>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
75409 messaggi, letto 1419031 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, ..., 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514 - Successiva >>

Da: La sentenza della sesta sezione05/05/2015 20:46:19
del CDS non dice che la commissaria non è una sindacalista, ma sostiene la sua compatibilità affermando che ella non è stata scelta dal suo sindacato e comunque non in quanto sindacalista, ma in quanto esperta del settore.
Rispondi

Da: I legulei05/05/2015 20:48:44
Trovano sempre la pezza a colori !!!!!!!
Rispondi

Da: @XYK05/05/2015 20:49:37
allora?
Rispondi

Da: Bravo XYK05/05/2015 20:51:11
Quella di informare la Procura, a me sembra un'ottima idea.  Il mio convincimento e' che la Procura, se dovesse intravederne la necessità o l'opportunità, saprebbe come agire per mettere alle strette i mandanti e gli esecutori materiali  di questa ipotetica operazione di sabotaggio, se realmente in corso,  il cui fine potrebbe essere quello  di salvaguardare gli interessi di quel "sistema"  su cui essa sta svolgendo indagini da più di un anno.
Rispondi

Da: Domanda per i non idonei05/05/2015 20:57:52
Sapete per caso se l'avvocato M. si è lasciato convincere a cambiare casacca?
Sarebbe un duro colpo.

Rispondi

Da: Coda, non coda..05/05/2015 21:07:59
di questo abbiamo capito che non si può discutere. Abbiamo fatto un passo avanti. Non basta, adesso siamo tutti sullo stesso livello. E' inutile tergiversare e fare ipotesi stratosferiche. Supposizioni su supposizioni... Pure le osservazioni su oggi sono ridicole... bisogna prendere atto della realtà. Qua lo posso dire e lo dico. Qualcuna poi.. ha solo rabbia in corpo. Che prenda l'olio di ricino o si sfoghi in altro modo. Non si può discutere.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: @XYK05/05/2015 21:09:53
siamo in attesa della mail
Rispondi

Da: Domanda per i non idonei05/05/2015 21:17:48
Sapete per caso se l'avvocato M. si è lasciato convincere a cambiare casacca?
Qualcuno può rispondermi?


Rispondi

Da: il concorso?...05/05/2015 21:39:10
... Ei fu, ...
Rispondi

Da: Ma fatela05/05/2015 21:47:06
Calmare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: 5 stelle e politica05/05/2015 21:49:45
E vero che anche la madre di Di Maio è tra gli idonei?
Rispondi

Da: si05/05/2015 21:58:48
Rispondi

Da: Domanda per i non idonei05/05/2015 22:12:36
Sapete per caso se l'avvocato M. si è lasciato convincere a cambiare casacca?
Qualcuno può rispondermi, per favore?

Rispondi

Da: Domanda per i non idonei05/05/2015 22:20:01
Vado avanti all'infinito fin quando qualcuno non mi risponderà.

Rispondi

Da: Grillo parlante/Sincerità05/05/2015 22:22:34
                  FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA



Il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, novità legislative e osservazioni giurisprudenziali

di Giuseppe Morano

Il Ricorso straordinario al Capo dello stato è insieme al potere di grazia, uno degli ultimi istituti viventi di giustizia ritenuta, anche se, come vedremo, il decreto presidenziale posto a conclusione di questo rimedio, divenuto oggi giurisdizionale, è adottato pressoché proforma.

Difatti, il parere del Consiglio di Stato in sede di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, cautelare o di merito, ha natura giuridica assolutamente vincolante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1 del D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La norma è stata recentemente modificata dall'art. 69, comma 2, lett. b), della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha abrogato il comma 1, seconda parte, che prevedeva: "Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto".

In base al vecchio testo della norma il parere del Consiglio di Stato era disapplicabile con delibera del Consiglio dei Ministri e ciò, secondo molti, rendeva il ricorso straordinario rimedio più giustiziale che giurisdizionale

( nonostante i casi di modifica in tal senso deliberati dal Consiglio dei Ministri, siano stati ridottissimi, quasi inesistenti).

Attualmente, l'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 1199 del 1971, non consente la "disapplicazione" neanche da parte del Consiglio dei Ministri, con la conseguenza che il parere, di merito o cautelare, è ,oggi, assolutamente vincolante per l' atto finale di questa particolare procedura che ,oramai, ha natura ampiamente giurisdizionale.......


.......La norma dispone , nella sua nuova versione, che la decisione su Ricorso Straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, "conforme al parere del Consiglio di Stato"; da questa formulazione emerge la trasformazione del peso del parere nella fattispecie in esame. Nella precedente versione della norma, si trattava di un parere reso obbligatoriamente dal Consiglio di Stato al Ministro competente, ma superabile da una decisione politica del Consiglio dei Ministri; nella attuale formulazione, vi è, invece, un parere obbligatorio e vincolante per il Ministero competente, che non potrà più sollecitare l'intervento del Consiglio dei Ministri. In questa logica, il decreto presidenziale che chiude il procedimento, non potrà certamente più essere ricondotto nell'alveo degli atti sostanzialmente governativi.....
.........
Elemento che prima scoraggiava il semplice cittadino dall' adire questo rimedio (oltre alla su natura para-giurisdizionale ante Legge 69/2009), era la diffidenza verso un' istruttoria che essendo portata avanti dai vari Ministeri competenti, era ritenuta in astratto passibile di condizionamenti nei suoi esiti finali, a causa di possibili pressioni provenienti dai soggetti contro interessati più influenti.

Questa preoccupazione, è però già da tempo venuta meno, grazie ai numerosi interventi di rafforzamento del contraddittorio tra le parti ed alla concessione di ampi poteri di integrazione dell' istruttoria, consentiti al ricorrente per il tramite di memorie, osservazioni e deposito di documenti; inoltre è stata prevista anche la possibilità di depositare gli atti oggetto del ricorso direttamente al Consiglio di Stato per la decisione, nel caso in cui il ministero competente non ottemperi alla conclusione dell' istruttoria nei tempi allo stesso dalla legge assegnati (30giorni); è stata inoltre prevista la possibilità di ottenere tutela cautelare immediata e quella di agire in revocazione ex art. 395 c.p.c., istituti, questi, che rendono tale rimedio giurisdizionale assolutamente affidabile per le esigenze di giustizia del comune cittadino.
...................Oggi, però, col d.p.r. che chiude la procedura del ricorso straordinario, il Capo dello Stato recepisce e fa proprio il contenuto vincolante del parere emesso dal Consiglio di Stato agendo con funzione di mera legalità formale

.................Infine, restano da fare alcune osservazioni sugli strumenti di esecuzione del d.p.r. con cui sia stato deciso il ricorso straordinario. La nuova natura di rimedio giurisdizionale apportata dalla Legge 69/2009 attraverso la vincolatività del parere del Consiglio di Stato e la possibilità di sollevare questione di costituzionalità al giudice delle leggi, non può che avere come successivo corollario, la esperibilità del rimedio dell' ottemperanza nel caso di inerzia della P.A. avverso tale decisione in sede di ricorso straordinario.

E' anche e soprattutto la regola dell'alternatività a rendere necessaria l'esperibilità del ricorso in ottemperanza. Negare tale esigenza significherebbe negare una tutela piena ed effettiva al ricorrente vittorioso, in aperta violazione degli artt. 3, 24, 100 e 113 Cost., in quanto l'equivalenza sostanziale delle decisioni giurisdizionali e delle decisioni dei ricorsi straordinari impone di avvalersi di un identico rimedio per la loro esecuzione. Si è così costantemente ribadito il fondamentale principio di giustizia espresso dall'art. 2909 c.c.: la decisione medesima è cogente, acquista autorità di cosa giudicata e fa stato ad ogni effetto tra le parti con l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato medesimo.

Antecedentemente alle modifiche apportate al ricorso straordinario dalla Legge 69/2009, si osservava che la pretesa del ricorrente al pieno e corretto adempimento dell' atto decisorio da parte della P.A., non restava sfornita di tutela in quanto vi era la possibilità di rendere significativo il comportamento omissivo dell' amministrazione agendo verso la stessa con rituale diffida e se essa eventualmente ancora non adempiesse, ricorrendo in sede giurisdizionale allo strumento apprestato dall' art. 21bis della legge 241/1990 ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto con comminatoria dell' ordine di esecuzione; questo meccanismo, basato sulla precedente natura giustiziale del rimedio oggetto di analisi, era sicuramente di enorme aggravio per il ricorrente vittorioso e permetteva allo stesso di ottenere gli effetti utili della decisione finale solo dopo un nuovo giudizio su silenzio rifiuto dinnanzi al Tar con conseguente perdita dell' effetto tipico di celerità insito nel procedimento per ricorso straordinario.

.....Dunque, a parere di chi scrive, se la P.A. competente elude la decisione emessa a seguito di Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, il ricorrente può esperire il giudizio di ottemperanza così come disciplinato nel nuovo Codice del processo amministrativo.

Le cui nuove norme regoleranno il Processo davanti ai Tribunali Amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato a partire dal 16 settembre 2010, ciò a seguito dell' approvazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2010, n. 156.

Il nuovo Codice per le controversie amministrative ha recepito le indicazioni (contenute, appunto, nella Legge n. 69/2009) rivolte in particolar modo alla riorganizzazione del processo amministrativo allo scopo di implementare nel rito ordinario i due principi, spesso citati, con riguardo al procedimento per ricorso straordinario, ovvero, velocità ed efficacia.

In tal modo, il privato potrà ottenere l' esecuzione del giudicato presidenziale che definisce il ricorso straordinario avvalendosi del nuovo art. 114 del Codice del processo amministrativo.

Il quale statuisce che:

L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Al ricorso e' allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita', anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione; b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.

Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario ad acta.

Rispondi

Da: Estraneo agli schieramenti05/05/2015 22:44:29
Sono un docente  non concorrente nel 2011, interessato, eventualmente, al prossimo corso-concorso. Seguo con passione la vosta contorta vicenda, appassionante e piena i colpi di scena come un film d'azione.
Secondo me col caso del concorso campano si è venuto a creare un bel conflitto istituzionale. La II sez. del CdS non potrà fare la figuraccia di "reinterpretare" il parere recentemente espresso. Il ricorso al Capo dello Stato prevede che prima o poi venga emesso il DPR, che non può non annullare la procedura concorsuale. Lo scorso anno la VI sez. del CdS ha scritto la parola "fine" rispetto ai ricorsi, sbarrando la strada ai ricorrenti anche in caso di conseguenze penali gravissime a carico di concorrenti e commissari.
Come se ne viene fuori?
Può intervenire il potere legislativo (i politici), ma eventualmente solo dopo che sarà emanato il DPR, con la produzione di una sorta di "sanatoria" salva idonei/salva idonei+ricorrenti/salva tutti.
Mi domando, ...e se nel frattempo le indagini di GdF e Procura dovessero terminare e scoppiasse un grande scandalo che coinvolgesse tutta la commissione o parte di essa?


Rispondi

Da: codfish05/05/2015 22:45:19
Tutto chiarissimo. Resta il fatto che due sezioni del CdS si sono espresse in maniera diametralmente opposta sugli stessi fatti...Sarebbe interessante trovare qualche precedente di questo tipo.
Rispondi

Da: Da leggere con particolare attenzione05/05/2015 22:46:27
"...se la P.A. competente elude la decisione emessa a seguito di Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, il ricorrente può esperire il giudizio di ottemperanza così come disciplinato nel nuovo Codice del processo amministrativo."

Rispondi

Da: Domanda per i non idonei05/05/2015 22:56:12
Sapete per caso se l'avvocato M. si è lasciato convincere a cambiare casacca?
Qualcuno può rispondermi, per favore?
Rispondi

Da: 1 dubbio05/05/2015 23:26:05
ma secondo voi il 4° emendamento non ci espone al rischio di una diversa intepretazione dell'art. 114 ?
Rispondi

Da: @  codfish06/05/2015 06:36:49
La questione che tu poni è ben chiara agli "addetti ai lavori" .
Ti dico solo che non c'è conflittualità. Il concorso va annullato.

La politica non può riconoscere un'idoneità se questa non è stata mai conquistata (la nullità opera ex nunc) senza violare almeno 4 principi Costituzionali (art. 3- art. 97 ecc.).
Bisogna rivedere i compiti. Il tergiversare (tentativo di vanificare il parere, trovando situazioni compromissorie) e foriero di ulteriori conseguenze dannose per tutti.
Neanche se ne esce facendo veicolare il vecchio concorso nella procedura prevista per il nuovo. Vi dirò che, a tal proposito, a nulla può servire aver pubblicato la graduatoria definitiva (non si può riconoscere a coloro che in essa sono inseriti il diritto alla riserva del 20% senza violare l'art. 3 C e l'art. 97 C). Questo diritto spetta, di sicuro, legittimamente ai ricorrenti.

Chi dovesse pensare ad una sanatoria che vedrebbe privilegiati gli "idonei" a discapito degli altri concorrenti e sopratutto dei ricorrenti è in grosso errore di valutazione.
Rispondi

Da: @  codfish06/05/2015 06:55:26
Sorry è foriero
Rispondi

Da: Nessuna06/05/2015 07:09:12
interregionalità.
Rispondi

Da: Domanda per i non idonei 06/05/2015 08:03:42
Buongiorno!

Sapete per caso se l'avvocato M. si è lasciato convincere a cambiare casacca?
Qualcuno può rispondermi, per favore?
Rispondi

Da: qualcuno06/05/2015 09:25:41
dice solo la verità che gli conviene il parere contempla solo un accoglimento parziale che si può concretizzare in vari modi certo non con l'annullamento'a
Rispondi

Da: non arreso06/05/2015 10:50:55
A me sembra che la questione sia piuttosto chiara: è vero che il CdS si è espresso con due pareri opposti sulla stessa materia in tempi diversi, ma uno solo è il pronunciamento richiesto dal PdR e solo a questo il PdR deve attenersi nell'emanare il suo DPR! Paradossalmente, ma secondo il nostro ordinamento ciò è possibile perlomeno in via di principio, il PdR potrebbe non essere affatto a conoscenza, in via personale, del parere della VI sez. CdS, ma, comunque, anche se ne fosse a conoscenza, non cambierebbe nulla, per il semplice motivo che quel parere non era stato richiesto per un ricorso al Capo dello Stato e, quindi, non risulta, allo stato, vincolante per l'emanazione del DPR perché egli non deve assolutamente tenerne conto in quanto non richiesto da lui. Insomma, l'unico parere richiesto dal PdR per decidere su un ricorso a lui rivolto è quello della II sez. CdS, e solo quello risulta vincolante. Leggo di improbabili richieste di  cd. "revisioni" di tale parere, ma tale fantasiosa ipotesi non è assolutamente applicabile alla fattispecie in questione. Il parere non può in nessun modo essere rivisto nella sostanza: ergo, deve essere ripreso nel DPR così come è. Altra questione è, invece, quella dei tempi, che in genere non  sono proprio velocissimi. Ma, ditemi, l'USR potrebbe, secondo voi, procedere alle nomine dopo l'8 luglio se per quella data, malauguratamente, non fosse ancora stato emanato il DPR che annullerebbe, poi, tutto e costringerebbe, invece, l'USR stesso ad ottemperare alle disposizioni del DPR? A voi l'ardua sentenza...  
Rispondi

Da: @ qualcuno 06/05/2015 10:54:10
In realtà sono state accolte due censure, mentre altre due sono state assorbite.
Cosa pensi, che per annullare dovessero essere accolte tutte, ma proprio tutte, le censure?
Lo stesso assorbimento di alcune censure rilevanti ("volendo tacere...") testimonia che il CdS abbia considerato particolarmente gravi le due accolte, ritenendo che esse sole siano sufficienti a definire illegittima la commissione.

Rispondi

Da: Inidoneo 379 06/05/2015 11:04:12
@ non arreso

Visto che mi sembri più esperto di me im giurisprudenza, vorrei sapere se i "tempi non proprio velocissimi" sono regolamentati e se esiste una precisa scadenza.
Rispondi

Da: io sono non idoneo e ricorrente06/05/2015 11:34:56
Non so cosa sperare, l'annullamento non è l'optimum per nessuno.
La mia ds, molto vicina ai vertici usr, sostiene che i primi contratti saranno fatti a luglio e che l'ipotesi annullamento è impensabile.
In questo senso si era espresso qualcuno qui, credo marcodargento, e chiedo a chi ha notizie, anche di corridoio, di socializzarle.
Rispondi

Da: io sono non idoneo e ricorrente06/05/2015 11:36:35
Dimenticavo, la ds dice che si libereranno circa 700 posti in 3 anni in Campania.
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, ..., 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)