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Differenza tra direttive self executing- direttive dettagliate - regolamenti.
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Da: miLANO TRIBUNALE | 23/09/2012 18:46:40 |
Da: miLANO TRIBUNALE | 23/09/2012 18:48:06 |
Perchè mai il legislatore comunitario adotta 3 provvedimenti differenti se l'effetto è lo stesso? Solo perchè le direttive lasciano comunque spazio di intervento al legislatore nazionale contrariamente ai regolamenti? | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 23/09/2012 18:58:53 |
Forse il dato differenziale è dato dal fattore temporale? Ma tra self executing e dettagliate cosa cambia se l'effetto è identico? | |
Da: A84 | 23/09/2012 20:23:50 |
miILANO...ma non sono la stessa cosa le dettagliate e le selfexecuting? | |
Da: Infatti | 1 - 23/09/2012 20:30:56 |
Direttive dettagliate o dette self-executing: sono la stessa cosa. La distinzione con i regolamenti è RILEVANTE: le direttive, sebbene dettagliate (dotate cioè di effetto diretto) non sono MAI direttamente applicabili, per cui (al contrario dei regolamenti) necesitano SEMPRE di norma nazionale di adattamento. E questa, per lo Stato membro, è una bella differenza. Questo è il motivo per cui lo Stato (ricorrente privilegiato) può proporre ricorso per annullamento quando Parlamento e Consiglio adottano un regolamento là dove il Trattato impone l'adozione di una direttiva. | |
Da: non è proprio così | 23/09/2012 20:43:09 |
le norme delle direttive self executing o dettagliate sono direttamente applicabili solo se sono riunite le seguenti tre condizioni: 1) impongono obblighi nei confronti dello Stato Membro 2) se gli obblighi imposti sono chiari, precisi, incondizionati 3) il termine di recepimento è scaduto; sussistendo tali presupposti, le loro norme sono già idonee a conferire diritti ai singoli e sono applicabili da qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale di ciascuno Stato Membro per conferire diritti ai singoli; i regolamenti sono sempre direttamente applicabili dalla data di entrata in vigore senza alcuna ulteriore limitazione | |
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Da: miLANO TRIBUNALE | 23/09/2012 20:53:07 |
Infatti occhio perchè stai sbagliando... ok, quindi oltre alle caratteristiche già individuate dalla Corte è necessario che sia decorso il termine... Grazie | |
Da: Angel79 | 24/09/2012 08:34:49 |
Si, ma si tratta solo di effetti verticali. il provvedimento dello stato membro serve comunque altrimenti la direttiva non potra' avere effetti orizzontali (cioe' tra cittadini) | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 24/09/2012 08:42:56 |
Quindi l'impresa x non potrebbe convenire l'impresa y chiedendo zeta in forza della direttiva non attuata quando ricorrono i presupposti per considerare che la stessa è produttiva di effetti? | |
Da: Angel79 | 24/09/2012 08:50:03 |
Exactly, solo risarcimento del danno contro lo stato | |
Da: | 24/09/2012 08:50:19 |
Da: Infatti | 24/09/2012 09:12:42 |
Appunto. Quello che dicevo io. Se la direttiva (self executing) non può essere fatta valere nei confronti di unn privato è evidente che necessita di un'attuazione da parte dello Stato, pena l'obbligo per mancato/ritardato recepimento (v. Francovich e altri...). Ed è questa la differenza con i regolamenie che, al contrario, non necessitano di norma attuativa (pena illegittimità dell'atto statale) e possono essere fatti valere direttamente dal privato (nei rapporti interprivati). | |
Da: relaxx | 03/08/2014 12:24:23 |
Prendendo in mano le domande che hanno fatto l'anno scorso nella mia commissione ho visto che per ben 2 volte hanno chiesto la differenza tra direttive dettagliate e direttive self executing...help, qualcuno ha capito la differenza alla fine? anch'io pensavo fossero la stessa cosa | |