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11 dicembre 2012 - Parere Civile
1001 messaggi, letto 85397 volte
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Da: Leocesco 11/12/2012 13:08:24
Sapete a che ora hanno finito di dettare a Roma??

Da: sez11/12/2012 13:08:25
sapete a roma a che ora hanno dettato?

Da: hhhu11/12/2012 13:13:10
Tranquilli dicembre 2013 arriva in fretta

Da: VaLLio11/12/2012 13:13:21
ragazzi i pareri della traccia 2 nn so dove trovarli......

Da: KENZO511/12/2012 13:13:55
la prima traccia è fattibile

Da: menamoi11/12/2012 13:15:03
Scusate ma FAXE dice con l'ultima sentenza del trib di cremona che le SSUU della Corte di Cassazione nn vanno seguite, quindi secondo voi la prescrizione all'azione è dalla chiusura del rapporto di conto, o come postato da FAXE dall'annotazione delle operazioni?

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Da: emma11/12/2012 13:15:14

- Messaggio eliminato -

Da: KENZO511/12/2012 13:16:40
fate tutti la prima

Da: ABGarra 11/12/2012 13:16:44
Non ci sono ancora pareri svolti....nè della prima nè della seconda traccia.......

Da: Alessandro11/12/2012 13:18:35
Lungo, ma svolto e trovato su overlex

Diritto bancario: caso pratico in tema di indebita applicazione da parte delle Banche di interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Sorrento, nella recentissima sentenza n. 116 del 2012 ha accolto la domanda della Società Alfa & C. S.A.S. che lamentava l'indebita applicazione da parte della Banca … di interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto.
Infatti la suddetta sentenza n. 116/2012 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Sorrento recita testualmente:
>.
Nel corso del giudizio, la società attrice ha tra l'altro osservato che sulla eccezione di prescrizione sollevata da controparte, con richiamo all'art. 2 comma 61 L. n° 10/11, va precisato che:
A- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, hanno affermato il principio di diritto per cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta da un correntista contro un intermediario bancario che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiamo avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Pertanto, soltanto al momento della chiusura del conto sorge il diritto di ripetere ciò che è stato pagato ed inizia a decorrere il termine prescrizionale, con conseguente irrilevanza giuridica della previsione dettata dall'art. 2, comma 61 del Decreto Milleproroghe poi convertito nella Legge 10/2011 facendo riferimento ai diritti nascenti dall'annotazione (tra cui non rientra il diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente pagati).
B- La disposizione contenuta nel suddetto art. 2, comma 61, "in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge" ha natura dispositiva e non interpretativa per cui la stessa non può aver effetto che per l'avvenire (coerentemente alla regola generale di cui all'art. 12 delle preleggi del codice civile), con conseguente applicabilità alle sole cause instaurate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, non potendo disporre retroattivamente l'estinzione di un diritto già azionato in giudizio.
In tal senso indichiamo, di seguito, un breve elenco alla data del 07/09/2011 di alcune sentenze di condanna alle banche per anatocismo nonostante il decreto c.d. Milleproroghe, entrato in vigore lo scorso 27/02/2011 e rimesso alla Consulta della Corte Costituzionale da vari Tribunali d'Italia in merito alla norma relativa alla prescrizione sulla capitalizzazione degli interessi.
Ciò ad ulteriore dimostrazione del fatto che i rilievi di incostituzionalità mossi alla controversa norma sono fondati: nell'attesa dei tempi tecnici e burocratici della pronuncia della Corte Costituzionale, correntisti ed imprese vessate dagli interessi illegittimi continuano ad ottenere risultati contro le banche.

    Tribunale di Taranto, Dott. Enrica Di Tursi, Sentenza n. 445 del 03 marzo 2011;
    Tribunale di Palmi, Dott. Dionisio Pantano, Sentenza n. 110 del 04 marzo 2011;
    Corte d'Appello di Ancona, Ordinanza del 03 marzo 2011;
    Tribunale di Treviso, Sezione di Conegliano Veneto Sentenza 1/3/2011;
    Tribunale di Torino, Ordinanza del 18 marzo 2011;
    Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 308 del 9 marzo 2011;
    Corte d'Appello Milano Ordinanza 21 marzo 2011;
    Tribunale di Brescia Sent. n. 1010 del 16 marzo 2011;
    Tribunale di Sala Consilina, Sez. SAPRI, Sent. n. 20 del 18 marzo 2011;
    Tribunale di IVREA, marzo 2011;
    Tribunale di Marsala, marzo 2011;
    Tribunale di Napoli, Sez. Frattamaggiore, Sent. del 31 marzo 2011;
    Tribunale di Bari, Sent. 991 del 15 marzo 2011;
    Tribunale di Francavilla Fontana, Dott.ssa Laura Liguori, Ordinanza del 24 marzo 2011;
    Tribunale di Roma, Ordinanza 13 aprile 2011;
    Tribunale di Modena, Sezione Carpi, Sentenza n. 4046 del 28 aprile 2011;
    Tribunale di Taranto, Sez. Grottaglie, Sent. 38 del 2 marzo 2011;
    Tribunale di Teramo, Sent. n. 474 del 20 aprile 2011;
    Tribunale di Palermo, Sez. Bagheria, Dott. M. Ruvolo, Ord. 19 maggio 2011;
    Tribunale di Lucera, Sez. Apricena, Sent. 422/2011;
    Tribunale Busto Arsizio, Sent. 08 aprile 2011, Dott. Passafiume;
    Tribunale di Forlì, Sez. distaccata di Cesena, Ord. 12 maggio 2011, Dott. Vicini;
    Tribunale di Arezzo, Ord. 09 giugno 2011, Dott. Cosimo Crolla;
    Tribunale di Foggia, Ord. 24 maggio 2011, Dott. Paolo Rizzi;
    Tribunale di Castrovillari, Sent. n. 252 del 3 giugno 2011, Dott. Maria Francesca Di Maio;
    Tribunale di Padova, Dott. Zambotto, Sent. 1363 del 10 giugno 2011;
    Appello Bologna, Pres. Pilati, Ord. 28 giugno 2011;
    Tribunale di Catanzaro 6 giugno 2011;
    Corte d'Appello di Venezia, Cons. Daniela Bruni, Ord. 25 luglio 2011, RG 303/2011;
    Tribunale di Latina, Dott. Nocella, Sent. 2019 del 5 luglio 2011;
    Tribunale di Tempio Pausania, Dott. Di Carlo, Sent. 225/2011 del 04 agosto 2011;
    Tribunale di Fabriano, Sent. 228/2011 del 07 settembre 2011;

Vanno ricordate anche alcune delle importanti ordinanze di rimessionealla consulta della Corte Costituzionale:

    Ordinanza del 10 marzo 2011 - Tribunale di Benevento - G.U. Dott. Andrea Loffredo;
    Ordinanza del 10 marzo 2011 - Tribunale di Brindisi, Sezione dist. di OSTUNI - G.U. Dott. Antonio Ivan Natali;
    Ordinanza dell'8 aprile 2011 - Tribunale di Lecce, Sez. distaccata di MAGLIE - G.U. Dott. Angelo Rizzo;
    Ordinanza del 16 maggio 2011 - Tribunale di BARI - G.U. Dott. Valentino Lenoci.

Infatti, ad esempio, il Tribunale di Benevento, nella persona del Dott. Loffredo, con ordinanza del 10/03/2011 nella causa  iscritta al n. 2102/2007 R.G.A.C. ha precisato :
" Invero nella prima parte della impugnata norma il legislatore manifesta apertamente l'intento di attribuire alla stessa natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 2935 codice civile
( "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" ) aggiungendo che " In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa ".
E' evidente l'intento e la finalità di consentire l'applicazione retroattiva, e quindi anche ai giudizi pendenti, della norma, alla stregua di ogni vera ed autentica legge di interpretazione autentica.
Orbene le norme interpretative, che il legislatore può adottare quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario di una norma, non possono violare i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento.
Tra detti principi spiccano il rispetto del principio generale di ragionevolezza, il principio del divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, il principio della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti per l'effetto nomofilattico delle pronunce della Corte di Cassazione, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto e la non invasione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
Nel caso dell'impugnata norma tali limiti risultano platealmente superati, atteso che:
1) non vi era alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, atteso che sul punto vi era costante ed uniforme giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ultima peraltro, recentemente, con sentenza a Sezioni Unite n. 24418/10 del 2/12/2010, aveva ribadito quanto sostenuto da anni e cioè che " Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati ". Relativamente a tale recente decisione, giova precisare che la Suprema corte ebbe a pronunciarsi a Sezioni Unite non per difformità di orientamenti tra diverse Sezioni della stessa, ma unicamente "per la particolare importanza delle questioni sollevate";
2) da decenni gli esperti di diritto bancario e la stessa giurisprudenza hanno chiarito come sia corretto distinguere gli atti giuridici da cui sorgono diritti di credito dalle semplici operazioni contabili di accreditamento ed addebitamento, le quali si effettuano secondo la tecnica delle scritture e delle registrazioni, per cui l'operazione contabile di accredito o di addebito non corrisponde alla costituzione di crediti o di debiti, ma è semplicemente un modo di rappresentare le modificazioni oggettive e quantitative che subisce un unico rapporto obbligatorio nel corso del suo svolgimento. Ne consegue che durante il corso del rapporto non si attribuisce a nessuno dei due contraenti la veste di debitore o di creditore ma si lascia ciascuna delle parti, fino a completa estinzione del rapporto, nella sua rispettiva posizione originaria. Per tali motivi sia la dottrina che la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi che la serie di versamenti, prelievi ed accreditamenti determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto. Per cui solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra di loro e se ne determina l'esigibilità. Ne deriva l'irragionevolezza della norma impugnata, in quanto sotto forma malcelatamente interpretativa, di fatto innova e si scontra non solo con la disciplina normativa e la natura giuridica propria delle operazioni bancarie in conto corrente di cui agli artt. 1852-1857 c.c. ma anche con il principio generale affermato dall'art. 2935 c.c. in tema di decorrenza della prescrizione;
3) le norme sulla prescrizione, pur avendo una natura sostanziale, producono i loro effetti sul piano processuale, atteso che invocando l'effetto estintivo delle stesse è possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria. Ne consegue che, ove l'impugnata norma si applicasse anche per il passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non solo una violazione del principio di uguaglianza e un'ingiustificata disparità di trattamento, ma anche una frustrazione dell'articolo 24 della Costituzione, oltre che un'invasione ingiustificata delle prerogative proprie della Magistratura Ordinaria con violazione dell'art. 102 della Costituzione;
4) l'impugnata norma realizza, infine, un'eclatante violazione dei principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese, delle quali ultime intacca la libera  iniziativa economica, così violando gli artt. 41 e 47 della Costituzione. La norma in parola, infatti, paradossalmente contenuta in una legge titolata "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" più che sostenere famiglie ed imprese incide, invece, negativamente sulle legittime aspettative di esse di ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e percepite in violazione di norme di ordine pubblico quale il divieto dell'anatocismo e del decorso della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, favorendo così anche condotte dagli effetti tendenzialmente usurari. D'altra parte la norma, di iniziativa governativa ed inserita con un maxi emendamento nel testo di un ennesimo decreto legge c.d. Milleproroghe a pochi giorni dalla scadenza dello stesso e sottoposto a voto di fiducia con consequenziale sostanziale frustrazione del potere del Parlamento di apportarvi delle modifiche ( è noto che molti dei deputati e dei senatori sono avvocati che ben conoscono il contenzioso civile in atto tra banche e correntisti ), pur se definita dai primi commentatori come "legge salva banche", rischia di pregiudicare irrimediabilmente anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto.
Le considerazioni sopra sviluppate valgono a maggior ragione riguardo alla seconda parte dell'impugnata norma, vale a dire a quella sorta di norma transitoria la quale dispone che "…In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge". Trattasi di norma del tutto assurda ed incomprensibile, la quale, senza null'altro aggiungere e precisare, determina che chi ( anche una banca ) per sua sventura si trovi ad aver versato alla data del 27/2/2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10/2011 ) degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente non può ottenerli "in ogni caso" in restituzione dal suo debitore.
Da ultimo si ricorda la recente sentenza della S.C. di Cassazione n° 9695 del 3 Maggio 2011 secondo la quale :
" E' illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente,se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del d.lg.n° 342/99 e della delibera del CICR prevista dall'art.25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole,secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e,quindi,sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art.1283 c.c., perché basate su un uso negoziale anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba far parte dell'ordinamento giuridico".
C- In ordine, poi, alla consulenza espletata, va precisato che dopo il deposito della stessa ctu,la convenuta banca ha chiesto al sig.Giudice di richiamare il CTU al fine di esaminare le stesse obiezioni che sono state sollevate nella comparsa conclusionale che qui si impugna e si contesta. Il Ctu richiamato con ordinanza del … , nel dare i chiarimenti, ha, ancora una volta, precisato che  ha effettuato la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto con cadenza annuale,allo stesso modo degli interessi passivi, in quanto la prima per natura e modalita di calcolo, è da considerarsi  assimilabile agli ultimi e ciò in ossequio alle direttive della S.C. di Cassazione come indicato in numerose decisioni.
Del resto che i chiarimenti siano stati esaustivi, precisi e soddisfacenti è confermato dal fatto che il giudizio è proseguito per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, se il Giudice avesse accolto le eccezioni di controparte, avrebbe richiamato il CTU indicandogli un altro criterio di calcolo da seguire, ma non l'ha fatto.
In conclusione, il giudizio tra la Società Alfa & C. S.A.S. e la Banca …, avente per oggetto la restituzione di somme indebitamente percepite dalla Banca … a titolo di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto, si è concluso con la vittoria dell'attrice Società Alfa & C. S.A.S. e quindi con l'affermazione del principio di diritto, secondo il quale la norma di cui all'art. 2, comma 61 della legge n. 10/2011, ai fini del decorso della prescrizione della domanda di ripetizione, non comporta alcuna conseguenza, dal momento che nessun diritto alla ripetizione discende dall'operazione di mera annotazione in conto.
Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione quinquennale deve essere rigettata, atteso che la prescrizione applicabile è quella regolata con termine decennale ex art. 2946 c.c. .
Infatti non si può fare riferimento né alla prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno, trattandosi di obbligazione derivante dalla legge ex art. 2033 c.c. e non da obbligazione ex delicto, né a quella quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., che riguarda esclusivamente la domanda diretta a conseguire gl'interessi che maturano annualmente o in termini più brevi, non già la restituzione di parte degli stessi, in quanto indebitamente corrisposti.
Inoltre deve essere disattesa anche l'eccezione di irrepetibilità degl'interessi corrisposti ex art. 2034 c.c., atteso che il pagamento degl'interessi passivi addebitati non è idoneo a configurare l'adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., con conseguente irripetibilità della prestazione degl'interessi, non ravvisandosi i presupposti richiesti dalla disposizione citata, cioè la "spontaneità della dazione" ed il convincimento di eseguire doveri morali o sociali.

Da: ghjsdfaklfjs11/12/2012 13:18:45
per emma: non puoi darci tu deelle dritte più specifiche da seguire (sentenze comprese)?

Da: ipsum82 11/12/2012 13:19:04
Ragazzi, mi dite per piacere PER GLI INTERESSI ANNUALI COME RISOLVIAMO sull'ANATOCISMO??? Prima traccia!!!, grazie

Da: TRACCIA 211/12/2012 13:20:02
e che cavolo c'entra l'institutio ex re certa...non si fa nessun riferimento ai beni come quota del patrimonio..è un semplice legato...è corretto ritenere che la fattispecie possa rientrare nel 653 (anche se la dottrina meno recente contestava la possibilità di parlare di legato di genere con riguardo ai beni immobili) ma...ma dobbiamo difendere tizio e caio!!! i quali vogliono che i beni si dividano come per legge!!e quindi cercare di dire che il prelegato non è valido..quindi 632!!!(il 632, anche se parla di onerato e tezo, pone un principio generale di necessaria determinatezza della volontà testamentaria)....questo il mio sommesso parere

Da: .................11/12/2012 13:22:24
si ma le soluzioni complete?

Da: Legal 7511/12/2012 13:22:51
Sulla numero 1 ci lavora qualcuno??.

Da: petrosino81  -banned!-11/12/2012 13:23:12
ma la sentenza della cassazione che nel 1999 ha invertito le disposizioni predcedenti sull'anatocismo quale era?????????????

Da: dalila benevento11/12/2012 13:24:14
ragazzi qualcuno ha svolto una delle 2?
pubblichiamoli...

Da: oclaf 11/12/2012 13:25:08
la seconda traccia sembra più semplice per favore postate qualcosa

Da: ABGarra 11/12/2012 13:25:22
Ragazzi, non scrivete tanto....citate solo la massima della sentenza risolutiva alla fine. al max 4 facciate.....non di più. Sintetico e semplice.

Da: sbodom11/12/2012 13:26:54

- Messaggio eliminato -

Da: 2 TRACCIA11/12/2012 13:27:49
per la 2 traccia
Corte di cassazione  sentenza 17266/2012 va bene????????

Da: hhhu11/12/2012 13:28:07
Cmq facilissime le tracce

Da: alescarm11/12/2012 13:28:47
potete riscrivere la soluzione della traccia 1 per favore???

Da: la soluzione della 1...11/12/2012 13:30:06
...ancora non è stata postata da nessuno. Che può fare Caio?!

Da: help sister11/12/2012 13:30:21
quali sono le sentenze di tutte e 2 le tracce CON CERTEZZA??

Da: Fernanda 311/12/2012 13:30:56
Per la seconda traccia ??  chi mette per cortesia la soluzione ??

Da: CIAOOO11/12/2012 13:31:44
qualcuno sa dirmi la conclusione alla 1 TRACCIA???

Da: esami11/12/2012 13:32:52
ho urgente bisogno di sapere qlcs di più sulla seconda traccia
x fvr aiutooooooooo

Da: xxx11/12/2012 13:33:22
ATTENZIONE!!!!
Una delle soluzioni che gira sul primo parere è copiata dal libro dei parere della Simone del 2011...

Da: .................11/12/2012 13:34:00
facili? no

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