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RIFORMA FORENSE: VIA LIBERA DELLA CAMERA, IL TESTO AL SENATO
159 messaggi, letto 3529 volte
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Da: ovvio che passer03/11/2012 15:24:02
l'obiettivo , neanche tanto celato, è uno solo: fermare le masse arrembanti di giovani praticanti. Questa legge l'hanno scritta e l'approveranno avvocati coi capelli bianchi e il conto in banca molto pingue, ed è ispirata unicamente dall'intento di salvaguardare i propri privilegi chiudendo il più possibile il mercato.

La lobby forense ce l'ha quasi fatta: manca solo una velocissima terza lettura in un Senato zeppo di avvocati senior.

Che merda di paese, è l'Italia!!!!!

Da: Tutti fregati!!!!!!03/11/2012 15:50:57
Riporto di seguito l'articolo 7 del ddl appena approvato dalla camera dei deputati (il Senato seguirà a brevissimo, ché c'è già l'accordo di TUTTI i gruppi parlamentari):

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni
giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il
provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la
prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco
su cui il candidato sostiene la prova.




Badate che non è più previsto alcun periodo transitorio, per cui, AL PIU' TARDI, i nuovi esami si terranno a partire dalla sessione 2013.

Chi può, si organizzi per Romania o Spagna!!!!!!!!

Da: Avvocato vero03/11/2012 20:06:11
....ragazzi con tutto il cuore, impegnatevi al massimo e cercate di superare l'esame quest'anno. Un abbraccio a tutti e tanto coraggio e forza.

Da: Metà avvocato03/11/2012 21:05:03
@ Avvocato vero
Grazie per l'incoraggiamento.

Da: RIFORMA VIOLA PRINCIPI COMUNITARI E COSTITUZIONE03/11/2012 23:11:36
http://www.altalex.com/index.php?idnot=5974

Riforma forense: attenti agli ostacoli costituzionali!
Articolo 03.11.2012 (Maurizio Perelli)
La Camera non spiana definitivamente la strada alla riforma forense: giovani e Costituzione i "punti critici".
E' non sono "punti critici" che possano pesare poco, anche per un Parlamento in vista di elezioni. Il 31 ottobre 2012 la Camera ha approvato il progetto di legge di riforma forense (atto Camera 3900A) che ora va all'esame del Senato per l'eventuale trasformazione in legge.
In vista di quella che si annunciava come l'ultima tappa della riforma forense alla Camera, la Commissione Bilancio non ha mutato il suo giudizio negativo sull'emendamento (Beltrandi 46.3) che era stato approvato dall'Assemblea, a larghissima maggioranza, nella seduta del 26 ottobre, e che raddoppiava le sessioni annuali (portandole da una a due) per sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Si trattava, di certo, di un emendamento coerente con la riduzione della durata della pratica forense e teso a rendere effettiva tale riduzione (oggi la decurtazione della durata della pratica forense è sostanzialmente resa inefficace dalla cadenza annuale dell'esame d'abilitazione). Ciononostante la Camera (pur di approvare in fretta la proposta di legge di riforma della professione forense?) "si è rimangiato", il voto della seduta del 26 ottobre con cui era stata approvata la doppia sessione annuale per l'esame di abilitazione. Ciò ha fatto decidendo lo stralcio dell'articolo 46 del testo al suo esame (articolo recante disposizioni generali relative all'esame di Stato per l'abilitazione e l'esercizio della professione di avvocato, così come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Beltrandi 46.3).
Il relatore del progetto di legge di riforma, On. Cassinelli, ha precisato che lo stralcio dell'articolo 46 non determina alcuna preclusione per le disposizioni del provvedimento relative all'esame di Stato ed ha fatto presente che la materia stralciata continuerà ad essere disciplinata, per ora, dal regio decreto legislativo 27 novembre 1933, n. 1578.
Va detto, al riguardo, che l'On. Beltrandi aveva suggerito all'Aula che si sarebbe potuto garantire facilmente la copertura finanziaria per la doppia sessione d'esame: sarebbe bastato consentire che la prova scritta valesse per sostenere più prove orali e con il relativo risparmio si sarebbe coperto ampiamente il costo dello svolgimento di due sessioni di esame l'anno anziché una. L'Aula, però, non ha ritenuto di valorizzare il suggerimento dell'On. Beltrandi e qualcuno ne ha tratto la convinzione che motivazione unica del dietro-front dei parlamentari non sia stata la mancanza di copertura finanziaria per l'organizzazione di una doppia sessione d'esami, bensì abbia contato, sul voto finale dei Deputati, soprattutto l'asserita esigenza di ostacolare l'aumento del numero degli avvocati (che in numerosi interventi in Aula è stato qualificato davvero eccessivo).
Non interessano, in questa sede, considerazioni sui motivi profondi del voto dei Deputati. E' innegabile, però, che a fronte della riduzione della durata della pratica, il permanere della cadenza solo annuale dell'esame di abilitazione integra una illogica e inaccettabile contromisura, una limitazione quantitativa all'accesso alla professione, perseguita attraverso il mantenimento di una organizzazione notoriamente inefficiente della selezione qualitativa. E' notorio, infatti, che spesso il candidato aspirante avvocato non riesce a conoscere il risultato della sua prova scritta in tempo per poter evitare di sottoporsi prudentemente alla successiva (con oneri economici certi e rilevanti - anche per lo Stato e non solo per i candidati- per l'organizzazione di tanto numerose prove scritte). Tale oggettiva limitazione quantitativa all'accesso rischia di porre in forse l'approvazione finale della legge da parte del Senato.
Ma è sugli "ostacoli costituzionali" che si frappongono alla promulgazione d'un testo di legge tal quale quello licenziato dalla Camera il 31 ottobre 2012 che occorre soffermarsi.
Ritengo, al riguardo, che tra le varie censure che, in base alla Costituzione si possono muovere all'articolato approvato dalla Camera, una vada analizzata per prima poiché, in forza della sua evidente fondatezza, potrebbe addirittura costringere il Presidente della Repubblica a non promulgare l'eventuale legge che il Senato approvasse nel medesimo testo passato alla Camera. L'evidentissima incostituzionalità sta nella previsione legislativa di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi.
Il giudice della disciplina degli avvocati e della tenuta dei loro albi, qualora il Senato approvasse il testo che gli perviene dalla Camera, si chiamerebbe ancora "Consiglio Nazionale Forense" ma la sua composizione sarebbe diversa dal passato e ciò ne farebbe un giudice sicuramente nuovo. Ricordo che la Costituzione impedisce che si creino ulteriori giudici speciali e prevede che quelli precostituzionali si sarebbero dovuti (rapidamente) "estinguere" a favore della giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo.
Ma non basta: se pure non si cambiassero (nell'eventuale legge di riforma che il Senato approvasse) le regole di nomina del CNF, rimanendo dunque in vigore quelle ancor oggi vigenti e risalenti a decenni addietro, ciò non basterebbe per ritenere che il medesimo CNF possa ancora riconoscersi giudice. La sua "provvista di giurisdizione" poteva, infatti, ritenersi "coperta" dalla sopravvivenza d'un ordinamento complessivo precostituzionale della professione forense ma non può certo sopravvivere ancora nel momento in cui l'ordinamento forense viene funditus "svecchiato". La giurisdizione speciale del CNF (che, a rigore, ben prima delle altre peculiarità del c.d. "ordinamento forense" sarebbe dovuta cadere coll'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) non può certo essere l'unica cosa che resta in piedi (ciò si dica in senso formale, perchè in senso sostanziale la riforma forense configurata dal progetto di legge Atto Camera 3900A è, a mio avvisio, un monumento al corporativismo quale mai se ne è eretto) della regolazione corporativa fascista della professione di avvocato.
Intanto il CNF si dice certo che il voto della Camera del 26 ottobre 2012 sul raddoppio delle sessioni annuali dell'esame d'abilitazione sia stato un incidente di percorso e che, atteso l'accordo della quasi totalità dei gruppi parlamentari, presto si chiuderà l'iter della riforma. Scopriremo rapidamente se così potrà essere, anche in considerazione delle censure mosse da non marginali settori dell'Avvocatura nei confronti d'una scelta riformatrice che sul governo dell'Avvocatura stessa (a partire dalle regole di elezione del CNF) non si astiene dall'intervenire sulle norme del 1933 ma, al contrario, le modifica ampiamente, a partire da precise scelte in tema di rappresentanza, e lo fa in una direzione che soprattutto i giovani avvocati non apprezzano affatto. Una domanda, comunque, mi pare legittima: la riforma forense deve andare avanti a tutta velocità a tutti i costi? Anche se i tanto blanditi giovani aspiranti avvocati "ci rimettono" e, perdendo una sessione d'esame, devono subire come una presa in giro la riduzione della durata della pratica? Anche se i giovani avvocati vedono respinte le loro richieste di moderne e autenticamente democratiche regole di rappresentanza per il governo dell'Avvocatura ?
Ma soprattutto, ribadisco, come potra' il senato non avvedersi del vizio capitale che affligge il progetto di legge di riforma forense approvato dalla camera il 31 ottobre 2012?
Come potra' non considerare impedimento insormontabile, ai fini d'una approvazione senza modifiche del testo che gli perviene dalla camera, l'evidente incostituzionalita' della previsione di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi?
Come potra' il senato non riconoscere che regolare in modo diverso dal passato la composizione del consiglio nazionale forense significa costituire quest'ultimo come nuovo giudice speciale, violando evidentemete il chiaro dettato della costituzione?
Come si puo' poi sperare che il capo dello stato promulghi una legge cosi' evidentemente incostituzionale?
(Altalex, 3 novembre 2012. Articolo di Maurizio Perelli)

Da: RIFORMA VIOLA PRINCIPI COMUNITARI E COSTITUZIONE03/11/2012 23:12:17
http://www.altalex.com/index.php?idnot=5974

Riforma forense: attenti agli ostacoli costituzionali!
Articolo 03.11.2012 (Maurizio Perelli)
La Camera non spiana definitivamente la strada alla riforma forense: giovani e Costituzione i "punti critici".
E' non sono "punti critici" che possano pesare poco, anche per un Parlamento in vista di elezioni. Il 31 ottobre 2012 la Camera ha approvato il progetto di legge di riforma forense (atto Camera 3900A) che ora va all'esame del Senato per l'eventuale trasformazione in legge.
In vista di quella che si annunciava come l'ultima tappa della riforma forense alla Camera, la Commissione Bilancio non ha mutato il suo giudizio negativo sull'emendamento (Beltrandi 46.3) che era stato approvato dall'Assemblea, a larghissima maggioranza, nella seduta del 26 ottobre, e che raddoppiava le sessioni annuali (portandole da una a due) per sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Si trattava, di certo, di un emendamento coerente con la riduzione della durata della pratica forense e teso a rendere effettiva tale riduzione (oggi la decurtazione della durata della pratica forense è sostanzialmente resa inefficace dalla cadenza annuale dell'esame d'abilitazione). Ciononostante la Camera (pur di approvare in fretta la proposta di legge di riforma della professione forense?) "si è rimangiato", il voto della seduta del 26 ottobre con cui era stata approvata la doppia sessione annuale per l'esame di abilitazione. Ciò ha fatto decidendo lo stralcio dell'articolo 46 del testo al suo esame (articolo recante disposizioni generali relative all'esame di Stato per l'abilitazione e l'esercizio della professione di avvocato, così come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Beltrandi 46.3).
Il relatore del progetto di legge di riforma, On. Cassinelli, ha precisato che lo stralcio dell'articolo 46 non determina alcuna preclusione per le disposizioni del provvedimento relative all'esame di Stato ed ha fatto presente che la materia stralciata continuerà ad essere disciplinata, per ora, dal regio decreto legislativo 27 novembre 1933, n. 1578.
Va detto, al riguardo, che l'On. Beltrandi aveva suggerito all'Aula che si sarebbe potuto garantire facilmente la copertura finanziaria per la doppia sessione d'esame: sarebbe bastato consentire che la prova scritta valesse per sostenere più prove orali e con il relativo risparmio si sarebbe coperto ampiamente il costo dello svolgimento di due sessioni di esame l'anno anziché una. L'Aula, però, non ha ritenuto di valorizzare il suggerimento dell'On. Beltrandi e qualcuno ne ha tratto la convinzione che motivazione unica del dietro-front dei parlamentari non sia stata la mancanza di copertura finanziaria per l'organizzazione di una doppia sessione d'esami, bensì abbia contato, sul voto finale dei Deputati, soprattutto l'asserita esigenza di ostacolare l'aumento del numero degli avvocati (che in numerosi interventi in Aula è stato qualificato davvero eccessivo).
Non interessano, in questa sede, considerazioni sui motivi profondi del voto dei Deputati. E' innegabile, però, che a fronte della riduzione della durata della pratica, il permanere della cadenza solo annuale dell'esame di abilitazione integra una illogica e inaccettabile contromisura, una limitazione quantitativa all'accesso alla professione, perseguita attraverso il mantenimento di una organizzazione notoriamente inefficiente della selezione qualitativa. E' notorio, infatti, che spesso il candidato aspirante avvocato non riesce a conoscere il risultato della sua prova scritta in tempo per poter evitare di sottoporsi prudentemente alla successiva (con oneri economici certi e rilevanti - anche per lo Stato e non solo per i candidati- per l'organizzazione di tanto numerose prove scritte). Tale oggettiva limitazione quantitativa all'accesso rischia di porre in forse l'approvazione finale della legge da parte del Senato.
Ma è sugli "ostacoli costituzionali" che si frappongono alla promulgazione d'un testo di legge tal quale quello licenziato dalla Camera il 31 ottobre 2012 che occorre soffermarsi.
Ritengo, al riguardo, che tra le varie censure che, in base alla Costituzione si possono muovere all'articolato approvato dalla Camera, una vada analizzata per prima poiché, in forza della sua evidente fondatezza, potrebbe addirittura costringere il Presidente della Repubblica a non promulgare l'eventuale legge che il Senato approvasse nel medesimo testo passato alla Camera. L'evidentissima incostituzionalità sta nella previsione legislativa di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi.
Il giudice della disciplina degli avvocati e della tenuta dei loro albi, qualora il Senato approvasse il testo che gli perviene dalla Camera, si chiamerebbe ancora "Consiglio Nazionale Forense" ma la sua composizione sarebbe diversa dal passato e ciò ne farebbe un giudice sicuramente nuovo. Ricordo che la Costituzione impedisce che si creino ulteriori giudici speciali e prevede che quelli precostituzionali si sarebbero dovuti (rapidamente) "estinguere" a favore della giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo.
Ma non basta: se pure non si cambiassero (nell'eventuale legge di riforma che il Senato approvasse) le regole di nomina del CNF, rimanendo dunque in vigore quelle ancor oggi vigenti e risalenti a decenni addietro, ciò non basterebbe per ritenere che il medesimo CNF possa ancora riconoscersi giudice. La sua "provvista di giurisdizione" poteva, infatti, ritenersi "coperta" dalla sopravvivenza d'un ordinamento complessivo precostituzionale della professione forense ma non può certo sopravvivere ancora nel momento in cui l'ordinamento forense viene funditus "svecchiato". La giurisdizione speciale del CNF (che, a rigore, ben prima delle altre peculiarità del c.d. "ordinamento forense" sarebbe dovuta cadere coll'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) non può certo essere l'unica cosa che resta in piedi (ciò si dica in senso formale, perchè in senso sostanziale la riforma forense configurata dal progetto di legge Atto Camera 3900A è, a mio avvisio, un monumento al corporativismo quale mai se ne è eretto) della regolazione corporativa fascista della professione di avvocato.
Intanto il CNF si dice certo che il voto della Camera del 26 ottobre 2012 sul raddoppio delle sessioni annuali dell'esame d'abilitazione sia stato un incidente di percorso e che, atteso l'accordo della quasi totalità dei gruppi parlamentari, presto si chiuderà l'iter della riforma. Scopriremo rapidamente se così potrà essere, anche in considerazione delle censure mosse da non marginali settori dell'Avvocatura nei confronti d'una scelta riformatrice che sul governo dell'Avvocatura stessa (a partire dalle regole di elezione del CNF) non si astiene dall'intervenire sulle norme del 1933 ma, al contrario, le modifica ampiamente, a partire da precise scelte in tema di rappresentanza, e lo fa in una direzione che soprattutto i giovani avvocati non apprezzano affatto. Una domanda, comunque, mi pare legittima: la riforma forense deve andare avanti a tutta velocità a tutti i costi? Anche se i tanto blanditi giovani aspiranti avvocati "ci rimettono" e, perdendo una sessione d'esame, devono subire come una presa in giro la riduzione della durata della pratica? Anche se i giovani avvocati vedono respinte le loro richieste di moderne e autenticamente democratiche regole di rappresentanza per il governo dell'Avvocatura ?
Ma soprattutto, ribadisco, come potra' il senato non avvedersi del vizio capitale che affligge il progetto di legge di riforma forense approvato dalla camera il 31 ottobre 2012?
Come potra' non considerare impedimento insormontabile, ai fini d'una approvazione senza modifiche del testo che gli perviene dalla camera, l'evidente incostituzionalita' della previsione di un nuovo giudice speciale della disciplina forense e della tenuta degli albi?
Come potra' il senato non riconoscere che regolare in modo diverso dal passato la composizione del consiglio nazionale forense significa costituire quest'ultimo come nuovo giudice speciale, violando evidentemete il chiaro dettato della costituzione?
Come si puo' poi sperare che il capo dello stato promulghi una legge cosi' evidentemente incostituzionale?
(Altalex, 3 novembre 2012. Articolo di Maurizio Perelli)

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Da: domandina04/11/2012 15:37:45
E la regola sulla continuità professionale come la mettiamo???

Semplice, vogliono evitare che i giovani 30enni Avvocati si mettano in proprio. Con la riforma saranno costretti a "dipendere" dagli Avvocati più datati per moltissimi anni.

La norma però potrà essere facilmente elusa dato che nella valutazione della continuità è stabilito che si prescinde dal reddito. Pertanto.....multe di amici e parenti impugnate a valanga, pur di dimostrare un po' di continuità i primi anni!!!

Poveri noi...............

Da: Io vado in Spagna XCHE'':04/11/2012 15:56:50
Art 41:
1.    Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta

presso uno studio professionale, consiste

altresì nella frequenza obbligatoria e con

profitto, per un periodo non inferiore a

ventiquattro mesi, di corsi di formazione di

indirizzo professionale tenuti da ordini e

associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti

previsti dalla legge.

Art 47 ''Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurispruenziali''
Sono materie di esame (n.d.r. orale) il diritto civile e il diritto penale nonchè le due procedure relative; l'ordinamento e la deontologia forense. A scelta il candidato sceglierà altre due materie tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento penitenziario e giudiziario.

Da: Allora sono fuori!04/11/2012 16:54:15
I miei amici e parenti non prendono multe!!

Da: metodo boffo04/11/2012 18:57:21


http://www.movimentoforense.it/politica_forense/Voci/2012/11/4_ESAME_DI_ABILITAZIONE,_NO_AI_CODICI_COMMENTATI.html


Il nuovo divieto di utilizzo dei codici annotati: l'appiattimento dell'abilitazione alla professione d'avvocato con l'esame di magistratura.

L'esame di stato per l'esercizio della professione forense, a differenza di quello da magistrato, è un esame abilitativo.

Qual è la differenza tra i due, in estrema sintesi?
L'aspirante legale, con l'ausilio degli strumenti a sua disposizione, tra i quali rientra il codice annotato con la Giurisprudenza, deve dare atto, in sede d'esame, di saper agevolmente affrontare un caso pratico alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, riproducendo, di conseguenza, la realtà quotidiana che l'avvocato si trova ad affrontare.
Differentemente, l'esame da magistratura ordinaria è un concorso pubblico ove l'aspirante magistrato si esprime dando libero sfogo alla sua cultura giuridica con le proprie conoscenze dottrinali e giurisprudenziali in tre elaborati teorici.

Con la proposta appena approvata dalla Camera di nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, viene eliminata la possibilità per l'aspirante avvocato di poter utilizzare codici commentati o annotati con la giurisprudenza, per la risoluzione dei casi pratici a lui sottoposti.
Si richiede, in definitiva, al giovane praticante una preparazione giuridico dottrinale pari a quella dell'aspirante magistrato.
Il divieto all'utilizzo dei codici annotati porterà, oltre ad una elevazione del livello di difficoltà dell'esame di stato all'esercizio della professione forense oltre che della stessa pratica in quanto sono state rese obbligatorie le Scuole Forensi accanto alla pratica in uno studio. Di conseguenza la stessa natura dell'esame di abilitazione e della professione verrà a snaturarsi per appiattirsi.

Nell'auspicare una sua modifica al Senato, proponiamo il nostro programma per l'esame di abilitazione:
âˆ'introduzione dell'informatica tramite la predisposizione di computer collegati, tramite rete protetta e criptata, solo e direttamente con l'Ordine prescelto per la correzione, come previsto dalla riforma Castelli, con conseguente redazione dei compiti telematica (così come avviene correntemente in tutti gli studi legali e come il Movimento Forense propone con l'incremento dell'utilizzo dello strumento del Processo Civile Telematico):
âˆ'previsione un tempo limite di non oltre tre mesi per la correzione degli elaborati (in modo tale da porre nelle condizioni il praticante bocciato di prepararsi entro la sessione seguente);
âˆ'utilizzo dei codici con commento giurisprudenziale come sempre accaduto;
âˆ'non obbligatorietà delle Scuole Forensi per non far sostenere al praticante in difficoltà economiche oneri insostenibili e per non far rendere l'accesso alla professione forense un accesso per censo ma per merito.

Il Movimento Forense Giovani Nazionale lancerà a breve una raccolta di firme al fine di cercare di sensibilizzare i Senatori su questa problematica.

Andrea Terraneo e Diego Franchini
Responsabili Nazionali del Movimento Forense Giovani

Da: ciao...05/11/2012 08:39:22
ma come si fa a prevedere un periodo di 24 mesi di un corso di formazione se il tirocinio dura 18 mesi? e, soprattutto, chi ha l'esame l'anno prossimo e ha Gia' fatto  dei mesi di tirocinio, non puo' mica adesso mettersi a fare sta formazione per qualche mese( se passa questa reformat e viene applicata dal prossimo esame)..

Da: ciao...05/11/2012 08:39:22
ma come si fa a prevedere un periodo di 24 mesi di un corso di formazione se il tirocinio dura 18 mesi? e, soprattutto, chi ha l'esame l'anno prossimo e ha Gia' fatto  dei mesi di tirocinio, non puo' mica adesso mettersi a fare sta formazione per qualche mese( se passa questa reformat e viene applicata dal prossimo esame)..

Da: hu hu hu05/11/2012 09:36:45

- Messaggio eliminato -

Da: LESAME05/11/2012 10:00:17

- Messaggio eliminato -

Da: Pernylla05/11/2012 11:19:51
Se non ho capito male, l'art. 49 prevede che si applichi il "nuovo" esame trascorsi due anni dall'entrata in vigore della riforma.
Quindi per le sessioni 2012 e 2013 si dovrebbe ancora fare con il vecchio metodo (codici annotati e materie a scelta).
Comunque...è una vergogna!!!

Da: boromir 05/11/2012 11:44:49
Esatto l'art. 50 dispone per due anni il periodo transitorio.....speriamo che in questi due anni venga dichiarata incostituzionale la legge o avvenga un cambiamento forte.

Da: Demetra8805/11/2012 14:37:43
Da qui a due anni parte una mega rivoluzione, se nn parte da qui a due mesi..

Da: dantius05/11/2012 16:18:55

- Messaggio eliminato -

Da: Sconcertato!05/11/2012 17:10:18
MA E' TANTO DIFFICILE METTERE IL NUMERO CHIUSO A GIURISPRUDENZA?
GLI ESAMI CON I CODICI SENZA COMMENTI NON RISOLVONO IL NUMERO DEGLI AMMESSI ALLA PROFESSIONE FORENSE, PERCHE' MAL COMUNE MEZZO GAUDIO E SI ABBASSERA' PER TUTTI LA QUALITA' DEI COMPITI, QUINDI PRIMA NE PASSAVANO 1000 DOPO TORNERANNO A PASSARNE 1000!
L'UNICA, MA PROPRIO UNICA SOLUZIONE AI MALI DELL'AVVOCATURA E' L'INTRODUZIONE DEL NUMERO CHIUSO ALL'UNIVERSITA'.

Da: NikePOT 05/11/2012 17:13:43
ragazzi cosa aspettiamo a fare uan bella ribellione??? così non possiamo piuù lavorare epoi questo cazzo di esame diventerà più difficile di un concorso in magistratura o mi sbaglio????

Da: Sconcertato!05/11/2012 17:22:23
@NikePOT........ Ma quale ribellione???? l'esame comunque lo si passerà, perché senza copiare la qualità diminuirà per tutti!
Fai, invece, la ribellione per ottenere il numero chiuso a giurisprudenza, che è l'unica cosa che serve!

Da: Sconcertato!05/11/2012 17:24:48
Unica cosa tra l'altro non prevista!

Da: nazareth8505/11/2012 17:38:26

- Messaggio eliminato -

Da: x tutti05/11/2012 17:52:19
Guardate che comunque la doppia sessione di esami è stata approvata da tutti i deputati (quasi all'unanimità...) in data 26 ottobre 2012;

per tale motivo nella successiva seduta del 31 ottobre, l'art. 46 è stato artatamente stralciato, in quanto così com'è stato riformulato (a seguito dell'emendamento Beltrandi), non si coordina più con gli articoli successivi (da 47 a 50 e 68 clausola di invarianza finanziaria) riguardanti l'esame di stato.

Questi ultimi articoli sono stati, infatti, prima accantonati nella seduta del 26 ottobre, poi approvati, in seguito allo stralcio dell'articolo 46, nella seduta del 31 ottobre.

Comunque i deputati hanno votato favorevolmente l'emendamento della doppia sessione, e l'articolo 46 nella nuova formulazione è stato approvato dalla Camera dei deputati, per cui non è possibile stralciarlo dal testo definitivo o fingere che non sia stato approvato o che non sia mai esistito, al più potrebbe emendarlo nella successiva lettura il Senato.

E' il CNF che vuole fare una forzatura a tutti costi
a danno dei giovani....

Colleghi, potete consultare il testo ufficioso della controriforma, approvato dalla Camera su altalex

Da: PROTESTIAMO UNITI X LA NON APPROVAZIONE AL SENATO05/11/2012 17:55:44
INVIATE  E FATE INVIARE FAX DI PROTESTA RISPETTIVAMENTE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SEVERINO CONTRO LA RIFORMA, SCRIVENDO:

"NO ALLA CONTRORIFORMA FORENSE ALFANO-BONGIORNO"

AI NUMERI
06/67793543 E 06/6889795

NON SIAMO PIU NEL 1933 SIAMO NEL 2012,

VOGLIAMO CONCORRENZA E LIBERO MERCATO APERTO A TUTTI I GIOVANI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA:

COLLEGHI TUTTI, PROTESTIAMO DEMOCRATICAMENTE E FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE!

NON LASCIAMO CHE SI PRENDANO IL NOSTRO FUTURO!!!

Da: ultor24/11/2012 20:32:48
la legislatura si chiude il 18 gennaio 2013.
Vuoi vedere che con tutte le leggi da approvare, quella forense
finisce nel binario morto?

Da: Ma perché tutto ''sto casino ???24/11/2012 21:23:34
Si sa che molti candidati riescono a connettersi ad Internet durante l'esame.
Quindi, a che vi servono i codici commentati ??????????????????

Da: Il...24/11/2012 21:26:10
...problema grave è, semmai, un'altro: l'obbligo di iscriversi alla Cassa forense dopo l'iscrizione all'Albo.
Questa norma farà strage di piccoli e neo Avvocati !!!!!!!!!!!!!

Da: Correggo...24/11/2012 21:27:31
...il refuso: volevo scrivere "un altro" (senza apostrofo) !!!

Da: Notizie24/11/2012 21:49:44

CNF - COMUNICATO STAMPA 24 novembre 2012

Avvocatura, Alpa (CNF): "Il Congresso chiede la riforma forense in questa legislatura. Guardiamo fiduciosi al Senato"
Il presidente del Consiglio nazionale forense esprime grande soddisfazione per la mozione approvata oggi ad ampissima maggioranza dal Congresso nazionale forense (747 si, 21 astenuti e 308 no) che chiede l'immediata approvazione della riforma dell'ordinamento professionale nel testo approvato dalla Camera dei deputati

Bari 24/11/2012. "L'Avvocatura oggi ha posto il primo mattone ri-fondante per il recupero della sua dignità e della sua centralità nell'amministrazione della giustizia al servizio dei cittadini, in condizioni di autonomia e indipendenza".
Così il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, commenta la delibera assunta oggi a grandissima maggioranza (747 si, 21 astenuti e 308 no) dal XXXI Congresso nazionale forense, che si chiude oggi a Bari.
"Ora guardiamo fiduciosi al Senato, dove la riforma è in commissione giustizia, augurandoci che si possa concludere quanto prima l'iter parlamentare che ha impegnato il Parlamento per quattro anni", ha riferito Alpa. "Ci conforta che oggi il presidente del Senato Renato Schifani ha manifestato favore verso questo risultato".

Per il presidente Alpa, il dibattito che l'Avvocatura ha condotto in questi tre giorni di lavoro è stato ricco di spunti ed è stato suggellato da una delibera adottata a larghissima maggioranza, che testimonia  l'impegno delle componenti istituzionali e associative a convergere verso posizioni unitarie.

"Ora guardiamo con fiducia al Senato. L'approvazione definitiva della riforma forense è un punto di partenza per un ulteriore lavoro verso il rafforzamento della nostra professione, per fare in modo che i giovani possano riacquistare fiducia nel loro futuro professionale in un mercato corretto e non governato dai potentati economici. Ulteriore lavoro che l'Avvocatura affronterà con spirito unitario", conclude Alpa.

Il testo della riforma forense riconosce la rilevanza giuridica e sociale della funzione difensiva cui è collegato l'ordinamento forense ed enuncia le garanzie di indipendenza e autonomia degli avvocati: premesse indefettibili per una piena difesa dei diritti dei cittadini. Le principali novità: le associazioni multidisciplinari e le società senza soci di capitale; il rafforzamento del segreto professionale; le specializzazioni e l'affermazione del ruolo delle associazioni forensi specialistiche; l'aggiornamento continuo; l'assicurazione obbligatoria; la libera determinazione dei compensi, la trasparenza sulla complessità dell'incarico, le informazioni ai clienti; la rappresentanza di genere; la corresponsione di un compenso ai praticanti.

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