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Da: Ili12313/10/2012 01:10:11
Quali sono le differenze tra conv bruxelles e reg 593/2008?
E la conv di roma?
E il reg 44/2001?
Nel libro non capisco nulla
Grazie

Da: ddddd13/10/2012 01:53:02
Mi sa che ti conviene cambiare libro... La conv di Bruxelles e quella di Roma non si applicano praticamente più. Quanto ai due regolamenti che citi non credo che abbia senso chiedersi quali siano le differenze: sono due cose totalmente distinte. Uno, il 593, regola i conflitti di leggi (in materia di contratti); l'altro, la competenza giurisdizionale e l'efficacia delle decisioni (in materia civile e commerciale). Buono studio.

Da: ...13/10/2012 08:58:56
non riesco a capire perché su mininterno vi ostinate a voler applicare regolamenti ue con efficacia erga omnes.
sul mio libro non c'è scritto nulla di tutto ciò.
chi mi illumina?

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 09:03:13
ragazzi prendete l'altro post di dip. C'è tutto.
...non è ostinarsi.
Se viene nel tuo studio una coppia non puoi applicargli la 218 perchè il tuo testo dice ciò.
Devi applicare Roma 3 e Bruxelles II bis.
Diversamente prendi una cantonata terribile.
Il principio è semplice: Primato del diritto dell'unione su quello interno.
Solo se il regolamento contiene una prevision assolutamente in contrast con i valori fondamentali con il nostro ordinamento non lo applichi...
Ciò non penso sia neppure pensabile visto che l'ue ha pure preso il nobel per la pace.
Difficilmente trovi qualcosa che contrasta con i principi supremi.

Da: ...13/10/2012 09:12:51
non mi dire "c'è sull'altro forum", citami testo e pagina, per piacere.
tu applichi regolamenti anche a stati non contraenti? perché?

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 09:16:00
quando lo dicono i regolamenti....alcuni di essi si applicano a tutti gli stati indipendentemente da tutto perchè lo prevedono espressamente i regolamenti. Altri invece lo escludono.
Comunque non ho scritto altro forum ma altro post, ovvero thread. Devi cercartelo qualche pagina indietro.

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Da: ...13/10/2012 09:18:25
altrove hai scritto che hai studiato sul mosconi,
dove c'è scritto sul mosconi?

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 09:21:55
mosconi??
al massimo l'avro citatoper qualche teoria.
Ho studiato sul compendio. Poi quando mi son reso conto, parlo della parte speciale, che diceva tante minchiate son passato direttamente alla legge 218 facendo un raffronto con i vari regolamenti.
Questo è uno schema che mi son fatto...poi ho ambiato qualcosa a penna.
Dopo l'esame ti chiedo i diritti
CAPACITA' GIURIDICA, ACQUISTO E PERDITA
-    Art. 20  CRITERIO DELLA CITTADINANZA. Le condizioni speciali di capacita'  legge che disciplina l'istituto o il rapporto cui si riferiscono

COMMORIENZA, SCOMPARSA , ASSENZA E MORTE PRESUNTA
CRITERIO DELLA CITTADINANZA
GIURISDIZIONE ITALIANA SE : CITTADINO; ULTIMA RESIDENZA IN ITA; L'ACCERTAMENTO PRODUCE EFFETTI IN ITA

CAPACITA' AGIRE PERSONE FISICHE
     - ART. 23 CITTADINANZA
DEROGHE:
-    LEGGE CHE DISCIPLINA L'ISTITUTO O IL RAPPORTO CUI SI RIFERISCONO
-    CONTRATTI: TUTELA DEL TERZO
- ATTI UNILATERALI: TUTELA DEL TERZO
DIRITTI DELLA PERSONALITA' (ESISTENZA E CONTENUTO)  
- ART. 24  CITTADINANZA TITOLARE
- DEROGHE:
RAPPORTI DI FAMIGLIA  LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO
PERSONE GIURIDICHE -  Stato e Capacità
ART. 25  LUOGO DI COSTITUZIONE
Deroghe, si applica comunque la legge italiana se:
-    Sede amministrativa dell'ente in Ita
-    Oggetto principale in Italia
TRASFERIMENTI SEDE Deve avvenire nel rispetto della legge degli stati interessati
FUSIONI Nel rispetto della legge degli stati interessati. Gli effetti della fusione con riferimento ai soci e agli organi sociali, saranno disciplinati dalle norme applicabili alla società risultante dalla fusione.


Procedura di insolvenza Regolamento 1346/2000

Sono Escluse imprese assicuratrici, enti creditizi, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo.
Giudice competente ad avviare la procedura principale Quello del luogo in cui il debitore ha il suo centro principale di interessi (normalmente luogo della sede)
Successivamente si possono avviare proceure secondarie in altro Stato membro se il debitore ha in quello stato una dipendenza (intesa come qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria attività economica) con effetti limitati in tale territorio. L'avvio di tale procedura secondaria può essere chiesta anche dal curatore della principale o da altri soggetti legittimati.
Si applica la legge del luogo in cui ha avuto inizio la procedura (quindi condizioni apertura, svolgimento, poteri del curatore ecc).
Riconoscimento procedura d'insolvenza: Le decisioni adottate dal giudice competente per la proc. princ.devono essere riconosciute immediatamente da tutti i paesi UE senza controllo ulteriore salvo:
-    Che tale riconoscimento abbia effetti contrari all'ordine pubblico
-    Si tratti di decisioni che limitano il segreto postale o la libertà individuale.

Matrimonio L. 218

Promessa di matrimonio e conseguenze violazione (nonchè vizi di volontà, capacità)
 art. 26 LEGGE NAZIONALE COMUNE NUBENDI, SE DIVERSA LEGGE ITALIANA
Condizioni per contrarre matrimonio (età, capacità, assenza di vincoli)
 art 27 LEGGE NAZIONALE DI CIASCUNO DEI NUBENDI + art. 116 c.c. che è norma di applicazione necessaria + pubblicazioni + presenza ufficiale giudiziario.
FORMA MATRIMONIO
ART 28 CHE PREVEDE IN ALTERNATIVA I SEGUENTI CRITERI:
-    LEGGE LUOGO DI CELEBRAZIONE
-    LEGGE NAZIONALE DI ALMENO UNO DEI CONIUGI
-    LEGGE DELLO STATO DI COMUNE RESIDENZA

RAPPORTI TRA CONIUGI:
- PERSONALI
ART 29 LEGGE NAZIONALE COMUNE, SE DIVERSA LEGGE DEL LUOGO IN CUI LA VITA MATRIMONIALE E' PREVALENTEMENTE LOCALIZZATA
- PATRIMONIALI
ART 30 LEGGE SCELTA CON ATTO SCRITTO DAI CONIUGI PURCHE' SIA LA LEGGE DELLO STATO DI CUI ALMENO UNO DEI DUE E' CITTADINO O ABBIA LA RESIDENZA. IN ASSENZA O DIFETTO, SI APPLICA L'ART. 29
A tutela dell'affidamento dei terzi l'art. 30 dispone che la legge straniera cui i coniugi fanno riferimento nella loro convenzione sarà opponibile ai terzi solo ove questi ne abbiano avuto conoscenza o l'abbiano ignorata per colpa. Per ciò che concerne i diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è ovviamente limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
SEPARAZIONE E DIVORZIO
REGOLAMENTO 1259/2010 ROMA III
Il regolamento si applica, in presenza di un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale. Non si applica, tuttavia, alle materie della capacità giuridica delle persone fisiche; l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; l'annullamento di un matrimonio; il nome dei coniugi; gli effetti patrimoniali del matrimonio; la responsabilità genitoriale; le obbligazioni alimentari; i trust o le successioni, anche laddove esse si presentano come questioni preliminari nell'ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale. Ai sensi dell'art. 4, la legge designata in conformità al regolamento si applica anche laddove non si tratti della legge di uno degli Stati che partecipano alla cooperazione rafforzata.
I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti:
-  della legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
- della legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
- della legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; ovvero della legge del foro.
L'accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Tuttavia, se previsto dalla legge del foro, i coniugi possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale, nel qual caso quest'ultima mette agli atti tale designazione in conformità alla legge del foro (art. 5).
L'accordo che determina la legge applicabile deve essere redatto in forma scritta, contenere l'indicazione della data ed essere firmato da entrambi i coniugi (art. 7).
L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del regolamento se l'accordo o la disposizione fossero validi; tuttavia un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la regola di cui sopra (art. 6).
Nel caso in cui i coniugi non determinino, tramite accordo, la legge applicabile, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati:
-     dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza,
-    dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza,
-    dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza,
-     dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale (art. 8). Nel caso in cui la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro (art. 10).
La l. 218 che non ha più ragione di esistere prevede all'art 31:
Per la separazione e per il divorzio
Legge nazionale comune al momento della domanda o quella del luogo in cui la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata

GIURISDIZIONE: BRUXELLES II BIS Reg. 2201/2003
Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
â€" la residenza abituale dei coniugi, o
â€" l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi
risiede ancora, o
â€" la residenza abituale del convenuto, o
â€" in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di
uno dei coniugi, o
â€" la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto
almeno per un anno immediatamente prima della
domanda, o
â€" la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»;
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi. Conversione della separazione personale in divorzio
Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.
RICONOSCIMENTO
1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.
4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.
MAI RIESAME NEL MERITO
Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio.
La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato  al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da  poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte


FILIAZIONE
Opera sempre il favor filiationis  ossia l'applicazione di una legge diversa ove possano derivare vantaggi a favore del figlio
Art. 33
Filiazione
1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.
2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e cittadino al momento della nascita del figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.
Art. 34
Legittimazione
1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
2 Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui e cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.
Art. 35
Riconoscimento di figlio naturale
1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso e fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale Regolamento (CE) n. 2201/2003 Responsabilità genitoriale,  il diritto di affidamento e il diritto di visita
Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale
Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:
a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
b) se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;
c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;
e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;
f) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto;
Diritto di visita
1. Il diritto di visita di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine in accordo con il paragrafo 2.
Anche se il diritto interno non prevede l'esecutività di diritto, nonostante un eventuale ricorso, di una decisione che accorda un diritto di visita, l'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione esecutiva.
2. Il giudice di origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1, sulla base del modello standard di cui all'allegato III (certificato sul diritto di visita), solo nei seguenti casi:
a) in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o, è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente;
b) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;
e
c) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.
Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.
3. Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall'atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il certificato è rilasciato d'ufficio quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, il certificato è rilasciato a richiesta di una della parti.

11) Successioni dal 2014 nuovo Regolamento 650/2012, che prevede come  legge applicabile a tali successioni è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte. Residenza abituale che dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile del defunto con lo Stato interessato.
Resta salva la possibilità di scegliere come legge che regoli l'intera successione la legge dello Stato di cui il de cuius ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte, oppure per una persona in possesso di più di una cittadinanza, la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.  In tal caso tutte le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro abbiano competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione
Oggi L. 218 Principio dell'unità universale della successione tutta la successione è regolata da unica normativa.
LEGGE NAZIONALE DEL DECUIUS che la può derogare a favore della legge dello stato in cui risiede a condizione che:
-    la scelta sia contenuta in un atto che riveste forma testamentaria (non dev'essere un testamento)
-    dev'essere la legge dello stato in cui è residente al momento della dichiarazione
-    sono comunque salvi i diritti dei legittimari (il porco potrebbe spostare la residenza per pregiudicare i figli)
La capacità di testare, revocare, disporre?
Art. 47 Legge del disponente
12) Testamento Internazionale Conv. di Washington 1973
E' sempre valido, in qualsiasi caso, il testamento se:
- forma scritta
- dichiarazione alla presenza di testimoni
- sottoscrizione del testatore e testimoni
- ricezione della dichirazione da soggetto abilitato secondo quell'ordinamento.
GIURISDIZIONE IN MATERIA DI SUCCESSIONI
Il principio cardine che regola la competenza e la legge applicabile a tali successioni è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte. Residenza abituale che dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile del defunto con lo Stato interessato.
Resta salva la possibilità di scegliere come legge che regoli l'intera successione la legge dello Stato di cui il de cuius ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte, oppure per una persona in possesso di più di una cittadinanza, la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.  In tal caso tutte le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro abbiano competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.
Il Regolamento inoltre istituisce il "certificato successorio europeo", destinato ad essere utilizzato da tutti coloro i quali abbiano necessità di far valere la loro qualità o di esercitare i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità in un altro Stato membro senza dover ricorrere ad alcun procedimento particolare.
GIURISDIZIONE EX L. 218
Art. 50
1)Defunto cittadino italiano al momento della morte
2)Successione aperta in Italia
3) Parte dei beni ereditari di maggiore consistenza in Italia
4) convenuto domiciliato o residente in Ita o ha accettato giurisdizione Ita salvo che si tratti di immobili siti all'estero.
5) la domanda concerne beni siti in Italia


Obbligazioni alimentari
Giurisdizione: si applica sempre il reg. 4/2009 ("Bruxelles I" non è più applicabile alla materia alimentare).
Competenza
La giurisdizione competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari è:
•    la giurisdizione del luogo in cui il convenuto, o il creditore, risiede abitualmente; o
•    la giurisdizione competente per esaminare un'azione relativa allo stato di una persona (ad esempio un divorzio) o di responsabilità genitoriale, quando una domanda relativa all'obbligazione alimentare sia correlata a detta azione (a condizione che tale competenza non si basi unicamente sulla nazionalità di una delle parti).
Eccetto nel caso in cui la controversia riguardi un'obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni, le parti possono, a determinate condizioni, scegliere di comune accordo il o i fori di uno Stato membro ai fini della risoluzione.
Se il convenuto compare dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa acquisisce la competenza, eccetto se il convenuto vi si opponga.
Se nessuna delle condizioni di cui sopra è soddisfatta, la controversia può, a determinate condizioni, essere proposta dinanzi alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro da cui proviene una delle due parti.
In caso contrario, se la procedura non può essere condotta in un paese terzo, con il quale la controversia è strettamente legata, la domanda può essere presentata dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che sia sufficientemente coinvolto nella causa.
Il debitore non può, salvo alcune eccezioni, promuovere un'azione per modificare la decisione in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione sulle obbligazioni alimentari. Il creditore può tuttavia accettare che la controversia venga risolta da un'altra autorità giurisdizionale.
Se sono aditi fori di diversi Stati membri per una procedura riguardante le stesse parti e avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo, la competenza è dell'autorità giurisdizionale adita per prima.
Indipendentemente dall'autorità giurisdizionale che ha la competenza del merito, per le richieste di provvedimenti provvisori e cautelari può essere adita una qualsiasi autorità giurisdizionale di uno Stato membro, purché esse siano previste dalla legislazione dello Stato in questione.
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
Una decisione sulle obbligazioni alimentari emessa in uno Stato membro deve essere riconosciuta da un altro Stato membro senza alcun procedimento speciale.
La maggior parte degli Stati membri è vincolata dal protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
Se la decisione è stata emessa da uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, non è possibile opporsi al suo riconoscimento. Se la decisione è esecutiva nello Stato membro che l'ha emessa, essa ha esecutività in un altro Stato membro senza la necessità di una dichiarazione. In alcuni casi, è tuttavia possibile richiedere il riesame della decisione nonché il rifiuto o la sospensione della sua esecuzione.
Ove la decisione è stata emessa da uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007, il riconoscimento può, in alcuni casi, essere respinto. La decisione può essere eseguita in un altro Stato membro, se è esecutiva nello Stato membro che l'ha emessa, a patto di ottenere dallo Stato membro di esecuzione una dichiarazione che ne attesti l'esecutività.
In tutti i casi, l'autorità giurisdizionale d'origine può dichiarare una decisione provvisoriamente esecutiva. Quando la decisione deve essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emessa inizialmente, la legge applicabile alla procedura è quella dello Stato membro di esecuzione.
La decisione emessa in uno Stato membro non può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione.
Le parti di una controversia ai sensi del presente regolamento hanno un accesso effettivo alla giustizia in un altro Stato membro, anche nel quadro delle procedure di esecuzione e di ricorso. In particolare, gli Stati membri concedono, a determinate condizioni, il patrocinio a spese dello Stato. Tale patrocinio viene offerto per le domande presentate da creditori relative alle obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore ai 21 anni.
(4x4)Legge applicabile: si applica sempre il Protocollo dell'Aja del 2007 (richiamato dal reg. 4/2009 e provvisoriamente applicabile negli Stati membri dell'UE vincolati da quest'ultimo regolamento). Riconoscimento delle decisioni: si applica il reg. 4/2009 se la decisione proviene da uno Stato membro UE (esclusa la Danimarca); si applica Aja 1973 (che NON è la convenzione richiamata dal 45 dell l. 218, ma un'altra) se la decisione proviene da uno Stato vincolato da tale Convenzione; negli altri casi, si applicano gli articoli 64 ss della l. 218.
(Quanto a Lugano: la Conv. di Lugano del 1988 era la copia della Conv. di Bruxelles del 1968; l'unica differenza fra le due era che la prima era in vigore fra i soli Stati membri dell'UE, mentre la seconda riguardava un più ampio gruppo di Stati (Svizzera etc.). In questo modo, NEI FATTI, il trattamento, in Italia, di un convenuto domiciliato in uno Stato "Lugano" era equiparato, quanto alla giurisdizione, a quello riservato, in forza della Conv, di Bruxelles, ai convenuti domiciliati in uno Stato membro dell'UE; inoltre, per quanto riguarda la circolazione delle sentenze, le sentenze italiane circolavano negli Stati "Lugano" alle stesse condizioni in cui circolavano negli Stati "Bruxelles", cioè nell'UE. Poi, nel 2000, la Conv. di Bruxelles è stata sostituita dal reg. Bruxelles I e nel passaggio varie norme sono state cambiate. Per ristabilire il parallelismo tra "Bruxelles" e "Lugano" occorreva, dunque, modificare la Conv. di Lugano del 1988, azzerando le differenze con Bruxelles I. Questa operazione è stata fatta con la COnv. di Lugano del 2007, che ha sostituito quella del 1988.)
Roma I o Roma III, che sono di applicazione universale: la loro applicazione (negli Stati membri) prescinde dal fatto che la fattispecie da disciplinare sia collegata, sotto il profilo soggettivo o oggettivo, a uno Stato membro. Esistono poi altri regolamenti, come Bruxelles, la cui applicabilità è circoscritta a fattispecie che presentino determinati collegamenti con lo spazio giudiziario europeo: in particolare, le norme sulla GIURISDIZIONE di Bruxelles I si applicano quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro (salvo eccezioni: art. 22, 23 etc.), mentre le norme sul RICONOSCIMENTO si applicano quando si tratta di far valere in uno Stato membro gli effetti di una decisione resa in un altro Stato membro.



OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
Roma I (593/2008), Convenzione di Roma 1980 e L. 218. Art. 57 che richiama Roma 1980.
ROMA I
Campo d'applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.
Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.
2. Sono esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento:
a) le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 13;
b) le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
c) le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi,
da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al
matrimonio, nonché dalle successioni;
d) le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in
cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
e) i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;
f) le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;
g) la questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi il
mandante, o se l'atto compiuto da un organo di una società, altra associazione o persona giuridica valga ad
obbligare di fronte ai terzi la società, altra associazione o persona giuridica;
h) la costituzione di «trust» e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i «trustee» e i beneficiari;
i) le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali; contratti di assicurazione che derivano da operazionirelativa all'assicurazione sulla vita aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro.
- IN MATERIA DI FORMA, IN OMAGGIO AL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE GIA' PREVISTO DALLA CONV. 1980, IL CONTRATTO DEVE CONSIDERARSI VALIDO SE RISPETTA I REQUISITI FORMALI IMPOSTI DALLA LEGGE CHE NE REGOLA LA SOSTANZA O DALLA LEGGE DEL LUOGO IN CUI E' CONCLUSO O DALLA LEGGE DI RESIDENZA DI UNO DEI CONTRAENTI AL MOMENTO DELLA STIPULA.
Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.
2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell'articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi.
3. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente.
PRINCIPIO GENERALE E'AUTONOMIA DI SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE
(in assenza di scelta)
VERIFICA SE CASO TIPIZZATO EX ART. 4
NO CASO TIPIZZATO:
LEGGE DEL PAESE DI RESIDENZA ABITUALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA PRESTAZIONE CARATTERISTICA
PRESTAZIONE CARATTERISTICA NON DETERMINABILE: COLLEGAMENTO PIU' STRETTO
Tipizzati
Vendita legge del paese di residenza del venditore; Servizi legge del paese di residenza del prestatore di servizi;
Diritto reale su immobili o locazione legge del paese in cui si trova l'immobile;
Franchising: legge del paese di residenza dell'affiliato;
Concessione di vendita legge del paese di residenza abituale del distributore
Vendita beni all'asta:legge del luogo in cui si svolge l'asta se determinabile
CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TRASPORTO DI MERCI (in assenza di scelta):
-    LEGGE DEL PAESE DI RESIDENZA DEL VETTORE SE DETTA SEDE COINCIDE CON LA SEDE DI  CARICO O SCARICO DELLA MERCE O
-    LA SEDE/RESIDENZA PRINCIPALE DEL MITTENTE
CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TRASPORTO DI PERSONE - art. 5.2 (in assenza di scelta)
-    LEGGE DELLA RESIDENZA DEL PASSEGERO SE COINCIDE CON IL LUOGO DI PARTENZA O DI DESTINAZIONE ALTRIMENTI
-    LEGGE DELLA SEDE DEL VETTORE

CONTRATTI DI LAVORO - art. 8- (in assenza di scelta)
-    LEGGE DEL PAESE IN CUI IL LAVORATORE COMPIE ABITUALMENTE IL SUO LAVORO O IN MANCANZA
-    DEL PAESE A PARTIRE DAL QUALE SVOLGE IL SUO LAVORO 
SE LA LEGGE APPLICABILE NON PUO ESSERE DETERMINATA
-    LEGGE DEL PAESE IN CUI IL LAVORATORE E' STATO ASSUNTO

Clausola di eccezione Convenzione Roma (art. 4, n. 5) e Reg. Roma I (art. 4 n. 3).
Se dal complesso delle circostanze risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti più stretti con un Paese diverso da quello del Paese nel quale la parte che effettua la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale o con un Paese diverso da quello individuati in base ai criteri specifici, si applicherà la legge del Paese con cui il collegamento è più stretto.
I fattori normalmente presi in considerazione per individuare il collegamento più stretto sono la nazionalità, la residenza, il luogo di conclusione e di esecuzione del contratto, l'autorità eventualmente designata dalle parti a risolvere le controversie.
La valutazione di tali elementi è rimessa, peraltro, alla discrezionalità dell'autorità giudicante.


Obbligazioni non contrattuali
Legge applicabile Reg. 865/2007, cd ROMA II.
Legge 218:
-    Promessa unilaterale,  legge dello stato in cui viene manifestata
-    Titoli di credito Conv. Ginevra - Legge dello stato di emissione
-    Rappresentanza volontaria Legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propia sede (se agisce a titolo professionale) e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto
-    Obbligazioni nascenti dalla legge (Gesione affari altrui, arricchimeto senza causa, pagamento indebito,  altre obbligazioni legali)  Legge dello Stato in cui si è verificatop il fatto da cui deriva l'obbligazione
-    Fatto illecito  Stato in cui si è verificato l'evento
-    Danno da prodotto Legge dello Stato del domicilio o amministrazione del produttore oppure quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato a meno che il venditore non provi che il prodotto è stato messo in commercio senza il suo consenso
ROMA II
Il regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale, come la responsabilità da prodotti, il negotiorum gestio o la culpa in contrahendo (obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali).
La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali stabilita a norma del regolamento disciplina in particolare:
-    la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili;
-    i motivi di esonero, limitazione e ripartizione della responsabilità;
-    l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo chiesto;
-    i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento (secondo la legge processuale nazionale);
-    la trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo, anche per via successoria;
-    i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito;
-    la responsabilità per fatto altrui;
-    il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza.
LA LEGGE APPLICABILE È:
-    quella del paese in cui si verifica il danno;
-    quella del paese in cui risiedono abitualmente sia il presunto responsabile, sia la parte lesa nel momento in cui il danno si verifica; o, in mancanza,
-    quella del paese con cui il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti che con i paesi di cui sopra.
-    Infine, opera il criterio della volontà delle parti, il regolamento autorizza le parti a scegliere di comune accordo la legge applicabile alla loro obbligazione.
Le parti, possono determinare la legge applicabile a un'obbligazione extracontrattuale con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno, oppure (se tutte le parti esercitano un'attività commerciale) mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno.
La scelta dev'essere espressa o risultare in modo non equivoco dalle circostanze e non deve pregiudicare i diritti dei terzi. È importante notare che questa libertà di scelta è esclusa per alcuni settori, quali la violazione dei diritti di proprietà intellettuale (si veda oltre). Inoltre, qualora sia scelta la legge di un paese diverso da quello in cui sono ubicati tutti gli elementi della situazione, non è permesso derogare convenzionalmente alle norme di applicazione necessaria. Se scelgono di applicare la legge di un paese terzo, le parti non possono derogare convenzionalmente all'applicazione delle disposizioni comunitarie se tutti gli elementi pertinenti alla situazione sono ubicati in uno o più Stati membri dell'Unione europea.

Per gli arricchimenti senza causa, compresa la ripetizione dell'indebito, si applica la legge che disciplina una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa. Se non esiste una relazione tra le parti, ma queste ultime hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina l'arricchimento senza causa, si applica la legge di tale paese. In tutti gli altri casi, si applica la legge del paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto. Quando l'arricchimento senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di quest'ultimo.
Analogamente, per la negotiorum gestio si applica la legge che disciplina una relazione esistente delle parti o, in mancanza, la legge della residenza abituale o, in mancanza, la legge del paese in cui si è svolta la gestione d'affari o, infine, la legge del paese con cui esistono collegamenti manifestamente più stretti.
Per quanto riguarda la culpa in contrahendo (obbligazioni extracontrattuali derivanti da trattative precontrattuali), è applicabile la legge che si applica al contratto, a prescindere dal fatto che questo sia stato effettivamente concluso o meno. La nozione di culpa in contrahendo è autonoma ai fini del regolamento e non va necessariamente interpretata ai sensi del diritto nazionale. Se la legge applicabile non può essere determinata, si applica la legge del paese in cui si verifica il danno, oppure quella del paese in cui le parti hanno la loro residenza abituale (se si tratta di un solo paese), oppure quella del paese con cui esistono collegamenti manifestamente più stretti.
Per alcuni settori ROMA II sono previste norme specifiche.
•    Responsabilità da prodotti.
-    Si applica la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente, quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; in mancanza,
-    la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto; in mancanza,
-    la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese.
-    Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto in uno dei paesi di cui sopra. Se il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso, come un contratto esistente tra le parti, si applica la legge di quest'altro paese.
•    Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori. Qualora, invece, tale atto leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica la norma generale prevista dall'articolo 4. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una restrizione della concorrenza, è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto. Qualora la restrizione abbia o possa avere effetto sul mercato di più di un paese, chi promuove un'azione di risarcimento danni dinanzi al giudice del domicilio del convenuto può invece scegliere la legge del giudice adito, purché il mercato in tale Stato membro sia interessato. Se l'attore agisce nei confronti di più di un convenuto dinanzi a detto giudice, può scegliere di fondare la sua pretesa esclusivamente sulla legge di detto giudice, qualora la restrizione della concorrenza interessi il mercato dello Stato membro di quest'ultimo. Non si può derogare alla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale o da un atto limitativo della libera concorrenza con un accordo ai sensi dell'articolo 14, che prevede la libertà di scelta per le parti al fine di determinare di comune accordo la legge applicabile a un'obbligazione extracontrattuale.
•    Danno ambientale. Si applica la norma generale sopra citata, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui si è verificato il fatto che ha determinato il danno.
•    Violazione dei diritti di proprietà intellettuale. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, è quella del paese per il quale la protezione è chiesta. Non si può derogare a tale disposizione con un accordo ai sensi dell'articolo 14.
•    Attività sindacale. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale per quanto concerne la responsabilità di un lavoratore, di un datore di lavoro o di un sindacato per danni causati da un'attività sindacale, prevista o conclusa, è quella del paese in cui tale attività è destinata a svolgersi o si è svolta.
Esclusione di alcuni settori dal campo di applicazione
Il regolamento non si applica alle materie fiscali, doganali o amministrative, né alla responsabilità dello Stato. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del regolamento le obbligazioni extracontrattuali che derivano:
•    dai rapporti di famiglia o da rapporti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
•    da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;
•    da cambiali, assegni, vaglia cambiari ed altri strumenti negoziabili;
•    dal diritto di società, associazioni e persone giuridiche su aspetti quali la costituzione, la capacità giuridica, la responsabilità dei soci ecc.;
•    dai rapporti tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust costituito per iniziativa volontaria;
•    da un danno nucleare;
•    da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

GIURISDIZIONE
Art. 3
Ambito della giurisdizione
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
Art. 4
Accettazione e deroga della giurisdizione
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
Art. 5
Azioni reali relative ad immobili siti all'estero
1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
CONVENZIONE DI BRUXELLES 1968 IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE CHE HA EFFICACIA UNIVERSALE
REGOLAMENTO 44/2001 BRUXELLES 1 PER STATI MEMBRI ESCLUSA DANIMARCA. Per operare il Regolamento presuppone che il convenuto abbia il domicilio in uno degli stati membri.
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può  essere convenuta in un altro Stato membro:
a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la
residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone,
davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si
fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può
avvenire;
4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice  presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile;
5) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;
6) nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trustcostituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio;
7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di
un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:
a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata
fornita una cauzione o un'altra garanzia questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o
del salvataggio.
Norma generale sulla competenza
Il principio fondamentale è quello secondo cui la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest'ultimo. Il domicilio viene determinato a norma della legge dello Stato membro cui appartiene il giudice adito. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in tale Stato membro, deve applicare la legge di un altro Stato membro. Per le persone giuridiche o le società il domicilio è determinato dalla sede sociale, dall'amministrazione centrale o del centro di attività principale. Per i trust, il domicilio è definito dalla corte che si occupa della causa, applicando le norme del proprio diritto internazionale privato *.
Citazione del convenuto in un altro Stato membro
A prescindere dal principio di base sulla competenza, in talune circostanze il convenuto può essere citato davanti ai giudici di un altro Stato membro. Ciò può avvenire nell'ambito delle competenze elencate dal regolamento: le competenze speciali o esclusive, la competenza in materia di assicurazioni, contratti conclusi da consumatori e contratti individuali di lavoro.
Le competenze speciali dei giudici comprendono, ad esempio:
•    le materie contrattuali (in generale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita);
•    le obbligazioni alimentari (in generale, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio);
•    gli illeciti (davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto).
In materia di assicurazioni, l'assicuratore può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o dello Stato membro in cui è domiciliato l'attore, qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario. L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili.
Il regolamento prevede inoltre disposizioni sulla competenza relativa ai contratti conclusi dai consumatori. I consumatori sono persone che concludono un contratto con un professionista per un uso estraneo alla loro attività professionale. Il regolamento riguarda tutti i contratti conclusi dai consumatori con persone le cui attività commerciali o professionali si svolgono sul territorio della Comunità europea (CE), tranne i contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Il consumatore è protetto, come descritto nella presente sezione, qualora il contratto di vendita di beni mobili materiali sia finanziato a rate o attraverso un prestito con rimborso rateizzato, o tramite un'altra operazione di credito. In tutti gli altri casi, affinché il consumatore sia protetto, il contratto deve essere stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro. L'azione del consumatore può essere proposta davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore (l'attore). L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.
Sulla base di un contratto individuale di lavoro, un lavoratore può citare il suo datore di lavoro davanti ai giudici dello Stato membro in cui quest'ultimo è domiciliato, oppure davanti al giudice dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività. Qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, è competente il giudice del luogo in cui è situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto. Un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro è considerato come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.
Il regolamento prevede alcune competenze esclusive dei giudici indipendentemente dal domicilio, nei seguenti casi:
•    in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili (sono competenti i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato);
•    in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi (sono competenti i giudici dello Stato membro in cui ha sede la persona giuridica);
•    in materia di validità delle iscrizioni nei pubblici registri (sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti);
•    in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi (sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti o sono stati effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale);
•    in materia di esecuzione delle decisioni (sono competenti i giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova il luogo dell'esecuzione).
Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dell'UE, abbiano concluso una convenzione che definisca il foro competente * in caso di controversie, la competenza spetta ai giudici scelti dalle parti. Per tali convenzioni attributive di competenze, il regolamento prevede alcune formalità: esse devono essere concluse per iscritto o in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano.
Ulteriori norme sono previste in materia di pluralità di convenuti, di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, di domanda riconvenzionale nonché di azione contrattuale riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari.
Il regolamento contiene altresì una disciplina della litispendenza e della connessione.
Riconoscimento ed esecuzione
Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento complementare. Ai sensi del regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
Le decisioni non sono riconosciute:
•    se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
•    se la domanda giudiziale non è stata notificata al convenuto in tempo utile e in modo tale che egli possa presentare le sue difese;
•    se tale domanda è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
•    se tale domanda è in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo.
Il giudice di uno Stato membro può sospendere il procedimento se una decisione emessa in un altro Stato membro è stata impugnata.
Le decisioni sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. Le parti possono proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
Art. 9
Giurisdizione volontaria
1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.

Art. 10
Materia cautelare
1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.
Litis pendenza internazionale
Art. 7
Pendenza di un processo straniero
1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.
Convenzione di Bruxelles 1968
Articolo 21
Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi i medesimo oggetto e il medesimo titolo, i giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.
Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.
Regolamento 44/2001
Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. 2. Se la competenza del giudice  precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.
Regolamento 2201/2003
Articolo 19
Litispendenza e connessione
1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3. Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all'autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità giurisdizionale preventivamente adita.
Questione preliminare
Art. 6
Questioni preliminari
1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.
è un caso che consente di ampliare la giurisdizione del giudice italiano. Si tratta di quelle questioni che il giudice deve decidere in via preliminare per poter giungere alla decisione finale sul caso sottoposto. La risposta la trovi nell'art. 6 della legge. il giudice conosce incidentalmente la questione che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda.
Quale legge si applica alla questione preliminare?
Ballarino parla di teoria legeforista in forza della quale si dovrebbe applicare la legge materiale del foro.
In base ad altra teoria, invece, cd dell'assorbimento, alla questione preliminare si deve applicare la stessa legge che si applica alla questione principale.
Per la teoria congiunta la questione è regolata dalla norma di conflitto dell'ordinamento richiamato dalla norma di conflitto del foro per la questione principale.
Mosconi con la teoria disgiunta, quella più seguita, dice che la questione preliminare deve essere risolta in base alla norma di conflitto del foro che la contempla. Es.: il giudice italiano è competente per pronunciarsi su una petizione d'eredità ma, per accertare la fondatezza delle pretese dell'attore, deve stabilire se questi sia effettivamente figlio del de cuius; ebbene, la questione (preliminare) relativa allo status di figlio potrà essere decisa dal giudice italiano anche se non spetti a lui la giurisdizione sul punto (ma solo quella sulla q. ereditaria). Per la LEGGE APPLICABILE mancano invece soluzioni normative (se non specificamente riferite a singoli istituti, come il diritto al nome secondo la conv. di Monaco del 1980). Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato varie soluzioni. Ai nostri fini, secondo me, basta conoscerne una (quella che del resto va per la maggiore): in base alla c.d. soluzione disgiunta, la questione preliminare e quella principale vanno risolte applicando, per ciascuna, i criteri di collegamento riguardanti in modo specifico le materie a cui tali questioni si riferiscono (occorre cioè procedere come se le due questioni, principale e preliminare, si presentassero disgiuntamente). Nell'es. di sopra, quindi, per stabilire la legge applicabile alla q. prel. della filiazione andranno impiegati i criteri di collegamento in materia di filiazione (ancorché, nella specie, tale questione venga in rilievo non isolatamente ma solo in funzione di una questione di altra natura, successoria).
Art. 42
Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori
1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 742.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
Art. 69
Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d'Appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
3. La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché essi non contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso.
5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dal l'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.
Art. 70
Esecuzione richiesta in via diplomatica
1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
Art. 64 PRINCIPIO DEL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO
Riconoscimento di sentenze straniere
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico. ORDINE PUBBLICO PROCESSUALE!!!PAG. 162
BRUXELLES 1968
Del riconoscimento
Articolo 26
Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.
Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.
Articolo 27
Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese (20).
3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
4) se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate;
5) se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto (21).
REGOLAMENTO 44/2001
Articolo 33
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il
ricorso ad alcun procedimento.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.
Articolo 34
Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.
Articolo 36
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo 37
1. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.
Art. 65
Riconoscimento di provvedimenti stranieri
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Art. 66
Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.
Art. 67 Il controllo eventuale della CDA
Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
ESECUZIONE BRUXELLES 1968
Dell'esecuzione
Articolo 31
Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere stati ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata (24).
ESECUZIONE REG. 44/2001
Esecuzione
Articolo 38
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE REG. 2201/2003
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
SEZIONE 1
Riconoscimento
Articolo 21
Riconoscimento delle decisioni
1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.
La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell'elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.
4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.
Articolo 22
Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio
La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.
Articolo 23
Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale
Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:
a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
b) se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;
c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;
e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;
f) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto;
o
g) se la procedura prevista dall'articolo 56 non è stata rispettata.
Articolo 24
Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine
Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.
CONFLITTI DI LEGGI - L'applicabilità dei regolamenti Roma I, Roma II e Roma III prescinde dalla circostanza che le parti siano legate (da legami di cittadinanza, residenza o altro) a uno Stato da essi vincolato. Lo stesso vale per il Protocollo dell'Aja 2007. Tutti questi strumenti sono suscettibili di designare, come legge applicabile, tanto la legge di uno Stato vincolato quanto quella di uno Stato terzo. Idem per le norme sui conflitti di leggi contenute nelle convenzioni dell'Aja (escluse solo quelle pre II guerra mondiale).
GIURISDIZIONE - Bruxelles I si applica (salvo eccezioni, come l'art. 21) alle sole domande proposte nei confronti di una persona domiciliata nell'UE. Analogamente Lugano 2007 (solo convenuti domiciliati in uno Stato contraente). Viceversa, l'applicabilità di Bruxelles II bis e del 4/2009 prescinde dal fatto che le parti siano stabilite in uno Stato membro o meno.
RICONOSCIMENTO - Tutti gli strumenti normativi si applicano solo alla circolazione delle decisioni fra uno Stato membro e l'altro. 



Da: ...13/10/2012 09:26:43
guarda, perdonami, ma non sono d'accordo. io mi attengo a quello che dice il compendio.

saluti.

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 09:30:29
figurati..non sei mica tenuto a seguirmi.
Magari però se mi vuoi spiegare il motivo di tale scelta mi fai cambiare idea.

Da: ...13/10/2012 09:42:31
perché una convenzione la applichi in due casi:
- quando entrambi gli stati hanno firmato la convenzione
- quando la legge dip interna richiama espressamente la convenzione.

per i regolamenti vale lo stesso.
se uno stato non firma, tu glielo applichi lo stesso? è questo che non capisco.
erga omnes, a casa mia, poi a milano non so, vuol dire IN TUTTI I CASI E NEI CONFRONTI DI TUTTI.

se guardi il regolamento su sep e div si applica lo stato di residenza se è uno stato membro o se è cittadino di uno stato membro.

io penso che in generale per quest esame uno debba sapere bene la legge nostra, e se te lo chiedono spiegare che in materia c'è un regolamento ue

Da: ...13/10/2012 09:43:46
da quello che scrivi è come se intendessi che le convenzioni e i regolamenti sono norme di applicazione necessaria

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 09:49:29
C'è solo un caso in cui il Regolamento non lo applichi. Quando in Ue si fa ricorso alla cooperazione rafforzata.
Da quanto siamo in Ue non possiamo decidere applicare ono un regolamento. Siamo obbligati.
Altrimenti la Commissione ci fa il culo.
Il cittadino fa il culo allo stato perchè può chiedere il risarcimento dei danni.
La corte di Giustizia fa il culo allo Stato ed alla fine o esci dai trattati o non hai scampo.
Ma forse non portando Ue queste cose non le sai.
In ogni caso il regolamento potrebbe derogare, per assurdo, anche alla Costituzione.
Se vuoi capire Ti chiedo di guardare qual è la forza giuridica dei regolamenti.
Quanto al regolamento sulle separazioni e div. non so a quale ti riferisci.
Uno ti permette di individuare la legge applicabile
L'altro ti dice quale giudice ha la giurisdizione
Quindi in caso di separazioni vedi quale giudice ha la giurisdizione in base al regolamento e poi in base all'altro regolamento stabilisci quale legge applicare.
Se non sei convinto, giustamente, segui la tua strada ma ti assicuro che è così

Da: ...13/10/2012 09:53:30
milano,
quello che dici è sacrosanto, ma in ambito UE.
fuori dall'ambito UE tu applichi comunque il regolamento? dai su..

tra l'altro perché ti scaldi subito?

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 09:58:17
non mi scaldo...
ma dai cassssso mi fai incazzare..:-) Non cadere su queste cose!!!
Stiamo parlando di dip ovviamente...di casi un cui è presente un elemento di estraneità!
Siamo obbligati a quanto dice l'Ue anche se si tratta di qualcosa che riguarda uno stato terzo.
Non abbiamo altra scelta...anzi una l'abbiamo. Uscire dai trattati.

Da: approvo13/10/2012 10:00:04
Probabilmente ... si riferiva ai paesi extra ue.. In effetti questa materia alla prima lettura sembra tanto semplice, poi ti tocca fare invece un collage tra convenzioni, regolamenti ecc..

Da: ...13/10/2012 10:03:58
maaaaah

ti faccio un caso pratico:
due cittadini algerini, sposati in algeria nel 2000 emigrano in italia nel 2009 e vengono da te (oggi) perché si vogliono separare.
che legge applichi?
son curioso di sentire la risposta

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 10:04:25
questa materia è complicatissima...infatti

Da: x ...13/10/2012 10:08:12
Lo dico sommessamente: stai sbagliando su tutta la linea. Due soluzioni: 1) confidi nel fatto che la tua commissione sia fatta di gente che non ha idea di cosa sia il dip e abbia studiato le tue stesse fonti (non è affatto improbabile: good luck!); 2) affronti la questione come la affronteresti, da avvocato, se avessi un cliente che ti chiede di assisterlo su questi temi; cioè ti leggi le norme (e il tuo richiamo al reg. n. 1259 dimostra - porta pazienza - che quel regolamento non l'hai letto: magari non saltare l'art. 4) e la relativa giurisprudenza, se del caso condita da qualche lettura di dottrina seria. Come vedi non ti sto dicendo di fidarti di me, ma di usare fonti di prima mano. 

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 10:09:26
chiedo se hanno deciso, in base a Roma III, quale legge applicare.
In base al Regolamento possono scegliere anche la legge del loro stato di cittadinanza.
Se non vogliono stipulare l'accordo si applicherà la legge determinata sempre secondo il regolamento ossia
residenza abituale, oppure in mancanza
ultima residenza abituale, oppure in mancanza
quella di cui sono cittadini, ed infine in mancanza
quella del foro.
Adesso però devo chiedermi:
il giudice italiano ha giurisdizione?
Prendo Bruxelles II bis
quindi presento il ricorso al giudice italiano ed applico la legge come sopra individuata.

Da: ...13/10/2012 10:11:35
capisco sempre meno.

Da: x ...13/10/2012 10:11:55
La risposta al caso algerino è semplice: per sapere se sussiste la giurisdizione del giudice italiano applico il reg. 2201/2003, compreso l'art. 7 (che è fatto precisamente per casi di questo genere); per sapere quale legge dovrà applicare il giudice italiano uso il reg. 1259 (confortato dall'art. 4). Per sostenere una cosa diversa occorrono degli argomenti: se ce ne hai, ne discutiamo. 

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 10:13:22
ps di dove si son sposati non me ne può fottere nulla...inoltre per voler chiedere la separazione avranno già chiesto la trascrizione del loro matrimonio che ,quindi, ha prodotto effetti nel nostro ordinamento

Da: x Milano13/10/2012 10:16:28
Occorre porsi PRIMA la questione di giurisdizione e POI la questione della legge applicabile. Finché non sai qual è o quale potrebbe essere il giudice competente non puoi neanche sapere quali siano le norme chiamate a risolvere, nel caso di specie, il conflitto di leggi. Mi spiego: se per ipotesi il reg. 2201 ti portasse a radicare il procedimento nel Regno Unito, non avrebbe senso determinare la legge applicabile in base al reg. 1259, perché il Regno Unito non è uno Stato Membro "partecipante" e dunque continua ad applicare, in materia di legge applicabile al divorzio, le sue norme di conflitto interne.

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 10:23:12
si hai ragione...ho invertito ma è quello che avrei fatto...è la cosa che faccio da tre anni. prima individuiamo il giudice che ha giurisdizione/competenza e poi andiamo avanti.
Penso a due anni fa quando i miei dominus volevano fare una causa al tar e la competenza era del go

Da: ...13/10/2012 11:09:48
http://giacomooberto.com/prontuario.htm#par1

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 11:26:50
ottimo link...spero adesso ti sia ricreduto

Da: ...13/10/2012 11:57:35
anzi, sono ancora più convinto del mio punto di vista, tant'è che inizia proprio con "c'è da distinguere ambito UE da ambito extraue"

Da: miLANO TRIBUNALE 13/10/2012 12:02:30
vabbè...allora rimani convinto così! A questo punto spero per te che ti chiedano la parte generale perchè altrimenti ti fottono di brutto.
Comunque la tua convizione se non è supportata da valide argomentazioni non serve a nessuno...specie qui!
Ciao

Da: ...13/10/2012 12:16:23
graaazie per la gufata, ne sentivo proprio il bisogno.
milano, lascia che te lo dica, non sei il padrone del forum.
ho studiato e studierò ancora. quanto letto e scritto dal dott.oberto mi tranquillizza e mi ha tolto il dubbio, cosa che tu non sei stato in grado di fare perché hai continuato ad insistere che "i regolamenti si applicano comunque perché prevalgono sulla legge nazionale".
se guardiamo le argomentazioni e solo quelle, tu non ne hai date.
buona giornata e buon w.end

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