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12 dicembre 2012 - Parere Penale
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Da: ESAUSTO! | 12/12/2012 10:11:57 |
Oggi sembra una giornata super caotica!!!!!! | |
Da: Pi | 12/12/2012 10:12:13 |
Daiiiiii | |
Da: iii | 12/12/2012 10:12:26 |
aspetto conferma per ricettazione e pedopornografia | |
Da: FSE | 12/12/2012 10:12:33 |
Mi è appena arrivato un messaggio da dentro...notaio peculato... | |
Da: amicaaa | 12/12/2012 10:13:04 |
a cz dettano alle 11 | |
Da: monjcass | 12/12/2012 10:13:33 |
CONFERMATE? Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro. | |
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Da: ECCO LE TRACCE | 12/12/2012 10:13:38 |
LA TRACCIA DI BUONA SORTE E' FALSA ....BUONA SORTE SEI UN COGLIONE CHE CAZZO CI FAI QUA???NON TIENI UN CAZZO DA FARE? STO FACENDO COPIARE LA SECONDA TRACCIA SU UN FILE WORD. LA PRIMA E' QUELLA POSTATA DA gio........ la seconda vi ripeto e' più facile. una ttimo ancora di pazienza... | |
Da: cavallopazzo | 12/12/2012 10:13:41 |
1 traccia su pedopornografia... | |
Da: ....AaAaAaA | 12/12/2012 10:14:05 |
Qualcuno sa di napoli? | |
Da: aaasw | 12/12/2012 10:14:24 |
L'ALTRA TRACCIA QUAL'è OLTRE QUESTA??? | |
Da: diero | 12/12/2012 10:15:07 |
ma che ci vuole a mettere le tracce giuste????? | |
Da: vvocato | 12/12/2012 10:15:07 |
sono queste le tracce? | |
Da: pare siano queste ma da confermare | 12/12/2012 10:15:17 |
Traccia parere di diritto penale. Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro. L'altra traccia del parere di penale dovrebbe essere questa: Tizio è un noto stilista italiano e, un giorno passeggiando per le vie del centro di Firenze, nota sulla bancarella di Caio dei capi di vestiario, borse, foulard, molti dei quali sono articoli contraffatti di note marche di stilisti italiani, tra le quali, la propria. Decide pertanto di informare la Guardia di Finanza e di sporgere querela per i fatti narrati. In effetti, gli agenti di Polizia Giudiziaria rilevano la presenza, sulla bancarella di Caio, di numerosi oggetti di cui sopra che apparivano contraffatti. Interrogato, Caio non fornisce alcun riferimento relativo alle modalità con le quali è pervenuto in possesso dei beni sequestrati, tacendo su ogni possibile riferimento o collegamento a terze persone. Dopo alcuni mesi, Caio viene rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 474 c.p. e 648 c.p., in ragione del mero verbale redatto dagli agenti accertatori della Guardia Di Finanza. Il candidato, rediga motivato parere sulle problematicità esposte in traccia. | |
Da: nicolex | 12/12/2012 10:15:23 |
sul primo parere postato MISURE CAUTELARI PERSONALI Arresti domiciliari PECULATO Cass. pen. Sez. VI, 8 giugno 2010, n. 25841 È legittima l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per notaio accusato di peculato. Nel caso specifico, l'accusa consiste nella circostanza che un notaio, invece di versare le somme dei clienti per l'acquisto di immobili a titolo di imposta, teneva queste somme per se, o in alcuni casi versava allo stato cifre di gran lunga inferiori a quelle reali. Le somme da loro versate al notaio, a titolo di imposta di registro, ipotecarie e catastali non venivano corrisposte alla Agenzia delle Entrate. Emergeva che, pur avendo regolarmente riscosso dai contraenti le somme da questi dovute allo Stato per le imposte, il notaio non le aveva poi materialmente versate all'ufficio competente. Cass. pen. Sez. VI, 08-06-2010, n. 25841 Buon lavoro!!! | |
Da: ECCO LE TRACCE | 12/12/2012 10:15:26 |
PEDOPORNOGRAFIA PEDOPORNOGRAFIA !!!!!! QUESTA E' LA TRACCIA STATE CALMI ANCORA POCHI MINUTI E LA POSTO FIDATEVI!!! LAVORIAMO INSIEME PER I CANDIDATI!!! | |
Da: Finto | 12/12/2012 10:15:34 |
Buona sorte.. E fai la persona seria... Cazzo..!! | |
Da: avv70 | 12/12/2012 10:15:38 |
per persone serie: a questo punto mi sembra che si possa iniziare a lavorare sul notaio peculato no? | |
Da: PER buona fort | 12/12/2012 10:15:57 |
Home Studiare con Lex Imperat Temi Svolti Premessi brevi cenni sulle caratteristiche della confisca per equivalente, si affronti la questione della sua ammissibilità in relazione al delitto di peculato. Studia con Noi! - Temi Svolti L'ammissibilità della confisca per equivalente in relazione al reato di peculato involge problematiche connesse alle nozioni di profitto e di prezzo del reato. In particolare, ci si domanda se il legislatore avendo espressamente previsto all'art. 322 ter I co cp che la confisca per equivalente possa essere disposta per il valore corrispondente al solo prezzo del reato, abbia voluto far rientrare in tale nozione qualsiasi utilità derivante dal reato e, quindi, anche il profitto oppure abbia voluto circoscrivere l'operatività della misura ablatoria. La soluzione del quesito non può prescindere dall'esame dell'istituto della confisca per equivalente sottolineandone le differenze rispetto alla confisca ex art. 240 c.p., e delle nozioni di profitto e prezzo del reato. In linea generale, il legislatore disciplina l'istituto della confisca all'art. 240 c.p. ove è specificato che essa consiste nell'espropriazione delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero ne rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto. Essendo misura di sicurezza reale, essa è volta a neutralizzare la pericolosità oggettiva della cosa, prescindendo dalla pericolosità dell'autore del reato. Da quanto sopra, emerge che il sequestro finalizzato alla confisca può essere ordinato laddove sia fornita prova del rapporto di pertinenzialità tra il bene ed il reato. Da tale schema si distingue la confisca per equivalente, applicabile solo ai reati individuati espressamente dal legislatore. Ebbene, quest'ultima, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento in relazione al reato di usura, consente di espropriare somme di denaro, beni o altre utilità in misura proporzionale al prezzo o al profitto del reato, che non siano stati rinvenuti, ma di cui è certa l'esistenza. Il sequestro finalizzato alla confisca è così disposto in assenza di qualsiasi prova di un rapporto di pertinenzialità tra i beni appresi ed il fatto illecito. Tale caratteristica ha indotto dottrina e giurisprudenza, sebbene in maniera non sempre costante, a ritenere che la confisca in esame abbia natura sanzionatoria e non sia così sottoposta al regime giuridico proprio delle misure di sicurezza. Quanto asserito è ricco di risvolti pratici in relazione al regime intertemporale applicabile. Infatti il codice all'art. 200 cp prevede che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, aggiungendo, al secondo comma, che se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura è diversa, si applica quella in vigore al tempo dell'esecuzione. Ebbene, il legislatore ha chiaramente affermato che in materia di misure di sicurezza non trova applicazione il principio di divieto di irretroattività sfavorevole di cui all'art. 25 co II Cost. Tale considerazione muta, laddove si ritenga invece, che la confisca per equivalente non abbia natura di misura di sicurezza, ma di vera e propria sanzione. La questione è stata oggetto anche di pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, intervenuta al fine di chiarire quale sia la natura della confisca per equivalente e se la stessa possa essere applicata retroattivamente, così come previsto dall'art. 200 cp, senza che ciò crei un vulnus rispetto all'art 7 CEDU che sancisce il principio di legalità e di irretroattività della legge sfavorevole. Ebbene, tralasciando in questa sede la trattazione relativa al rango delle norme CEDU nel nostro ordinamento, si sottolinea che, i Giudici di Strasburgo, potendo pervenire ad una interpretazione autonoma di ciò che è sanzione e reato rispetto alle elaborazioni degli Stati membri, qualificano la confisca per equivalente come sanzione. La Corte perviene a tale conclusione sottolineando il carattere affittivo di una misura volta ad apprendere beni che non hanno alcun legame con il reato commesso e che possono, altresì, essere frutto di attività lecita del soggetto. È chiaro, allora, che la confisca per equivalente lungi dall'essere diretta a neutralizzare la pericolosità delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o ne rappresentano il prezzo, il prodotto o il profitto, è una vera e propria sanzione. Essa, infatti, è stata elaborata al fine di neutralizzare il vantaggio economico derivante dal reato attraverso il sequestro di beni ad esso non connessi, ma rientranti nella sfera di disponibilità del soggetto responsabile e corrispondenti al valore del prezzo o del profitto del fatto illecito. Chiarite le caratteristiche della confisca per equivalente, è necessario soffermarsi sulla sua applicabilità rispetto al peculato, previsto dall'art. 314 c.p. Come è noto, quest'ultimo è annoverato tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione e punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio che si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui che, per ragione dell'ufficio o del servizio, possiede o ha nella propria disponibilità. Ebbene, il legislatore all'art. 322 ter c.p. ha espressamente previsto l'applicabilità della confisca per equivalente al delitto di peculato, circoscrivendola, tuttavia, al solo prezzo del reato. Si è così posto il problema di comprendere se tale dizione comprenda anche del profitto o se, invece, sia riferita solo al prezzo. Due gli indirizzi che si sono formati sulla questione. I sostenitori di un primo orientamento interpretano estensivamente l'art. 322 ter c.p., ritenendo che, in caso di delitto di peculato, siano assoggettabili a confisca per equivalente i beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. L'assunto si basa sulla circostanza che, diversamente opinando, l'ambito di operatività della confisca per equivalente verrebbe fortemente compromesso sino a svilirne la portata. Si ritiene, quindi, che il legislatore abbia utilizzato in senso atecnico la dizione "prezzo", volendo in realtà riferirsi anche al profitto del reato. Tali considerazioni sarebbero confermate dal diritto comunitario che in alcune decisioni- quadro relative alla confisca di beni, fa riferimento alla nozione di provento, locuzione che comprende ogni utilità derivante dal reato. La giurisprudenza dominante, avallata dal recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ritiene invece, di aderire all'interpretazione restrittiva che distingue nettamente le nozioni di prezzo e di profitto. Quest'ultimo, infatti, deve essere identificato con il vantaggio economico e, più in generale, con il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, ricavato in via immediata e diretta dal reato, mentre il prezzo è il compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito. Da tali nozioni si distingue quella di prodotto, non richiamato dalla norma in esame, ma che per completezza espositiva si specifica essere il risultato empirico dell'illecito, ovvero le cose create o adulterate per mezzo del reato. Ebbene, chiarite le nozioni si rileva come la scelta del legislatore di circoscrivere la confisca per equivalente al solo prezzo del reato, sia una scelta del tutto consapevole e basata su considerazioni logiche. Infatti, il profitto può inserirsi in una logica non del tutto illecita. Ciò accade nei così detti reati in contratto ove il legislatore attribuisce rilevanza penale alla condotta tenuta dal soggetto nel procedimento di formazione o nella fase di esecuzione del programma negoziale. Ebbene, è possibile che alcuni segmenti di tali fasi non siano connotati da illiceità ed il profitto ad essi riferito non rappresenta il profitto del reato in senso tecnico, ma solo ciò che liberamente una parte corrisponde all'altra in attuazione del programma negoziale. Ciò fa si che in tali particolari ipotesi la confisca non può prescindere dal rapporto di pertinenza con il bene e ciò mal si concilia con quella per equivalente. Alla luce di tali considerazioni appare ancora più netta la differenza rispetto al prezzo. Questo, infatti, incidendo unicamente sui motivi che hanno indotto il reo a commettere il reato, non potrà mai porsi in una logica lecita e ciò fa si che possa essere appreso tramite confisca a prescindere dal legame diretto con il reato. Se tali sono le differenze non è possibile ipotizzare che il legislatore abbia utilizzato l'espressione prezzo nell'art. 322 ter c.p. in senso atecnico. A quanto sopra, si aggiunga che neppure la circostanza che le decisioni-quadro comunitarie facciano riferimento alla categoria generale del provento, può far giungere a conclusioni diverse. Infatti, i giudici di legittimità osservano che l'obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al contenuto di una decisione-quadro quando interpreta le norme interne, incontra due limiti: il divieto di pervenire ad una interpretazione contra legem del diritto nazionale ed il dovere di rispettare i principi generali dell'ordinamento. Ebbene, è chiaro che ritenere che profitto e prezzo del reato facciano parte del generale concetto di provento perdendo così la propria individualità, implica l'estensione della confisca per equivalente ex art. 322 te cp. Tale esegesi comporta però un'interpretazione in malam partem della fattispecie penale nazionale, violando così il principio di legalità della pena. In tale contesto interpretativo si pone la Legge n. 116/2009 per la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Tale Convenzione, nel definire i proventi del crimine, fa riferimento anche ai beni provenienti indirettamente dal reato, nozione chiaramente più estesa rispetto a quella di profitto. Bisogna considerare che tale legge, in realtà, non incide sulla problematica esposta, in quanto il Governo non ha dato attuazione alla delega conferitagli con la relativa Legge Comunitaria. Quest'ultima fissava i criteri direttivi della disciplina della confisca identificando il provento del reato con il prezzo, il profitto e il prodotto dello stesso. A ciò si aggiunga che essa prevedeva l'obbligo di eseguire sempre la confisca sui beni di valore equivalente al provento del reato nella sua accezione lata. È chiaro che se il Governo avesse dato attuazione alla Legge Comunitaria, la disciplina della confisca per equivalente avrebbe conosciuto un'applicazione più estesa rispetto all'attuale configurazione ed il dibattito relativo all'estensione della stessa al profitto sarebbe stato sopito dall'intervento del legislatore. Alla luce di quanto sopra è chiaro come la problematica è ben lontana dal trovare una soluzione univoca. La diversa interpretazione dei concetti di profitto e prezzo del reato, infatti, fa si che la confisca per equivalente conosca ambiti di applicazione diversi che ne restringono o ampliano la portata. A ciò si aggiunga che attualmente non rientra nella confisca per equivalente il prodotto del reato, il quale invece troverebbe una sua specifica collocazione nella disciplina laddove si acceda al concetto di provento del reato, come generica utilità derivante dal reato. Aggiungi commento JComments Lex Imperat Diritto Alessandra Faccia Tel. 349 3133856 mailto: alessandra.faccia@leximperat.it Lex Imperat Servizi Alessia Nardo Tel./Fax 06/72278464 Cell. 339 7582518 mailto: alessia.nardo@leximperat.it Sede Legale (vedi mappa): Viale Antonio Ciamarra, 259 Tel. 06/72901323 Fax. 06/72901451 Social Media Icons for Joomla! Oggi 150 Totale 41000 We have: 1 guests, 1 bots online Today: Dic 08, 2011 Visitors Counter | |
Da: cavallopazzo | 12/12/2012 10:16:42 |
Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro. raga, una dovrebbe essere qst...appena ho l'altra la metto.. Rispondi Anonimo12 dicembre 2012 10:13 nel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, l'agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web con un nikname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra tizio e caio, accertando, poi, che il nikname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell'utenza telefonica usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui. Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l'agente acquisisce da Tizio numerose immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell'appartamento. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini pedopornografiche, che esiste un'apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere. A questo punto, Tizio si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili. Rispondi | |
Da: sbrof | 12/12/2012 10:17:45 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: mar | 12/12/2012 10:17:55 |
ragazzi mi scrivete precisamente le due tracce vere? | |
Da: goffredotobias | 12/12/2012 10:18:10 |
NON SONO GIUSTE!!!!! Basta cercare su google, sono tracce proposte da altalex e sono vecchie!!! | |
Da: SECONDA TRACCIA!!!!!!!!!!!!! | 12/12/2012 10:18:50 |
NEL CORSO DI UNA INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA FINALIZZATA ALLA REPRESSIONE DEL FENOMENO DELLO SFRUTTAMENTO DEI MINORI A FINI SESSUALI, L'AGENTE AUTORIZZATO AD OPERARE SOTTO COPERTURA SULLA RETE WEB CON UN NIKNAME, ACCERTA UNO SCAMBIO DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO TRA TIZIO E CAIO, ACCERTANDO, POI, CHE IL NIKNAME UTILIZZATO DA UNO DEGLI UTENTI È RIFERIBILE A TIZIO, TITOLARE DELL'UTENZA TELEFONICA USATA PER LA CONNESSIONE INTERNET, LA QUALE RISULTA UBICATA IN UN APPARTAMENTO ABITATO SOLTANTO DA LUI. CONTATTANDOLO DIRETTAMENTE SEMPRE IN VIA TELEMATICA, L'AGENTE ACQUISISCE DA TIZIO NUMEROSE IMMAGINI PEDOPORNOGRAFICHE. TIZIO VIENE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE E SI PROCEDE AL SEQUESTRO DEL COMPUTER DI TIZIO RINVENUTO NELL'APPARTAMENTO. LA CONSULENZA TECNICA DISPOSTA DAL PUBBLICO MINISTERO SUL COMPUTER IN SEQUESTRO CONSENTE DI ACCERTARE CHE CON QUEL COMPUTER ERANO STATI INVIATI NUMEROSI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA CON ALLEGATI FILES CONTENENTI IMMAGINI PEDOPORNOGRAFICHE, CHE ESISTE UN'APPOSITA CARTELLA SALVATA SUL DISCO RIGIDO, CONTENENTE NUMEROSISSIMI FILES DI IMMAGINI E FILMATI DELLO STESSO GENERE. A QUESTO PUNTO, TIZIO SI RECA DA UN AVVOCATO PER CONOSCERE LE POSSIBILI CONSEGUENZE PENALI DELLA PROPRIA CONDOTTA. IL CANDIDATO, ASSUNTE LE VESTI DEL DIFENSORE DI TIZIO, ANALIZZI LA FATTISPECIE O LE FATTISPECIE CONFIGURABILI NELLA CONDOTTA DESCRITTA SOFFERMANDOSI IN PARTICOLARE SULLE FIGURE DELLA PROGRESSIONE CRIMINOSA DELL'ANTEFATTO E POST-FATTO NON PUNIBILI. | |
Da: praticante notaio | 12/12/2012 10:19:04 |
quella sulla contraffazione non è vera...fa parte del pacchetto di altalex | |
Da: da confermare | 12/12/2012 10:19:13 |
traccia 1 - DA VERIFICARE nel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, l'agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web con un nikname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra tizio e caio, accertando, poi, che il nikname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell'utenza telefonica usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui. Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l'agente acquisisce da Tizio numerose immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell'appartamento. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini pedopornografiche, che esiste un'apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere. A questo punto, Tizio si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili. TRACCIA 2 - VERIFICATA Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro. | |
Da: PER buona fort | 12/12/2012 10:19:31 |
pubb solo tracce giuste | |
Da: Buona sorte | 12/12/2012 10:20:04 |
le mie tracce sono VERE...lavorate per la soluzione...le ho trascritte in diretta | |
Da: avv70 | 12/12/2012 10:20:17 |
per tutti quelli che dicono che sono false: avete smentite certe? | |
Da: jke | 12/12/2012 10:20:38 |
nel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, l'agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web con un nikname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra tizio e caio, accertando, poi, che il nikname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell'utenza telefonica usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui. Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l'agente acquisisce da Tizio numerose immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell'appartamento. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini pedopornografiche, che esiste un'apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere. A questo punto, Tizio si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili. | |
Da: uniti!!! | 12/12/2012 10:20:45 |
da Napoli nulla ancora quale corte conferma confisca e pedopornografia????? | |
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