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MINISTERO ISTRUZIONE - 230 POSTI - FUNZ. AMM/GIUR/CONTABILE
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Da: Enny Ol28/02/2011 16:23:50
Lucia, certo che ho capito le tue ragioni.
Spero che tu abbia capito le mie :-D

Luca, fra ha praticamente avvalorato la tua teoria, quindi probabilmente stava rispondendo a Lucia che invece ritiene che ogni regione possa comportarsi come meglio crede,
Rispondi

Da: Luca x Enny Ol28/02/2011 16:27:27
No, ho l'impressione di essere stato io il destinatario del suo commento...
Rispondi

Da: fra28/02/2011 16:41:47
Mi chiedo come abbiate potuto anche solo passare le preselezioni... Non riuscite nemmeno a distinguere tra un ente autarchico e un'articolazione territoriale di un unico ente!

Ma durante la lunghissima e complessa procedura di assunzione dei 75c1 e dei 100b2 dove vivevate??...
Nessuno tra loro ha delirato in modo simile al vostro  ...eppure avevano le stesse ragioni di essere incazzati.
Quattro possibilità:
1) più intelligenti
2) avevano studiato meglio
3) meno stronzi
4) più furbi (capivano che l'assunzione di alcuni avrebbe sbloccato e velocizzato l'assunzione dei rimanenti in futuro)
Probabilmente tutte e 4 insieme!
Rispondi

Da: scusate!28/02/2011 16:44:45
non comprendo questo astio tra noi, per il momento gli idonei che avranno la fortuna di essere convocati lo saranno solo nel caso di rinunce di vincitori della loro regione. allora perchè continuate ad avere queto atteggiamento?
io vi seguo nonostante sia idonea e purtroppo collocata molto in basso... talmente in basso che probabilmente non sarò mai assunta, comunque fa male sentire tali brutture e tali insulti. non credo che essere idonei in un concorso significhi essere meno preparati di un vincitore, pensatela così se i posti messi a concorso fossero stati di più anche noi poveri... idonei saremo vincitori!!
Rispondi

Da: Luca x Enny Ol28/02/2011 16:46:43
Comunque certe vostre considerazioni sono proprio contraddittorie.. Mi si accusa di non aver capito che il Miur è un ente unitaro e che il nostro concorso stesso è unitario... e allora per qual motivo si da precedenza ad alcuni ambiti piuttosto che ad altri? Curioso questo vostro concetto di "unitarietà"... Lo è solo quando fa comodo!
Poi, se il concorso è unico, allora l'approvazione è datata 15 giugno per tutte le regioni e dunque si dovrebbe attingere da ogni graduatoria in modo proporzionale, prima tutti i vincitori, poi gli idonei..
E invece no, si segue il criterio cronologico che è l'esatto opposto rispetto al concetto di unità..
Rispondi

Da: Luca.28/02/2011 16:47:45
Mi riferivo a tutti, non a Enny Ol....
Rispondi

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Da: Enny Ol28/02/2011 16:49:32
in effetti fra, per quanto riguarda la prima parte del tuo discorso, hai ragione.
diciamo che Lucia voleva solo tirare acqua al proprio mulino ;-)

Quanto invece alla seconda parte del discorso, non si capisce a cosa tu ti stia riferendo.
Tutti noi vogliamo che le assunzioni avvengano il prima possibile, si discuteva soltanto del fatto che sembrano ingiuste due cose:

1) che gli IDONEI di una regione vengano assunti un anno prima dei VINCITORI di un'altra regione;

2) che il criterio proporzionale sembra più giusto di quello cronologico.

Rimane fermo che noi tutti vogliamo che ci siano quante più assunzioni possibile e il prima possibile.
Rispondi

Da: X Enny ol28/02/2011 17:00:06
Partiva da una una considerazione fatta da Luca sul criterio più opportuno da utilizzare. Secondo me il criterio pro quota rispetto alle cessazioni , regione per regione, è corretto, bisogna però contestualizzarlo in un processo federale del Paese oppure valorizzando le autonomie. Pertanto bisogna attendere il passaggio dei ns uffici alle Regioni( riforma bloccata dalla stessa maggioranza di governo) e tra l'altro inattuabile. Il ns nemico comune è il blocco delle assunzioni per voi vincitori che ha provocato questa situazione insostenibile di assunzioni differite ossia a tranche. Noi idonei possiamo solo attendere e sperare:
1- Rinunce nell'immediato.
2- oppure nello scorrimento della graduatoria dal 2012/13( soluzione che per ora è assai difficile realizzare), cmq sempre dopo che tutti 230 vincitori siano assunti.
Lucia
Rispondi

Da: Enny Ol28/02/2011 17:01:09
"scusate!", ti spiego il perché di questo "astio", anche se penso che con un minimo di sforzo cerebrale ci saresti arrivato/a tranquillamente:

bisogna partire dal fatto che quest'anno ci saranno solo 133 assunzioni, di conseguenza rimarranno escluse 90 persone.

Questi 90 individui, pur essendo vincitori, dovranno aspettare ancora 1 anno prima di essere chiamati.

Potrebbero verificarsi delle rinunce da parte di alcuni dei 133 vincitori. Sembrerebbe quindi giusto che i vincitori rinunciatari vengano rimpiazzati dai vinvitori che si trovano all'interno del gruppo dei 90i.
Tuttavia alcuni ritengono più giusto che, invece, vengano chiamati gli IDONEI delle regioni in cui vengono effettuate le rinunce, con la conseguenza che gli IDONEI di una regione vengano assunti con 1 anno di anticipo rispetto ai VINCITORI che si trovano all'interno del gruppo dei 90.

Hai capito, ora, la causa dell'"astio"??
Rispondi

Da: Luca.28/02/2011 17:02:17
Esattamente Enny Ol..
Ma per concludere quello che volevo dire prima, mi infastidisce che venga manipolato il concetto di "unitarietà"..
Se si prende in considerazione il contingente complessivo dei pensionamenti 2010 mi viene detto che il Miur è unico e dunque le singole regioni non hanno voce in capitolo...
Però poi si segue un criterio di chiamata di tipo cronologico PER AMBITO REGIONALE perchè alcune regioni hanno terminato prima e quindi è giusto dar loro precedenza.....
E' forse il criterio cronologico la metafora dell'unitarietà del Miur? A me non sembra.. Anche perchè allora l'approvazione della graduatoria complessiva è unica e datata 15 GIUGNO!
Rispondi

Da: A me28/02/2011 17:08:48
sembra che stiate facendo dei discorsi sostanzialmente inutili...Perchè non parlare di cose concrete quali i tempi dell`assunzione...di cose piu`pratiche????? Sono quelli i problemi. NON QUESTE INUTILI DIATRIBE
Rispondi

Da: fra x Enny Ol28/02/2011 17:09:13
1) Sembrano ingiuste ma è quanto è successo anche l'anno scorso per i b2. Ripeto: dov'eravate??????????...

2) Anche a me sembra più giusto il criterio proporzionale, fatto sta che il Miur segue l'altro, e non da ora: da DUE ANNI. Sveglia!!! Poiché tuttavia è un criterio ragionevole, ancorché presenti un casino di svantaggi soprattutto per noi vincitori negli USR tagliati fuori, non si può accusare il MIUR (=ente unitario!!!) di abuso di discrezionalità: un ricorso non sta in piedi!

3) (per scusate!) Comprendo i tuoi toni irenici, ma siccome tra i nostri colleghi vincitori e idonei ci sono tipi con la capoccia durissima (al contrario di quanto avvenuto nei concorsi precedenti dove tutti remavano nella stessa direzione), ti faccio una domanda: pensa quale sarebbe la conseguenza di un ricorso al tar come si è a volte delirato su questo sito da parte di "qualcuno". Qui finisce che annullano tutto il procedimento, perché di funzionari così non se ne fanno niente e hanno ragione!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: scusate!28/02/2011 17:16:49
probabilmente il criterio non è solo quello cronologico, ma il risparmio di spesa del singolo USR ecc.
ribadisco calmatevi e cerchiamo al contrario di stare uniti e di fornirci informazioni utili a tutti, la copla comunque non è di noi idonei, dunque non serve a nulla prendersela con i pochi fortunati che riusciranno ad essere assunti.
riprendo anche il concetto di prima, nel mio caso sono idonea ma se avessi partecipato in un altro abito territoriale a parità di voti sarei vincitrice, la sfortuna ha voluto che nel mio ambito i posti messia concorso erano inferiori.
ciao 
Rispondi

Da: Enny Ol28/02/2011 17:17:03
dove eravamo?
probabilmente a studiare per cercare di diventare C1 :-D

Cmq quella del ricorso è stata solo una idea balenata nella testa di qualche escluso dal gruppo dei 133 dovuta alla delusione e alla rabbia nell'apprendere la propria esclusione, ma sono bastate poche ore per capire che sarebbe stata una mossa dannosa per tutti, e quindi è stata abbandonata.
Rispondi

Da: VI PREGO28/02/2011 17:18:36
CALMA E SANGUE FREDDO
Rispondi

Da: Luca x fra28/02/2011 17:20:34
Guarda che:
1) nessuno ha mai parlato di ricorso al Tar;
2) I primi a ritenere aberrante questo criterio cronologico sono proprio i funzionari dei vari usr;
3) Vabbè che siete tutti avvocati e dunque bravi a manipolare e a dare le vostre interpretazioni.. ma si da il caso che non sono ancora diventato così rimbambito per non capire che state parlando del Miur come ente unitario solo quando vi fa comodo!
Rispondi

Da: Luca x fra28/02/2011 17:29:15
Ah, fra.. visto che hai tirato in ballo i 75 informatici...
Se non sbaglio, il loro concorso era stato bandito più o meno in concomitanza al nostro, eppure loro sono già stati chiamati tutti (in blocco!) da più di un anno......
Caspita, se loro fossero incazzati per i ritardi, noi cosa dovremmo dire?????
Rispondi

Da: miu28/02/2011 17:50:44
cmq è illogico pensare che un vincitore siciliano possa sostituire in caso di rinuncia un vincitore lombardo, oppure non sostituirlo affatto!
Rispondi

Da: miu28/02/2011 17:53:45
... da un idoneo lombardo.
Rispondi

Da: appunto28/02/2011 18:04:21
appunto è illogico!
Rispondi

Da: appunto28/02/2011 18:04:23
appunto è illogico!
Rispondi

Da: che palle!!!28/02/2011 18:09:01
Tutti discorsi sterili e da piccolo orticello privato.........Italiani!!!!!!!!! PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: ddl28/02/2011 18:18:33
Assunzione dei vincitori di concorso. Più risparmio più diritti. Presentato Ddl

http://www.radicali.it/comunicati/20110225/assunzione-dei-vincitori-di-concorso-pi-risparmio-pi-diritti-presentato-ddl
Rispondi

Da: pensate28/02/2011 18:19:57
in concreto....bastaaaaaaaa
Rispondi

Da: davvero28/02/2011 18:22:07
ci hanno detto di aspettare fine dicembre, poi fine gennaio e ora siamo a fine febbraio e ancora niente notizie certe... dicono che la proirtti abbia detto fine aprile per notizie sicure... speriamo.
Rispondi

Da: nis28/02/2011 18:26:32
speriamo che non faccia la stessa fine del ddl D'ambrosio Lettieri!


Disegno di Legge d'iniziativa dei senatori Poretti e Perduca
Onorevoli Senatori Il presente disegno di legge redatto in collaborazione con il Comitato vincitori non assunti del Ministero della Difesa, nasce dall'esigenza di affrontare la problematica della mancata assunzione nella pubblica amministrazione di quei cittadini che hanno vinto un concorso pubblico.
L'attuale normativa limita fortemente la possibilità di procedere a nuove assunzioni di personale e ciò di fatto impedisce il diritto al lavoro di chi, dopo aver vinto un concorso pubblico, è costretto ad aspettare nel migliore delle ipotesi anche anni prima di vedersi riconosciuto il diritto acquisito.
E' evidente il danno non solo economico che questi provvedimenti causano a migliaia di giovani che dopo studi e selezioni trovano sbarrato lo sbocco professionale conquistato.
Questo mancato ricambio generazionale fa dell'amministrazione pubblica italiana la più vecchia d'Europa, con un'età media di 47 anni che si ripercuote inevitabilmente sulla funzionalità e sull'efficienza delle strutture delle amministrazioni e quindi sui servizi per i cittadini.
L'articolo 97 della Costituzione sancisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Un principio che viene spesso eluso dalla riduzione al minimo dei nuovi ingressi nella pubblica amministrazione, mentre aumentano a dismisura le consulenze e le collaborazioni esterne a discapito sia del risparmio economico che di quella meritocrazia troppo spesso solo ostentata.
Con l'articolo 1 si introducono al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alcuni principi sull'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici e sull'indizione di nuovi concorsi.
Si stabilisce che, in presenza di norme che fissano blocchi o limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione. La deroga al regime ordinario della durata delle graduatorie trova giustificazione proprio nella suddetta limitazione delle assunzioni, che di fatto rende non utilizzabili le graduatorie per l'arco di tempo della loro vigenza.
Inoltre, con l'introduzione del comma 5-quinquies si stabilisce che, relativamente alle qualifiche ed alle mansioni di concorsi già indetti e di cui non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei, le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni di personale attingendo alle graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore fino al loro esaurimento prima di poter procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione senza concorso di lavoratori a tempo determinato o comunque alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
L'articolo 2 modifica l'attuale normativa in tema di turn over rendendola meno rigida rispetto alla configurazione attuale in modo da tutelare sia le legittime aspettative dei vincitori di concorso, sia la tenuta dei conti pubblici. Per gli anni 2011, 2012, 2013 le amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, contro il 20 per cento previsto dall'attuale normativa.
Infine, l'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria derivante dall'attuazione della presente legge mediante:
a) l'utilizzo delle risorse derivanti dal risparmio dovuto alle cessazioni di permanenze in servizio del personale presso le singole amministrazioni durante l'anno precedente;
b) l'utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dall'uso più ragionevole delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione e dalla prescrizione di un tetto per il trattamento economico complessivo per i titolari di rapporti di lavoro, incarico o collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere.
Art. 1
(Assunzione a regime di personale nella Pubblica Amministrazione)
1. Il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è sostituito dai seguenti:
"5-ter. Il principio  della  parità  di  condizioni  per  l'accesso ai pubblici uffici  è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento  al  luogo  di  residenza  dei  concorrenti,  quando tale requisito  sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
5-quater. Le  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento  del personale  presso  le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un  termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i  periodi  di  vigenza  inferiori  previsti  da leggi regionali. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione.
5-quinquies. Le pubbliche amministrazioni, relativamente alle qualifiche ed alle mansioni di concorsi già indetti e di cui non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo alle graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore fino al loro esaurimento prima di poter procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione senza concorso di lavoratori a tempo determinato o comunque alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato."
Art. 2
(Disciplina transitoria di limitazione delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione)
1. L'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:
"Per il triennio 2011-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.".
2. Alla disciplina di cui al comma 1 si applica l'ultimo periodo del comma 5-quater dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1.
Art. 3
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza degli oneri,  mediante:
a) l'utilizzo delle risorse derivanti dal risparmio dovuto alle cessazioni di permanenze in servizio del personale presso le singole amministrazioni durante l'anno precedente;
b) utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalle previsioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
3. Non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito ogni anno al primo Presidente della Corte di cassazione il trattamento economico complessivo massimo annuo dei seguenti soggetti:
a) i titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:
1) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
2) le amministrazioni degli organi costituzionali;
3) le autorità indipendenti;
4) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
5) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;
6) le università;
7) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
la Banca d'Italia;
9) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
b) i titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell'articolo  2-bis;
c) i titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano;
d) gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile:
1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui alla lettera a);
2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);
e) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera d);
f) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera d), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.
4. I risparmi di cui al comma 1 devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili; in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Rispondi

Da: pensate28/02/2011 18:43:11
prima avevano detto metà marzo per notizie sicure
Rispondi

Da: leggetela28/02/2011 18:45:38
http://www.innovazionepa.gov.it/media/635625/nota%20circolare%2011786%2022feb2011.pdf

è una circolare della funzione pubblica relativa alle nostre assunzioni..

Cosa capite???
Rispondi

Da: x pensate28/02/2011 19:29:22
non l'avevano mai detto a dire il vero
Rispondi

Da: si28/02/2011 19:46:12
addirittura avevano detto che ci sarebbe state il decreto di autorizzazione
Rispondi

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