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11 dicembre 2012 - Parere Civile
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Da: goffredotobias | 11/12/2012 12:51:06 |
AB quello che hai scritto è la soluzione?? | |
Da: emma | 11/12/2012 12:52:12 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: praticante_ | 11/12/2012 12:52:39 |
Raga secondo voi nelle ore seguenti arriveranno soluzioni "papabili" oltre a quella senz'altro buona (ma troppo ingarbugliata) data da Luxor? CI vorrebbe una soluzione semplice e lineare! | |
Da: Antony84123 | 11/12/2012 12:53:48 |
il problema pratico posto dalla seconda traccia non è tanto relativo al prelegato in se, ma alla determinabilità dell'oggetto del legato..siccome dobbiamo difendere tizio e caio bisogna dire che il legato è nullo ex art 632...perciò il patrimonio si divide come per legge..rapporto con az di rid: il prelegato, come un normale legato a favore del legittimario,deve essere imputato sulla quota di legittima,salvo dispensa...non ha alcuna valenza tacitativa come il legato in sostituzione BRAVISSIMO STUDI NOTARILE, IMMAGINO | |
Da: comma | 11/12/2012 12:53:54 |
praticante_ mi posti quella di luxor che nn la trovo? | |
Da: infiltrato in aula | 11/12/2012 12:54:13 |
perfavore mi date una soluzione !!!! lux aiuto | |
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Da: Luxor | 11/12/2012 12:54:18 |
Per Reby...è la parte finale della soluzione dall'art 67 legge fallimentare in poi...in pratica le SU nel 2010 non hanno fatto altro che spiegare a tutti noi la differenza tra scoprto di conto e conto passivo...rinviando a quanto da loro già detto in materia fallimentare... | |
Da: traccia 2 | 11/12/2012 12:54:37 |
la massima della traccia riguardo il prelegato sapete dirmi qual 'è^ razie | |
Da: oclaf | 11/12/2012 12:56:30 |
luxor quindi la soluzione che hai dato è corretta??? | |
Da: II Traccia | 11/12/2012 12:56:51 |
La seconda traccia deve essere svolta facendo riferimento agli istituti: non mi pare ci siano sentenze innovative in materia. NO LEGATO IN SOSTITUZIONE...ma dove lo individuate????? mah | |
Da: vera80 | 11/12/2012 12:57:35 |
ragazzi un favore grandissimo... la prima traccia inizia :caio, cliente da anni della banca X riferisce di aver ...ecc. | |
Da: rosariogt | 11/12/2012 12:57:45 |
per favore mi date lo svolgimento della prima traccia | |
Da: X Antony84123 DA TRACCIA 2 | 11/12/2012 12:58:12 |
SI... | |
Da: lex | 11/12/2012 13:00:00 |
quindi la sent 7098/2011 non c'entra? | |
Da: ipsum82 | 11/12/2012 13:00:13 |
salve ragazzi ho un quesito da porvi per la prima traccia, come la risolviamo per gli interessi annuali???, per quelli trimestrali abbiamo detto che è nulla, ma per gli annuali??? fatemi sapere, luxor confido in teeee | |
Da: VaLLio | 11/12/2012 13:00:13 |
GRAZIE JORDI!!! | |
Da: emma | 11/12/2012 13:01:02 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: ABGarra | 11/12/2012 13:01:07 |
goffredotobias: esatto....quella che ho postato è la soluzione relativa alla prima traccia. | |
Da: vera80 | 11/12/2012 13:01:37 |
allora è quella la prima traccia? | |
Da: Giovanni da Cervia | 11/12/2012 13:02:38 |
Antony sei un grande!!! | |
Da: emy69 | 11/12/2012 13:03:01 |
ha ragione emma lasentenza di riferimentoparla chiaro è la n. 3016/2002 richiamata integralmente dalla n. 17266/12 sempre cassazione non dimenticatevi che siete difensori degli altri eredi enon del legato...buon lavoro | |
Da: Reby 25 | 11/12/2012 13:04:44 |
Per Luxor,quindi è già tutto incluso nella soluzione che hai postato precedentemente?Grazie mille e scusa ma non essendo della materia non capisco molto.. | |
Da: IO 2012 | 11/12/2012 13:05:17 |
ma le tracce di quest`anno non vi sembrano difficilissime? | |
Da: FAXE | 11/12/2012 13:05:38 |
Tribunale di Cremona, 29 maggio 2012 Fonte: Dott. Giulio Borella Con sentenza del 29 maggio 2012 il Tribunale di Cremona ha affrontato, fra le diverse questioni, il tema della prescrizione dell'azione di ripetizione degli interessi anatocistici. La sentenza assume particolare interesse perché emessa a breve distanza dalla pronuncia della Consulta (cfr. sentenza n. 78 del 05 aprile 2012) in ordine all'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. LXI della L. 10/2011 (c.d. "salva banche"), il quale prevedeva che "in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d'importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". In particolare, a fronte del mutato quadro normativo, il Tribunale di Cremona si interroga sull'applicabilità - ai fini della prescrizione del diritto di ripetizione in favore del cliente delle somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi da anatocismo - dell'orientamento delle Sezioni Unite della corte di Cassazione formatosi antecedentemente all'introduzione della succitata norma (cfr. sentenza 02 dicembre 2010, n. 24418). In tale occasione le Sezioni Unite avevano infatti affermato il principio secondo cui la prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca decorrere dalla chiusura del conto. Secondo il Tribunale detto orientamento non deve essere seguito nel caso di specie, dovendosi ritenere che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorra dalla data dei singoli addebiti e non da quella della chiusura del conto. Nell'adottare tale linea interpretativa il Tribunale di Cremona evidenzia come la sentenza delle SS.UU. richiami la distinzione tra atti ripristinatori ed atti solutori allo scopo di distinguere le rimesse non revocabili, perché volte solo a riespandere il fido, da quelle revocabili, perché effettuate su di un conto scoperto e, quindi, volte ad estinguere un debito effettivo verso la banca. Diversamente, sottolinea il Tribunale, l'addebito degli interessi da parte della banca non ha mai l'effetto, tipico di ogni rimessa, di riespandere il fido, bensì, e all'opposto, quello di aumentare l'indebitamento del cliente e di ridurre la disponibilità di denaro in suo favore. Se poi si volesse sostenere che l'addebito degli interessi, periodicamente effettuato dalla banca, non costituisca pagamento, tale assunto, prosegue il Tribunale, cozza irrimediabilmente col disposto dell'art. 1852 c.c., a mente del quale, nelle operazioni regolate in conto corrente, il cliente può sempre disporre del saldo risultante in proprio favore. Quel saldo però discende dalla somma delle operazioni attive e di quelle passive, tra le quali rientra anche l'addebito periodico degli interessi, in un gioco di continue compensazioni, le quali costituiscono l'essenza del rapporto regolato in conto corrente e, come noto, costituiscono una forma di pagamento o, meglio, una delle forme di estinzione satisfattiva di un'obbligazione. Nessun cenno, conclude il Tribunale, si rinviene nella sentenza delle Sezioni Unite circa il problema dell'art. 1852 c.c.; il fatto dunque che la motivazione delle SS.UU. 24418/2010 si rifaccia a teorie afferenti alla diversa problematica della revocatoria e non affronti uno dei punti più forti, sollevati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, in favore della decorrenza della prescrizione da ciascun saldo, autorizza a non seguirne l'insegnamento. | |
Da: Pirata 72 | 11/12/2012 13:06:21 |
In materia di distinzione tra erede e legatario, a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi (ai sensi dell'articolo 588 del Cc), come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. Questa indagine però è riservata al giudice di merito, in quanto si risolve in un apprezzamento di fatto, ed è quindi incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 17266/2012, confermando la tesi della Corte di appello di Trieste che, contrariamente al giudizio di primo grado, aveva aperto all'azione di riduzione di uno dei due figli del de cuius che lamentava la lesione della sua quota di riserva per via della preposizione ad erede del figlio di suo fratello, di una casa che costituiva la parte più rilevante della eredità. Questa é la sentenza di riferimento per la seconda traccia ragazzi. | |
Da: ICLOUD | 11/12/2012 13:06:28 |
condivido assolutamente. il 632 non c'entra niente | |
Da: Da Giurdanella.it | 11/12/2012 13:06:36 |
Traccia 2, riferimenti normativi e giurisprudenziali http://www.giurdanella.it/articolo/esame-avvocato-2012-parere-civile-traccia-2-riferimenti-normativi-e-giurisprudenziali | |
Da: Ant | 11/12/2012 13:06:45 |
Concordo con Emma e non condivido l'impostazione di Antony. Nel caso specifico deve applicarsi l'art 653 c.c. atteso che è individuato il genus dei beni oggetto de legato e quindi si tratta di legato generico non di legato che deve essere individuato dall'onerato o da un terzo.... | |
Da: hhhu | 11/12/2012 13:07:29 |
É un legato ai binari del treno | |
Da: comma | 11/12/2012 13:07:41 |
posto che va personalizzata, lo svolgimento di luxor va bene? | |
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