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MINISTERO ISTRUZIONE - 230 POSTI - FUNZ. AMM/GIUR/CONTABILE
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Da: LP04/04/2013 17:46:26
bravo idoneo 71!
Rispondi

Da: -7104/04/2013 23:05:11
La scadenza della grad. Soc...
Rispondi

Da: - 7105/04/2013 02:09:44
eppoi ci attacchiamo al tram?
Rispondi

Da: x -7105/04/2013 10:40:22
yes we can!
Rispondi

Da: x claudia 2 TOSCANA05/04/2013 15:27:50
i 3 scorrimenti non hanno ancora ricevuto la raccomandata te lo dico perchè io sono uno dei tre, accetto, ma non ho ricevuto niente!
Rispondi

Da: claudia 205/04/2013 16:11:03
grazie per la notizia se puoi tienimi informata per eventuale rinuncia degli altri!!!
Rispondi

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Da: FIRMATE TUTTI06/04/2013 14:11:48
http://referendum.articolo33.org/firma-lappello/
Rispondi

Da: Idoneo speranzoso07/04/2013 21:52:03
So per certo che una vincitrice della sede centrale, che è tra quelli mandati al dipartimento dell'Università, sta formalizzando la rinuncia all'impiego. Ora che succede? Chiameranno un idoneo al posto suo?
Rispondi

Da: x idoneo speranzoso08/04/2013 09:27:01
Se ha fatto decorrere il periodo di prova, purtroppo non succedera' niente. il posto è perso perchè e' come se ci fossero state le dimissioni della vincitrice. Se invece il periodo di prova non è trascorso, scorreranno la graduatoria e chiameranno un alltro idoneo. Tuttavia, se la graduatoria non scorrera' , ci sara comunque un posto libero in piu' da coprire con l'evetuale scorrimento di tutta la graduatoria del concorso da 230. Il problema e' che il Miur non vuole esaurire la graduatoria e vuole primariamente prendere vincitori ed idonei del concorso illegittimo da 20 e poi fare eventualmente un nuovo concorso. Pazzesco! Speriamo, innanzitutto, che il nuovo Governo prolunghi la vigenza delle graduatorie al 31/12 e poi che sancisca l'obbligo di esaurire le graduatorie vigenti prima di bandire altri concorsi o fare inciuci tipo il concorso da 20, altrimenti per noi sara' una grossa fregatura.
Rispondi

Da: jikkkk08/04/2013 12:27:00
chi ti ha detto che prima di scorrere la nostra vogliono prendere quelli del concorso da 20?
se ci sono fonti attendibili bene, altrimenti non fate altro che spargere ansia a chi è in attesa a casa. non sparate cazzate
Rispondi

Da: max08/04/2013 12:57:32
si, ma in sede centrale, a che n. sono arrivati?
Rispondi

Da: pippi73 08/04/2013 13:20:51
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo....
Ho chiamato io verso le 13 e mi hanno detto che sono arrivati al 59!!!
Io poco più giù!!!!!
Rispondi

Da: uyui08/04/2013 14:04:35
ma scorreranno ancora o hanno completato i 38 posti?
Rispondi

Da: uyui08/04/2013 14:05:27
cmq il periodo di prova ancora non è terminato. dura 4 mesi no??
Rispondi

Da: Mah08/04/2013 15:02:43
Che numero chiamate ? Io sono giorni che tento di mettermi in contatto con la Dott.ssa Proietti e il telefono squilla inesorabilmente libero...

Continuo ad apprendere che avrebbero chiamato fino ad  una posizione che mi vedrebbe dentro eppure a me non è giunta alcuna comunicazione in merito, boh
Rispondi

Da: pippi73 08/04/2013 15:44:31
Io ho chiamato questo numero: 0658492658 ed ho parlato con la signora Proietti.
Rispondi

Da: Mah08/04/2013 15:47:02
Si, ti confermo parlato ora anche io
Hanno chiamato fino al 59 ma con dei riservisti che sono passati avanti, ci sono comunque altri due rinunciatari quindi almeno altri due scorrimenti
Rispondi

Da: tosco11/04/2013 11:34:22
quindi in toscana sono fermi al 23?! mah
Rispondi

Da: ...11/04/2013 14:25:25
in toscana sono al 26!
Rispondi

Da: pippaconilbrodo12/04/2013 17:29:58
nessuna novità sulla scadenza della graduatoria?
la posticipano al 31 dicembre 2013?
Rispondi

Da: claudia 215/04/2013 08:09:32
E' stato chiamato il  n. 26 in toscana?
Rispondi

Da: xx15/04/2013 11:42:09
ciao a tutti come state? spero bene, sono la 55ima in  graduatoria per l'amministrazione centrale ed ho appena inviato un fax di rinuncia alla presa di servizio per un posto part time. ho telefonato ma non ho parlato con la proietti, ma con una collega, mi ha confermato che procederanno pertanto ad un ulteriore scorrimento. quindi in teoria dovrebbero chiamare il 60imo adesso. un caro saluto a  tutti e in bocca la lupo!
Rispondi

Da: x tutti15/04/2013 12:10:16
Nuovo concorso o scorrimento delle graduatorie? Risponde l'Adunanza Plenaria
Consiglio di Stato , adunanza plenaria, sentenza 28.07.2011 n° 14 (Francesco Logiudice)
Ai sensi dell'articolo 99, comma 5, del codice del processo amministrativo, l'Adunanza Plenaria enuncia il principio di diritto espresso nella motivazione della presente decisione, così riassunto: "In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti".
Con il precipitato in esame, i giudici di Piazza Capo di Ferro, in virtù del proprio potere nomofilattico positivizzato dal D.Lgs. 104/2010 - esercitabile sia nelle ipotesi in cui la pronuncia assume contenuto meramente processuale, sia nelle eventualità in cui la decisione incide sul merito della controversia, ma si incentra su un tema logicamente pregiudiziale rispetto a quello oggetto del deferimento - intervengono sulla vexata quaestio concernente la necessità o meno di motivare la scelta di indire un nuovo concorso piuttosto che utilizzare una graduatoria ancora valida ed efficace.
La Plenaria, inoltre, affronta anche la tematica del periodo di efficacia delle graduatorie concorsuali alle luce dell'attuale contesto normativo, ripercorrendo, per tappe, le sue evoluzioni.
Ambito temporale di operatività del periodo di efficacia delle graduatorie
Il punto di partenza è costituito dall'articolo 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall' dall'articolo unico, della legge 8 luglio 1975, n. 305.
La disposizione de qua recita:
"L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.
Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere.
Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa".
Il disegno normativo originario è caratterizzato, pertanto, dalla tipizzazione dell'ambito oggettivo di operatività dell'istituto, riferito alle sole ipotesi della disponibilità dei posti al momento dell'approvazione della graduatoria o, soltanto per i casi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, anche nel biennio successivo.
È apparso significativo, nella formulazione della norma, anche il riferimento letterale alla "facoltà", attribuita all'amministrazione pubblica. Tale espressione è stata intesa (in base all'indirizzo tradizionale criticato dalla stessa Plenaria, cfr. punto 31 del considerato in fatto e diritto) come indicativa della presenza di un ampio potere discrezionale e di merito.
Successivamente al TUIC, la previsione dello scorrimento delle graduatorie e della efficacia pluriennale delle graduatorie concorsuali ha avuto una progressiva estensione, manifestatasi in più direzioni.
A parte una pluralità di disposizioni contingenti, riguardanti settori specifici del pubblico impiego, sono state introdotte alcune regole intese a prevedere l'utilizzabilità delle graduatorie in ambiti oggettivamente molto più estesi rispetto a quello in origine delineato dall'articolo 8 del TUIC.
In questo senso si colloca l'articolo 15, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), secondo cui le "graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili".
L'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 267 del 2000 (cd. TUEL) , ha previsto, poi, che "per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo".
Le menzionate norme generali del 1994 e del 2000 hanno decisamente ampliato il perimetro oggettivo di applicazione dell'istituto dello scorrimento e ne hanno delineato il rapporto con le altre modalità di copertura dei posti vacanti. Le formule utilizzate dalle disposizioni de quibus abbandonano ogni riferimento alla "facoltà" dell'amministrazione e sono incentrate sulla locuzione "eventuale copertura".
È evidente l'intento di ridurre drasticamente l'ambito della discrezionalità dell'amministrazione nella scelta fra le diverse modalità di reclutamento. Al tempo stesso, tuttavia, il persistente riferimento al carattere meramente "eventuale" della copertura impedisce di configurare la procedura di scorrimento quale oggetto di un obbligo incondizionato dell'amministrazione, direttamente collegato alla sopravvenuta vacanza del posto.
Infine, quasi come un deus ex machina, interviene l'art. 3, comma 87, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008 (che ha aggiunto, all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, il comma 5 ter, secondo cui "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali").
Il Supremo Consesso, pertanto, specifica che il nuovo art 35 comma 5-ter del TUPI non si applica solo alle procedure concorsuali bandite, o concluse, dopo la sua entrata in vigore (1° gennaio 2008), ma riguarda anche le graduatorie ancora efficaci al momento dell'entrata in vigore.
L'ambito temporale di operatività della nuova disciplina va quindi riferito anche alle graduatorie che risultino valide ed efficaci, a partire dal momento di entrata in vigore della Legge n. 244/2007.
Pertanto, l'art. 3, comma 87, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel prevedere che le graduatorie concorsuali hanno validità triennale, decorrenti dalla pubblicazione, finisce per disciplinare un istituto ordinario ("a regime") delle procedure di reclutamento del personale pubblico, positivizzato da una fonte di rango legislativo e non più dal solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n. 487/1994); l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale dello "scorrimento" è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.[1]
Obbligo di motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale
Il G.A. ritiene che le norme succitate non hanno modificato gli altri presupposti sostanziali del procedimento di scorrimento delle graduatorie. Tuttavia, sul piano sistematico, ne hanno rafforzato il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive.
In questo contesto, dunque, sono destinati a cadere tutti gli argomenti tradizionalmente prospettati per escludere o ridurre la portata dell'obbligo di motivazione delle determinazione di indizione di un nuovo concorso.
In particolare, vanno confutati gli argomenti in forza dei quali:
a) l'indizione del concorso, attuando un principio costituzionale, non deve essere motivata in modo diffuso;
b) trattandosi di scelta organizzativa, non deve essere supportata da alcun particolare supporto giustificativo;
c) il bando, in quanto "atto generale", non è soggetto all'obbligo della motivazione (per negare la sussistenza dell'obbligo di motivazione non è pertinente il richiamo alla natura di atto generale del bando, poiché l'obbligo di motivazione non riguarda il contenuto delle disposizioni generali racchiuse in tale atto, bensì la determinazione con cui l'amministrazione stabilisce la procedura per il reclutamento del personale.)
La previsione normativa generale della utilizzabilità, per un tempo definito, delle preesistenti graduatorie non costituisce affatto una deroga alla regola costituzionale del concorso, né introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione del personale.
Pertanto, l' Ad. Plen., aderisce all'orientamento secondo cui l'Amministrazione deve sempre motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, dando conto, tra l'altro, delle ragioni dei soggetti utilmente collocati in graduatoria e del sacrificio loro imposto.
In tal senso si pone anche la decisione della V Sezione, sentenza 4 marzo 2011, n. 1395 (la quale richiama Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2010, n. 668), secondo cui è illegittima la delibera con la quale una P.A. indice un concorso pubblico, piuttosto che utilizzare una graduatoria di un precedente concorso per la copertura dei posti banditi, nel caso in cui la stessa graduatoria sia stata in precedenza utilizzata per la copertura di altri posti e la scelta di procedere per gli ulteriori posti con un nuovo concorso non trovi alcuna ragionevole giustificazione, ponendosi in contrasto con il già avvenuto utilizzo della graduatoria.
Analogo indirizzo, inoltre, è stato manifestato dalla giurisprudenza secondo cui, a fronte di una graduatoria valida ed efficace, la P.A. (salvo il caso che si tratti di posti di nuova istituzione in pianta organica) non potrebbe trascurare completamente, a mezzo della indizione di nuova procedura concorsuale, le posizioni dei soggetti già selezionati come idonei, quantomeno in carenza di valide ragioni giustificatrici (cfr. Tar Sardegna, 19 ottobre 1999, n. 1228; Tribunale ordinario Roma ord. sez. lav. 3 gennaio 2001; Tar Lazio 30 gennaio 2003, n. 536; Tar Lecce, 10 ottobre 2005, n. 4452; Tar Lombardia, 15 settembre 2008, n. 4073; Tar Lazio 15 settembre 2009, n. 8743; Cass. SS.UU. 29 settembre 2003, n. 14529 e 9 febbraio 2009, n. 3055).
In definitiva, pur spettando soltanto all'Amministrazione di decidere se ovviare alla vacanza sopravvenuta di posti in organico avvalendosi della graduatoria di un precedente concorso ovvero espletando una nuova selezione, i principi generali che informano il procedimento amministrativo impongono una congrua e puntuale motivazione al riguardo.
Il G.A., inoltre, conclude affermando che la contestazione della procedura di indizione di un concorso, fondata sull'affermazione di un "diritto allo scorrimento" di una graduatoria ancora valida ed efficace, si basa sulla deduzione non già di una carenza di potere dell'amministrazione, ma di un vizio di violazione di legge, la cui cognizione spetta, in ogni caso, al giudice amministrativo.
Conclusioni
Sul piano dell'ordinamento positivo, si è, ormai, realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace.
Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.
La riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata.
Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione.
In tale contesto si situano:
- in primis, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie;
- in secundis, può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione;
ultimum, deve attribuirsi risalto determinante anche all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria.
Rispondi

Da: ostia15/04/2013 15:30:27

fregene
rimini
riccione

p.s.
puoi fare un sunto?
ths

p.s.2
ricordati che in Italia si fa tutto il contrario di quello che appare logico e lineare.
p.s.3
illudersi è pericoloso
p.s.4
i giochi sono al termine
a chi ha preso un posto  augurie buon lavoro
agli altri amen al prossimo concorso
p.s.5
credo nel 2015
Rispondi

Da: x tutti15/04/2013 15:31:14
..confermo che vogliono chiamare dalla graduatoria da 20. inoltre, stanno cercando di far dimenticare che esista il concorso stesso per poter chiamare indisturbati: evidentemente ci sono interessi sotto molto forti....
Gli andra' bene solo se non prorogheranno la validita' delle graduatorie...
Rispondi

Da: x tutti15/04/2013 15:38:46
...i giochi non stanno affatto per finire...questo e' quello che sperano in molti all'interno del MIUR.......
Rispondi

Da: idoneo C1 15/04/2013 17:42:55
Se c'è una legge e/o della giurisprudenza va rispettata, altrimenti il ministero si espone a ricorsi. C'è questa sentenza, nonchè l'art.3, comma 101, L.244/2007, il quale statuisce che "In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta", quindi non è possibile che questi 20 saranno chiamati a tempo pieno, quando ci sono domande per il tempo pieno di dipendenti C1 già in servizio. Il problema con lo scorrimento della graduatoria dei 230 C1 credo non si ponga, poichè se la graduatoria di questo concorso scade a fine anno, questi 20 C1 comunque non potranno essere chiamati prima del prossimo anno, dovendo tale concorso ancora terminare e soprattuttto dovendo tale graduatoria essere ancora pubblicata.
Il problema si pone se tali 20 unità saranno numericamente incompatibili con il contingente di autorizzazioni per il 2014, perchè in tal caso il Miur deve dare la precedenza a quei funzionari C1 con contr. part time, che hanno presentato domanda per il tempo pieno (prior in tempore, potior in iure)
Rispondi

Da: X Tutti e X Ostia16/04/2013 09:26:15
Per il reclutamento di personale, l'Amministrazione deve attingere, in via prioritaria, dalle graduatorie concorsuali già esistenti; esso non può indire procedure di mobilità volontaria per coprire i posti vacanti dopo l'espletamento del concorso. La mobilità esterna prevale solo rispetto a procedure di concorso non ancora avviate nel momento in cui si presenti la necessità di coprire i posti vacanti.
Così ha stabilito di recente il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in tema di rapporti tra mobilità volontaria e scorrimento della graduatoria. I ricorrenti si erano collocati tra gli idonei nella graduatoria relativa a un concorso pubblico (Categoria C), approvata nel dicembre 2008 (di durata triennale). Nonostante l'esistenza e la validità di tale graduatoria, nel febbraio 2011 l'Amministrazione Comunale aveva indetto un bando di mobilità volontaria per la copertura eventuale di posti vacanti di istruttore di vigilanza (Categoria C). I ricorrenti hanno ritenuto questo comportamento lesivo del loro interesse ad essere assunti.
Il Consiglio di Stato ha accolto le motivazioni dei ricorrenti. La legge, infatti, stabilisce che le amministrazioni, prima di esperire una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, devono attivare le procedure di mobilità, dando, in questo modo, la priorità all'immissione in ruolo dei dipendenti che ricoprano la stessa qualifica, provenienti da altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
I giudici hanno ritenuto, tuttavia, che la prevalenza della mobilità sullo scorrimento delle graduatorie è prevista dalla norma solamente rispetto a nuove procedure di concorso. Non, invece, nel caso in cui la graduatoria concorsuale sia preesistente rispetto a quella di mobilità. In questa ipotesi, infatti, la mobilità esterna non comporta alcun risparmio di spesa pubblica, attesa la maggior spesa per la nuova procedura.
Inoltre, guardando al profilo della funzionalità degli uffici pubblici, le due procedure di assunzione si equivalgono quanto a garanzia di professionalità del soggetto da assumere. Nel caso del personale in mobilità, infatti, la figura professionale sarebbe già formata sul campo (poiché già ricopriva la medesima funzione); nel caso della formazione della graduatoria a seguito di concorso pubblico, la professionalità è, ad ogni modo, accertata a mezzo di regolare procedura concorsuale.
IN PRATICA
Nel periodo di validità di una graduatoria di concorso pubblico, la pubblica amministrazione che abbia necessità di assumere personale non può attivare una procedura di mobilità per attingere il personale vacante, ma deve utilizzare la graduatoria già formata in precedenza attraverso il concorso pubblico.
Rispondi

Da: X Ostia16/04/2013 09:28:12
Fregene, rimini, riccione ma cosa vuoi dire, mi sa che non ci sei mai stato/a a Tor Pagnotta.... dove magni, bevi e fai er fiio de na m.....
Rispondi

Da: tosco16/04/2013 16:48:50
in ogni caso il 30 giugno il bando scade...poi il  ministero potrà benissimo fare un altro bando
Rispondi

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