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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: grillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa22/05/2015 21:26:59
Adesso non sei più feliceeeeeeeeee  ?????????


PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR


PPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR







Rispondi

Da: gillesjuve 22/05/2015 21:29:48
leggete cds n. 01525 del 19 maggio 2015   cari inidonei e bocciati per voi e finita
Rispondi

Da: Spernacchiatori, siete davvero grandi!!!22/05/2015 21:36:58
Addosso!
Rispondi

Da: Vittoria di Pirro 22/05/2015 21:47:19
Molti di voi andranno in galera.
Rispondi

Da: @ Vittoria di Pirro22/05/2015 21:56:18
In galera ci andranno pochi corrotti, se dovesse essere dimostrata (chissà quando) la loro colpevolezza.

Intanto la stragrande maggioranza sarà Ds. Ormai non avete più niente dalla vostra, bocciati!

RITIRATEVI.
Rispondi

Da: Illuminato22/05/2015 22:04:01
Tutto come previsto e da tempo annunciato.
Cari trombati adios.
Tozzi fan
Rispondi

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Da: Inidoneo 37922/05/2015 22:06:27
REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 13 maggio 2015

NUMERO AFFARE 02998/2013

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Istanze di riesame.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle professoresse Dorotea Rofrano, Maria Casaburi, Assunta Mancone e Luigina Ferrazzano, per l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima Sottocommissione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011.
L'annullamento è stato, altresì, chiesto per la griglia di valutazione delle prove scritte, per il verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice, per i decreti adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e 30 ottobre 2012 con cui viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per il decreto dello stesso direttore del 3 gennaio 2012, nonché per tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.
Istanze di riesame del parere n. 715/2015 dell'11 marzo 2015 reso nella Adunanza di questa Sezione Seconda in data 5 novembre 2014, presentate dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania e dai proff. Immacolata Corvino, Giuditta Iemma, Margherita Diana, Giuliana Novelli, Carmen Crisci, Maria Marino, Giovanna Falzarano, Emelde Melucci, Giulia Urciuolo, Maria Giuseppa Dolce, Anna Errichello, Sandra Salerni, Claudio Mola, Domenico Esposito, Vincenzo De Rosa, Piero De Luca, Paolo Graziano, Rosa Lastoria, Silvana Schioppa, Giuseppina Nugnes, Antonietta Ottaiano, Adele Passaro, Virginia Comune, Maria Rosaria Squillace, Fabiana Squillace, Antonella Torella, Maurizio Calenzo, Monica Sassi, Barbara Di Cereo, Clementina Esposito, Letizia Testa, Maria Palma, Adele D'angelo, Ida Catalano, Concetta Cosentino, Gabriella Clemente, Maria Domenica Torrombacco, Francesca Schiattarella, Maria Luisa Salvia, Gerardo Salzillo, Mariacarmela Iorio, Ersilia Montesano Maria Debora Belardo, Tiziana D'Aniello, Teresa Sasso, Nicola Di Muzio, Antonella Tafuri, Giovanni Aurilio, Teresa Orlando, Carmelina Patrì, Ferdinando Pirro, Marco Wolfler Calvo, Antonietta Cerrito, Angela Russo, Anna Molaro, Paola Vitolo, Nicolina Bova, Giulia Di Lorenzo, Roberta Di Iorio, Tommasina Paolella, Lea Celano, Carmela Testa, Antonietta Damiano, Rosalba Morese, Angela Sodano tutti compresi nella graduatoria finale del concorso per esami e titoli nella Regione Campania, per il reclutamento di 224 Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, graduatoria approvata e pubblicata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in data 18.12.2014 prot. AOODRCA 9248 ed in attesa di nomina e di assumere servizio;

LA SEZIONE

Viste le istanze del 16 e del 24 aprile 2015 presentate dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dai proff. nominati in epigrafe, di riesame del parere 715/2015 dell'11 marzo 2015 reso da questa II Sezione;

Vista la relazione del 17 luglio 2013 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Campania, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;

Visto il ricorso straordinario proposto con atto notificato il 25 febbraio 2013;

Visto il parere espresso nelle Adunanze del 20 novembre e del 18 dicembre 2013 e la conseguente nota di adempimento dell'Amministrazione prot. A00DRCA/3770 del 22.5.2014;

Visto il parere n. 715/2015 dell'11 marzo 2015 cit.

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Sergio Santoro;


Premesso:

Con il ricorso straordinario accolto con il parere715/2015 dell'11 marzo 2015 cit., le insegnanti Dorotea Rofrano, Maria Casaburi, Assunta Mancone e Luigina Ferrazzano chiedevano l'annullamento, previa sospensiva, del verbale n. 10 del 29 febbraio 2012 della prima Sottocommissione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Campania di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2011; chiedevano altresì l'annullamento della griglia di valutazione delle prove scritte, del verbale n. 12 del 20 gennaio 2012 della predetta Commissione giudicatrice, dei decreti adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico per la Campania del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e 30 ottobre 2012 con cui viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso, del decreto dello stesso direttore del 3 gennaio 2012, nonché di tutti i verbali della Commissione giudicatrice medesima.

Le originarie ricorrenti, avendo partecipato al citato concorso relativamente ai 224 posti per la regione Campania ed essendo state ammesse, a seguito della prova selettiva, alle prove scritte svoltesi il 14 e il 15 dicembre 2011, ma non alla prova orale, si dolevano di tale esito e deducevano plurime doglianze; con le prime due censure lamentano, con riguardo alle prove scritte, la violazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/90, nonché l'eccesso di potere sotto i profili dell'arbitrarietà, dell'irragionevolezza, dell'irrazionalità e della contraddittorietà e, infine, la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ciò in quanto ritengono di meritare un punteggio ampiamente favorevole sulla base peraltro del parere del prof. Vauro, presidente dell'associazione nazionale preside della provincia di Caserta, secondo cui la Commissione giudicatrice ha contraddetto il proprio operato dal punto di vista valutativo e ha espresso un giudizio globale stridente con la realtà contenutistica.

Con un'ulteriore censura, le ricorrenti ribadivano le doglianze già esposte relativamente all'assenza di corrispondenza tra le tracce e i criteri predisposti per la correzione degli elaborati, risultando le tracce vaghe e generiche, tali da consentire soluzioni opinabili e differenti operazioni interpretative.

Con riguardo alle griglie di valutazione le ricorrenti eccepivano, con la quarta censura, la violazione dei più volte citati articoli 12 della legge n. 487/94 e 3, comma 1, della legge n. 241/90, per erronea formulazione delle griglie di valutazione, poiché solo il raggiungimento della soglia dei 21/30 consente l'ammissione alla prova orale.

Con riguardo poi al giudizio analitico - descrittivo conclusivo, le ricorrenti, con la quinta censura, lamentavano l'eccesso di potere per difetto di motivazione, avendo la Commissione contravvenuto all'obbligo di esprimere una valutazione analitica effettivamente descrittiva del giudizio espresso.

Con riguardo ancora al verbale n. 12 del 20 gennaio 2012, le ricorrente deducevano la violazione del bando, l'illogicità, la disparità di trattamento, l'istruttoria carente e il difetto di motivazione, nonché la violazione del giusto procedimento. Ciò per la mancata indicazione, in ogni pagina del verbale, della firma di tutti e tredici i commissari con conseguente illegittimità e nullità del verbale medesimo. Con riguardo, poi, ai tempi di correzione degli elaborati, contestavano l'insufficienza del tempo destinato alla correzione di ogni singolo elaborato pari a 13 minuti di cui solo 6 o 7 destinati alla lettura e valutazione.

Le ricorrenti avevano infine, in via gradata, eccepito sulla composizione della Commissione esaminatrice relativamente alla violazione dell'articolo 35, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001 e alla violazione del D.P.R. n. 487/94 e degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ciò in quanto la dott.ssa Giuseppina Bonaiuto, per la sua posizione di esponente sindacale, non poteva far parte della Commissione giudicatrice e integrarla in base a quanto previsto dal citato articolo 35, visto che non si trovava in posizione di imparzialità. Simili impedimenti erano evidenziati altresì per la violazione dell'articolo 11 del D.P.R. n. 487/94 relativamente alla dott.ssa Antonietta Tartaglia e alla dott.ssa Alessandra Monda, entrambe docenti di un corso e di master di preparazione al concorso in questione, i cui frequentatori, in numero di nove, erano stati ammessi alla prova orale. Con altra censura in modo analogo, erano stati eccepiti i rapporti di colleganza e/o stretta collaborazione tra alcuni componenti della Commissione e i candidati, senza che i primi si fossero doverosamente astenuti. In particolare, il riferimento è alla menzionata dott.ssa Buonaiuto, dirigente scolastico di un istituto professionale di Nola dove insegnano 4 impiegati ammessi agli orali, nonché alla citata dott.ssa Sellitto, dirigente scolastico della scuola media statale "Verga" di Napoli di cui sono risultati ammessi agli orali cinque dipendenti.

Con la penultima censura, le ricorrenti rilevavano poi la presenza tra i commissari del dott. Angelo Francesco Marcucci, dirigente tecnico presso l'U.S.R. Campania, la cui moglie è risultata essere tra i candidati ammessi alle prove scritte e che il medesimo, nonostante l'obbligo di astensione, si è dimesso dalla Commissione, solo dopo che si erano già svolte le prove scritte del concorso.

Con l'ultima censura, infine, era dedotta la violazione del D.P.R. n. 140/2008 sul reclutamento dei dirigenti scolastici e lamentata la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ciò in quanto l'Amministrazione non aveva mai dato conto, nella motivazione della delibera di nomina della Commissione giudicatrice, delle competenze richieste ai dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici componenti della Commissione medesima, così come richiesto dall'art. 1, comma 618 del D.P.R. n. 140/2008; al contrario dal curriculum dei membri della Commissione medesima, mancavano, secondo le ricorrenti, tali specifiche competenze da ritenersi aggiuntive rispetto all'ulteriore requisito dei 5 anni di servizio come dirigente. L'Amministrazione, nella sua relazione istruttoria, aveva respinto ogni censura, ritenendo il gravame infondato. Erano poi acquisiti in via istruttoria:

 la circolare n. 11/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, richiamata nella relazione ministeriale;

 l'atto con il quale è stato preso atto delle dimissioni del dott. Angelo Francesco Marcucci da componente supplente della Commissione giudicatrice;

 con riferimento alla candidata dott.ssa Rosalia Manasseri documentati chiarimenti sulla sua attuale posizione concorsuale.

Con il parere cit., questa Sezione preliminarmente dava atto che era pervenuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la documentazione richiesta, dalla quale risultavano confermate le situazioni di incompatibilità rispettivamente rilevate nel gravame per la dott.ssa Buonaiuto e per il dott. Marcucci.

Quanto alla dott.ssa Buonaiuto risultava infatti acclarato, in relazione alle disposizioni della circolare n. 11/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, il ruolo di rappresentante sindacale della medesima rivestito all'atto della designazione a far parte della Commissione giudicatrice del concorso. Quanto al dott. Angelo Francesco Marcucci, l'Amministrazione riferente aveva trasmesso alla Sezione copia conforme della lettera di dimissioni dall'incarico di commissario supplente nella Commissione di concorso a dirigenti scolastici in argomento, con data 20.12.2011. Da tali premesse la Sezione faceva discendere la conferma delle incompatibilità della dott.ssa Buonaiuto e del dott. Marcucci a far parte della Commissione giudicatrice del concorso in contestazione e la conseguente illegittimità della composizione della Commissione stessa, come denunciato dalle ricorrenti con il sesto e nono motivo di impugnativa, con assorbimento delle residue censure. Nelle due istanze del 16 e del 24 aprile 2015, del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di riesame del parere di questa Sezione si rappresenta che il contenzioso nell'ambito del concorso in questione è sempre stato favorevole per l'Amministrazione. Si citano al riguardo alcune decisioni della sez. VI di questo Consiglio (23 settembre 2014 nn. 4789, 4792, 4793, 4794) tutte relative ai 224 posti banditi per la Campania, che hanno ritenuto infondate le situazioni di incompatibilità dedotte nei ricorsi, così motivando: "in relazione alla posizione del dott. Marcucci, è sufficiente rilevare, come correttamente posto in rilievo da primo giudice, che lo stesso svolgeva funzioni di supplente e non ha mai partecipato, prima delle dimissioni, ai lavori della commissione. Né varrebbe rilevare che il principio di imparzialità avrebbe imposto anche per assicurare la necessaria celerità dello svolgimento delle operazioni concorsuali, di dichiarare subito la ragione della incompatibilità. Il mancato espletamento delle funzioni ha impedito, in mancanza di elementi concreti dedotti dall'appellante, al commissario supplente di potere influenzare le scelte dell'organo collegiale di valutazione dei candidati. Il principio di imparzialità non è stato, pertanto, in concreto violato. Quanto alla posizione delle commissaria dott.ssa Giuseppina Buonaiuto, si afferma che l'art, 35 comma 1 lettera e) del d.lgs. 165/2001 prevede che i componenti delle commissioni di concorso non debbano essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. "L'interpretazione di questa normativa comporta la ponderazione dei due principi dell'imparzialità dell'azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici essendo necessario, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, il ricorso a criteri puntuali per l'applicazione dei divieti di partecipazioni alle commissioni di concorso (Sez. VI 1° giugno 2010 n. 3461, Sez. V 27 luglio 2002 n. 405". "La dott.ssa Buonaiuto, componente della terza sottocommissione, è stata nominata in ragione della sua qualifica di dirigente scolastico in servizio, e non come rappresentante sindacale. Tale ultima qualifica non le è, del resto, attribuibile data la non sufficienza della partecipazione, in rappresentanza della FLC CGIL all'osservatorio regionale di monitoraggio per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, evidenziata dagli appellanti. Diverso è, infatti, il concetto di "rappresentante sindacale" del quale l'art. 35 comma 3 del d.lgs. 165/2001 vieta la presenza nelle commissioni di concorso e che sconta la stabile partecipazione alle scelte del sindacato e l'appartenenza all'apparato organizzativo, rispetto alla partecipazione ad un organismo plurisoggettivo in rappresentanza del sindacato stesso, cioè quale portavoce delle relative istanze. Comunque, dal momento che all'accertamento dell'incompatibilità sarebbe necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della posizione di rappresentanza svolta per il sindacato (sez. VI 11 dicembre 2013 n. 594 e poiché, infine, la nomina in discorso è stata effettuata non dal sindacato e in ragione dell'appartenenza al sindacato, ma dal Direttore dell'USR in considerazione della qualifica professionale posseduta dalla dottoressa Buonaiuto, non può ravvisarsi l'illegittimità, sul punto, della composizione della commissione". Quanto alla partecipazione alla procedura concorsuale del dott. Marcucci, la VI Sez. nelle decisioni citt. del 2014 ha testualmente affermato che "La presenza del dottor Angelo Francesco Marcucci, coniuge della candidata Rosalia Manasseri (25 gennaio 1964, tra i componenti supplenti non inficia la legittimità della composizione della commissione, dato che tale soggetto non ha mai partecipato ai lavori e si è dimesso prima dell'espletamento delle prove orali".

Nella successiva istanza di riesame, l'amministrazione ribadisce che sul punto della legittimità dei provvedimenti impugnati si è ormai formato il giudicato di cui alle invocate decisioni della sez. VI di questo Consiglio (23 settembre 2014 nn. 4789, 4792, 4793, 479) tutte relative ai 224 posti banditi per la Campania, e che pertanto l'accoglimento del ricorso straordinario in oggetto determinerebbe un danno grave sia all'amministrazione stessa che ai controinteressati.

Nell'istanza di revisione presentata dai 65 proff. sopra indicati si lamenta altresì la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli esponenti e degli altri concorrenti che compaiono nella graduatoria finale del concorso approvata e pubblicata, come detto, con Decreto del Direttore Generate dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in data 18.12.2014 e si chiede che la Sezione voglia richiamare i pareri resi e provvedere ad integrare il contraddittorio alla luce del giudicato formatosi sulle sentenze della Sezione VI sopra indicate.

Considerato:

Le istanze di riesame indicate in epigrafe muovono in sostanza dal contrasto tra il parere di questa Sezione n. 715/2015 dell'11 marzo 2015 e le decisioni della VI Sezione citate nelle premesse (23 settembre 2014 nn. 4789, 4792, 4793, 4794), nella parte in cui in quest'ultime si disattendono due motivi viceversa accolti nel parere, come dettagliatamente descritto nelle premesse.

La Sezione, riservata ogni decisione sia in diritto che nel merito circa le istanze, ritiene preliminarmente che quest'ultime debbano essere comunicate agli originari ricorrenti ed ai controinteressati ed odierni esponenti in modo che tutti possano svolgere le proprie difese.

Pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, originario riferente nel ricorso straordinario, vorrà comunicare ai ricorrenti, ai controinteressati ed odierni esponenti nonché alla Presidenza della Repubblica, le istanze di riesame presentate dall'Ufficio Scolastico Regionale, fissando agli stessi un congruo termine per presentare memorie e controdeduzioni.

Infine, poiché le richieste di riesame presentate dall'Ufficio Scolastico Regionale si traducono in realtà in una nuova richiesta di parere su ricorso straordinario, proveniente da un organo periferico, diverso da quello che originariamente aveva chiesto il parere e che aveva riferito al Consiglio di Stato, lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vorrà trasmettere i suddetti adempimenti mediante una nuova relazione vistata dall'onorevole signor Ministro.

P.Q.M.

sospende ogni pronuncia sulle istanze di revisione del parere indicate in epigrafe, in attesa degli incombenti indicati in motivazione.


       
       
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE   
Sergio Santoro   
       
       
       
       

IL SEGRETARIO

Marisa Allega
Rispondi

Da: Inidoneo 37922/05/2015 22:08:07
il link:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=PGLQUGY6A5QGIYPN3SG2EP2YBQ&q=
Rispondi

Da: Illuminato22/05/2015 22:09:00
quindi ?
Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità22/05/2015 22:27:09
Come sono feliceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
felice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Inidoneo 379 22/05/2015 22:35:10
Ora è tutto più chiaro:
--Il "paracadute" non è per i Campani, come molti sostengono da tempo.
--La salvezza per gli idonei campani dovrà giungere dalla revisione del parere della II sez. del C.d.S.

Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità22/05/2015 22:36:44
Ora rivolgetevi anche al Ministro!!!!!!!!!!!!!!


AHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: per grillo22/05/2015 22:39:16
Nun hai capito niente.
Rispondi

Da: spiegatemi22/05/2015 22:42:50
ma se i dati comunicati dalle quattro nel loro ricorso non sono veritieri cosa succede a loro? pagano le spese o vengono denunciate per dichiarazioni mendaci ? ...scusate ma non ci sto capendo più niente
Rispondi

Da: xgrillo22/05/2015 22:50:34
se ho capito il parere non c'è più
Rispondi

Da: IL CONTE22/05/2015 22:54:40
concorso nullo.......grosso scandalo ahahahahahahhhhhhhhh
Rispondi

Da: IL CONTE22/05/2015 22:55:54
Illuminato    22/05/2015 22.09.00
quindi ?


concorso nullo....
Rispondi

Da: Si ripassa22/05/2015 22:57:50
la palla al Ministero............si prende tempo!
Rispondi

Da: per conte/grillo22/05/2015 22:59:49
Sei fuoriiiiiiiii
Rispondi

Da: IL CONTE22/05/2015 23:02:30
per conte/grillo    22/05/2015 22.59.49
Sei fuoriiiiiiiii

vedremo.......il tempo si sta avvicinando non riuscirete piu' a fermare niente.................ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Rispondi

Da: IL CONTE22/05/2015 23:04:00
w la giustizia
w la giustizia
w la giustizia
Rispondi

Da: IL CONTE22/05/2015 23:04:22
w la giustizia
w la giustizia
w la giustizia
Rispondi

Da: Illuminato22/05/2015 23:04:43
Capito, lo xanax non ha più effetto.
tozzi-fan
Rispondi

Da: IL CONTE22/05/2015 23:04:46
w la giustizia
w la giustizia
w la giustizia
Rispondi

Da: IL CONTE22/05/2015 23:04:48
w la giustizia
w la giustizia
w la giustizia
Rispondi

Da: IL CONTE22/05/2015 23:04:50
w la giustizia
w la giustizia
w la giustizia
Rispondi

Da: Conte aiutaci tu22/05/2015 23:07:19
Dopo la nullità del concorso,cosa succederà ?
Rispondi

Da: Illuminato22/05/2015 23:09:25
Cambiate psichiatra, ma da lunedì............
tozzi-fan
Rispondi

Da: per conte/grillo22/05/2015 23:12:16
Il conte e grillo sono la stessa persona scrivono sempre l'uno dopo l'altro. ..
Rispondi

Da: niente di niente22/05/2015 23:13:13
dopo " la nullità " proprio niente, forse dopo l'annullamento può succedere qualcosa, ma non chiedere aiuto al conte, chiedilo a una buona grammatica italiana, così quando leggi riesci a capire da te!
Rispondi

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