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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: Quando la smetti08/02/2015 17:17:03
di provocare risposte che non trovi nel computer ?
BASTA !!!
Ci sono altri modi per avere risposte !!!
Rispondi

Da: Per chi ha voglia di leggere:08/02/2015 17:20:31
SEQUESTRO PREVENTIVO
Art. 321 del Codice di Procedura Penale,
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell`esercizio dell`azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
2 bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca. (1)
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell`interessato quando risultano mancanti anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell`interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria .
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria .
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate .
(1) comma aggiunto dall'art.6, comma 3, L.27.03.01 n.97, in G.U. n. 80 del 05.04.01
Art. 322 (Riesame del decreto di sequestro preventivo) - 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell`art. 324 .
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 322 bis (Appello) - 1 Fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull'appello decide il tribunale in composizione collegiale il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell`art. 310 .
Art. 323 (Perdita di efficacia del sequestro preventivo) - 1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell`art. 240 c.p. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.
3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316. IMPUGNAZIONI
Art. 324 (Procedimento di riesame) - 1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall`art. 582. Se la richiesta è proposta dall`imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell`art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l`avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l`avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un`altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l`avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all`autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell`inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l`ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall`art. 127. Almeno tre giorni prima, l`avviso della data fissata per l`udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell`art. 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell`art. 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo il sequestro.
Art. 325 (Ricorso per cassazione) 
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l`imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge .
2. Entro il termine previsto dall`art. 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell`art. 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l`esecuzione della ordinanza.















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Da: Jeff hard08/02/2015 18:01:50
Guarda che io amo il tennis
Rispondi

Da: Nel tennis08/02/2015 18:03:35
Bravo!

....e lascia perdere gli omoni in mutandoni.
Rispondi

Da: La ragazza del luna park08/02/2015 18:11:47
Dite di voler venire da me, ma non è vero.
Rispondi

Da: Jeff hard08/02/2015 18:41:44
Anche se oggi è una giornata nera per il tennis italiano
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Da: Adesso si passa al tennis ?08/02/2015 19:10:26
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Da: Adesso si passa al tennis  ?08/02/2015 19:13:04
Ma il  significato qual è ?
boh !
Che strana selezione degli argomenti !
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Da: veniamo,veniamo 08/02/2015 21:33:48
indicati il percorso e siamo ben lieti di raggiungerli!!!!!

magari ripopoliamo le scuole..
Rispondi

Da: Domanda sciocca o intelligente fate voi08/02/2015 21:37:55
Sapete se la guardia di finanza ha fatto altre cose cautelari ?
Rispondi

Da: Domanda sciocca o intelligente fate voi08/02/2015 21:37:56
Sapete se la guardia di finanza ha fatto altre cose cautelari ?
Rispondi

Da: Domanda sciocca o intelligente fate voi08/02/2015 21:37:56
Sapete se la guardia di finanza ha fatto altre cose cautelari ?
Rispondi

Da: Domanda sciocca o intelligente fate voi08/02/2015 21:37:57
Sapete se la guardia di finanza ha fatto altre cose cautelari ?
Rispondi

Da: Domanda sciocca o intelligente fate voi08/02/2015 21:37:58
Sapete se la guardia di finanza ha fatto altre cose cautelari ?
Rispondi

Da: Chi sa08/02/2015 22:00:06
quando sarà pubblicata la graduatoria definitiva?
Rispondi

Da: non parte il nuovo concorso......08/02/2015 22:04:36
" C'è preoccupazione per la tempistica dell'avvio lavori per il nuovo concorso per Dirigenti scolastici 2015. Dopo un primo rinvio se ne rischia un secondo. 12 mesi solo per le prove concorsuali.

Innanzitutto la riforma, sui tavoli ministeriali, al momento, circolano soltanto bozze legate alla riforma della scuola. Si discute anche di valutazione, ma non del Decreto per il concorso a Dirigente.

La Commissione addetta che fa capo al Sottosegretario Faraone  non si riunisce da un mese e la cosa sta preoccupando i diretti interessati.

Un ulteriore rinvio renderebbe complessa, infatti, la gestione della tempistica legata alle prove al fine di assegnare ai vincitori il posto per settembre 2016.

Ricordiamo che, in origine, la pubblicazione del Decreto era prevista per dicembre 2014, data già rinviata al 31 marzo del 2015. A ciò si aggiunge che i tempi per lo svolgimento di tutte le prove è di circa 12 mesi, cui bisognerà aggiungere 4 mesi di corso e 2 di tirocinio.

La preoccupazione espressa da alcune forze sindacali riguarda la sovrapposizione con il concorso 2016, dato che negli intenti è di bandirne uno ogni anno per risolvere il problema delle scuole senza dirigenza. Se si continua a rimandare, il rischio è che bisognerà far slittare anche la tempistica del prossimo concorso: insomma, si perderà il treno già in partenza."

Se gli idonei di questo concorso non diventeranno ds, gli altri aspetteranno....come è ovvio.
Si fa la fila, come è normale, o pensavate che gli ultimi fossero i primi?


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Da: Jeff hard08/02/2015 22:25:08
Almeno si parla di qualcosa di interessante
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Da: Jeff hard08/02/2015 22:33:26
Icardiiiii
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Da: @ Domanda sciocca o intelligente fate voi09/02/2015 00:20:06
Azz...ma sei de coccio! O ci vuoi prendere per i fondelli? Di quali cose cautelari parli, se non ce lo dici come c...o puoi sperare in una risposta?
Rispondi

Da: @ Jeff hard09/02/2015 00:28:05
Di' la verità, quanti anni hai?
Tu NON sei un docente, vero?
Rispondi

Da: ththrgbth t t 09/02/2015 03:31:45
yh thnygb ft yhvnyhgnujyhn ythchvn yjhnúnytfgc xyg hn
Rispondi

Da: BASTA! ! ! !09/02/2015 09:09:11
Che si facciano presto i contratti a questi idonei e poi voltiamo pagina, chi vuole ricorrere ancora lo faccia e chi non vuole se ne stia a fare il docente oppure studi per il nuovo concorso.
Ma che il nuovo bando esca, io mi auguro che questa telenovela finisca presto.
Rispondi

Da: @ BASTA! ! ! !09/02/2015 11:49:35
Se tu non fossi una schiacciasassi ti domanderei :
Qual'è la tua proposta ?

Siccome sei una schiacciasassi che te lo chiedo a fa !!
Rispondi

Da: Jeff hard09/02/2015 15:48:55
Di quale sport vogliamo parlare ora?
Rispondi

Da: @ BASTA!!!09/02/2015 16:15:23
Se non si risolvono tutti i problemi che sono stati creati in questo concorso, non si potra' far partire il nuovo concorso, questa al momento e' l'unica certezza che c'e'. Altrimenti, di rimando in rimando vedremo trascorrere inutilmente il 2015!
Rispondi

Da: c''è un unico modo09/02/2015 17:13:01
per risolvere 'i problemi' di questo concorso...l'unico modo è azzerarlo!!!
Rispondi

Da: Roi de la bonne heure09/02/2015 17:55:55
Bonsoir mes amis, je suis arrivè. je suis retourné. Je suis Roi de la bonne heure. Tout le monde est felice perchè sa che porto la felicità, la gioia. Sono qua per ciò. Come si fa a non pensare come possa essere felice incontrarsi nella felicità ?
Il mondo non è infelice se tutti comprendono che la felicità non si compra e non si vende. E' un diritto. Come si fa a pensare che i primi non possano essere felici di essere primi senza altre persone dietro affiancati e difesi profumatamente. E' questo ciò che hanno chiesto e questo loro sarà dato. Come potrebbero non essere felici gli ultimi se saranno primi assieme agli esclusi ingiustamente ? Non vogliono questo ? La loro felicità è meritata perchè gli esclusi li accetteranno ben volentieri. Perchè loro saranno felici di essere primi dei primi.

À Bientôt mes chers amis

Avec la mia presenza le cose sono cambiate.
Bien, il comprend que le cose sono cambiate. Ci sarà la felicità dans tuot le monde.
Rispondi

Da: La Giustizia09/02/2015 18:02:27
Faccia il suo corso......

Il resto non conta.....
Rispondi

Da: La ragazza del luna park09/02/2015 18:33:08
Dite di non conoscere la strada per venire da me. Ma il percorso è noto a tutti.
Potrei dirvi piazza Primavera, 24 maggio, 25 Gennaio. Ma  Il presto viaggiare non vi fa  beccare il traffico.
C'è che ora io vivo bene   sapendo che prima o poi venite al luna park.
Rispondi

Da: D''accordo09/02/2015 19:20:14
                         09/02/2015 18.02.27
"La Giustizia   
Faccia il suo corso...... Il resto non conta....."

è giustissimo, noi stiamo aspettando con ansia l'esito delle indagini combattuti tra speranza e timore che tutto possa finire a tarallucci e vino. Quindi è nell'ordine delle cose che chi è dalla parte della ragione non può desiderare che la giustizia non faccia il suo corso. E' però anche vero, che un anno è già passato e ancora non si riesce a intravedere un barlume di luce in fondo al tunnel. Rivolgiamo perciò un accorato appello alla Procura della Repubblica affinché, acceleri, per quanto possibile, il suo lavoro.
Rispondi

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