' napoli ?????

Da: ICLOUD12/12/2012 10:59:33
In che senso il decreto di novembre ha inciso sul 322 ter? successione di leggi nel tempo?

Da: Giulia 7912/12/2012 10:59:55
I pareri grazie

Da: goodfella 12/12/2012 10:59:59

- Messaggio eliminato -

Da: Rafra837912/12/2012 11:00:15
Per favore postate qualcosa anche sulla traccia riguardante la pedopornografia. grazie

Da: A NAPOLI12/12/2012 11:00:16
Stanno da poco
dettando la prima (pedopornografia)

Da: sez12/12/2012 11:00:32
scia' sanda gnende da roma nessuna notizia sull'ora di consegna?

Da: uniti!!!12/12/2012 11:01:25
no
la seconda è del notaio
goodfella...taci!!!

Da: avv12/12/2012 11:01:41
A una prima lettura la traccia sulla pedopornografia mi sembra tranquilla...Io credo che, individuato il 600 ter c.p., la commissione volesse che il candidato ragionasse sui rapporti fra il comma 3 e il comma 4. Nel caos di specie gli scambi non sono avvengono nei cfr di un numero indistinto di utenti ma fra soggetti definiti, tizio e caio, e d'altronde anche le mail che poi si reperiscono sul pc dimostrano che il materiale veniva trasmesso soltanto a destinatari prescelti dal mittente e non semplicemente inoltrato nella rete. per queste ragioni, secondo me, è configurabile soltanto un comma 4. L'aggettivo "numerosissimi" denota che la commissione vuole che il candidato parli dell'aggravante dell'ultimo comma: il quantitativo ingente, come si può vedere anche nella giurisprudenza, è sempre un'aggravante contestabile sia dall'accusa che dalla difesa, giacchè si tratta di un limite particolarmente soggettivo e d'altronde qui di particolari non ce ne sono. Certo bisogna avvertire il cliente che sarà possibile la contestazione dell'aggravante.
Sul problema del salvataggio di altro materiale pedopornografico, la commissione vuole che si ragioni sul 600 quater. Leggendo questa norma, si può ben vedere che esiste una clausola di riserva in favore dell'art. precedente. La giurisprudenza (da ricercare anche sotto l'art. 15, oltrechè sotto il 600 quater) sostiene che, in vitù di tale clausola, debba applicarsi soltanto il reato più grave, giacchè rispetto alla pedopornografia la detenzione risulta essere post factum non punibile. Ecco svelato perchè la traccia richiede di fare cenni su progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili. Si deve ricordare che l'antefatto e il postfatto non punibili si identificano con quei reati che costituiscono la normale premessa o il logico sbocco di altri reati rappresentando rispettivamente, secondo l'id quod plerumque accidit, il mezzo per commettere un reato più grave e quello per conseguire lo stato per il quale il reato più grave fu commesso, nei quali rimangono assorbiti. Si parla, invece, di progressione criminosa quando un soggetto, in forza di risoluzioni successive, compie aggressioni di crescente gravità nei confronti di un medesimo bene-interesse: si pensi all'ipotesi di chi prima percuote una persona e poi decide di ucciderla. Anche in tali casi, il reo dovrà rispondere soltanto del reato più grave, rimanendo in esso assorbito quello minore.
A mio modesto avviso, dunque, aggravante a parte, si può configurare un 600 ter e non un 600 quater per le ragioni anzidette.

Da: SOS12/12/2012 11:01:43
PER ICLOUD
nel senso che prima della modifica di novembre il 322 ter prevedeva che fosse confiscabile il solo prezzo del reato, in seguito alla modifica la norma fa riferimento anche al profitto del reato

Da: bis12/12/2012 11:02:38
"Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato"

quindi due parole sul peculato vanno dette...

poi soffermandosi in particolare sulla confisca per equivalente

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ..., 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Successiva >>


Torna al forum