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11 dicembre 2012 - Parere Civile
1001 messaggi, letto 85396 volte
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Da: le tracce sono queste! confermato11/12/2012 10:37:00
traccia 1
CAIO CLIENTE DA ANNI DELLA BANCA X RIFERISCE DI AVER VERSATO ALLA STESSA DOPO LA CHIUSURA DI ALCUNI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE CON ESSA INTRATTENUTI DAL 1994 E IL 2008, UN IMPORTO COMPRENSIVO DI INTERESSI COMPUTATI AD UN TASSO EXTRA-LEGALE, E CAPITALIZZATI TRIMESTRALMENTE PER PARTE DELLA DURATA DEI SUDDETTI RAPPORTI E SUCCESSIVAMENTE CAPITALIZZATI ANNUALMENTE. IL CANDIDATO ASSUNTE LE VESTI DI DIFENSORE DI CAIO REDIGA MOTIVATO PARERE  SUGLI ISTITUTI E SU PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE IN PARTICOLARE SULLE PRESCRIZIONI DELL'EVENTUALE RIPETIZIONE DI INDEBITO SULL ANATOCISMO E SULLA PATTUIZIONE INERENTE IL TASSO DI INTERESSE PASSIVO.

traccia 2
alla morte di mevia in roma, si apre la successione fra i coeredi tizio caio e sempronio figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l'eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l'assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l'esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisametne ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di sempronio avente ad oggetto l'acquisto di un apparamento nella zona di roma che "Sempronio Preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento.

Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento. Assunte le vesti del difensore di Tizio e Caio il candidato formuli motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per come previsto dalla testatrice e sulle relazione fra l'istituto del prelegato l'eventuale azione di riduzione per lesione

Da: jordi11/12/2012 10:38:18
possibile che sappiamo le tracce e non gli abbinamenti?????

Da: boltcane 11/12/2012 10:38:27
questa è la prima volta che sto su questo sito.. per avere le soluzioni ci vorrà del tempo?

Da: Marcx11/12/2012 10:40:03
Ragazzi la questione sull'anatocismo (capitalizzazione di interessi su interessi) è semplice. Dopo le varie sentenze della Cassazione degli anni 2000 che hanno vietato l'anatocismo perchè le banche capitalizzavano trimestralmente i conti in rosso e annualmente i conti in positivo.
Ora la cass co ss si è espressa chiarendo il termine decennale di prescrizione per richiedere alla banca gli interessi anatocistici indebitamente pagati, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto ed interessa tutte le operazioni effettuate dal correntista dall'apertura del conto alla sua chiusura.

E' quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418.

Vietata ogni forma di anatocismo. Dopo aver già affermato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Suprema Corte ha stabilito che né la banca, né il giudice possono applicare una capitalizzazione con una diversa periodicità. In questo modo ha dichiarato illegittima anche la capitalizzazione annuale del servizio del credito, ovvero gli interessi.

Da: ---11/12/2012 10:40:54
A Napoli manca molto alla fine dell'identificazione?

Da: A TUTTA BIRRA PER SOLUZIONE11/12/2012 10:41:10
Le tracce sono queste, dettate da Lecce!! Sti cazzi gli abbinamenti, pensiamo a trovare una soluzione!

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Da: Avvocato197911/12/2012 10:42:00
BISOGNA ATTENDERE CONFERMA DA PIU' CITTA' INVECE DI PERDERE TEMPO A TROVARE SOLUZIONI INUTILI

Da: anna 8211/12/2012 10:42:09
chi corregge potenza'

Da: enzoG11/12/2012 10:43:19
Ragazzi qualcuno sa come è la situazione a Salerno?

Da: xxx11/12/2012 10:43:21
Le tracce sono giuste! La prima sull'anatocismo
e la seconda sul prelegato, sono quelle!
Iniziamo a lavorare x aiutare tutti, basta intasare il forum con caz...e

Da: cerco aiuto11/12/2012 10:44:22
ho fatto copia incolla dall'altro forum.èuno svolgimento?non capico ma vorrei aiutare mio fratello.mi dite se posso dettarglielo?


Sull'anatocismo la cassazione ha chiarito in merito alla capitalizzazione e alla prescrizione.
Sono un Avv. e mi occupo di diritto bancario.
La risposta al quesito sta in questa sentenza molto articolata.
Capitalizzazione vietata anche annuale e per la prescrizione iltermine decennale di prescrizione per richiedere alla banca gli interessi anatocistici indebitamente pagati, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto ed interessa tutte le operazioni effettuate dal correntista dall'apertura del conto alla sua chiusura


La prescrizione del diritto del cliente di chiedere la restituzione degli interessi indebiti applicati dalla banca: la sentenza della Cassazione Civile, sez. U., n. 24418 del 2 dicembre 2010
Di Maurizio Tidona, Avvocato
6 Dicembre 2010
   

La Suprema Corte di Cassazione, a sezione unite, con la sentenza n. 24418, depositata il 2 dicembre 2010, ha dato risposta a due fondamentali questioni di diritto:



1) se l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, che sostenga la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. anatocismo bancario) ed il suo diritto alla restituzione, si prescriva a partire dalla data di chiusura del conto, oppure, separatamente per ogni posta, da quando sia stato annotato in conto ciascun addebito per interessi;

e

2) se, accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale gli interessi passivi addebitati dalla banca debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza alcuna capitalizzazione.



Tali questioni di diritto hanno avuto origine in un processo iniziato avanti al Tribunale di Lecce da un cliente che sosteneva di avere versato alla banca - presso la quale intratteneva un rapporto di apertura di credito - somme comprensive di interessi computati ad un tasso extralegale e capitalizzati trimestralmente per l'intera durata dei rapporti, e per ciò chiedeva che venisse dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e la banca fosse di conseguenza condannata a restituire quanto percepito a tale titolo.

La banca si era difesa sia contestando che la pretesa del cliente avesse un fondamento sia, principalmente, eccependo la prescrizione del diritto azionato. Il Tribunale di Lecce accolse le domande del cliente e condannò la banca a restituire le somme addebitate a titolo di interessi ultralegali affermando pure la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

La Corte d'appello di Lecce, quale giudice investito della questione decisa in primo grado, accolse parzialmente la sola impugnazione principale, in quanto ritenne che fosse stata validamente pattuita - per iscritto - la corresponsione di interessi ad un tasso extralegale. Confermò invece la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, escludendo anche che fosse consentita la sostituzione con un diverso meccanismo di capitalizzazione annuale e ribadì il rigetto dell'eccezione di prescrizione della banca.

I rapporti di conto corrente di cui si discute avevano avuto svolgimento e chiusura in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato l'art. 120 del D.Lgs, n. 385 del 1993 (Testo Unico bancario). Ad essi non era quindi applicabile la disciplina dettata dalla Delibera del 9 febbraio 2000 dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (Cicr). Pertanto, anche per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 terzo comma del citato D.Lgs. n. 342/99, pronunciata dalla corte Costituzionale con la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina a cui la Corte ha fatto riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delibera del CICR).

In conformità pertanto all'orientamento della stesse sezione unite della Cassazione, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Corte ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Cass. Sez. Un. 4 novembre 2004, n. 21095), la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, ha confermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente ed il diritto dello stesso alla ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente addebitati dalla banca.



La Corte è stata però investita anche della questione di dichiarare se all'accoglimento di tale pretesa possa contrapporsi, ed in che termini, la prescrizione del diritto.

Difatti, ha affermato la Corte, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non può sostenersi - come previsto dall'art. 1422 c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie; da ciò pertanto la necessità di individuare esattamente il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile alla condictio indebiti.

La pregressa giurisprudenza della Corte aveva già affermato che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute indebitamente dalla banca a titolo di interessi su di una apertura di credito in conto corrente decorra dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).

La Corte ha qui però innovativamente affermato che deve condividersi il rilievo portato dalla banca nel processo de quo secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è, di per sé solo, l'unico e decisivo elemento al fine di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte nel conto medesimo, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca.

Ogni qualvolta - afferma la Corte nella sentenza in commento - un rapporto di durata implichi prestazioni in denaro ripetute o scaglionate nel tempo - come ad esempio, richiama la stessa Corte, nella corresponsione dei canoni di locazione o del prezzo nella somministrazione periodica di cose - l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi nel futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipenda dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; ed è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere.

Nonostante questo rilievo, la Corte comunque conferma nella pronunzia che perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamento eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile, e cioè debba essersi manifestato con l'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens). E tale pagamento si potrà definire indebito quando non abbia una idonea causa giustificativa; da ciò conseguendone il diritto alla ripetizione.

La Corte afferma quindi che può sostenersi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione solamente da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore del processo sostenga essere stato indebitamente eseguito.

Medesima conclusione si dovrà affermare nel caso in cui il pagamento sia dichiarato indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione al quale sia stato effettuato.

L'annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta difatti un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati, perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista in favore della banca.
Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quel addebito si basa e, di conseguenza, ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se il conto accede ad un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.

Ma il correntista non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Difatti come si evince dalla lettura degli artt. 1842 e 1843 c.c. con l'apertura di credito banca pone a disposizione del cliente una determinata somma di denaro che il cliente potrà utilizzare anche in più riprese, con facoltà di ripristinarne in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti, entro il limite complessivo del credito accordatogli.

Se, durante l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indiscutibile - secondo la Corte - che non vi possa essere alcun "pagamento" da parte del correntista, prima del momento in cui - "chiuso" il rapporto - egli abbia provveduto a restituire alla banca il denaro messo a sua disposizione e concretamente utilizzato.

Per tale motivo, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'azione di ripetizione dell'indebito potrà essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), se abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (c.d. "scoperto"), cui non acceda alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure quando i versamenti siano stati destinati a coprire il passivo eccedente i limiti dell'accreditamento concesso.

Non è così invece qualora i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, rappresentino unicamente atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

Potrà quindi ritenersi pagamento - ripetibile - solo quello avvenuto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia diritto di chiedere la restituzione al cliente del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti, e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto.

Su tale ragionamento la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 ha espresso il seguente principio di diritto: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".



La Corte ha poi affrontato e risolto la diversa questione di come debbano essere calcolati gli interessi passivi successivamente alla declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, e cioè se debbano essere conteggiati con capitalizzazione annuale o senza alcuna capitalizzazione.

Come scritto in precedenza, i rapporti di conto corrente di cui si discuteva avevano avuto svolgimento e definizione in data precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato modificato l'art. 120 del D.Lgs, n. 385 del 1993 (Testo Unico bancario). Ad essi non era quindi applicabile la disciplina dettata dalla delibera emessa il 9 febbraio 2000 dal CICR. Perciò la disciplina a cui la Corte fa riferimento è esclusivamente quella antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della menzionata delibera del CICR).

L'art. 7 del contratto di apertura di credito in conto corrente in contestazione aveva due commi: il primo prevedeva la chiusura contabile annuale dei rapporti, di dare e avere tra le parti, con registrazione in conto degli interessi, delle commissioni e delle spese; il secondo stabiliva che i conti anche saltuariamente debitori sarebbero stati chiusi trimestralmente e quindi con capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nel periodo a carico del correntista, ferma restando la capitalizzazione annuale di quelli eventualmente spettanti a suo credito.

La Corte d'appello di Lecce, la cui decisione era stata impugnata dalla Banca, aveva dato una interpretazione di tale clausola fondata su di un argomento di tipo logico-sistematico, in linea - come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento - con la previsione del art. 1363 c.c., oltre che sul rilievo dato al comportamento successivo delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.).

La Corte d'appello di Lecce aveva ritenuto che il primo comma della clausola in esame, nel prevedere la capitalizzazione annuale degli interessi, non si potesse riferire anche a quelli eventualmente maturati a debito del correntista e, perciò, non era sostenibile - per la Corte d'appello - che venuta meno la previsione del secondo comma che assoggettava invece tali interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, potesse trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale.

Per tale motivo il giudice d'appello aveva concluso che il riferimento del primo comma della richiamata clausola agli interessi dovesse essere inteso come limitato agli interessi a credito del correntista, essendo la capitalizzazione di quelli a debito destinata necessariamente a cadere sotto la differente disciplina dettata dal secondo comma.

La Corte di Cassazione ha confermato - nella sentenza in commento - che il ragionamento del giudice d'appello era corretto ed esente da vizi, e che non risultava condivisibile l'affermazione della banca secondo cui sarebbe stata in tal modo arbitrariamente estesa la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche alla clausola di capitalizzazione annuale.

Vero è invece - afferma la Corte di Cassazione - che la clausola di cui trattasi era stata considerata irrilevante ai fini della decisione della causa, in quanto non riferibile al calcolo degli interessi a debito del correntista. La capitalizzazione annuale era stata esclusa per difetto di qualsiasi base negoziale che l'avesse prevista e non perché fosse stata dichiarata nulla la clausola che la prevedeva.

Ma vi è di più. Neppure avrebbe potuto essere condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità - individuate dalla giurisprudenza pregressa della Corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente - investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale.

La giurisprudenza della Corte ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: e questo non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per il difetto del requisito della "normatività" di tale pratica.

Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella medesima giurisprudenza avesse riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale.

Peraltro un uso relativo alla capitalizzazione annuale, oltre che difettare del requisito della normatività, non si sarebbe mai presentato nella realtà storica, o almeno nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta, ove vi è invece stata una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio uris ac necessitatis) relativa alla sola capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma di certo non relativa anche alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori.



Su tali basi è seguito il secondo principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010:

"L'interpretazione data dal Giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal primo comma di detto articolo si riferisce solo ad interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito previsto dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, ed in particolare, a clausole: con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna."

Da: ...11/12/2012 10:44:38
ma che ti frega chi corregge potenza..............

Da: mary salerno11/12/2012 10:44:39
qualora dopo la cssazione di un contratto di apertura di credito bancario
regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità
della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatoicistici e per
la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di
prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, ove
i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto
solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del
saldo di chiusura del conto in cui sono stati registrati gli interessi non
dovuti

cass ss uu n 24418 del 2.12.2010


riferimenti cc artt 1283
1842
1857
2033
2935

Da: jordi11/12/2012 10:44:51
cmq gente le tracce sono vere al 100% confermate da più parti...STI CAZZI,speriamo vada bene a tutti I NON RACCOMANDATI che oggi iniziano la prova del fuoco!!!!

Da: ius79 11/12/2012 10:44:52
le duer tracce sull'anatocismo e sulla successione sono queste di sicuro?

Da: akitainu11/12/2012 10:45:21
da premettere che non sono avvocato, ma ho del materiale sulla seconda traccia sul testamento olografo, un avvocato potrebbe confermare che questa sentenza di riferimento e riferimento normativo vadano bene???

La sentenza di riferimento: Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1239.
Riferimenti normativi
Art. 602 cod. civ.

Da: goffredotobias11/12/2012 10:45:39
le soluzioni ragazzi!

Da: bah11/12/2012 10:48:18
non credo sia questa la sentenza

Da: lucillas8711/12/2012 10:48:20
stiamo calmi e facciamo lavorare chi è competente...grazie a tutti voiiiiiii

Da: ale11/12/2012 10:48:41
le soluzioni???? ma state fuori! son appena uscite le tracce. non incasinate il forum tornate fra ALMENO un'ora

Da: mario gargamella11/12/2012 10:49:12
puffi state attenti....

Da: Marcx11/12/2012 10:49:48
la soluzione della prima è semplice..sta nella sentenza della cassazione sopra riportata. Basta parlare un pò dell'anatociscmo delle varie sentenze della cassazione che si sono succedute negli anni 2000 e poi si conclude...facile facile..

Da: cycytfytfyufgyoig11/12/2012 10:50:43
news seconda'??????

Da: helpyou11/12/2012 10:51:18
sei tu ale il migliore come gli altri anni?

Da: miryam11/12/2012 10:51:25
cass ss uu n 24418 del 2.12.2010

sentenza sull'anatocismo

Da: ale11/12/2012 10:52:11
sono quello degli altri anni ma assolutamente non il migliore!

Da: xxx11/12/2012 10:52:12
Sì, le tracce sono al 100% quelle, appena qualcuno ha la soluzione la scriva! Mettiamoci tutti al lavoro...

Da: TRACCE STRACONFERMATE11/12/2012 10:52:13
CONFERMO ORA IL PROBL è UN ALTROOO

Da: carlains11/12/2012 10:52:42
traccia 2!!!!!datemi news

Da: esame211/12/2012 10:53:24
traccia 2!!

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