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Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 12:23:26
se leggi i miei post di agosto sul dip puoi notare che anch'io la pensavo come te.
Anche il mio testo insisteva con la 218. Poi mi son reso conto, grazie anche a questo forum, che avrei sbagliato tutto.
Comunque rimani pure della tua idea, io i motivi li ho spiegati sopra e lo farò anche davanti alla commissione.
Tu fai quello che pensi.
Io non sono il padrone di nessuno, nemmeno di me stesso.
Ciao

Da: ...13/10/2012 12:27:16
che resta da dire?
che la forza sia con te.

Da: Tratto dal link segnalato13/10/2012 12:31:41


La prima domanda da porsi, allorquando ci si trova di fronte ad un elemento di estraneità, è dunque se esso coinvolga o meno uno degli ordinamenti dei Paesi dell'U.E., o, più esattamente, di uno qualsiasi dei 26 dell'U.E. ad eccezione della Danimarca, posto che tale Paese, quanto meno per il momento, ha deciso di restare fuori dal meccanismo di comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile. Peraltro sarà opportuno precisare che dal 29 giugno 2007 la Danimarca ha deciso di aderire a due regolamenti comunitari già in vigore, vale a dire quello n. 44/2001 sulla giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione in materia civile e commerciale (c.d. Bruxelles I), nonché a quello n. 1348/2000 sulla notificazione di atti civili e commerciali in materia civile e commerciale.

In caso di risposta positiva all'interrogativo di cui sopra, dunque, molte delle norme che troviamo nel testo legislativo fondamentale in materia di diritto internazionale privato e processuale (la legge n. 218 del 1995) non potranno trovare applicazione, dovendosi invece applicare i regolamenti dell'U.E.

Ma non basta ancora. Lo stesso art. 2 della l. n. 218 del 1995 stabilisce che «Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia». Ne deriva che, una volta esclusa l'applicabilità di norme comunitarie (perché l'elemento di estraneità non si riferisce ad uno dei 26 Paesi menzionati, ovvero perché riguarda un aspetto non - o non ancora - disciplinato dai regolamenti in materia), il giudice dovrà chiedersi se per caso non occorra avere riferimento alle norme di un trattato internazionale eventualmente esistente ed in vigore in materia, applicabile in Italia per effetto della sottoscrizione e della ratifica dello stesso da parte del nostro Paese.

A complicare ulteriormente le cose interviene quello che si potrebbe definire il rilievo «extracomunitario» ed «ecumenico» delle disposizioni di taluni regolamenti. Si pensi alle disposizioni in materia di competenza giurisdizionale dettate, per le cause della crisi coniugale, dal Regolamento n. 2201 del 2003 (Bruxelles II bis); disposizioni che, tanto in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia CEE, che per i giudici italiani, trovano applicazione anche in relazione a controversie di separazione personale, divorzio o annullamento del matrimonio tra cittadini extracomunitari

Sembra chiaro, no? (anche se "chiaro" è un parolone in questa materia)

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 12:36:47
ma cosa centra questo...
?
vai avanti nel testo e rifletti sulla natura giuridica delle norme!
dai il mio contributo l'ho dato...il sangue da buttare sui libri mi attende...
saluti

Da: Per miLANO TRIBUNALE13/10/2012 14:27:29

- Messaggio eliminato -

Da: ...13/10/2012 14:31:09
grazie "dal link segnalato" mi sono trattenuto dal copiarlo perché... tanto..
io l'ho capito così, così com'è scritto.
se mi sono espresso coi piedi è un altro discorso.
ho cercato di essere chiaro.

saluti.

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