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DISCONOSCIMENTO FIRMA
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Da: praticante_23/11/2012 13:48:46
Hanno precettato il mi cliente sulla base di cambiali firmate a suo nome da un terzo.
1) Ora, premesso che il precetto è stato notificato in data 20 ottobre, vorrei sapere se esistono dei termini per proporre l'opposizione al precetto.
2) Inoltre vorrei sapere se il disconoscimento della firma posso farla con l'opposizione all'esecuzione o indipendentemente dal processo esecutivo devo proporre una querela di falso.

Grazie in anticipo a chiunque mi risponda.

Da: x praticante23/11/2012 14:11:53
Si tratta di un titolo (cambiali), a mio avviso, inefficace nei confronti del tuo cliente, ergo trattasi di opposizione all'esecuzione non soggetta ad alcun termine. Nell'atto di opposizione dovrai, dunque, disconoscere la sottoscrizione delle cambiali e la contoparte dovrebbe chiedere istanza di verificazione.

Da: praticante_23/11/2012 14:18:05
ah! allora sarà la controparte a chiedere l'istanza di verificazione? Grazie.
Un'altra domanda: cosa succederà in una eventuale sede penale al terzo che ha firmato le cambiali con falso nome? Il giudice civile dovrà provvedere a consegnare gli atti alla procura al fine di procedere ad indagini preliminari per il reato di cui all'art. 485 c.p.?

Da: sssf23/11/2012 15:11:04
Vedo che lavori facendo ricerche su mininterno.net?
Allora la tua è una consuetudine? Le ricerche non si fanno qui, si fanno sui libri. Lo vuoi capire???
Torna dal tuo dominus e digli che sull'argomento non hai trovato niente su mininterno.net
Anzi, quando il tuo dominus riceverà il cliente, presentati tu e digli che la tua è stata una ricerca lunga e complessa...
Ahahahahahahahahahaha

Da: Zeneize  x praticante23/11/2012 15:20:33
Il giudice civile dovrà provvedere a consegnare gli atti alla procura al fine di procedere ad indagini preliminari per il reato di cui all'art. 485 c.p.?? questa è nuova.. :-O
Cmq l'opposizione al precetto hai tempo 20 giorni dalla  notifica
se l 'esecuzione non è iniziata si fa una citazione
se l' esecuzione è già iniziata si fa un ricorso

Poi la differenza tra l'opposizione ex art 615 c.p.c. ed art 617 c.p.c è la seguente
con il 615 contesti il diritto precettato
con il 617 contesti la forma del precetto

Da: Avv. CT23/11/2012 16:10:09
Per Zeneize:
sei un ignorante! Vatti a studiare la procedura civile capra!
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non è assoggettata ad alcun termine!

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Da: Avv. CT23/11/2012 16:12:17
Hanno già risposto correttamente alla domanda di praticante in questo post:  http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=15156

Per l'opposizione all'esecuzione non vi sono termini!
Il termine di 20 giorni si ha soltanto nell'opposizione agli atti esecutivi!

Prima di parlare.....STUDIATE CAPRE!

Da: Avv. CT23/11/2012 16:15:12
Inoltre quello che aveva scritto praticante_ sul reato di cui all'art 485 c.p. è corretto!
Una volta che la firma è stata disconosciuta infatti la procura avvierà le indagini nei confronti dell'autore della firma falsa per il suddetto reato contro la fede pubblica!

Siete vergognosi! Non solo siete CAPRE ma pure presuntuosi!

Da: Zeneize  x Avv. CT23/11/2012 16:48:57
Ue placati un attimo è
in primis io non ho scritto da nessuna parte che per l 'opposizione ex art 615 vi sono dei termini
Mi sono dimenticato di specificarlo che i 20 giorni sono solo per l' opposizione ex art 617  chiedo venia se ho insultato il tuo intelletto...
Per ciò che attiene la firma per aprire il procedimento penale sarà necessaria una querela di falso non credi??
art. 2702 c.c. la scrittura privata "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta"
studia te capra!!!!

Da: Avv. CT23/11/2012 16:56:47
Concordo zeneize, ci vuole la querela di falso!

Da: Zeneize  x Avv. CT23/11/2012 18:09:43
Si si bravo dammi ragione a caso...cmq tu hai parlato di reato contro la fede pubblica...il reato contro la fede pubblica riguarda la contraffazione "marteriale" della moneta, o della monete o delle carte di pubblico o del  sigillo di stato.......in questo caso non ce una contraffazione materiale del "titolo di credito" ma ce l' apposizione di una firma falsa, nel caso di specie la cambiale messa in circolazione materialmente è vera mica  falsa...cosa ben diversa...

Da: lampredotto23/11/2012 18:44:10
per Zeneize

Ripartire un po' dall' italiano, no, eh?

"non CE una contraffazione.....CE l'apposizione"

Mah

Da: Avv. CT23/11/2012 19:09:22
ahahahah a Zeneize prima di parlare di diritto dovresti "aprire" almeno il libro di grammatica italiana!! Roba da matti!
aahahuuahauahuah

Da: zeneize24/11/2012 19:41:42
Ahhhah  ammazza che ridere...chiedo venia...c'é e ripeto bene c'é e ribadisco c'é  stato un errore dato dalla velocità della digitazione...cmq dal basso della mia ignoranza chiedo umilmente di essere illuminato dalle vostre colte e superiori menti


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