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ROMA CAPITALE 60 Istruttori URP Disabili - Redattore Web
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Da: urpino | 08/05/2013 12:40:29 |
Si...e' assolutamente probabile che scorrano tutta la graduatoria nei tre anni successivi | |
Da: idoneo e basta | 08/05/2013 12:46:06 |
@urpino grazie..... lo sai per sentito dire o è una tua supposizione?? | |
Da: urpino | 08/05/2013 12:59:18 |
Eila:)) leggi il mio post precedente. La fonte e' autorevolissima:))) nel post spiego tutto. .ciauuz!!!!! | |
Da: Elena120580 | 08/05/2013 14:12:45 |
Notizie sulle domande di oggi? | |
Da: marco64 | 08/05/2013 14:26:07 |
a gianluca79 spero che tu abbia ragione ma tieni presente che l'art.16 comma 2 della 68/99 dice: 2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. invece la legge 104 e richiamata per l'art. 4 che serve chi può certificare l'handicap art 4 104/92 " Accertamento dell'handicap. - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà , alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali." non cerchiamo di combattere tra di noi cerchiamo se possibile unirci per far si che ci assumano tutti tieni presente che io dovrei essere uno degli ultimi in graduatoria | |
Da: elena120580 | 08/05/2013 15:42:36 |
x marco: che domande ti hanno fatto? erano difficili? | |
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Da: marco64 | 08/05/2013 16:18:54 |
la prima era sulla comunicazione pubblica e strutture della 150 definizione urp e portavoce. la seconda legge 241 scia e conferenza dei servizi informatica una c.. inglese domanda su cosa fai il fine settimana, lettura in inglese traduzione e riassunto in inglese | |
Da: gianluca79 | 08/05/2013 16:39:37 |
signori la legge non l'ho fatta mica io sicuramente se io ho ragione come credo chi non ha i requisiti sarà abbastanza inc... ma mica è colpa mia ognuno tira l'acqua al suo mulino. mi rendo conto anch'io che uno non può rimanere disoccupato a vita a spettar loro ma questo è il loro metodo io non ne ho colpe. x marco 64 all'altro post mi sembravi d'accordo con me cmq chi ha solo la 104 credo che non abbia i requisiti. il paragrafo che mensioni marco 64 me lo andrò a leggere è poi vaglio. cmq signori io stamane sono stato al centro x l'imp. di cinecittà (x mie questioni )che è quello che gestisce (a detta loro ) tutta la 68/99 della prov e loro sembravano concordare con me | |
Da: gianluca79 | 08/05/2013 17:01:06 |
ho appena fatto un velocissimo controllo alla legge sopracitata da marco64 è sembrerebbe ma devo approfondire che abbia ragione. rimane invece la questione 104. | |
Da: urpino | 08/05/2013 17:01:45 |
Il centro per l' impiego gestisce solo le chiamate numeriche....chi fa un concorso fa quel che vuole.se viene chiamato si licenzia e stop. Unico requisito e' la certificazione ex legge 68. Stop. Il bando e' fatto benissimo( com'e'ovvio) ed e' assolutamente inquivocabile | |
Da: gianluca79 | 08/05/2013 17:01:52 |
ma notizie di oggi bocciati assenti voti? nessuno sa niente? | |
Da: gianluca79 | 08/05/2013 17:01:52 |
ma notizie di oggi bocciati assenti voti? nessuno sa niente? | |
Da: gianluca79 | 08/05/2013 17:03:07 |
se fosse fatto bene non menzionava i 104 | |
Da: idoneo e basta | 08/05/2013 17:15:42 |
@urpino hai ragione. l'ho letto proprio ieri il tuo post, solo che ho la testa fra le nuvole. speriamo sia vero!! | |
Da: gianluca79 | 08/05/2013 17:37:50 |
scusate qual è la legge delle graduatorie dei tre anni è siamo sicuri che è valida per tutti i concorsi o solo per quelli specificati? | |
Da: urpino | 08/05/2013 17:52:55 |
Ciao Gianluca e tutti, vi posto un articolo sulla validità delle graduatorie. Meno concorsi, largo all'utilizzo delle graduatorie. Il maxiemendamento alla legge di stabilità per il quadriennio 2012-2015 obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001 a reclutare i dipendenti da assumere a tempo indeterminato (nel rispetto delle restrizioni previste a vario titolo dalla normativa vigente) in via principale e prevalente chiamando i vincitori inseriti all'interno delle graduatorie vigenti. L'obbligo di non effettuare i concorsi e scorrere le graduatorie scatterà in particolare quando occorrerà assumere figure professionali previste dai bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime; nel caso delle amministrazioni dello stato, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici statali e delle Agenzie la necessità di utilizzare le graduatorie si verifica anche per l'assunzione di figure professionali solo equipollenti a quelle indicate nei bandi di concorso. Per effetto di questa spinta all'impiego delle graduatorie, le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, qualora non dispongono di proprie graduatorie utili, dovranno avvalersi per il quadriennio 2012-2015, della possibilità di utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, sulla base di un preventivo accordo Regioni ed enti locali, una volta che abbiano esaurito le graduatorie dei vincitori dei concorsi da essi banditi, potranno a loro volta convenzionarsi con altri enti per attingere alle graduatorie di questi Il maxiemendamento, allo scopo di dare piena applicazione alla norma, proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015 e chiarisce che fino all'esaurimento degli elenchi dei vincitori risultanti dall'esito dei concorsi, le amministrazioni pubbliche non potranno indire nuovi concorsi per assumere qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti A partire dal 1° gennaio 2014, qualora siano state completate le assunzioni mediante lo scorrimento delle graduatorie anche in convenzione, o anche prima di tale data se risulteranno esauriti gli elenchi dei vincitori, le amministrazioni potranno reclutare il personale attingendo alle graduatorie degli idonei per un 50%; il restante 50 per cento potrà essere coperto bandendo nuovi concorsi. FONTE: ITALIA OGGI | |
Da: daddy33333 | 08/05/2013 18:04:20 |
scusate qualcuno mi dice le domande di oggi?? | |
Da: urpino | 08/05/2013 18:12:54 |
L'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha aggiunto, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-ter, in forza del quale "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali". L'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 216 del 9 dicembre 2011, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dispone che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri". Da ultimo, l'art. 1, comma 388 della l. 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha ulteriormente prorogato, sino al 30 giugno 2013, il termine stabilito nel 2011. Pertanto, non sussistono dubbi in merito alla perdurante vigenza delle graduatorie sulle quali si fondano le pretese di parte ricorrente. Relativamente alle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2008, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che siffatto intervento normativo «abbandona la struttura formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, e si caratterizza per alcuni elementi di novità : - è definitivamente confermato che la vigenza delle graduatorie, ora determinata in tre anni, decorrenti dalla pubblicazione, è un istituto ordinario ("a regime") delle procedure di reclutamento del personale pubblico, disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n. 487/1994); - l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale dello "scorrimento" è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo. Fermi restando questi importanti profili innovativi, tuttavia, la disciplina, per la sua ratio e per la sua formulazione letterale, va estesa anche alle procedure concorsuali svolte in epoca precedente alla sua entrata in vigore» (punto 16 della motivazione). Il Consiglio di Stato, ha quindi analiticamente affrontato i rapporti tra la scelta di indire un nuovo concorso e quella di attingere ad una graduatoria ancora efficace, evidenziando quanto segue: «a) Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi "estrema", secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo. b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l'idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso» (punto 31 della motivazione). Ne consegue che «sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico» (punto 50 della motivazione). Peraltro, nei successivi passaggi della motivazione, è stato posto in rilievo che «la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione. In tale contesto si situano, in primo luogo, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie» (punto 51 della motivazione). In aggiunta a tali casi vengono poi segnalate alcune ipotesi di fatto, in cui si manifesta l'opportunità , se non la necessità , di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci, con la conseguente attenuazione dell'obbligo di motivazione. In particolare, secondo la Plenaria, «può assumere rilievo l'esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia. Tale finalità , tuttavia, non esime l'amministrazione dall'obbligo di valutare, comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia, infatti, non risulta formulata in modo da imporre la indiscriminata prevalenza delle procedure di stabilizzazione, ma lascia all'amministrazione un rilevante potere di valutazione discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti» (punto 53 della motivazione). Inoltre «può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione» (punto 54 della motivazione). Infine «deve attribuirsi risalto determinante anche all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria» (punto 55 della motivazione). (TAR Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 20.2.2013, n. 1889 | |
Da: gianluca79 | 08/05/2013 18:26:21 |
scusate oggi quanti bocciati e quanti assenti? | |
Da: sissy7672 | 08/05/2013 18:41:48 |
la norma è chiara: il possesso del requisito di appartenere all'elenco delle collocamento per invalidi, di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Chi, all'atto della domanda avesse dichiarato di avere titolo a stare negli elenchi provinciali per il collocamento mirato, HA DICHIARATO IL FALSO ... è un reato penale. Se l'Amministrazione non vigilerà nel merito, sicuramente lo faranno i ricorrenti, a graduatoria consolidata. A quel punto, o il comune revoca chi verrà impropriamente assunto, o assumerà tutti gli idonei. . . questo è quanto. | |
Da: 123456 | 08/05/2013 19:31:37 |
ciao Gianluca vedo che sei molto convinto di quello che dici e fa piacere perché anche io ho tutti i requisiti e sarei disposto a fare ricorso però guarda cosa dice l'articolo 16 comma 2 della legge 68/99 2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. | |
Da: hallie | 08/05/2013 20:16:21 |
Infatti il bando non parlava solo di iscrizione, bensì anche di accertamento dell'invalidità da parte di commissione ai sensi della L.104. Quindi, ma di che penale parli? L'avremo scritto svariate volte, ma continuate a insistere e chissà quante volte ancora fino alle graduatorie. | |
Da: Elena120580 | 08/05/2013 20:35:02 |
Secondo me state delirando!! Il concorso e per disabili, lo siete? Ok. Stop. | |
Da: ke mi tocca legge | 08/05/2013 21:26:34 |
Ciao ragazzi in delirio... konkordo con Elena and hallie... | |
Da: urpino | 08/05/2013 21:40:38 |
Sottoscrivo:-) | |
Da: hallie | 08/05/2013 22:04:51 |
A parte che la revoca di un assunzione non si può sentire. E c'hai fatto pure un concorso! | |
Da: matura | 08/05/2013 22:06:02 |
Bene vedo che dopo gli orali l'energia si è canalizzata sui soliti argomenti ma ho anche visto persone fotografare i risultati e a questo punto sommandoli alla famosa graduatoria (voti scritti più titoli) dovremmo avere un'idea di massima della zona "over the top" ovvero dei primi 60. Qualcuno ha idea di quando verrà diffusa la graduatoria ufficiale? Non dovrebbe essere questione di "calende greche" come il lasso di tempo tra lo scritto e gli orali. Mi auguro che tutti noi esausti dopo questa impresa e l'attesa in piedi senza un punto di appoggio (altro che attenzione per le categorie protette!) possiamo ritrovare le nostre cose e lanciare metaforicamente leggi, regolamenti e quant'altro | |
Da: marco64 | 08/05/2013 23:38:53 |
x Gianluca79 perché non cerchiamo di sapere quali altre amministrazioni hanno un rapporto lavoratori /disabili da colmare con la cat. c in modo da poter vigilare, affinchè non bandiscano nuovi concorsi, ed eventualmente possiamo farci assumere? da un calcolo approssimativo dovremmo essere idonei esclusi i 60 vincitori circa 210 | |
Da: livia28 | 09/05/2013 00:32:42 |
certo che si assiste sempre alla solita guerra tra poveri.....se per 60 posti lo scritto è stato superato da oltre 500 persone (si spera solo disabili, perchè sennò i non disabili stanno messi pure peggio ma di capoccia...) che ci si può aspettare???? tutti speriamo in un cavolo di cosiddetto posto fisso, ma lo sarà solo per i primi 60....gli altri si rassegnino | |
Da: urpino | 09/05/2013 02:44:07 |
e quali sarebbero le motivazioni perche' gli idonei si rassegnino? I tuoi auguri? | |
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