>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

11 dicembre 2012 - Parere Civile
1001 messaggi, letto 85396 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ..., 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Successiva >>

Da: uniti!!!11/12/2012 10:12:07
ragazzi qualche altro che da conferma sulle tracce???

Da: principessacharlotte11/12/2012 10:13:45
sono esatte le tracce

Da: Okkkkk11/12/2012 10:14:07
tracce confermate dunque

Da: M8311/12/2012 10:16:31
siamo sicuri della traccia ? e la seconda traccia?

Da: Piè11/12/2012 10:17:46
Qual è la seconda traccia??

Da: mar11/12/2012 10:18:25
è sicura la prima traccia?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: ppp22 11/12/2012 10:18:39
ragazzi specificate bene le tracce...

Da: PER CZ11/12/2012 10:18:54
Cassazione civile SS.UU. 7098/2011
Legato - sostituzione di legittima - rinuncia - forma scritta.
Il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 c.c., n. 5.


2.4.2011, diritto-in-rete.com
-----------------------------------------

Cassazione civile, Sezioni Unite, 29.3.2011, n. 7098


Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 12-2-1994 B.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma F. R., erede di F.G., chiedendo accertarsi la lesione del diritto di legittima spettante alla propria madre B.M. (e successivamente al di lei figlio) con riferimento al testamento pubblico del 23-3-1992 con il quale il "de cuis" aveva nominato sua erede universale la sorella F.R. ed usufruttuaria di tutti i suoi beni la moglie B.M..
La F. costituendosi in giudizio contestava il fondamento della domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale adito con sentenza del 2-3-2001 accoglieva la domanda attrice, riconoscendo al coniuge del "de cuius", e per suo tramite al figlio, la metà del patrimonio relitto da F.G..
Proposto gravame da parte della F. cui resisteva il B. la Corte di Appello di Roma con sentenza del 3-2-2004 ha rigettato l'impugnazione ed ha compensato interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio; in proposito la Corte territoriale ha negato che l'esercizio dell'azione di riduzione fosse precluso dalla preventiva mancata rinuncia formale da parte di B.M. al legato relativo a beni immobili con atto scritto, sostenendo che in caso di legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c., non è necessaria una vera e propria rinuncia, perchè l'acquisto non si verifica "ope legis" come per il legato ex art. 649 c.c., essendo sufficiente un mero rifiuto, ovvero un atto impeditivo dell'acquisto, non soggetto a vincoli formali; pertanto era idoneo allo scopo l'incarico orale dato dalla B. al proprio procuratore, che aveva poi formalizzato la volontà di non acquistare il legato con lettera del 10-2-1993.
Per la cassazione di tale sentenza la F. ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi illustrato successivamente da una memoria cui il B. ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale basato si di un unico motivo.
Con ordinanza interlocutoria del 23-7-2010 la seconda sezione civile di questa Corte ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sostenendo che l'esame del secondo motivo del ricorso del ricorso principale - avente ad oggetto la dedotta necessità della rinuncia formale al legato in sostituzione di legittima quale presupposto per l'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva - comportava la decisione di una questione della massima importanza; al riguardo ha sollecitato un ripensamento critico della tesi tradizionale per la quale l'esercizio dell'azione di riduzione è precluso dalla preventiva mancata rinuncia formale al legato relativo a diritti reali immobiliari.
L'ordinanza menzionata ha affermato che l'opinione dominante secondo cui la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili ai sensi dell'art. 1350 n. 5 c.c. deve avere forma scritta perchè con essa il legatario si priva di un diritto già compreso nel suo patrimonio, trascura di considerare quella parte dell'art. 551 c.c. - che prevede la preferenza dell'onorato verso il conseguimento del legato - con la quale sarebbe disciplinata la necessità di una accettazione, ancorchè tacita, del legato; ha evidenziato poi che l'adozione della interpretazione tradizionale dell'art. 551 c.c. conduce a ritenere che tale norma non prevederebbe una forma per l'atto positivo di scelta, che pure importa effetti giuridici rilevanti, quali la perdita del supplemento ed il mancato acquisto della qualità di erede; inoltre ha segnalato possibili effetti discriminatori laddove non si tenda ad una equiparazione tra la figura del legatario in sostituzione di legittima e quella dell'erede chiamato all'eredità, probabilmente voluta dal legislatore nel configurare il legato tacitativo; tali incongruenze sarebbero superate aderendo all'assunto sostenuto da una parte della dottrina che ritiene la rinuncia al legato come fatto impeditivo che porterebbe all'omissio acquirendi" e toglierebbe effetto alla delazione.
La ricorrente ha in seguito depositato una ulteriore memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si ritiene di esaminare prioritariamente per ragioni logico - giuridiche il secondo motivo con il quale la F., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 551 e 649 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale ha escluso la possibilità di un acquisto "ope legis" dei legato in sostituzione di legittima e conseguentemente ha negato la necessità di una sua rinuncia, da eseguirsi in forma scritta in quanto riguardante un legato di beni immobili.
La ricorrente principale sostiene che tale assunto si pone in contrasto con l'indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui anche il legato in sostituzione di legittima si acquista automaticamente all'apertura della successione; aggiunge inoltre che, poichè l'art. 551 c.c., comma 1, impone una espressa rinuncia al legato qualora il legittimario voglia ottenere la quota ad esso spettante, interpretando anche il secondo comma della menzionata norma come una disposizione che imponga una espressione di volontà per il conseguimento del legato, si giungerebbe alla conclusione che il legato in sostituzione di legittima non produrrebbe alcun effetto fino a che il legatario non esprimesse la sua volontà in un senso o nell'altro; conclusione, quest'ultima, inaccettabile sia in relazione all'art. 649 c.c. in materia di legato, sia per l'impossibilità di configurare nell'art. 551 c.c., comma 2, una deroga implicita alte regole generali sul legato, sia perchè per questa via si finirebbe per equiparare la figura del legatario in sostituzione di legittima a quella dell'erede chiamato all'eredità che deve decidere se accettare o meno l'eredità medesima.
Con il terzo motivo la F., deducendo violazione degli artt. 551 e 649 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che, poichè non sarebbe configurabile l'acquisto "ope legis" del legato, non sarebbe necessaria alcuna rinuncia, ma semplicemente e diversamente un mero rifiuto, anche tacito, che come tale può essere espresso anche mediante l'azione di riduzione.
La ricorrente principale rileva che in tal modo, nel tentativo di far prevalere una interpretazione fondata sulla lettera della legge (valorizzando sino all'estremo la locuzione "se preferisce conseguire" di cui all'art. 551 c.c., comma 2), si finisce per stravolgere il senso e la lettera del comma 1, dello stesso articolo, dove è previsto che il legittimario "può rinunziare al legato";
inoltre il giudice di appello non ha tenuto conto che il B., che non era erede legittimario di F.G., non poteva aver ereditato dalla propria madre la facoltà di rinunciare al legato dalla stessa ricevuto.
Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, attengono entrambe alla statuizione della Corte territoriale che, come già riferito, ha negato che l'esperibilità dell'azione di riduzione da parte di B.G. fosse preclusa dalla mancata rinuncia in forma scritta da parte di B.M. al legato avente ad oggetto beni immobili, avendo affermato, sulla scorta di autorevole indirizzo dottrinario, che la cosiddetta rinuncia al legato non si risolve in un atto dismissivo di diritti di cui il disponente è divenuto titolare, ma configura solamente un atto impeditivo del loro acquisto, come tale non soggetto a vincoli formali; tale assunto sarebbe poi specificatamente avvalorato riguardo at legato in sostituzione di legittima, posto che l'art. 551 secondo comma ex. prevede espressamente che il legittimario preferisca "conseguire il legato"; pertanto, trattandosi di un mero rifiuto, l'atto suddetto non necessiterebbe di forme solenni, e dunque potrebbe essere espresso anche mediante l'esercizio dell'azione di riduzione.
Orbene l'esame della questione ora enunciata, che ha determinato l'emissione della menzionata ordinanza interlocutoria della seconda sezione civile di questa Corte, comporta da un lato una rassegna dell'orientamento giurisprudenziale finora maturatosi al riguardo, e dall'altro una disamina degli spunti critici sollevati dalla dottrina in senso contrario che hanno costituito la base del convincimento espresso in proposito dalla sentenza impugnata.
Sotto un primo profilo quindi deve richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte secondo cui, poichè il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, deve essere espressa per iscritto a pena di nullità (vedi in tal senso "ex multis" Cass. 8-4-1954 n. 1040; Cass. 5-6-1971 n. 1683; Cass. 26-1-1990 n. 459;
Cass. 2-2-1995 n. 1261; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 22-7-2004 n. 13785; Cass. 22-6-2010 n. 15124); queste conclusioni vengono estese alla rinuncia al legato in sostituzione di legittima sulla base del rilievo che anche in questa ipotesi il legato si acquista di diritto all'apertura della successione, e l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, condizione che però non sottrae quest'ultima, qualora riguardi beni immobili, alla forma scritta richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari (così in particolare in motivazione Cass. 2-2-1995 n. 1261).
In senso contrario si è sviluppata una dottrina la cui elaborazione, risalente a diversi decenni orsono, muove dalla considerazione che la rinuncia ai legato non avrebbe natura di vera rinuncia, ovvero di atto con cui si dismette un diritto già acquistato, ma piuttosto di atto ostativo o impeditivo dell'acquisto; la rinuncia quindi impedirebbe il perfezionarsi della fattispecie dell'acquisto, come sarebbe confermato dall'inciso "salva la facoltà di rinunziare" contenuto nell'art. 649 c.c., comma 1, che invero altrimenti non avrebbe senso, atteso che ogni acquisto di un diritto privato e perciò disponibile fa sorgere nell'acquirente una tale facoltà; a conforto di tale assunto si sostiene che se la rinuncia al legato fosse dismissiva di un diritto già acquisito, essa dovrebbe comportare, per quanto riguarda gli immobili, il trasferimento della loro proprietà allo Stato (ai sensi dell'art. 827 c.c.), laddove invece è indubitabile che tali beni tornano a far parte del compendio ereditario come se il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia al legato non fosse mai esistito.
L'adesione a tale impostazione determina quindi di per sè la conseguenza che anche la rinuncia al legato in sostituzione di legittima disciplinato dall'art. 551 c.c., avente ad oggetto beni immobili non è soggetta necessariamente alla forma scritta.
I fautori dell'orientamento in esame traggono comunque ulteriori motivi a sostegno del loro assunto, come pure evidenziato nell'ordinanza della seconda sezione di questa Corte sopra menzionata, dall'esame del secondo comma della disposizione da ultimo richiamata, secondo la quale il legittimario in sostituzione di legittima "Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede"; invero in tal caso l'adesione al fegato determina la perdita non solo del diritto alla rinuncia ma anche di quello alla quota di legittima, cosicchè non sarebbe possibile prescindere dalla volontà del legittimario, e questa esigenza spiegherebbe il diritto di scelta attribuito a quest'ultimo dalla disposizione ora richiamata tra l'accettazione del legato ed il conseguimento della legittima onde bilanciare l'eccezionale potere attribuito ai testatore di privarlo del suo diritto ad una quota di eredità tacitandolo con il lascito di beni determinati; quindi, pur volendo ritenere automatico l'acquisto del legato ai sensi dell'art. 649 c.c., per il legittimario cui sia stato lasciato un legato in sostituzione di legittima la legge prevederebbe una accettazione del legato, con Sa conseguenza che prima di tale atto, non essendo ancora entrati i beni immobili oggetto del lascito nel patrimonio del legittimario stesso, non si porrebbe la necessità di una rinuncia a tale legato nella forma scritta.
Orbene nel procedere alla valutazione di tale autorevole indirizzo dottrinario occorre anzitutto muovere dall'interpretazione dell'art. 649 c.c., che disciplina l'acquisto del legato, per verificarne gli effetti per quanto riguarda la forma della rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili, e poi accertare se l'art. 551 c.c., dettato per il legato in sostituzione di legittima, autorizzi in ogni caso (e dunque anche a prescindere dalle conclusioni che si trarranno dall'analisi dell'art. 649 c.c.) una autonoma risposta al quesito relativo alla forma della rinuncia a tale legato, sempre ovviamente nel caso che il lascito abbia ad oggetto beni immobili.
Sotto un primo profilo deve ritenersi che l'art. 649 c.c. non giustifichi una sua lettura diversa da quella costantemente seguita da questa Corte ed anche da una buona parte della dottrina, considerato che il comma 1, di tale norma, nel prevedere che "il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare", depone inequivocabilmente per l'automaticità dell'acquisto, con la conseguenza che l'esercizio della "facoltà" di rinuncia comporta la dismissione di una attribuzione già acquisita al patrimonio del legatario; non meno significativamente poi il secondo comma della disposizione in esame prescrive che "Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore", cosicchè l'acquisto del legato avente ad oggetto beni immobili avviene senza soluzione di continuità fin dal momento dell'apertura della successione.
E' opportuno aggiungere che tale prima conclusione, legittimata dal chiaro ed inequivocabile tenore della disposizione in esame, non comporta l'assoluta inutilità dell'accettazione del legato, posto che il comportamento del legatario può assumere rilevanza come manifestazione della sua volontà di rendere definitivo ed irretrattabile l'acquisto già verificatosi "ex lege", o come manifestazione della opposta volontà di spogliarsi del diritto e della qualità come innanzi acquistati, evenienza quest'ultima che produce tra l'altro l'effetto previsto dall'art. 467 c.c., comma 2, in materia di rappresentazione nella successione testamentaria, nel caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare il legato;
in mancanza di conferma dell'acquisto o di rinuncia si determina pertanto una situazione di incertezza (che quindi riguarda non già l'acquisto del legato ma la stabilità del medesimo) che può essere rimossa, da parte di chiunque vi abbia interesse, attraverso l'azione prevista dall'art. 650 c.c. chiedendo all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare.
Tale regime dell'acquisto del legato, nel diversificarsi dall'acquisto dell'eredità (che ai sensi dell'art. 470 c.c. e ss., deve essere accettata per produrre effetto), è coerente con il principio della non responsabilità per i debiti ereditari da parte del legatario, il quale invero è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto dal testatore entro i limiti del valore della cosa legata (art. 671 c.c.).
Da queste premesse discende quindi la conseguenza che per la rinuncia ad un legato avente ad oggetto beni immobili è necessaria la forma scritta ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5; tali conclusioni non sono infirmate dal sopra enunciato rilievo in senso contrario secondo cui tale assunto non spiegherebbe come mai il bene oggetto del legato a seguito della rinuncia rientri nell'asse ereditario; invero ciò deriva dal fatto che la rinuncia determina la risoluzione dell'acquisto già avvenuto in favore del legatario con effetto retroattivo al tempo dell'apertura della successione, come è confermato sia dalla retroattività della rinuncia all'eredità espressamente prevista dall'art. 521 c.c., sia, come è stato osservato in dottrina, dalla equivalenza, ai fini dell'accrescimento tra collegatari, delle ipotesi in cui il legatario non possa o non voglia acquistare il legato (artt. 674 e 675 c.c.); pertanto la retroattività spiega il ripristino della situazione antecedente, e tale "fictio juris" opera come se l'acquisto del legato da parte del legatario rinunciante non fosse mai avvenuto.
Occorre a tal punto focalizzare l'attenzione sull'art. 551 c.c., che disciplina il legato in sostituzione di legittima; il comma 1, di tale disposizione prevede che "Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione di legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima"; orbene tale norma, prevedendo espressamente la rinuncia al legato quale condizione del diritto di conseguire la legittima, sul presupposto che il testatore ha inteso soddisfare i diritti del legittimario con una disposizione a titolo particolare tacitativa di essi, stabilisce che la volontà del legittimario di ottenere la sua quota di riserva è condizionata alla dismissione del legato in esame, e conferma la necessità della rinuncia ad esso, rinuncia quindi da manifestare nella forma scritta qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili; come invero è stato rilevato, la rinuncia al legato sostitutivo cui l'art. 551 c.c., comma 1, subordina la facoltà dell'onorato di chiedere la legittima, non può desumersi di per sè dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l'integrazione della legittima, ferma restando l'attribuzione del legato (Cass. 14-4-1992 n. 4527; Cass. 11-11-2008 n. 26955).
Il secondo comma dell'art. 551 c.c. prevede poi che se il legittimario "preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento"; secondo i fautori della tesi per la quale la rinuncia dei legittimario al legato avente ad oggetto beni immobili non richiede necessariamente la forma scritta, tale disposizione contemplerebbe una opzione e quindi un atto di accettazione del legato da parte del legittimario, come evidenziato dall'uso del termine "preferisce", sottolineando che tale scelta si impone per gli effetti rilevanti che derivano dalla adesione al legato, ovvero la privazione della quota di legittima.
Tale convincimento non è condivisibile sulla base delle seguenti considerazioni.
In realtà la disposizione in esame stabilisce gli ulteriori effetti derivanti dall'acquisizione del legato in sostituzione di legittima (oltre la preclusione a chiedere la legittima sancita dall'art. 551 c.c., comma 1), escludendo per il legittimario il diritto di chiedere un supplemento nell'ipotesi in cui il valore dell'oggetto del legato risulti inferiore a quello della quota di legittima; si tratta quindi di una disposizione che, disciplinando pur sempre le conseguenze discendenti dall'attribuzione e quindi dal conseguimento di un legato in sostituzione di legittima - conseguenze ulteriori rispetto a quelle già previste dai primo comma dello stesso articolo, laddove la rinuncia al legato, come si è visto, è espressamente prevista come condizione per chiedere la legittima - non può portare coerentemente a conclusioni diverse con riferimento ad una pretesa necessaria accettazione del legato in questo secondo caso, tantomeno estensibili alta ipotesi del legittimario che intenda chiedere la legittima disciplinata dal comma precedente (che è poi quella ricorrente nella fattispecie oggetto della presente controversia);
pertanto l'interpretazione più corretta dell'espressione "se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere il supplemento" induce a ritenere che la perdita del diritto di chiedere un supplemento derivi non già da una manifestazione di volontà di acquistare il legato (invero non necessaria al fine del conseguimento dello stesso), ma dalla mancata rinuncia, da effettuarsi nella forma scritta qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili; in altri termini, quindi, l'interpretazione coordinata del primo e dell'art. 551 c.c., comma 2, consente di affermare che la mancata rinuncia al legato in sostituzione di legittima (da effettuarsi nella forma scritta qualora abbia ad oggetto beni immobili) comporta la preclusione del diritto di chiedere sia la legittima, sia un suo supplemento nel caso che il valore del legato sia inferiore ad essa (salvo in quest'ultimo caso che il testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento);
il convincimento ora espresso pertanto trova conforto nell'inquadramento sistematico della norma di cui all'art. 551 c.c., comma 2, in un contesto caratterizzato non solo dal principio generale di cui all'art. 649 c.c., in materia di accettazione del legato e da quello dell'art. 1350 c.c., n. 5, in tema di forma scritta a pena di nullità per gli atti di rinuncia a beni immobili ed ai diritti su beni immobili, ma anche dalla disposizione dello stesso art. 551 c.c., comma 1.
Tali conclusioni sono avvalorate, come osservato anche in dottrina, dalla soppressione nel progetto definitivo dell'art. 244 del progetto preliminare, ove era stabilito che l'accettazione e la rinuncia al legato potevano effettuarsi espressamente e tacitamente, in quanto si ritenne che in proposito valevano i principi generali; invero la necessità della forma scritta per la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili discende dal coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 649 c.c., e art. 1350 c.c., n. 5, sopra richiamati.
Infine deve rilevarsi che l'orientamento fin qui sostenuto non comporta gli effetti discriminatori accennati nell'ordinanza remittente tra chiamato all'eredità e legittimario cui sia stato attribuito un legato in sostituzione di legittima; non può invero disconoscersi la evidente diversità sul piano del diritto sostanziale della condizione giuridica di tali soggetti, considerato che il secondo deve essere qualificato pur sempre un legatario (almeno fino a quando non propende per il conseguimento della quota di legittima, posto che il legato sostitutivo è una disposizione a titolo particolare sottoposta alla condizione risolutiva - potestativa costituita dalla rinuncia), cosicchè ben si spiega la distinta disciplina dettata dal legislatore per l'accettazione dell'eredità e per quella del legato, come già esposto più sopra;
in proposito, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un orientamento dottrinario che tende ad assimilare la posizione del legatario in sostituzione di legittima a quella del chiamato all'eredità, ed a ritenere che il legato sostitutivo si risolverebbe in una forma particolare di attribuzione della legittima, è decisivo rilevare che in realtà tale legato si colloca in un'ottica alternativa a quella dell'attribuzione della quota di riserva, non potendo dubitarsi che l'istituto in esame, rispondente ad una esigenza di bilanciamento tra la tutela dei diritti del legittimario ed il riconoscimento della volontà del legislatore di escludere quest'ultimo dalla partecipazione alla comunione ereditaria, resta pur sempre caratterizzato da una attribuzione a titolo particolare - di per sè svincolata da ogni riferimento alla concreta dimensione della quota di riserva - che esonera il legatario da responsabilità per i debiti ereditari.
Sempre nel senso di escludere una assimilazione della condizione del legatario in sostituzione di legittima al chiamato alla eredità, non è superfluo aggiungere che, se non si dubita che il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie (vedi "ex multis" Cass. 9-12-1995 n. 12632; Cass. 3-12-1996 n. 10775;
Cass. 15-6-2006 n. 13804), a maggior ragione tali conclusioni sono avvalorate nell'ipotesi disciplinata dall'art. 551 c.c., laddove l'esclusione del legittimario dalla delazione ereditaria è accompagnata da una disposizione in suo favore a titolo particolare in sostituzione della quota di legittima.
In conclusione quindi, ritenuti fondati i motivi in esame, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 c.c., n. 5.
Con il primo motivo la F., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 551 e 649 c.c., artt. 112 e 345 c.p.c., (quest'ultimo nella formulazione antecedente alla L. n. 353 del 1990) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso la tempestività dell'eccezione con cui l'esponente nell'atto di appello aveva rilevato che la B. non aveva mai rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto in suo favore nel testamento di F. G..
La ricorrente principale assume in proposito la rilevabilità d'ufficio della stessa, derivando la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa che non si rinviene nel nostro ordinamento; pertanto, considerato che al presente giudizio doveva applicarsi "ratione temporis" la vecchia formulazione dell'art. 345 c.p.c., che consentiva la proposizione in appello delle eccezioni rilevabili d'ufficio, l'eccezione predetta sollevata dall'esponente con l'atto introduttivo del gravame non poteva essere considerata tardiva.
La censura è fondata.
La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione sollevata dalla F. per la prima volta nell'atto di appello in ordine alla mancata rinuncia da parte della B. al legato attribuitole dal "de cuius" nella forma scritta; tale assunto non può essere condiviso, considerato che, coerentemente con il principio di diritto enunciato in occasione dell'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, deve ritenersi che la mancata rinuncia per iscritto ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, da parte dei legittimario che agisce per chiedere la legittima, al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, è rilevabile d'ufficio senza necessità di eccezione della controparte (Cass. 18-4-2000 n. 4971; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 16-5-2007 n. 11288).
Per le considerazioni finora espresse il ricorso principale deve essere accolto.
Conseguentemente deve ritenersi assorbito il ricorso incidentale basato su di un unico motivo con il quale il B., deducendo violazione dell'art. 24 Cost., artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver compensato interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità delle questioni affrontate.
In definitiva quindi la sentenza impugnata deve essere cassata all'esito dell'accoglimento del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo esame della controversia in conformità del principio di diritto sopra enunciato in occasione dell'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale nonchè per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento del ricorso principale e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Cort

Da: sole23511/12/2012 10:20:53
confermo Traccia N°1
caio, cliente da anni della banca X riferisce di aver versato alla stessa, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti fra il 1994 e il 2008, l'importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extralegale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente. Il candidato assunte le vesti del difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla eventuale prescrizione dell'indebito, sull'anatocismo e sulla pattuizione inerente tasso di interesse passivo

Traccia N°2
Alla morte di mevia in roma, si apre la successione fra i coeredi tizio caio e sempronio figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l'eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l'assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l'esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisametne ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di sempronio avente ad oggetto l'acquisto di un apparamento nella zona di roma che "Sempronio Preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento.
Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento. Assunte le vesti del difensore di Tizio e Caio il candidato formuli motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per come previsto dalla testatrice e sulle relazione fra l'istituto del prelegato l'eventuale azione di riduzione per lesione

Da: mu mu 11/12/2012 10:21:07
ANATOCISMO
Sentenza n. 78 del 5 aprile 2012
La Consulta ha decretato l'incostituzionalità dell' Art. 2, comma 61 del D.L. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 10/2011..

Con questa importante sentenza la Corte Costituzionale ha sancito l'incostituzionalità della norma c.d. 'salva banche' inserita nel decreto 'milleproroghe' che riportiamo di seguito:

61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La norma, intervenendo sull'articolo 2935 del codice civile, aveva inteso fornire una sua interpretazione autentica che in materia di anatocismo avrebbe giocoforza favorito gli istituti di credito, abbreviando di fatto i termini di prescrizione dei diritti per i correntisti.

La norma prevedeva infatti che il 'dies a quo' per la prescrizione decorresse dal momento in cui veniva effettuata ogni singola scrittura sul conto, compresi quindi anche gli addebiti degli interessi anatocistici, contrariamente alla tendenza consolidatasi nella quasi totalità della giurisprudenza che individuava tale termine nella data di risoluzione del rapporto con la banca o nel pagamento solutorio finalizzato alla copertura del passivo.

In più il comma 61 prevedeva anche la contestuale esclusione della restituzione di eventuali importi già versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011, ovvero prima del 26 febbraio 2011.

La retroattività della norma, in contrasto col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), avrebbe certamente compromesso la posizione giuridica di coloro che avevano già iniziato azioni volte al recupero delle somme anatocistiche indebitamente versate introducendo un forte squilibrio tra le parti.

La Corte inoltre non ha ravvisato neppure quali sarebbero i "motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo" della norma e pertanto ne ha decreato la completa incostituzionalità.

STORIA

Il divieto dell'anatocismo (bancario e non) è sempre esistito nell' ordinamento giuridico italiano in virtù dell'art. 1283 del Codice Civile.

Ciò nonostante, le Banche agivano legittimamente quando applicavano la metodologia di calcolo degli interessi sopra descritta, perché tale comportamento era stato ampiamente avallato dalla giurisprudenza, almeno fino al momento in cui è iniziato tutto il processo di revisione interpretativa delle norme riguardanti l'anatocismo, che ha portato dopo molti anni alla famosa sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095.

Prima di questa sentenza, c'è stato comunque l'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/1999, comma 2, che, introducendo un nuovo comma all'art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi, maturati nell'esercizio dell'attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi, sia di quelli attivi.

Il sigillo ufficiale al suddetto nuovo corso in tema di calcolo degli interessi bancari è stato poi apposto dalla sentenza del CICR emanata il 9 febbraio 2000, la quale ha definitivamente fissato il momento di decorrenza dell'obbligo, a carico delle Banche, di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi.

Nel decreto n. 342/1999 il legislatore stabiliva nel contempo, con norma transitoria, una vera e propria sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

La norma transitoria è stata però dichiarata illegittima per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, dalla Corte Costituzionale con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425.

Il processo di revisione al momento si può considerare concluso con la già citata sentenza del 4 novembre 2004 n. 21095, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale in sostanza si afferma l'illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo.

In sostanza la Corte afferma che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori precedenti al 1999 non sono mai state rispondenti ad uno uso normativo ma bensì negoziale e quindi in contrasto con il principio contenuto nell'art. 1283.

L'uso normativo consiste infatti, come riportato nella sentenza, nella "ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico".

In altre parole le clausole anatocistiche sono state accettate non perché gli utenti fossero convinti della loro rispondenza a principi dell'ordinamento giuridico, ma piuttosto perché costretti ad accettarle per poter accedere ai servizi bancari.

Questo atteggiamento psicologico è quindi ben lontano da quella spontanea accettazione che contraddistingue invece la consuetudine come istituto giuridico.

Da: leon_8511/12/2012 10:21:21
novità??? tracce sicure???

Da: o malament11/12/2012 10:22:16
traccie in fase di attestazione di verità...occhio!!!!!!

Da: maalox11/12/2012 10:23:11
PER PIACERE CONFERMATE LE TRACCE SEGUENTI

TRACCIA 1
caio, cliente da anni della banca X riferisce di aver versato alla stessa, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti fra il 1994 e il 2008, l'importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extralegale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente. Il candidato assunte le vesti del difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla eventuale prescrizione dell'indebito, sull'anatocismo e sulla pattuizione inerente tasso di interesse passivo

TRACCIA 2
alla morte di mevia in roma, si apre la successione fra i coeredi tizio caio e sempronio figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l'eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l'assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l'esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisametne ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di sempronio avente ad oggetto l'acquisto di un apparamento nella zona di roma che "Sempronio Preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento.
Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento. Assunte le vesti del difensore di Tizio e Caio il candidato formuli motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per come previsto dalla testatrice e sulle relazione fra l'istituto del prelegato l'eventuale azione di riduzione per lesione

Da: ros3011/12/2012 10:23:57
le tracce sono quelle appena postata...ora si lavora e cercate di non seccare più sempre a chiedere quali sono le tracce, grazie!!!!

Da: AGO11/12/2012 10:25:00
SE LE TRACCE SONO VERITIERE, POTRESTE METTERE SOTTO OGNUNA DI QUESTE LA SOLUZIONE?

Da: mu mu 11/12/2012 10:26:27
LEGATO E PRELEGATO
Ai sensi dell'art. 661 cod.civ. il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare.

Comunemente si riferisce che la norma abbia risolto in termini positivi la questione della validità del prelegato nota1 , con ciò alludendo alle problematiche evocate sotto il vigore del codice civile del 1865 nota2 . Attualmente ogni questione è chiusa. La disposizione a titolo particolare che il testatore abbia disposto in favore del soggetto che sia stato parallelamente chiamato come erede deve considerarsi pienamente operativa. In altri termini, l'efficacia positiva della norma si manifesta nel consentire che il legatario il quale rivesta anche la qualità di erede, (dunque di onorato e di onerato, per l'appunto, pro quota, del legato) non vede la propria posizione di creditore degli eredi parzialmente compensata nota3 .

In questo senso si comprende l'utilizzo del termine "prelegato". Con esso si intende alludere al fenomeno in forza del quale il legatario che sia anche erede ha diritto di conseguire per intero quanto previsto a suo favore dalla disposizione a titolo particolare in prededuzione nota4 e, in aggiunta, la propria quota di eredità (assegnatagli per testamento o dalla legge) nota5 . Non basta: occorre anche chiarire che si ha propriamente prelegato soltanto quando la disposizione risulta a carico dell'eredità (vale a dire di tutti gli eredi), mentre in tutte le altre ipotesi si avrà un legato ordinario. In concreto valgono ad integrare la figura in esame espressioni quali: "mi saranno eredi in pari misura Tizio, Caio e Sempronio. A quest'ultimo lego, a carico di tutti, la somma di 1000" ovvero quali: "nomino miei eredi in parti eguali Tizio, Caio e Sempronio, a quest'ultimo legando anche l'appartamento in Roma, Via Appia n.10 (avente un valore pari a 1.000)".

Dal punto di vista del contenuto economico delle attribuzioni un esempio potrà valere a chiarire il concetto. Si pensi ad un asse ereditario avente un valore di 4.600. Nel caso di cui sopra a Sempronio toccherà anzitutto (in prededuzione) il legato avente valore di 1.000. I residui 3.600 saranno ripartiti tra i coeredi in parti eguali. Pertanto Tizio e Caio risulteranno attributari ciascuno per 1.200. In definitiva Sempronio si avvantaggerà per un totale di 2.200 (1.000 a titolo di legato e 1.200 a titolo di erede), mentre i coeredi Tizio e Caio conseguiranno 1.200 per ciascuno. E' appena il caso di riferire come l'operatività di questo meccanismo rinvenga un limite nelle disposizioni in tema di successione necessaria.

nota1
Note


nota1

Cfr. Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.333.
top1
nota


nota2

Faceva infatti difetto una specifica previsione normativa (cfr. gli artt. 945 , 972 e 1003 cod.civ. previgente). Ci si interrogava pertanto circa la validità (ma forse sarebbe stato il caso di parlare di efficacia) della disposizione a titolo particolare con riferimento alla parte di essa che sarebbe andata a carico del beneficiario nella propria parallela qualità di erede. V'era infatti chi evocava piuttosto la possibilità, in omaggio alla regola romanistica, di reputare nullo il prelegato con riferimento alla parte da imputare al coerede legatario, in forza della regola secondo la quale heredi a semetipso legari non potest. Cfr. sul punto Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1964, pp.47 e ss.. In buona sostanza la parte del lascito a carico del legatario in quanto anche erede si sarebbe convertita in porzione d'eredità, non potendo il legatario se non rivendicarla da se stesso.
top2

nota3

Ogniqualvolta il legato possieda carattere obbligatorio. Cosa riferire nell'ipotesi in cui venga in esame l'attribuzione di una cosa determinata esistente nell'asse? Indubbiamente essa verrà attribuita immediatamente al legatario, senza che possa farsi questione di uno scomputo, neppure pro quota, del valore di essa rispetto alla porzione ereditaria spettantegli in quanto successore a titolo universale.
nota4

top3

"In anteparte", così si esprimeva Azzariti in Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.515.
top4

nota5

Pare di differente avviso il Bonilini, op.cit., p.341 nella misura in cui recupera l'obbligo "del prelegatario di contribuire alla prestazione del prelegato proporzionalmente alla sua quota ereditaria" in sede divisionale. Infatti secondo l'A. citato nel corso della divisione occorrerà "detrarre, dalla quota del prelegatario, il valore della parte di prelegato gravante su lui stesso".Appare tuttavia chiaro che, in questo modo, si ha un recupero dell'antica regola romanistica, sia pure posticipato alla fase divisionale.Aderendo a questa impostazione nell'esemplificazione che viene fatta nel testo la dinamica attributiva sarebbe la seguente:

1) al legatario Sempronio toccherebbe in anteparte 1.000;

2) per quanto attiene alla sorte dei 3.600 residui la divisione dovrebbe essere operata tenendo conto del fatto che sarebbe da detrarre, dalla parte spettante al prelegatario in qualità di erede pari a 1200 un valore di 400 (vale a dire pari alla quota di un terzo corrispondente a quella porzione da mettere a disposizione per soddisfare il legato);

3) in definitiva a Sempronio spetterebbe un valore complessivo di 1.800 (1.000 a titolo di legato, 800 a titolo di eredità) mentre agli altri due eredi sarebbe destinato un valore di 1.400 per ciascuno.
top5

Bibliografia

    AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
    BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
    GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, II, 1964

Il prelegato è tale perchè il beneficiario del medesimo cumula la qualità di legatario (dunque successore a titolo particolare) con quella, concorrente, di erede, successore a titolo universale. Ciò senza che gli venga imputato, quale onerato, il peso economico del legato, neppure in proporzione rispetto alla quota di eredità spettantegli (art.661 cod.civ. apri ).

Secondo un'opinione questa situazione sarebbe riconducibile ad un'eccezionale ipotesi di permanenza del rapporto obbligatorio, nonostante la constatazione della coincidenza soggettiva di parte debitrice e parte creditrice. Il beneficiario del prelegato sarebbe infatti, in quanto tale, creditore nei confronti di tutti gli eredi e, nello stesso tempo, nella parallela veste di (co)erede debitore pro quota nota1. Ciò dovrebbe comportare, nella stessa misura, l'estinzione della predetta obbligazione per confusione, permanendo il legato solamente per la parte residua.

E' da rilevare anzitutto come questa costruzione abbia un senso compiuto soltanto se riferita al legato obbligatorio. Ogniqualvolta il legato abbia infatti ad oggetto un bene determinato esistente nell'asse, esso sortisce un'efficacia diretta (art.649, II comma, cod.civ. ) in base alla quale si può ben dire che il diritto venga trasmesso in maniera immediata dal testatore. Perciò, ogniqualvolta il prelegato abbia ad oggetto una cosa determinata appartenente al compendio ereditario, non v'è certo luogo per parlare di una eccezionale permanenza dell'intero contenuto dell'obbligazione nonostante la parziale confusione nota2. V'è tuttavia di più: in tanto è possibile parlare di confusione, in quanto si sia verificata una coincidenza soggettiva tra il soggetto debitore e soggetto creditore. L'efficacia propria del prelegato è per l'appunto quella di escludere questo effetto, disponendo la legge nel senso che qui si commenta. Giova infine notare come nel codice civile siano rintracciabili ulteriori ipotesi nelle quali l'esito della confusione, in casi pratici in cui essa ben potrebbe operare, viene scongiurato: si pensi al modo di disporre degli artt. 1254 apri e 1255 cod.civ. nota3.

nota1
Note


nota1

Trabucchi, voce Legato (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p.611. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1964, p.47. V'è chi ha ricondotto la questione a quella relativa alla configurabilità del rapporto giuridico unisoggettivo (Capozzi, Successioni e donazioni, t. 2, Milano, 2002, p.660).
top1
nota


nota2

Al più si potrebbe parlare di imputabilità del prelegato anche alla porzione ereditaria del prelegatario soltanto da un punto di vista economico.
top2

nota3

Ai sensi della prima norma citata la confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito. Essi infatti sarebbero lesi qualora il loro diritto svanisse in esito agli effetti estintivi. Per costoro è dunque prospettabile un'inefficacia relativa della confusione ed una conseguente reviviscenza dell'obbligazione. Per l'art. 1255 cod.civ. invece la coincidenza nello stesso soggetto della qualità di debitore principale e di fideiussore determina il venir meno della fideiussione soltanto quando il creditore non abbia interesse a mantenerla in vita. In quest'ultimo caso la garanzia permane nonostante la coincidenza soggettiva tra garante e garantito.
top3

Bibliografia

    GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, II, 1964
    TRABUCCHI, Legato (diritto civile), N.mo Dig. it.

Da: Es avv 201211/12/2012 10:26:48
Novità sugli abbinamenti?

Da: mu mu 11/12/2012 10:28:00
FORZA RAGAZZI!!!

Da: da salerno11/12/2012 10:28:15
non c'è Cass. per tema sul prelegato??

Da: Io11/12/2012 10:28:27
Aspetto anche io la soluzione, non sono un avvocato e non ci capisco nulla ma vorrei aiutare il mio ragazzo.. Come i vostri amici e parenti ha speso tanti soldi per prepararsi bene, ha studiato tanto... e passarlo sarebbe un sogno.. Grazie in anticipo

Da: jordi11/12/2012 10:28:31
non si sa ancora niente sugli abbinamenti,solo voci di corridoio!

Da: uniti!!!11/12/2012 10:28:34
da napoli non do conferma della tracce...

Da: galaxy19 11/12/2012 10:29:00
ragazzi le tracce sono giuste...ufficiale ho avuto conferme dall'interno

Da: ninni pinni11/12/2012 10:29:24
quante sono le tracce in tutto? solo 2?

Da: 11/12/2012 10:31:26
come ha fatto maalox a rendere rossa la striscia del nick?

Da: akitainu11/12/2012 10:32:25
quelle in rosso nel link?

Da: SUN11/12/2012 10:34:14
Scusate si confermano le tracce?Si,sa qualcosa di Napoli se hanno lasciato passare i cellulari?? Collaboriamoo

Da: Annix11/12/2012 10:34:18
Mi state confondendo ma si puo sapere quali sn ste benedette traccie ??? Grazie

Da: macaco11/12/2012 10:34:43
dai!!!

Da: CONFERMATE TRACCE11/12/2012 10:35:10
Dettatemi da lecce. Lecce consegna 17.35

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ..., 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Successiva >>


Torna al forum