NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
11 dicembre 2012 - Parere Civile
1001 messaggi, letto 85408 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ..., 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Successiva >>
Da: perlesame | 11/12/2012 12:35:32 |
Ale stai lavorando anche su un altro forum come l'anno scorso? | |
Da: giovanni da cervia | 11/12/2012 12:36:07 |
bravo antony!!! | |
Da: Esami a Catanzaro | 11/12/2012 12:36:10 |
A Catanzaro la traccia 1 è: alla morte di mevia in roma, si apre la successione fra i coeredi tizio caio e sempronio figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l'eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l'assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l'esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisametne ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di sempronio avente ad oggetto l'acquisto di un apparamento nella zona di roma che "Sempronio Preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento. Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento. Assunte le vesti del difensore di Tizio e Caio il candidato formuli motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per come previsto dalla testatrice e sulle relazione fra l'istituto del prelegato l'eventuale azione di riduzione per lesione | |
Da: frankyes | 11/12/2012 12:36:17 |
XÃ' RAGA NON ASSILLIAMO DI DOMANDE!!!!.. KI NE CAPISCE STA LAVORANDO...ANKÉ SÉ CI METTONO TEMPO... L'IMPORTANTE É DARE VERAMENTE UNA MANO A KI ORA É IN "TRINCEA"!!! | |
Da: Contesque | 11/12/2012 12:36:47 |
SOLUZIONE TRACCIA 1 La sentenza è la n. 24418 del 2010. Ecco la massima: L'interpretazione data dal Giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce solo ad interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito previsto dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, ed in particolare, a clausole: con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. | |
Da: 2 TRACCIA | 11/12/2012 12:37:32 |
per la traccia 2 ditemi secondo voi c'entra la sentenza in querela di falso???? | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: carlo1979 | 11/12/2012 12:37:54 |
Vaff......poool !!! e meno male che dovevam o aiutarci uno con l'altro.... cmq Grazie 1000 Luxor.... conto su di te.... | |
Da: poool | 11/12/2012 12:38:04 |
Che facili quest'anno le tracce | |
Da: esami | 11/12/2012 12:38:39 |
qualcuno sa dirmi la soluzione della 2 traccia | |
Da: eipigreco | 11/12/2012 12:38:41 |
mi serve un parere per la traccia 1 | |
Da: emma | 11/12/2012 12:40:30 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: hhhu | 11/12/2012 12:40:44 |
Ma non aiutate questi furbetti con lo smartphone!carlo ti stangano di fisso lo sai | |
Da: COVAL | 11/12/2012 12:41:22 |
abbiamo elementi per la soluzione della traccia relati al prelegato ereditario? | |
Da: Reby 25 | 11/12/2012 12:42:21 |
Per il gentilissimo e puntualissimo Luxor,l'ultimo messaggio che hai scritto è contenuto nella soluzione che hai postato o dobbiamo modificare qualcosa?Grazie mille...perdono ma non sono della materia! | |
Da: traccia 2 querela | 11/12/2012 12:42:33 |
non credonche serva la querela di falso. in effetti nella traccia si accenna ai dubbi sull'autenticità del testamento olografo ma visto che poi non si chiede di analizzare la questione io eviterei.... | |
Da: hhhu | 11/12/2012 12:44:20 |
Querela di falso?!?!?ahahahahahah capre | |
Da: AB | 11/12/2012 12:44:32 |
Traccia 1 RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI "Qualora dopo la cessazione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatoicistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, ove i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti". Cass. SS. UU. n 24418 del 2.12.2010. La Cassazione a Sezioni Unite aveva stabilito, con la sentenza n.24418 del 2010, il diritto dei correntisti ad ottenere il rimborso delle somme addebitate illegittimamente dalle banche sul conto corrente, con la capitalizzazione trimestrale degli interessi. La Suprema Corte, condividendo la precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21095/04, aveva precisato che la prescrizione del diritto di ottenere la restituzione delle somme decorreva dalla chiusura del rapporto e non dalla data della singola annotazione a debito sul conto, garantendo in tal modo la resa dell'indebito. In senso opposto a tale pronunzia è l'art. 2, co 61, della L. n. 10 del 2011, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, (c.d. "Milleproroghe"), secondo cui:"in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge". Pertanto, è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo per i tempi di prescrizione: i dieci anni decorrono non dalla chiusura del conto corrente, ma dalla singola operazione bancaria. Le conseguenze di questa norma "salva banche" sono sfavorevoli al cittadino, il cui diritto al ricorso in tal modo si prescrive molto prima. La Corte Costituzionale con la sentenza del 2 aprile 2012, n. 78 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, co. 61 della L. n. 10/2011, Decreto Milleproroghe, relativo alla capitalizzazione trimestrale dell'interesse, in quanto esso violava l'art. 3 Cost. In effetti, la norma censurata, facendo retroagire la disciplina prevista, non rispetta il canone generale di eguaglianza e ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Riferimenti Codice Civile: artt 1283, 1842, 1857, 2033, 2935 | |
Da: aiutante | 11/12/2012 12:44:41 |
mi associo a reby25. Grazie Luxor | |
Da: VaLLio | 11/12/2012 12:45:07 |
RAGAZZI IL MIO AMICO MI CHIEDE DI TROVARE IL PARERE SULLA SUCCESSIONE, MI DICE DI CERCARE IL PARERE SVOLTO...E MI SCRIVE ANCHE LEGATO, SEMPRONIA, COSA VUOL DIRE???? DI CHE TRACCIA STA PARLANDO VI PREGO AIUTAMETIIIIIIII | |
Da: tesset | 11/12/2012 12:46:19 |
Vallio sta parlando della seconda traccia e ti sta dicendo gli aiuti che dà la commissione | |
Da: Order | 11/12/2012 12:46:47 |
Per la seconda traccia ho trovato questo sito che fa riferimento alla sentenza 7098 del 29 marzo 2012...è credibile??? http://www.cinematto.it/2012/sentenza-seconda-traccia-prelegato-esame-avvocato-2012/ | |
Da: Fra | 11/12/2012 12:47:15 |
Ragazzi qualcuno ha la prima traccia svolta??? Help Me :-)))) | |
Da: 2 TRACCIA | 11/12/2012 12:47:49 |
grazie | |
Da: VaLLio | 11/12/2012 12:47:50 |
TESSET SCUSA LA SECONDA TRACCIA è QUELLA DELLA BANCA? | |
Da: SIBILO | 11/12/2012 12:48:32 |
MA ANCORA CHIEDONOCONFERMA DELLE TRACCE????AMMAZZATEVI TUTTI E LASCIATE LAVORARE....LUXOR SEI UN BRAVO GIURISTA,MA NON SARAI MAI UN BUON AVVOCATO! | |
Da: MichelaTaranto | 11/12/2012 12:48:43 |
per la seconda traccia possono andare bene le sentenze 25 maggio e 10 ottobre 2012? | |
Da: traccia 2 | 11/12/2012 12:49:01 |
il problema pratico posto dalla seconda traccia non è tanto relativo al prelegato in se, ma alla determinabilità dell'oggetto del legato..siccome dobbiamo difendere tizio e caio bisogna dire che il legato è nullo ex art 632...perciò il patrimonio si divide come per legge..rapporto con az di rid: il prelegato, come un normale legato a favore del legittimario,deve essere imputato sulla quota di legittima,salvo dispensa...non ha alcuna valenza tacitativa come il legato in sostituzione | |
Da: Se può essere di aiuto | 11/12/2012 12:49:56 |
L'anatocismo nei rapporti bancari: evoluzione normativa, giurisprudenziale e della prassi (cenni). Il fenomeno dell'anatocismo, cioè della produzione degli interessi sugli interessi, trova la sua origine nel regime della capitalizzazione composta: gli interessi generati da un determinato capitale vengono liquidati alla fine di ciascun periodo (giorno, trimestre, semestre, anno) e vengono sommati al capitale che li ha prodotti per generare il cosiddetto montante (capitale + interessi) che a sua volta produrrà interessi nel periodo successivo. Tale regime è contrapposto in matematica finanziaria a quello della capitalizzazione semplice, dove gli interessi non vengono mai sommati al capitale che li ha generati. L'art. 1283 del Codice Civile sancisce il divieto dell'anatocismo affermando che: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". Le Banche hanno sempre adottato la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nonostante il divieto espresso dal Codice Civile, in virtù di un "uso normativo" designato dalle N.U.B. ; si tratta di "norme bancarie unitarie" predisposte da un'associazione di categoria pianificata alla tutela degli interessi delle banche (A.B.I.), ritenute, in più di una sentenza della Corte di Cassazione, prive di forza normativa (n. 3572 del 269/10/1968 e n. 3638 del 14/12/1971). Tale clausola di capitalizzazione poneva anche un problema in ordine alla "disparità di trattamento" riservata alla clientela: infatti tale capitalizzazione veniva utilizzata solo per conti correnti che presentavano un saldo a debito, mentre per quei conti che presentavano un saldo a credito la capitalizzazione composta era applicata con periodicità annuale. Nel marzo del 1999 vennero pronunciate dalla Corte di Cassazione le prime sentenze volte a compromettere la validità di tale tipologia di capitalizzazione (sentenza n. 2374 del 16 marzo 1999, n. 3096 30 marzo 1999). In tali sentenze veniva stabilito che: "E' nulla la previsione contenuta nei contratti di c/c bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi"(sentenza n. 2374/1999). "La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di c/c passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di c/c per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'A.B.I. nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla "opinio iuris ac necessitatis." (sentenza n. 3096/1999). L'uso normativo proclamato dalle Banche, quindi, si rivelava in realtà un uso meramente negoziale (ex art. 1340 C.C.) incapace di poter derogare al principio sancito dal Codice Civile. In seguito furono sempre più frequenti le pronunce della Corte in questa direzione; difatti anche la sentenza successiva pronunciata nel novembre del 1999 (n. 12507 11 novembre 1999) confermava lo stesso principio: "La clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non un uso normativo come esige l'art. 1283 C.C., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi di domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, in mancanza di usi contrari. L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle c.d. N.U.B. predisposte dall'A.B.I. non esclude la nullità , poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi." (sentenza n. 12507/1999). Il 4 agosto 1999 venne emanato il decreto legislativo n. 342 con finalità di integrazione e correzione del Testo Unico Bancario: in questo modo si cercava di evitare gli eventuali effetti disastrosi e devastanti nei confronti degli Istituti di Credito in seguito alle pronunce della Corte di Cassazione. In particolare, l'art. 25 di tale decreto integrava quanto stabilito dall'art. 120 del T.U.B. affermando che: - "… Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori…" (art. 25, II comma); - "…Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dai clienti." (art. 25, III comma). In seguito a quanto stabilito al secondo comma, nel febbraio del 2000 intervenne la delibera del CICR con la quale veniva stabilito il principio della parità di trattamento nei confronti della propria clientela, per quanto riguarda i saldi debitori e creditori: " Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità . Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica." Le disposizioni del terzo comma posero invece un problema di legittimità costituzionale nei riguardi dell'efficacia retroattiva riconosciuta a tale decreto per i rapporti sorti anteriormente alla delibera del CICR (sollevarono questione di legittimità il Tribunale di Benevento con unica ordinanza del 21 ottobre 1999, il Tribunale di Lecce con tre ordinanze, del 21 ottobre, 29 ottobre e 10 dicembre 1999, Tribunale di Brindisi con tre ordinanze, dell'8 novembre, 9 dicembre e, ancora, del 9 dicembre 1999, il Tribunale di Civitavecchia con due ordinanze, entrambe del 14 gennaio 2000 ed il Tribunale di Bari con unica ordinanza, del 23 novembre 1999). Con sentenza n. 425 del 17 ottobre del 2000 venne ritenuto incostituzionale il III comma dell'art. 25. Le pronunce della Cassazione posteriori non hanno fatto altro che rispecchiare tale principio di incostituzionalità confermando la natura di uso negoziale e non normativo dell'applicazione delle N.U.B. (sentenza n. 1281 1/2/2002; n. 4490 28/3/2002; ...). Alle stesse conclusioni erano giunti il tribunale di Brindisi con sentenza del 13/05/2002 e la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 22/10/2001 ("L'approvazione tacita dell'estratto conto trasmesso al correntista per difetto di contestazione nel termine di cui all'art. 1832, 1° comma, C.C., concerne le operazioni materiali e la loro conformità agli accrediti ed agli addebiti e non anche la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui le operazioni stesse derivano"). L'invalidità definitiva della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per i rapporti anteriori al 1999 è stata dichiarata dalla sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004, stabilendo che: "Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sono nulle anche se contratte prima del nuovo orientamento giurisprudenziale che ha negato la sussistenza di un uso normativo al riguardo." | |
Da: jordi | 11/12/2012 12:49:57 |
x vallio è la traccia 2,quella sull'eredità ...sicuramente ti sta chiedendo qualcosa "suggerito" dalla commissione...cmq tutti sti furbetti con lo smartphone o altro se copiano pari da qui o da altri siti vengono sgamati senza nemmeno passare dal via!!! | |
Da: alescarm | 11/12/2012 12:50:39 |
ragazzi scriviamo le soluzioni per intero... gli amici che stanno facendo l'esame stanno aspettando... | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ..., 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Successiva >>