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12 dicembre 2012 - Parere Penale
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Da: infiltrato in aula | 12/12/2012 10:41:31 |
forza ragazzi i pareri....... ho mia moglie in aula e io in ospedale tra un po la visita grazie di cuore a tutti | |
Da: Polimerasi | 12/12/2012 10:41:36 |
bene ragazzi adesso che le tracce sono confermate ,lavoriamo sulle soluzioni. | |
Da: Medùlla | 12/12/2012 10:41:45 |
A Napoli stanno dettando, la pedopornografia è certa al 100%! Buon lavoro ragazzi | |
Da: LEX | 12/12/2012 10:42:03 |
DEMENTI MA NON FATE COPIA ED INCOLLA CON SENTENZA LUNGHISSIME...MATTETE SOLO PARERE SVOLTO DEFINITIVAMENTE | |
Da: forzamoi | 12/12/2012 10:42:06 |
le traccie sono giuste controllate anche su altri forum 1 Notaio e peculato 2 Pedopornografia | |
Da: Solotu | 12/12/2012 10:42:07 |
tracce confermate...pedopornografia e peculato! RAGA' ....vi prego!!! qual è si scrive senza apostrofo..!!! se ci perdiamo su queste regole basilari...meglio non suggerire nulla ai nostri amici che stanno facendo gli esami!!!!!! | |
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Da: CG | 12/12/2012 10:43:21 |
Scusate non conosco bene il sito le soluzioni dove verranno trascritte? Grazie | |
Da: inter2 | 12/12/2012 10:43:41 |
Si ma deve essere chiarito DEFINITIVAMENTE qual è la prima delle due | |
Da: aoxomoxoa | 12/12/2012 10:44:07 |
QUESTA E' PRESA DA PERCORSI GIUFFRE' PER CUI CAMBIATELA CAMBIATELA CAMBIATELA O VI ANNULLANO IL COMPITO !!! La portata applicativa della confisca per equivalente (art. 322 ter c.p.) Tizio, presidente della Società consortile Alfa S.p.A., concessionaria della gestione di alcuni lotti del patrimonio immobiliare dell'Inpdap, fa transitare i flussi finanziari relativi alla commessa Inpdap, avente a oggetto la riscossione dei canoni di locazione e degli oneri accessori dagli inquilini, su un proprio conto corrente bancario, diverso da quello indicato dall'ente pubblico e fuori da ogni possibilità di controllo da parte di questo. Nell'ambito del procedimento penale aperto a carico di Tizio per il delitto di peculato continuato, il G.I.P. del Tribunale di Alfa emette un decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p., su beni intestati o nella disponibilità di Tizio sino alla concorrenza dell'importo di circa euro 5.000.000,00, considerato, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., equivalente al profitto che si assume dallo stesso realizzato per effetto delle sue condotte illecite, essendo i conti riferibili a Tizio ormai prosciugati. Tizio, essendo convinto che la misura cautelare esuli dall'ambito applicativo dell'art. 322 ter c.p., si rivolge al suo legale di fiducia per un parere, rappresentando, peraltro, che l'operazione di giroconto trovava giustificazione nell'autoliquidazione di un proprio credito vantato nei confronti dell'Inpdap. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, dopo aver accennato all'istituto della confisca per equivalente, rediga parere motivato illustrando le problematiche del caso. Giurisprudenza □ Cass. pen., S.U., 25 giugno 2009 - 6 ottobre 2010, n. 38691. In tema di peculato, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente" disciplinata dall'art. 322 ter, comma primo cod. pen., può essere disposto, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato. □ Cass. pen., Sez. VI, 5 novembre 2008 - 7 aprile 2009, n. 14966. La confisca per equivalente prevista dall'articolo 322-ter, comma 1, ultima parte, del Cp, nel caso di condanna o di applicazione della pena per taluno dei delitti di cui agli articoli da 314 a 320 del Cp, può essere rapportata, in base al dato testuale della norma, non al profitto, ma soltanto al prezzo del reato, inteso in senso tecnico quale corrispettivo dell'esecuzione del reato pattuito e percepito dal suo autore, e in tale nozione non è certamente riconducibile il provento del delitto di peculato. □ Cass. pen., Sez. VI, 10 marzo 2009, n. 10679. Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 322 ter, comma primo cod. pen., può essere rapportato, in base al testuale tenore della norma, non al "profitto" ma soltanto al "prezzo" del reato, inteso quest'ultimo in senso tecnico e non è estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato. □ Cass. pen., Sez. VI, 29 marzo 2006 - 17 luglio 2006, n. 24633. La confisca «per equivalente» prevista dall'articolo 322 ter del Cp, cui è funzionale il sequestro preventivo di ciò che a tale provvedimento ablativo può essere soggetto all'esito del procedimento, a differenza dell'ordinaria confisca, che non può avere a oggetto altro che cose direttamente riferibili al reato, può riguardare beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del soggetto, non hanno neanche alcun collegamento diretto con il singolo reato. Da ciò consegue che la confisca de qua, e il sequestro preventivo a essa funzionale, possono ricadere su beni comunque nella disponibilità del soggetto, senza che possano avere effetti «presunzioni» o «vincoli» posti in materia contrattualistica dal codice civile, volti a regolare i rapporti «interni» tra creditori e debitori solidali (articolo 1298 comma 2, del codice civile), ovvero i rapporti tra banca e depositante (articolo 1834 del codice civile). □ Cass. pen., Sez. VI, 4 ottobre 2004 - 31 gennaio 2005, n. 2963. La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma, cioè quello del buon andamento della P.A. □ Cass. pen., Sez. VI, 3 novembre 2003 - 20 gennaio 2004, n. 1256. Il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui l'agente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio, ne dispone «uti dominus». Nel caso riguardante la riscossione di denaro per conto della P.A., posto che tale denaro diviene subito di proprietà pubblica, l'agente non può confonderlo con il proprio, assumendo l'obbligo di erogare all'amministrazione l'equivalente, o scambiarlo con titoli di credito di sua pertinenza, perché già tale comportamento assume valenza appropriativa, almeno quando il tempo trascorso tra la riscossione ed il versamento ecceda quello ragionevolmente necessario in relazione alla complessità delle operazioni da compiere. □ Cass. pen., S.U., 3 luglio 1996 - 17 ottobre 1996, n. 9149. In tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioe` il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attivita` illecita; il profitto, a sua volta, e` costituito dal lucro, e cioe` dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato. Svolgimento Nell'ambito delle misure di sicurezza assume un ruolo peculiare la figura della confisca, la cui disciplina generale è contenuta nell'art. 240 c.p. Attraverso detta misura ablatoria vengono acquisiti dallo Stato beni che per la loro intrinseca natura ovvero per un collegamento funzionale con un illecito penale devono considerarsi criminosi. Per quanto attiene ai presupposti applicativi della confisca occorre precisare che questa, a differenza della altre misure di sicurezza, prescinde dall'accertamento della pericolosità sociale del reo, essendo sufficiente la commissione di un reato o di un quasi reato. In linea generale, essa è di applicazione facoltativa (art. 240, comma 1, c.p.) ovvero obbligatoria (art. 240, comma 2, c.p.) Attraverso la l. 29 settembre 2000, n. 300, che ha inciso sul titolo dedicato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, la confisca obbligatoria è stata estesa, grazie alle previsioni contenute nell'art. 322 ter c.p.. ad alcune fattispecie ivi previste e, inoltre, è stato inserito l'istituto della confisca per equivalente, già contemplato dal nostro ordinamento in materia di usura (l. 7 marzo 1996, n. 108). Il tratto che connota tale figura giuridica consiste nella possibilità , per l'autorità giudiziaria, di procedere, qualora manchino i beni che si identificano con il profitto e il prezzo del reato, all'ablazione di beni diversi per un valore equivalente al prezzo del reato (art. 322 ter, comma 1) ovvero al profitto del medesimo (art. 322 ter, comma 2, c.p.). Fin dall'introduzione dell'istituto della confisca si è aperto un dibattitto relativo alla natura giuridica di tale sanzione penale. Precisamente, ci si è chiesti se, conformemente all'intitolato legale, debba considerarsi una misura di sicurezza ovvero assuma i tratti di una vera e propria pena. La distinzione è di non poco momento, atteso che, ai sensi dell'art. 200 c.p., si applica alle misure di sicurezza un divieto di retroattività temperato, in forza del quale può trovare applicazione la legge in vigore al tempo dell'esecuzione della misura di sicurezza, ancorchè sia diversa da quella prevista al tempo del reato comesso, mentre per le pene vale il principio di irretroattività sancito nell'art. 2, comma 1, c.p., il quale ammette deroghe soltanto a favore del reo. Secondo la tesi tradizionale, la ratio di tale opzione normativa riposa sulla diverse funzioni perseguite dalla pena e della misura di sicurezza. Nel primo caso prevalgono esigenze di prevenzione generale, nel secondo caso, invece, è valorizzato il contenuto terapeutico della misura sanzionatoria, sicchè trova giustificazione l'applicazione di uno strumento più moderno, sebbene diverso da quello previsto al tempo della perfezione dell'illecito. Resta inteso che, per non svuotare di contenuto le garanzie del reo, è necessario che la previsione di una misura di sicurezza applicabile per il fatto realizzato già sussista al momento della commissione di questo. Proprio in materia di confisca per equivalente, le indicazioni provenienti dalla l. 29 settembre 2000, n. 300 orientano a ritenere che la confisca abbia una natura giuridica assimilabile a quella della pena. L'art. 15 (Norma transitoria), preclude infatti l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente. Detto rilievo, già condiviso dalla giurisprudenza delle Sezioni unite in materia di responsabilità degli enti dipendente da reato (Cass. pen., S.U., 27 marzo 2008 - 2 luglio 2008, n. 26654), è stato recentemente confermato dalla Corte costituzionale (Corte cost., 2 aprile 2009, n. 97) la quale, recependo l'approccio sostanzialistico in materia penale, tipico della giurisprudenza della Corte della Europea dei Diritti dell'Uomo, ha riconosciuto nella confisca per equilavente i tratti dell'afflittività , tipici della pena. Poste queste premesse, la Consulta ha statuito che un'applicazione retroattiva dell'istituto di cui all'art. 322 ter c.p. violerebbe l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, a tenore del quale nessuno può essere punito con un pena più grave di quella prevista al momento in cui è stato commesso il fatto e, conseguentemente, contrasterebbe con l'art. 117, comma 1, Cost. che impone al legislatore italiano di esercitare la potestà legislativa rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Nel caso di specie, accedendo all'ultimo indirizzo delle Sezioni unite, Tizio potrà ottenere, previa istanza di riesame del sequestro preventivo, la restituzione dei propri beni. La prima problematica che viene in rilievo nel caso di specie attiene alla possibilità di ritenere integrati gli estremi del delitto di peculato dalla condotta di Tizio, il quale riveste la qualità di soggetto pubblico in forza della concessione rilasciata alla società da lui presieduta, sebbene costui chiarisca che le somme erano state trasferite sul conto corrente nella sua disponibilità a titolo di liquidazione per un credito vantato nei confronti dell'Inpdap. Nella giurisprudenza della Suprema Corte si osserva un indirizzo interpretativo pacifico secondo il quale il momento consumativo del delitto di peculato deve individuarsi nel comportamento appropriativo dell'agente avente a oggetto il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia il possesso per ragioni d'ufficio o di servizio. In particolare, a detta della Corte, la perfezione del delitto non è esclusa dalla circostanza che l'appropriazione sia intervenuta prima della scadenza del rendiconto, né che il reo abbia l'intenzione di restituire il tantundem, atteso che l'interesse all'integrità patrimoniale della Pubblica Amministrazione viene leso dal comportamento incompatibile con il titolo per il quale si possiede il bene pubblico (ex plurimis, Cass. pen., Sez. VI, 3 novembre 2003 - 20 gennaio 2004, n. 1256). Così stando le cose, salvi i casi previsti dalla legge, in materia di peculato non è riconosciuta l'autotutela per la realizzazione dei propri diritti, giacché l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del delitto, poiché la condotta dell'agente lede l'altro interesse tutelato dalla disposizione, vale a dire il buon andamento, la legalità e l'imparzialità dell'amministrazione (Cass. pen., Sez. VI, 4 ottobre 2004 - 31 gennaio 2005, n. 2963). Alla luce del quadro giurisprudenziale dianzi illustrato, deve quindi ritenersi priva di pregio la giustificazione di Tizio di esercitare un proprio preteso diritto, ricorrendo a una sorta di autoliquidazione del credito vantato. Occorre ora chiedersi se effettivamente la misura cautelare, funzionale a quella ablativa, potesse o meno avere a oggetto i beni nella disponibilità di Tizio. La questione si colloca nel contesto relativo alla definizione dello spettro operativo della confisca per equivalente disciplinata nell'art. 322 ter c.p. L'art. 322 ter, introdotto nel codice penale dalla l. 29 settembre 2000, n. 300, in occasione delle ratifiche da parte del nostro Paese di specifiche convenzioni internazionali volte a contrastare i fenomeni corruttivi, dispone al comma 1, che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti negli articoli da 314 a 322 c.p. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono "il profitto o il prezzo" salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non sia possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità , per un valore corrispondente a tale "prezzo" (c.d. confisca per equivalente). Nei termini chiariti dall'autorevole insegnamento delle Sezioni unite della Suprema Corte, la ratio dell'istituto della confisca per equivalente risiede nella scelta di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale misura che assume a tutti gli effetti i tratti distintivi di una vera e propria sanzione (Cass. pen., S.U., 27 marzo 2008 - 2 luglio 2008, n. 26654). Stando alla formulazione letterale della disposizione (art. 322 ter, comma 1, c.p.), come rilevato dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità , la confisca per equivalente non è applicabile in relazione al profitto del delitto di peculato (art. 314 c.p.), dovendo ritenersi limitata al solo tantundem del prezzo del reato (Cass. pen., Sez. VI, 5 novembre 2008 - 7 aprile 2009, n. 14966; Cass. pen., Sez. VI, 10 marzo 2009, n. 10679). Depongono a favore di questa soluzione argomenti di diversa natura. In prospettiva sistematica, si esclude che il legislatore abbia utilizzato nell'art. 322 ter c.p. il termine prezzo in senso atecnico, così da comprendere qualsiasi utilità connessa al reato, derogando alla disciplina generale stabilità nell'art. 240 c.p., ove le nozioni di prezzo e profitto sono nettamente distinte. Da un punto di vista esegetico, poi, sembra chiara la volontà del legislatore di escludere, salvo le ipotesi del comma 2 dell'art. 322 ter c.p., il profitto del reato dalla confisca per equivalente. In senso contrario si registra un isolato orientamento che aderisce a una interpretazione estensiva secondo la quale, riguardo al delitto di peculato, sono assoggettabili a confisca, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., comma 1, beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profittto o al prezzo del reato (Cass. pen., Sez. VI, 29 marzo 2006 - 17 luglio 2006, n. 24633). Di recente, a dirimere l'illustrato contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni unite della Suprema Corte. La Corte ha precisato che, in difetto di una nozione legale di profitto del reato, può accogliersi la ricostruzione semantica di tale concetto offerta dalla dominante giurisprudenza di legittimità secondo la quale esso deve essere identificato con il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al prodotto e al prezzo del reato. In particolare, il prodotto rappresenta ciò che materialmente deriva dall'illecito, vale a dire le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato, il prezzo, invece, deve individuarsi nel compenso dato o promesso a una determinata persona, a titolo di corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito (ex plurimis, Cass. pen., S.U., 3 luglio 1996 - 17 ottobre 1996, n. 9149). Le Sezioni unite, pertanto, alla luce della netta distinzione fra le nozioni di prezzo e profitto del reato, unitamente alla mancanza di una chiara indicazione legislativa che attribuisca a tali termini un significato diverso da quello comunemente assegnato dalla giurisprudenza di legittimità , ritengono che non sussista alcun elemento idoneo a far ritenere che il legislatore, nella formulazione dell'art. 322 ter, comma 1°, c.p., abbia usato il termine prezzo in senso atecnico, così da includere qualsiasi utilità connessa al reato sicchè, con riferimento al delitto di peculato può disporsi la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter, comma 1, ultima parte c.p., soltanto del prezzo e non anche del profitto (Cass. pen., S.U., 25 giugno 2009 - 6 ottobre 2010, n. 38691). Stando così le cose, Tizio potrà avanzare istanza di riesame del sequestro preventivo per la restituzione dei propri beni. | |
Da: uniti!!! | 12/12/2012 10:44:12 |
NON SCRIVETE MILLE VOLTE LE TRACCIE confermateci solo dalla corte d'appello napoli non ha ancora dettato | |
Da: 0000000541233566 | 12/12/2012 10:44:13 |
A ROMA HANNO INIZIATO?!? RISP X FAVORE | |
Da: Pi | 12/12/2012 10:44:19 |
Sentenze sul notaio? | |
Da: foggia81 | 12/12/2012 10:44:50 |
ragazzi, a bari è iniziato???ho mia sorella dentro..ma nn dà cenni:) | |
Da: kelli | 12/12/2012 10:44:51 |
patty quali sono i riferimenti normativi per il parere sulla confisca? | |
Da: giannivecchione | 12/12/2012 10:45:15 |
alloraraaarararra | |
Da: lllll | 12/12/2012 10:46:18 |
anche se è presa da giufffre può servire x uno spunto non per copiarla | |
Da: pietro71 | 12/12/2012 10:46:26 |
rima sicura: Ecco la prima traccia del parere di diritto penale per l'esame di abilitazione alla professione forense che si sta svolgendo in tutta Italia in queste ore. Tizio notaio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro. | |
Da: :i | 12/12/2012 10:47:15 |
Per favore sapete se a napoli hanno già dettato? | |
Da: adesso basta con le tracce | 12/12/2012 10:47:35 |
iniziate a scrivere le soluzioni. | |
Da: car77 | 12/12/2012 10:48:05 |
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 20.10.2011, n. 37960...questa è la sentenza di riferimento sul peculato | |
Da: Gerardo Verrà | 12/12/2012 10:48:18 |
Le tracce sono queste ok, ora le soluzioni | |
Da: iosperiamochemelacavo1 | 12/12/2012 10:48:51 |
scusate, potreste evitare di fare confusione? la 1 è quella del notaio e la 2 quella della pedopornografia? | |
Da: NON FATE CONFONDERE | 12/12/2012 10:48:51 |
AOXOMOXO NON C'ENTRA NULLA QUEL PARERE SVOLTO è SOLO UNA PARTE DELLA PROBLEMATICA | |
Da: LEX | 12/12/2012 10:48:55 |
PARERE SVOLTO.....LASCIATE LAVORARE E NN SCRIVETE CAZZATE | |
Da: EVA | 12/12/2012 10:49:08 |
a napoli hanno dettato!? | |
Da: Reby 25 | 12/12/2012 10:49:20 |
Luxor ci sei? | |
Da: Pi | 12/12/2012 10:49:42 |
La 37960 è però una fattispecie diversa | |
Da: carlo1979 | 12/12/2012 10:50:07 |
soluzioni ora.... specificando se riguarda il notaio o la pedopornografia! :-) | |
Da: vvocato | 12/12/2012 10:50:48 |
scusa aoxomoxoa quello che hai postato poco fa , è inerente la traccia sul peculato? | |
Da: avvocato123456 | 12/12/2012 10:50:56 |
ragazzi a me arriveranno messaggi solo con i numeri delle tracce scelte...mi date per favore conferma di quale sia la 1 e quale la 2? Notaio 1 e pedopornografia 2?? sicuri sicuri ? | |
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