NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Min.Interno: 115 assistenti amministrativi contabili
23664 messaggi, letto 449317 volte
Torna al forum - Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, ..., 784, 785, 786, 787, 788, 789 - Successiva >>
Da: x stampatimbri | 29/11/2011 15:54:05 |
Ma quando partite e vi togliete via dai @@? | |
Rispondi |
Da: il pakistano | 29/11/2011 15:56:00 |
interna........troione immenso. Non sono uno squilibrato | |
Rispondi |
Da: Interna | 29/11/2011 16:02:01 |
Pakistano nessuno ha parlato di te. Per oggi le notizie finiscono qui. Ci vediamo al lavoro e non venite ubriachi come siete qui. | |
Rispondi |
Da: il pakistano | 29/11/2011 16:04:43 |
ok interna scusami allora........si certo ci vediamo al lavoro! Spero quanto primaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa non ce la faccio piuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu | |
Rispondi |
Da: certo--,.ò | 29/11/2011 16:06:36 |
che in questi uffici concorsi reclutamento ci devono lavorare proprio dei totali inetti se a questo punto dopo anni non si sa nemmeno la data delll assunzione. che schifo. ma non si vergognano ? e uno dovrebbe pagare le tasse ? ma fi faccia il piacere | |
Rispondi |
Da: x certo--,.ò | 29/11/2011 16:32:39 |
no, non ci vergognamo e ci pagano pure poco per l'altissimo contributo lavorativo che diamo alla patria. | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: CONFERMO.... | 29/11/2011 17:27:12 |
CHE PRIMA DI GIUGNO...NON ENTRA NESSUNO!!!!!!!!! ME LO HANNO CONFERMATO... | |
Rispondi |
Da: X confermo | 29/11/2011 17:48:53 |
che dici se le autorizzazioni scadono il 31 dicembre? | |
Rispondi |
Da: x la precisione | 29/11/2011 18:37:25 |
le riassegnazioni, se fatte, saranno atti illegittimi, in qunato violativi della norma di legge che impone la ferma di 5 anni!!!!!!!!!!!!!!! Già mi preparo a fare ricorso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Spero per l'Amministrazione che non ci saranno. La legge 104/92 non può prevalere sulla graduatoria di merito. Essa consente, IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, quindi una volta assunti, di essere trasferiti TEMPORANEAMENTE presso la sede di lavoro più vicina alla residenza, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio. Ne consegue che in sede di mobilità ordinaria, chi è beneficiario di legge 104 non può mai prevalere su chi ha maggiore anzianità o maggiore punteggio per carico familiare, quindi quest'ultimo, in graduatoria, sarà sempre avanti. Analogicamente, in sede di assunzione, nessuno è beneficiario di legge 104, cioè ha diritto al trasferimento, in quanto non c'è ancora alcun rapporto di lavoro; quindi mettetevi l'anima in pace voi che siete stati riconosciuti da qualche ASL angeli custodi di qualche convivente acciaccato, NON AVETE PRIORITà DI SCELTA E QUINDI DIRITTO DI SCAVALCO NELLA GRADUATORIA DI MERITO. Spero per l'Amministrazione che faccia cavolate altrimenti si pianta un grosso contenzioso sia per le riassegnazioni (precedente tanto assurdo quanto pericoloso, in sostanza una violaziomne della legge) e sia per la 104 ( non si può anticipare un beneficio prima di costituire un rapporto di lavoro, sarebbe un abuso ai danni della graduatoria di merito. | |
Rispondi |
Da: x post sopra | 29/11/2011 18:45:16 |
mi sa che se hai vinto questo concorso e stai per partire è stato l'unico che sei riuscito a vincere. Raccogli informazioni su altri concorsi e vedi che le cose non stanno come dici soprattutto per i titolari di 104 | |
Rispondi |
Da: riassegnazioni | 29/11/2011 18:45:50 |
che ignorante! la 104 prevale su tutto nella mobilità ordinaria...madonna mia quante fesserie. | |
Rispondi |
Da: la graduatoria | 29/11/2011 18:46:09 |
x quello di sopra: le riassegnazioni tecnicamente non sono trasferimenti; la norma di legge cui alludi non è affatto inderogabile; la procedura concorsuale è ancora in atto, sicché la nostra assegnazione non è affatto definitiva. In ogni caso, sulla norma cui alludi prevale il diritto al rispetto della posiizione in graduatoria. | |
Rispondi |
Da: x voi | 29/11/2011 18:47:28 |
ma i beneficiari della L 104 hanno l'obbligo della residenza dove risiede il parente da assistere? deve avere una ivalidità al 100% o altro? | |
Rispondi |
Da: la graduatoria | 29/11/2011 18:47:45 |
mi riferisco a x la precisione. | |
Rispondi |
Da: che caos questa amministrazione | 29/11/2011 18:50:30 |
ma chi dirige questa baracca ? | |
Rispondi |
Da: la legge 104 | 29/11/2011 18:52:32 |
non rigurada solo i parenti, anche il vincitore di concorso può usufruirne se supera una certa percentuale di invalidità , quindi non dire solo il parente | |
Rispondi |
Da: x tutti | 29/11/2011 19:47:00 |
Ma cosa è questa 104? Chi ha un link? Grazie. | |
Rispondi |
Da: Mina x tutti | 29/11/2011 19:55:24 |
Io sono 104-70-104... | |
Rispondi |
Da: TUTTI I VINCITORI NON ASSUNTI | 29/11/2011 19:55:35 |
LA 104 PER FARLA BREVISSIMA SERVE PER TUTTI COLORO KE HANNO UN FAMIGLIARE CON UN HANDICAP, E DI CONSEGUENZA HAI DEI PRIVILEGI.... I CASI NE SONO TANTI, QUINDI DOVRESTE STUDIARLA UN PO X CAPIRE IN KE SITUAZIONE SEI! | |
Rispondi |
Da: Interna presunta | 29/11/2011 22:06:01 |
ho voglia di una torta......voi no? | |
Rispondi |
Da: x la precisione | 30/11/2011 06:32:12 |
a tutte le capre che hanno scritto sopra: quella norma di legge non è derogabile, a meno che non lo consenta una norma di pari rango ... che nel caso di specie non c'è!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Inoltre, la 104 nella mobilità ordinaria non prevale affatto sull'anzianità e suoi carichi familiari, non costituisce alcun punteggio (forze armate, vigili del fuoco, ecc.) le fesserie le dite voi ... studiate invece di rompere le scatole. La 104 ti da diritto ad un trasferimento temporaneo per assistere il familiare acciaccato, ma se questo guarisce o defunge il dipendente ritorna nella sede cui era stato assegnnato, che è peraltro la sede definitiva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! In effetti non avrebbe senso restare nella sede vicino casa quando non c'è più l'esigenza di assistere il familiare????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 | |
Rispondi |
Da: x la precisione | 30/11/2011 06:47:14 |
in conclusione la 104 non è mai presupposto per un trasferimento definitivo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Le assegnazioni fatte nel giugno 2010 sono state DEFINITIVE, ecco la ragione per cui le riassegnazioni costituiscono palese violazione della norma di legge che impone la ferma di 5 anni. Se fossero state all'epoca temporanee allora forse oggi la riassegnazione avrebbe potuto trovare legittimità . Certo, i 13 lamentano una scelta ridotta.... ebbene avrebbero dovuto fare ricorso all'epoca... ma ormai i termini sono scaduti e le riassegnazioni costituiscono una modifica dell'assegnazione definitiva ILLEGITTIMA PERCHE' FATTA AL DI FUORI DELLA MOBILITA' E PRIMA DEI 5 ANNI CANONICI. | |
Rispondi |
Da: 116 | 30/11/2011 07:41:46 |
Ascolta sapientone "x la precisione": se tu fossi stato uno dei primi assunti ti roderebbe e non poco essere lontano da casa tua con uno stipendio misero; andiamo alla riassegnazione delle sedi: le assunzioni del giugno 2010 fanno parte di un concorso unico, che in altri momenti ( senza crisi) avrebbe portato 115 SEDI da scegliere invece di 13, ed i primi avrebbero avuto modo e TEMPO di scegliere, ti/vi ricordo che hanno telefonato 2 giorni prima delle collocazioni, 2 giorni ripeto, ma a te che importa "avvocato" hai forse paura che ti portino a 2000 Km. da casuccia? | |
Rispondi |
Da: x la precisione | 30/11/2011 07:54:59 |
a tutti i soloni della 104. A titolo di esempio: il 10° classificato sceglie Firenze; il 100° classificato, sceglie Firenze dove assiste il familiare ex legge 104; ebbene secondo i vostri ragionamenti strampalati il 100° avrebbe scelta prevalente sul 10° il quale, quindi, sarà assegnato altrove (es. Caltanissetta) Successivamente il familiare guarisce o muore, il 100 resta a Firenze nonostante il presupposto dell'assistenza non ci sia più. La legge invece dispone altro: il 10 va a Firenze (rispettando la graduatoria di merito) e il 100 va altrove!!!!! Quest'ultimo in costanza di rapporto di lavoro, potrà fare istanza di essere assegnato TEMPORANEAMENTE A FIRENZE per assistere il familiare!!!!!!!!!!, anche in esubero. (perchè la legge 104 da diritto al trasferimento anche in esubero di organico, perchè la ratio è asisstere il familiare, non riemoire un vuoto in organico) Successivamente se il familiare muore o guarisce, egli ritorna nelle sede assegnata dove resta formalmente in carico di organico. Le forze dell'ordine, comandate dall'Amministrazione, effettua controlli periodici per verificare la sussistenza dei presupposti della l. 104. Ecco il funzionamento della legge 104: TRASFERIMENTI TEMPRANEI E MAI DICO MAI DEFINITIVI. Questa è la differenza fra il beneficio (che consente la 104) e l'abuso (l'asegnazione definitiva di cui voi parlate che violerebbe l'ordine meritocratico della GRADUATORIA) | |
Rispondi |
Da: x la precisione | 30/11/2011 08:05:11 |
x 116. 1) è inutile che scrivi avvocato fra virgolette!!!!! io sono AVVOCATO con tanto di ABILITAZIONE !!!!!!!!; 2) gli argomenti da me sopra formulati sono cristallizzati in una giurisprudenza ormai consolidata; 3) se ti hanno chiamato 2 giorni PRIMA e lamenti un ventaglio di scelta ridotto, potevi fare ricorso all'epoca, forse le tue doglianze avrebbero potuto trovare accoglimento, ma adesso è tardi; 4) TUTTAVIA al di là degli insulti, nessuno è in grado di formulare argomenti giuridici e di presentare dati normativi(come faccio io da AVVOCATO QUALE SONO) in base ai quali legittimare le cd "riassegnazioni". 5) se mi mandano lontano da "casuccia" io so quello che devo fare (agire giudizialmente) al contrario di te che pretendi di rimediare ad un presunto abuso con una palese violazione delle legge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Non avete fatto ricorso all'epoca.... ebbene chi ha colpa dei suoi peccati pianga se stesso. | |
Rispondi |
Da: 116 | 30/11/2011 08:05:33 |
Quello che scrivi tu è la legge. Ma non è mai successo MAI, che sono tornati nella prima sede " i furbastri". Sarebbe giusto, naturale e razionale dire: i primi hanno diritto alla scelta delle sedi, come recita il bando concorsuale, poi in caso di parità di punteggio prevarebbe la L. 104, ma ciò pare non sia il caso in atto, non si capisce come mai. | |
Rispondi |
Da: 116 | 30/11/2011 08:09:54 |
Non ti ho mai insultato, ma ho solo scritto espressioni sarcastiche, infine, per chiudere, non ho la L. 104 nè altre leggiocule o espedienti, ma tant'è l'Italia, che fare? Saluti. | |
Rispondi |
Da: 116 | 30/11/2011 08:12:14 |
ah...scusa aggiungo: la L.104/92 non cita "anche in esubero" ma bensì " nelle sedi ove ci fosse la mancanza in organico". | |
Rispondi |
Da: la graduatoria | 30/11/2011 08:42:17 |
x la precisione: a proposito di riassegnazioni, qui si tratta di una procedura concorsuale unica, per cui prevale in ogni caso il diritto al rispetto della posizione in graduatoria, pertanto le assegnazioni dei vincitori già assunti non possono che essere temporanee. p.s. anch'io sono avvocato. | |
Rispondi |
Da: x tutti | 30/11/2011 09:19:22 |
il diritto è anche per l'assegnazione e non solo per il trasferimento, si veda l'art.33, comma 5, legge 104/1992 | |
Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, ..., 784, 785, 786, 787, 788, 789 - Successiva >>