>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Min.Interno: 115 assistenti amministrativi contabili
23664 messaggi, letto 449265 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, ..., 784, 785, 786, 787, 788, 789 - Successiva >>

Da: conti10/02/2012 14:20:14
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.

(C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro)

  

 

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

 

Art. 1.

 

1. Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono dello strumento di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato di cui all'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale.


2. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle loro graduatorie vigenti e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai principi di cui al comma 1 e al presente comma, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del secondo periodo del comma 1.


3. Entro il 31 dicembre 2013, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.


4. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermi restando le disposizioni vigenti in materia di mobilità e in materia di corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare, in quanto possibile, le quote annuali di assunzioni.


5. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni e gli enti pubblici ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.


6. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 4 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.


7. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.


8. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.


9. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «corso-concorso selettivo di formazione» sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esami»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i soggetti muniti di laurea specialistica. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di diciotto mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui al successivo comma 5, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilanci. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

d) al comma 5, lettera a), le parole: «non inferiore al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 50 per cento».

 

10. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 
Rispondi

Da: x conti10/02/2012 14:25:55
quindi cosa significa tutto ciò? Gli informatici partono? Noi idonei partiamo? Riassumi
Rispondi

Da: conti10/02/2012 14:45:44
se passa la legge noi idonei potremmo essere reclutati da altre amministrazioni, ove non dovesse chiamarci il ministero. saluti
Rispondi

Da: x conti10/02/2012 14:51:05
ma che stronzate dici!!!!

Non sai più a cosa appellarti...che merda che sei...mi fai una tristezza!
Rispondi

Da: conti10/02/2012 16:45:50
mavvatteneaffanculovaaaà!
Rispondi

Da: Martina7110/02/2012 16:54:20
ma siete tutti stupidi qui dentro?
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: . ok,11/02/2012 09:49:29
hahi
Rispondi

Da: p.a. ---11/02/2012 11:05:51
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti e del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali e il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge1. Per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono dello strumento di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato di cui all'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie vigenti e lo rende pubblico sul proprio sito istituzionale.


2. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, che intendano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del medesimo comma 1, provvedono al reclutamento, per il triennio 2012-2014, dei vincitori di concorso e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità. Per l'anno 2014, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie vigenti avviene in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle loro graduatorie vigenti e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai principi di cui al comma 1 e al presente comma, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del secondo periodo del comma 1.
Rispondi

Da: ogni11/02/2012 12:14:04
ok
Rispondi

Da: x idonei11/02/2012 14:07:12
quindi ora la smetterete di rompere i coglioni o no?
Rispondi

Da: x ogni11/02/2012 15:17:58
il m. nn si lascia scippare da altri enti la loro graduatoria anche xche nn hanno mai lasciato  idonei a casa ma le hanno sempre esaurite
Rispondi

Da: x p a11/02/2012 16:09:07
sei proprio uno stronzo/a
ma che cazzo fai ? dici che il governo emana un decreto e che fai ? fai il copia e incolla con la proposta di legge 4116. Mi fai pena.

Rispondi

Da: e basta11/02/2012 17:07:22
con questi copia incolla SACCHI DI MERDA
Rispondi

Da: Martina71 delusa11/02/2012 17:08:29
mi annoio nel week end sono lontana da casa :( Consigli?
Rispondi

Da: il consigliatore11/02/2012 18:00:19
grattati la patata :-)
Rispondi

Da: Martina71 delusa11/02/2012 18:51:18
già fatto questa mattina
altro?
Rispondi

Da: qui su12/02/2012 10:20:50
ok
Rispondi

Da: xx  qui su12/02/2012 12:05:28
de che
Rispondi

Da: puntello intimo12/02/2012 21:31:41
stercorari non vorrei essere nei vostri panni. In settimana si decide tutto
Rispondi

Da: il trombatore12/02/2012 21:31:49
Martina a te serve una soluzione più "profonda".
Rispondi

Da: x...13/02/2012 07:32:35
novita legge damiano?
Rispondi

Da: da...13/02/2012 09:40:17
dammi l'ano...Damiano. hihihihihih
Rispondi

Da: x x...13/02/2012 09:50:10
Rispondi

Da: x x...13/02/2012 09:50:43
ma vaffanculo te e Damiano!

Ancora dai credito a sti politici di merda!!!!
Rispondi

Da: Martina7113/02/2012 10:09:08
e cioè quale? Stronzo cafone!!! io mi faccio scopare solo da chi dico io capito?
Rispondi

Da: HIHIHIHI13/02/2012 10:52:54
....vorrai dire inculare!!! hihihihih
Rispondi

Da: il trombatore13/02/2012 11:07:54
Martina martina... dicono tutte così.
Rispondi

Da: x tutti13/02/2012 15:51:45
Martina se esiste è una zoccola...ma non credo esista...guardate la lista dei vincitori non risulta nessuna Martina...

quindi o è un fake, o un frocio...
Rispondi

Da: infingardo13/02/2012 16:17:19
o un fake frocio
Rispondi

Da: Martina7113/02/2012 18:29:50
di certo non metto il mio nome vero non vi pare? E poi qui sono anonima quindi posso scrivere tutta la verità stupidini
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, ..., 784, 785, 786, 787, 788, 789 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)