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Art. 44 Cod. Deont. Compensazione
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Da: miLANO TRIBUNALE 10/10/2012 21:30:54
Sarà l'orario, sarà quello che volete ma non capisco qualcosa che forse è banale.
L'avv. può trattenere a titolo di compensazione le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi.
La parte assistita è la parte che conferisce la procura alle liti, giusto?
Terzi sarà la controparte, giusto?
Deve però dare avviso al cliente.
Ma cosa significa?
Che il cliente può essere una parte diversa dalla parte assistita?
Penso al padre che chiede all'avv. di difendere il figlio, il figlio conferisce la procura ma è il padre che paga.
Quindi può accadere che paghi il figlio. In questi casi può trattenere la somma dando avviso al padre.
E' corretto il ragionamento o non ha capito un cass?

Da: prima sottocommissione10/10/2012 21:34:46
secondo me è corretto


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