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ESAME 2012-Riforma-tre scritti senza codici commentati!
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Da: juris | 01/11/2012 14:04:15 |
Adesso si fa dura per chi e impreparato. | |
Da: Bab | 01/11/2012 16:53:30 |
Guarda che la riforma vale per gli esami futuri,non certo per quello del mese prossimo! | |
Da: X Juris | 01/11/2012 17:27:36 |
Ma quale preparazione, ormai la confusione regna suprema. Oggi un giudice togato ha emesso una sentenza scandalosa, con errori da principiante del diritto. | |
Da: ahahahahaha | 01/11/2012 19:47:13 |
L'unica soluzione è il numero chiuso a giurisprudenza. | |
Da: M! | 02/11/2012 00:15:10 |
io più dei codici lisci - qualche puttanata uno alla fine la scrive pure - mi preoccuperei delle materie per l'orale...le due procedure, civile, penale e deontologia, più altre due materie a scelta. Grazie a Dio me lo sono levato... | |
Da: sg | 02/11/2012 09:27:53 |
Non griderei allo scandalo. Piuttosto la riforma, soprattutto per quanto riguarda lo scritto, sembra andare nella giusta direzione. I codici annotati con la giurisprudenza facilitavano i candidati, rendendo però gli elaborati troppo uniformi. Con i codici non commentati questo sarà quantomeno attenuato, e si favorirà il ragionamento del singolo candidato. Ciò dovrebbe permettere una migliore correzione degli elaborati, con conseguente riduzione dell'alea dei risultati. | |
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Da: PraticanteMc | 02/11/2012 16:17:42 |
scuola di specializzazione a numero chiuso+esame orale piu'tosto+scritto senza codici commentanti.. vogliamo proseguire? | |
Da: hihihihi... | 02/11/2012 16:36:04 |
Vi sono piaciuti i 18 mesi di pratica!!! Dove vi si è dato....vi si è tolto!!! | |
Da: hu hu hu | 02/11/2012 17:40:29 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Ma.... | 02/11/2012 17:50:54 |
Ma chissenefrega dell'esame senza codici commentati!!!! Anzi meglio, cosi si capisce chi fa usare il cervello e chi non lo fa usare.... Lo scandalo sono le scuole obbligatorie, ad uno come te hu hu hu non voglio dare manco 1 euro! | |
Da: X Ma..... | 02/11/2012 21:38:07 |
Ma.... l'hai mai fatto l'esame?? in una traccia tipo quella di civile dell'anno scorso sul condominio ...senza giurisprudenza cosa avresti scritto...forse che Caio disgraziato non doveve pagare l'intero perchè non era giusto, poverino??? O credi di avere un culo talmente grande affinchè bcchino una sent. sez. unite che hai studiato il giorno prima..Accendi il cervello prima di parlare...ti sembrerà incredibile ma nel nostro lavoro vince chi sa di più per davvero..non i montatati!!! | |
Da: ..........................x x ma... | 02/11/2012 21:56:39 |
Bravo sembri proprio un avv.!! scherzo, la penso come te. | |
Da: Ma..... | 02/11/2012 22:10:20 |
X Ma....., studi e l'esame lo passi.... analizza certa dottrina tra i quali ti cito Santoro Passarelli, Bianca, ti dai una lettura al Cian Trabucchi più aggiungi altri testi e se sei abituato a fare i collegamenti tre le norme del c.c. e leggi collegate il parere di civile lo passi, stesso discorso dicasi per penale ecc.... Certamente non lasceresti la pagina in bianco.... Ovvio che se si va all'esame senza aver mai studiato un cazzo e non avendo mai provato ad aprire un codice civile non commentato l'esame superarlo è una chimera!!!! | |
Da: effetto retroattivo | 02/11/2012 22:16:12 |
Allora questa riforma, se diventerà legge, dovrebbe avere effetto retroattivo a livello pratico, nel senso che dovrebbero ripetere l'esame tutti coloro i quali lo hanno svolto fino a quest'anno e superato, naturalmente! Se fosse possibile, avremmo un taglio netto di iscritti. Nessuno è capace di scrivere un parere con i codici non commentati. Nemmeno gli avvocati in studio scrivono senza l'ausilio della giurisprudenza. Ci vuole il numero chiuso a giurisprudenza. Punto! E successivamente una pratica controllata ogni tre mesi. Ma un controllo serio! Spero non passi al Senato! | |
Da: Ma..... | 02/11/2012 22:16:21 |
Aggiungo che il vero scandalo sono le scuole obbligatorie. Così si sposta dal merito a chi ha i soldi! Che introducano il numero chiuso a giurisprudenza. | |
Da: rostow | 03/11/2012 01:28:58 |
@effetto retroattivo Ah ah ah ah ah ah ah studia giovine | |
Da: ovvio che passerà: | 03/11/2012 07:22:07 |
al Senato la percentuale di avvocati è maggiore, rispetto alla Camera. Il Senato è poi nelle mani del PDL, che in questa materia agisce in pratica sotto dettatura da parte del CNF. vedrete che verrà approvata a tempo di record. E' la reazione della vecchia avvocatura alla marea di giovani arrembante, che non si riusciva più a frenare. E se non passava ora, col prox parlamento pieno di grillini e di gente nuova non sarebbe più passata, questa controriforma reazionaria. Vedrete che senza codici annotati le percentuali di promossi agli scritti si abbatteranno fino al 18-20% | |
Da: ahahahahaha | 03/11/2012 09:13:40 |
Cose incredibili: http://www.altalex.com/index.php?idnot=59743 Mettano il numero chiuso a giurisprudenza!!!! | |
Da: a rostow | 03/11/2012 09:38:48 |
Perchè ridi, imbecille? ridi perchè hai paura? ridi perchè sei uno di quelli che ha superato l'esame a botta di C? Siete uno scandalo! | |
Da: calmissima | 03/11/2012 09:49:37 |
Calmissima! Ragioniamo! Codici non commentati o codici non annotati? La differenza è tanta! Anche adesso non portiamo i codici non commentati ma annotati! E la riforma parla di tre prove scritte senza codici commentati. Dunque, che vi scaldate?? Ripetete tutti l'esame! Tutti! Quanti ne conosco che dovrebbero ripeterlo!!! | |
Da: Gagarin | 03/11/2012 11:16:31 |
credono di aver segato i praticanti senza sapere che il 30% conseguira'il titolo in Spagna | |
Da: x tutti | 03/11/2012 11:51:19 |
questi non sanno che siamo in europa, ragazzi muovetevi verso la spagna o altri paesi ue e mettetegliela in quel posto a questi vecchi avvocatoni | |
Da: ovvio che passer | 03/11/2012 12:13:55 |
beh, non è che tutti hanno i soldi per affrontare viaggi ed esami in Spagna... | |
Da: x voi 2 | 03/11/2012 15:07:23 |
Da: Tutti fregati!!!!!! | 03/11/2012 15:51:37 |
Riporto di seguito l'articolo 7 del ddl appena approvato dalla camera dei deputati (il Senato seguirà a brevissimo, ché c'è già l'accordo di TUTTI i gruppi parlamentari): 7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Badate che non è più previsto alcun periodo transitorio, per cui, AL PIU' TARDI, i nuovi esami si terranno a partire dalla sessione 2013. Chi può, si organizzi per Romania o Spagna!!!!!!!! | |
Da: sg | 03/11/2012 16:21:13 |
L'Italia sta fallendo e questi buffoni trovano il tempo per fare una riforma scandalosa. Ragazzi, invece di andare noi fuori dall'Italia dobbiamo mandarli tutti a casa questi ladroni. | |
Da: RIFORMA VIOLA PRINCIPI COMUNITARI E COSTITUZIONE | 03/11/2012 23:13:13 |
http://www.altalex.com/index.php?idnot=5974 Riforma forense: attenti agli ostacoli costituzionali! Articolo 03.11.2012 (Maurizio Perelli) La Camera non spiana definitivamente la strada alla riforma forense: giovani e Costituzione i "punti critici". E' non sono "punti critici" che possano pesare poco, anche per un Parlamento in vista di elezioni. Il 31 ottobre 2012 la Camera ha approvato il progetto di legge di riforma forense (atto Camera 3900A) che ora va all'esame del Senato per l'eventuale trasformazione in legge. In vista di quella che si annunciava come l'ultima tappa della riforma forense alla Camera, la Commissione Bilancio non ha mutato il suo giudizio negativo sull'emendamento (Beltrandi 46.3) che era stato approvato dall'Assemblea, a larghissima maggioranza, nella seduta del 26 ottobre, e che raddoppiava le sessioni annuali (portandole da una a due) per sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Si trattava, di certo, di un emendamento coerente con la riduzione della durata della pratica forense e teso a rendere effettiva tale riduzione (oggi la decurtazione della durata della pratica forense è sostanzialmente resa inefficace dalla cadenza annuale dell'esame d'abilitazione). Ciononostante la Camera (pur di approvare in fretta la proposta di legge di riforma della professione forense?) "si è rimangiato", il voto della seduta del 26 ottobre con cui era stata approvata la doppia sessione annuale per l'esame di abilitazione. Ciò ha fatto decidendo lo stralcio dell'articolo 46 del testo al suo esame (articolo recante disposizioni generali relative all'esame di Stato per l'abilitazione e l'esercizio della professione di avvocato, così come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Beltrandi 46.3). Il relatore del progetto di legge di riforma, On. Cassinelli, ha precisato che lo stralcio dell'articolo 46 non determina alcuna preclusione per le disposizioni del provvedimento relative all'esame di Stato ed ha fatto presente che la materia stralciata continuerà ad essere disciplinata, per ora, dal regio decreto legislativo 27 novembre 1933, n. 1578. Va detto, al riguardo, che l'On. Beltrandi aveva suggerito all'Aula che si sarebbe potuto garantire facilmente la copertura finanziaria per la doppia sessione d'esame: sarebbe bastato consentire che la prova scritta valesse per sostenere più prove orali e con il relativo risparmio si sarebbe coperto ampiamente il costo dello svolgimento di due sessioni di esame l'anno anziché una. L'Aula, però, non ha ritenuto di valorizzare il suggerimento dell'On. Beltrandi e qualcuno ne ha tratto la convinzione che motivazione unica del dietro-front dei parlamentari non sia stata la mancanza di copertura finanziaria per l'organizzazione di una doppia sessione d'esami, bensì abbia contato, sul voto finale dei Deputati, soprattutto l'asserita esigenza di ostacolare l'aumento del numero degli avvocati (che in numerosi interventi in Aula è stato qualificato davvero eccessivo). Non interessano, in questa sede, considerazioni sui motivi profondi del voto dei Deputati. E' innegabile, però, che a fronte della riduzione della durata della pratica, il permanere della cadenza solo annuale dell'esame di abilitazione integra una illogica e inaccettabile contromisura, una limitazione quantitativa all'accesso alla professione, perseguita attraverso il mantenimento di una organizzazione notoriamente inefficiente della selezione qualitativa. E' notorio, infatti, che spesso il candidato aspirante avvocato non riesce a conoscere il risultato della sua prova scritta in tempo per poter evitare di sottoporsi prudentemente alla successiva (con oneri economici certi e rilevanti - anche per lo Stato e non solo per i candidati- per l'organizzazione di tanto numerose prove scritte). Tale oggettiva limitazione quantitativa all'accesso rischia di porre in forse l'approvazione finale della legge da parte del Senato. Ma è sugli "ostacoli costituzionali" che si frappongono alla promulgazione d'un testo di legge tal quale quello licenziato dalla Camera il 31 ottobre 2012 che occorre soffermarsi. Ritengo, al riguardo, che tra le varie censure che, in base alla Costituzione si possono muovere all'articolato approvato dalla Camera, una vada analizzata per prima poiché, in forza della sua evidente fondatezza, potrebbe addirittura costringere il Presidente della Repubblica a non promulgare l'eventuale legge che il Senato approvasse nel medesimo testo passato alla Camera. L'evidentissima incostituzionalità sta nella previsione legislativa di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi. Il giudice della disciplina degli avvocati e della tenuta dei loro albi, qualora il Senato approvasse il testo che gli perviene dalla Camera, si chiamerebbe ancora "Consiglio Nazionale Forense" ma la sua composizione sarebbe diversa dal passato e ciò ne farebbe un giudice sicuramente nuovo. Ricordo che la Costituzione impedisce che si creino ulteriori giudici speciali e prevede che quelli precostituzionali si sarebbero dovuti (rapidamente) "estinguere" a favore della giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo. Ma non basta: se pure non si cambiassero (nell'eventuale legge di riforma che il Senato approvasse) le regole di nomina del CNF, rimanendo dunque in vigore quelle ancor oggi vigenti e risalenti a decenni addietro, ciò non basterebbe per ritenere che il medesimo CNF possa ancora riconoscersi giudice. La sua "provvista di giurisdizione" poteva, infatti, ritenersi "coperta" dalla sopravvivenza d'un ordinamento complessivo precostituzionale della professione forense ma non può certo sopravvivere ancora nel momento in cui l'ordinamento forense viene funditus "svecchiato". La giurisdizione speciale del CNF (che, a rigore, ben prima delle altre peculiarità del c.d. "ordinamento forense" sarebbe dovuta cadere coll'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) non può certo essere l'unica cosa che resta in piedi (ciò si dica in senso formale, perchè in senso sostanziale la riforma forense configurata dal progetto di legge Atto Camera 3900A è, a mio avvisio, un monumento al corporativismo quale mai se ne è eretto) della regolazione corporativa fascista della professione di avvocato. Intanto il CNF si dice certo che il voto della Camera del 26 ottobre 2012 sul raddoppio delle sessioni annuali dell'esame d'abilitazione sia stato un incidente di percorso e che, atteso l'accordo della quasi totalità dei gruppi parlamentari, presto si chiuderà l'iter della riforma. Scopriremo rapidamente se così potrà essere, anche in considerazione delle censure mosse da non marginali settori dell'Avvocatura nei confronti d'una scelta riformatrice che sul governo dell'Avvocatura stessa (a partire dalle regole di elezione del CNF) non si astiene dall'intervenire sulle norme del 1933 ma, al contrario, le modifica ampiamente, a partire da precise scelte in tema di rappresentanza, e lo fa in una direzione che soprattutto i giovani avvocati non apprezzano affatto. Una domanda, comunque, mi pare legittima: la riforma forense deve andare avanti a tutta velocità a tutti i costi? Anche se i tanto blanditi giovani aspiranti avvocati "ci rimettono" e, perdendo una sessione d'esame, devono subire come una presa in giro la riduzione della durata della pratica? Anche se i giovani avvocati vedono respinte le loro richieste di moderne e autenticamente democratiche regole di rappresentanza per il governo dell'Avvocatura ? Ma soprattutto, ribadisco, come potra' il senato non avvedersi del vizio capitale che affligge il progetto di legge di riforma forense approvato dalla camera il 31 ottobre 2012? Come potra' non considerare impedimento insormontabile, ai fini d'una approvazione senza modifiche del testo che gli perviene dalla camera, l'evidente incostituzionalita' della previsione di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi? Come potra' il senato non riconoscere che regolare in modo diverso dal passato la composizione del consiglio nazionale forense significa costituire quest'ultimo come nuovo giudice speciale, violando evidentemete il chiaro dettato della costituzione? Come si puo' poi sperare che il capo dello stato promulghi una legge cosi' evidentemente incostituzionale? (Altalex, 3 novembre 2012. Articolo di Maurizio Perelli) | |
Da: RIFORMA VIOLA PRINCIPI COMUNITARI E COSTITUZIONE | 03/11/2012 23:13:13 |
http://www.altalex.com/index.php?idnot=5974 Riforma forense: attenti agli ostacoli costituzionali! Articolo 03.11.2012 (Maurizio Perelli) La Camera non spiana definitivamente la strada alla riforma forense: giovani e Costituzione i "punti critici". E' non sono "punti critici" che possano pesare poco, anche per un Parlamento in vista di elezioni. Il 31 ottobre 2012 la Camera ha approvato il progetto di legge di riforma forense (atto Camera 3900A) che ora va all'esame del Senato per l'eventuale trasformazione in legge. In vista di quella che si annunciava come l'ultima tappa della riforma forense alla Camera, la Commissione Bilancio non ha mutato il suo giudizio negativo sull'emendamento (Beltrandi 46.3) che era stato approvato dall'Assemblea, a larghissima maggioranza, nella seduta del 26 ottobre, e che raddoppiava le sessioni annuali (portandole da una a due) per sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Si trattava, di certo, di un emendamento coerente con la riduzione della durata della pratica forense e teso a rendere effettiva tale riduzione (oggi la decurtazione della durata della pratica forense è sostanzialmente resa inefficace dalla cadenza annuale dell'esame d'abilitazione). Ciononostante la Camera (pur di approvare in fretta la proposta di legge di riforma della professione forense?) "si è rimangiato", il voto della seduta del 26 ottobre con cui era stata approvata la doppia sessione annuale per l'esame di abilitazione. Ciò ha fatto decidendo lo stralcio dell'articolo 46 del testo al suo esame (articolo recante disposizioni generali relative all'esame di Stato per l'abilitazione e l'esercizio della professione di avvocato, così come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Beltrandi 46.3). Il relatore del progetto di legge di riforma, On. Cassinelli, ha precisato che lo stralcio dell'articolo 46 non determina alcuna preclusione per le disposizioni del provvedimento relative all'esame di Stato ed ha fatto presente che la materia stralciata continuerà ad essere disciplinata, per ora, dal regio decreto legislativo 27 novembre 1933, n. 1578. Va detto, al riguardo, che l'On. Beltrandi aveva suggerito all'Aula che si sarebbe potuto garantire facilmente la copertura finanziaria per la doppia sessione d'esame: sarebbe bastato consentire che la prova scritta valesse per sostenere più prove orali e con il relativo risparmio si sarebbe coperto ampiamente il costo dello svolgimento di due sessioni di esame l'anno anziché una. L'Aula, però, non ha ritenuto di valorizzare il suggerimento dell'On. Beltrandi e qualcuno ne ha tratto la convinzione che motivazione unica del dietro-front dei parlamentari non sia stata la mancanza di copertura finanziaria per l'organizzazione di una doppia sessione d'esami, bensì abbia contato, sul voto finale dei Deputati, soprattutto l'asserita esigenza di ostacolare l'aumento del numero degli avvocati (che in numerosi interventi in Aula è stato qualificato davvero eccessivo). Non interessano, in questa sede, considerazioni sui motivi profondi del voto dei Deputati. E' innegabile, però, che a fronte della riduzione della durata della pratica, il permanere della cadenza solo annuale dell'esame di abilitazione integra una illogica e inaccettabile contromisura, una limitazione quantitativa all'accesso alla professione, perseguita attraverso il mantenimento di una organizzazione notoriamente inefficiente della selezione qualitativa. E' notorio, infatti, che spesso il candidato aspirante avvocato non riesce a conoscere il risultato della sua prova scritta in tempo per poter evitare di sottoporsi prudentemente alla successiva (con oneri economici certi e rilevanti - anche per lo Stato e non solo per i candidati- per l'organizzazione di tanto numerose prove scritte). Tale oggettiva limitazione quantitativa all'accesso rischia di porre in forse l'approvazione finale della legge da parte del Senato. Ma è sugli "ostacoli costituzionali" che si frappongono alla promulgazione d'un testo di legge tal quale quello licenziato dalla Camera il 31 ottobre 2012 che occorre soffermarsi. Ritengo, al riguardo, che tra le varie censure che, in base alla Costituzione si possono muovere all'articolato approvato dalla Camera, una vada analizzata per prima poiché, in forza della sua evidente fondatezza, potrebbe addirittura costringere il Presidente della Repubblica a non promulgare l'eventuale legge che il Senato approvasse nel medesimo testo passato alla Camera. L'evidentissima incostituzionalità sta nella previsione legislativa di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi. Il giudice della disciplina degli avvocati e della tenuta dei loro albi, qualora il Senato approvasse il testo che gli perviene dalla Camera, si chiamerebbe ancora "Consiglio Nazionale Forense" ma la sua composizione sarebbe diversa dal passato e ciò ne farebbe un giudice sicuramente nuovo. Ricordo che la Costituzione impedisce che si creino ulteriori giudici speciali e prevede che quelli precostituzionali si sarebbero dovuti (rapidamente) "estinguere" a favore della giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo. Ma non basta: se pure non si cambiassero (nell'eventuale legge di riforma che il Senato approvasse) le regole di nomina del CNF, rimanendo dunque in vigore quelle ancor oggi vigenti e risalenti a decenni addietro, ciò non basterebbe per ritenere che il medesimo CNF possa ancora riconoscersi giudice. La sua "provvista di giurisdizione" poteva, infatti, ritenersi "coperta" dalla sopravvivenza d'un ordinamento complessivo precostituzionale della professione forense ma non può certo sopravvivere ancora nel momento in cui l'ordinamento forense viene funditus "svecchiato". La giurisdizione speciale del CNF (che, a rigore, ben prima delle altre peculiarità del c.d. "ordinamento forense" sarebbe dovuta cadere coll'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) non può certo essere l'unica cosa che resta in piedi (ciò si dica in senso formale, perchè in senso sostanziale la riforma forense configurata dal progetto di legge Atto Camera 3900A è, a mio avvisio, un monumento al corporativismo quale mai se ne è eretto) della regolazione corporativa fascista della professione di avvocato. Intanto il CNF si dice certo che il voto della Camera del 26 ottobre 2012 sul raddoppio delle sessioni annuali dell'esame d'abilitazione sia stato un incidente di percorso e che, atteso l'accordo della quasi totalità dei gruppi parlamentari, presto si chiuderà l'iter della riforma. Scopriremo rapidamente se così potrà essere, anche in considerazione delle censure mosse da non marginali settori dell'Avvocatura nei confronti d'una scelta riformatrice che sul governo dell'Avvocatura stessa (a partire dalle regole di elezione del CNF) non si astiene dall'intervenire sulle norme del 1933 ma, al contrario, le modifica ampiamente, a partire da precise scelte in tema di rappresentanza, e lo fa in una direzione che soprattutto i giovani avvocati non apprezzano affatto. Una domanda, comunque, mi pare legittima: la riforma forense deve andare avanti a tutta velocità a tutti i costi? Anche se i tanto blanditi giovani aspiranti avvocati "ci rimettono" e, perdendo una sessione d'esame, devono subire come una presa in giro la riduzione della durata della pratica? Anche se i giovani avvocati vedono respinte le loro richieste di moderne e autenticamente democratiche regole di rappresentanza per il governo dell'Avvocatura ? Ma soprattutto, ribadisco, come potra' il senato non avvedersi del vizio capitale che affligge il progetto di legge di riforma forense approvato dalla camera il 31 ottobre 2012? Come potra' non considerare impedimento insormontabile, ai fini d'una approvazione senza modifiche del testo che gli perviene dalla camera, l'evidente incostituzionalita' della previsione di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi? Come potra' il senato non riconoscere che regolare in modo diverso dal passato la composizione del consiglio nazionale forense significa costituire quest'ultimo come nuovo giudice speciale, violando evidentemete il chiaro dettato della costituzione? Come si puo' poi sperare che il capo dello stato promulghi una legge cosi' evidentemente incostituzionale? (Altalex, 3 novembre 2012. Articolo di Maurizio Perelli) | |
Da: ultor | 04/11/2012 09:57:19 |
In questi termini la riforma è la classica non-risposta all'italiana. Il problema si deve risolvere alla radice, ovvero numero chiuso in giurisprudenza e numero chiuso all'esame di avvocato (come per i notai). Poichè tutto ciò non è possibile si è optato per l'esame senza codici. Il fatto è che se riprendessero i concorsi pubblici e le aziende riprendessero ad assumere non sorgerebbe il problema perchè i giovani laureati in giurisprudenza non si sognerebbero nemmeno di percorrere una strada così difficile e aleatoria. Oggi lo fanno per lo più come parcheggio............ | |
Da: Xovvio che passera | 04/11/2012 11:50:21 |
ti assicuro che avrai speso piu'te tra codici,testi,corsi rispetto a chi ha omologato il titolo in Spagna ed e'diventato Avvocato.Poi certo se ti rivolgi alle agenzie da 38 mila euro vuol dire che sei un po'grullo.. | |
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