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CASS. 16754/2012 (2 ottobre)
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Da: gill | 06/10/2012 10:04:29 |
ciao a tutti, qno riesce a pubblicare il testo di questa sentenza? Sulla banca dati che ho io non c'è (e sono già state pubblicate le sentenze del 3 e 4 ottobre). Riguarda la malpractice medica. Grazie | |
Da: x gill | 06/10/2012 10:16:41 |
deduco che porti penale.. ma con tutto quello che c'è da sapere xè ti interessi tanto di qst sentenza??? è così importante?? | |
Da: x gill | 06/10/2012 10:19:01 |
veramente l ho cercata su google e parla di licenziamento! | |
Da: gill | 06/10/2012 10:26:38 |
no, non parla di licenziamento, fai attenzione. E' una cassazione civile, io porto civile | |
Da: gill | 06/10/2012 10:28:49 |
tra l'altro, leggendo i commenti, mi sembra assurda | |
Da: sob | 06/10/2012 11:33:54 |
è questa? Cassazione civile sezione lavoro sentenza 2 ottobre 2012 n 16746 Congedo parentale, legittimo il licenziamento se manca la comunicazione al datore Licenziamento legittimo per la lavoratrice madre in astensione facoltativa che non invii la richiesta di congedo all'Inps e per conoscenza al datore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 16746/2012 respingendo il ricorso della donna lavoratrice. Per i giudici "la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione facoltativa ha l'onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all'istituto di assicuratore ove quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell'assenza, che è frazionabile". Anche il Dlgs 151/2001, Tu maternità, stabilisce che per il congedo parentale "il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni". Comunicazione mai avvenuta da parte della lavoratrice la quale non ha neppure allegato condizioni particolari legate al puerperio che abbiano avuto una incidenza causale o concausale per il suddetto comportamento omissivo. | |
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Da: sob | 06/10/2012 11:37:10 |
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/10/colpa-medica-la-cassazione-riconosce-il-diritto-del-neonato-malformato-al-risarcimento.html CAZZ | |
Da: gill | 06/10/2012 11:40:04 |
no, 16754 http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2012/10/04/news/nacque-down-risarciti-figlia-e-genitori-1.5804242 | |
Da: gill | 06/10/2012 11:40:49 |
sì, la seconda, pensavo che il link fosse riferito alla prima | |
Da: gill | 06/10/2012 11:42:13 |
il testo non si trova da nessuna parte? io ho l'accesso a DeJure, ma non c'è (mentre ci sono sentenze dei giorni successivi) | |
Da: sob | 06/10/2012 11:42:35 |
gill ti ringrazio perché me l'ero proprio persa.. ora sul diritto a nascere sani c'è un bel contrasto. e la cassazione III sez. civile dell'anno scorso (danno per perdita del rapporto parentale) era stata chiara e profetica. se mi arriva la copia vedo di girartela. | |
Da: sob | 06/10/2012 11:43:16 |
sarà perché sono 76 pagine ;) | |
Da: gill | 06/10/2012 11:51:02 |
vorrei leggere il testo perchè leggendo gli stralci mi sembra un'assurdità: il vulnus consisterebbe nel nascere handicappato??? Ma non dipende mica dal sanitario il fatto che uno nasca con la sindrome di down! Mi sembra che si stia dicendo che per il malcapitato sarebbe stato meglio non nascere affatto. E poi quali lesioni dei diritti costituzionali del disabile, scusa? Nessuno ha leso quei diritti, è la sua condizione che non gli permette di esercitarli nella loro pienezza. Si parla di lesioni agli artt. 2, 3 e 32 cost. perchè il tizio è nato: e certo, perchè invece se fosse stato abortito sì che quei diritti sarebbero stati tutelati! Non discuto il diritto all'aborto e la possibilità per i genitori di chiedere i danni per il figlio nato malformato, ma il figlio malformato che chiede i danni per il fatto di essere nato quando invece avrebbe potuto essere abortito........mah?? | |
Da: gill | 06/10/2012 11:52:05 |
a proposito sob, sei di Torino, vero? tra quanto passi? | |
Da: sob | 06/10/2012 11:55:33 |
appunto, è un bel contrasto :) ma tu non hai FB? non mi va di scrivere cose mie qua :) nono, invece secondo me ha un sacco di senso :) | |
Da: gill | 06/10/2012 12:00:32 |
sì che ho fb, ma nn posso mica scrivere qua i miei contatti :-) mi spieghi il tuo punto di vista? | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 06/10/2012 12:07:04 |
secondo me è una sentenza giusta. il diritto a nascere sani nell'odierna società dev'essere un diritto riconosciuto a tutti. Specie nel caso in cui il genitore chiede che vengano effettuate tutte le indagine che potrebbero escludere la malformazioni. Stesso discorso secondo me dovrebbe valere per il genitore che non ha effettuato tutto quello che avrebbe dovuto effettuare per evitare la malformazione. Non si può castigare una vita per un errore medico o per la scelta di un genitore. Poi è ovvio, parliamo di : SI POTEVA PREVEDERE. | |
Da: sob | 06/10/2012 12:10:23 |
è un limite insormontabile :) allora: la ratio che sta alla base del diritto a nascere sano è "se il medico per colpa medica somministra alla madre un farmaco che può provocare malformazioni al feto, feto formato perfettamente sano, il medico provocando una lesione al diritto di autodeterminazione della madre - non informandola dei possibili effetti collaterali - causa un danno diretto al feto. se invece il feto è già deformato, la mancata info del medico alla madre non causa un danno al feto, perché già sussisteva la malformazione, quindi la lesione del diritto ad autodeterminarsi della madre non causa danni se non alla madre medesima, non potendo configurarsi un diritto a non nascere se non sani, perché sarebbe un diritto senza titolari." questo è - detto molto molto male - quello che dice la sent. 10741/09 per li resto, ti posto il ragionamento che io reputo "profetico" della 9700/11 che a mio avviso riassume il concetto di questa nuova pronuncia.. questo argomento mi fa impazzire e non sai quanto ti ringrazio per la segnalazione | |
Da: sob | 06/10/2012 12:12:25 |
2.1.- Questa corte ha, del resto, già esplicitamente negato, pur se in ipotesi di danno provocato al feto durante il parto, che l'esclusione del diritto al risarcimento "possa affermarsi sul solo presupposto che il fatto colposo si sia verificato anteriormente alla nascita", definendo erronea la concezione che, al fine del risarcimento del danno extracontrattuale, ritiene "necessaria la permanenza di un rapporto intersoggettivo tra danneggiante e danneggiato"; ed ha concluso che "una volta accertata, quindi, l'esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e dev'essere riconosciuto in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento" (così Cass. 22 novembre 1993, n. 11503, sub n. 3 della motivazione; contra, tuttavia, anche se con affermazione meramente assertiva, Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410, sub n. 2 della motivazione). Analogo orientamento è stato espresso, tra le altre, da Cass. 9 maggio 2000, n. 5881, anch'essa concernente un caso di lesione provocata al feto, che ha considerato un errore giuridico il "voler ragionare in termini di acquisto del diritto in rapporto a fatti idonei a determinarlo, però prodottosi prima della nascita, quando nel caso si tratta, per la persona, una volta nata, di non subire inerme una menomazione che, prodottasi durante il completamento della propria formazione anteriore alla nascita, produce i suoi effetti invalidanti rispetto al dispiegarsi della propria individualità di persona che esiste" (così in motivazione, sub 4.1.). 2.2.- Quanto alle modalità di insorgenza del diritto al risarcimento, il caso ora in scrutinio non si differenzia da quello della lesione colposamente cagionata al feto durante il parto, dunque prima della nascita, da cui deriva, dopo la nascita, il diritto del nato al risarcimento per il patito danno alla salute: danno da lesione del diritto alla salute, dunque, e non già del cosiddetto "diritto a nascere sano", che costituisce soltanto l'espressione verbale di una fattispecie costituita dalla lesione provocata al feto, ma che non è ricognitiva di un diritto preesistente in capo al concepito, che il diritto alla salute acquista solo con la nascita. Così come, in altro ambito, null'altro che espressiva di una particolare fattispecie è la locuzione "diritto a non nascere se non sano", alla cui mancanza questa corte ha, in passato (cfr. Cass. 29 luglio 2004, n 14488, seguita da Cass. 14 luglio 2006, n. 16123), correlato la risposta negativa al quesito relativo al se sia configurabile il diritto al risarcimento del nato geneticamente malformato, nei confronti del medico che non abbia colposamente effettuato una corretta diagnosi in sede ecografica ed abbia così precluso alla madre il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, che ella avrebbe in ipotesi domandato. La diversa costruzione che il collegio ritiene corretta consentirebbe invece, nel caso sopra descritto, una volta esclusa l'esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato, di riconoscere il diritto al risarcimento anche al nato con malformazioni congenite e non solo ai suoi genitori, come oggi avviene, sembrando del tutto in linea col sistema e con la diffusa sensibilità sociale che sia esteso al feto lo stesso effetto protettivo (per il padre) del rapporto intercorso tra madre e medico; e che, come del resto accade per il padre, il diritto al risarcimento possa essere fatto valere dopo la nascita anche dal figlio il quale, per la violazione del diritto all'autodeterminazione della madre, si duole in realtà non della nascita ma del proprio stato di infermità (che sarebbe mancato se egli non fosse nato). | |
Da: gill | 06/10/2012 12:28:01 |
ho almeno 2 obiezioni, ma con calma più avanti grazie sob | |
Da: sob | 06/10/2012 12:45:16 |
ma sul mio punto di vista oppure sulla cassazione?? :p ma gill è l iniziale del cognome?? :p | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 06/10/2012 13:44:09 |
Sto leggendo la sentenza. L'estensore è un mostro ragazzi! | |
Da: sob | 06/10/2012 14:16:30 |
condividi bauscia :) | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 06/10/2012 14:16:54 |
La posizione soggettiva tutelata dalla sentenza non è il diritto a nascere sani ma il diritto alla salute...La lesione che fa valere è relativa al diritto alla salute ex art 32 costituzione. Fa il parallelo tra il diritto del nascituro ad ottenere il risarcimento del danno nel caso di omicidio del padre... Nel momento della nascita si ha l'effettiva lesione... I fondamenti costituzionali si rintracciano negli artt. 2,3, 29, 30 e 32 | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 06/10/2012 14:17:17 |
dammi una mail che te la mando. | |
Da: sob | 06/10/2012 14:18:38 |
allora segue il ragionamento della 9700 che ho postato sopra.. vero? | |
Da: gill | 06/10/2012 14:20:04 |
basta scaricarla dal sito del ilsole24ore | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 06/10/2012 14:26:13 |
non l'ho letta quella che hai postato sopra...ho dato un'occhiata veloce alla sentenza...sono 76 pagine...comunque il ragionamento che va sembra molto condivisibile! | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 06/10/2012 14:26:41 |
posti il link gill? a me l'ha girata un amico! | |
Da: gill | 06/10/2012 14:30:52 |
ferma restando la legittimazione del nato disabile e il danno, che nessuno contesta, in punto nesso eziologico non trovo il discorso della corte condivisibile | |
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