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Diritto Costituzionale
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Da: Angel79 | 20/09/2012 12:32:52 |
Domanda simpatica...io farei un discorso su l'uso di questi termini in cost. quando la cost riconosce qualcosa attribuisce direttamene diritti, quando garantisce vuol dire che impegna l' ordinamento a tutelare attivamente (e non solo passivamente come accade di solito) quei diritti | |
Da: vaivia | 20/09/2012 12:34:19 |
Riconosce e garantisce forse in riferimento alla tutela allargata dei diritti fondamentali della vost anche a chi non è cittadino e quindi agli stranieri? Xche in alcuni casi la cost riconosce e tutti la tutela dei diritti es art 19,22 mentre in altri solo ai cittadini es srt 16,17,18 Il Bin considera quinfi l.art 2 una clausola generale di riconoscibilità dei dir fondamentsli a tutti, cittadini e non | |
Da: Hopeless | 20/09/2012 12:38:31 |
@Angel79 Il procedimento cautelare lo hanno chiesto a Firenze...bella domanda del c...o!!! | |
Da: vaivia | 20/09/2012 12:41:07 |
Ma in cost.le? Quale commissione. | |
Da: Hopeless | 20/09/2012 12:44:53 |
credo la VI... | |
Da: vaivia | 20/09/2012 12:47:12 |
Io sono nella v mai sentita una domanda del genere i proc cautelari li hanno chiesti solo a proc civile | |
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Da: Angel79 | 20/09/2012 12:47:24 |
Si, non metto in dubbio, hanno chiesto lo sbattezzo in ecclesiastico a Roma... ma lun vero procedimento non c'e'. insieme al ricorso va depositata la richiesta di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato e se la corte ritiene fondato il pericolo descritto dal ricorrente concede la sospensiva al momento in cui pronuncia l'ordinanza di ammissibilita' della questione | |
Da: vaivia | 20/09/2012 12:48:09 |
Esatto proprio come dice angel | |
Da: vaivia | 20/09/2012 12:49:49 |
@angel peccato che lo sbattezzo sia diritto canonico e nn ecclesiastico..ma che razza di domande fanno | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 20/09/2012 12:53:30 |
è connesso al trattamento dei dati personali...non è che sia proprio di diritto canonico da questo punto di vista... in ogni caso si è espresso sia il garante che la giurisprudenza dicendo: non cancelliamo il nome dal registro in quanto 1) il battesimo costituisce un fatto storico e non è possibile cancellare un fatto storico 2) la chiesa è indipende e sovrana quindi non possiamo interferire col diritto canonico 3) il dato rileva solo all'interno della confessione religiosa. Questa è una domanda da 50...comunque | |
Da: vaivia | 20/09/2012 12:55:15 |
Grazie (anche se spero che nn vadano cosà nel difficile) | |
Da: Hopeless | 20/09/2012 12:56:47 |
@Angel79 Io non avrei saputo rispondere... | |
Da: qualcuno | 20/09/2012 15:08:20 |
cosa è lo sbattezzo: lo sbattezzo si ricollega direttamente al principio di libertà religiosa sancito dalla costituzione, che si traduce sia nel diritto di professare una qualsiasi religione (ovviamente nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti), sia di non professarne alcuna. Esso consiste nel diritto di chi è stato battezzato (e che quindi è stato inserito nei registri della Chiesa dove sono elencati i soggetti che hanno ricevuto un sacramento) di ottenere l'annotazione, a margine del proprio nome, della propria volontà di non essere più ritenuto tale. Inizialmente la Chiesa aveva rifiutato l'annotazione (non dimentichiamoci che il sacramento per la chiesa è un dono, e non vi si può rinunciare, nè condizionarlo ad alcunché, ma questi sono profili di diritto canonico), ad ogni modo, la giurisprudenza ha stabilito che, in ossequio anche al principio di libertà religiosa, ed in collegamento anche con le considerazioni svolte da altri prima di me, l'annotazione fosse dovuta. | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 20/09/2012 15:12:16 |
fosse dovuta??? io nel mio testo leggo il contrario | |
Da: Angel79 | 20/09/2012 15:14:16 |
Ma su quale libro trovate queste risposte sullo sbattezzo? oltr al simone ho consultato anche il buon Finocchiaro ma nulla... | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 20/09/2012 15:16:59 |
qualcuno mi puoi spiegare quanto il garante ha cambiato orientamento? Su google trovo un articolo che dice che negli ultimi hanni ci sono stati un sacco di sbattezzi quindi presumo abbia ragione tu. Però il mio testo fa riferimento ad una pronuncia dell'autority ed una del Trib. di Padova che lo nega. | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 20/09/2012 15:19:19 |
I ricorsi al Garante nel caso di rifiuto da parte dei parroci e delle curie di adempiere la modifica dei registri. Nonostante una situazione pervenuta a una sufficiente determinatezza, non sono mancati, dopo il pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali, dopo il decreto generale della CEI (analizzato nel prossimo paragrafo) e il decreto del Tribunale di 70 La previsione dell'autorizzazione dell'Ordinario diocesano per l'annotazione nel registro dei battezzati, di fatto vanifica il termine dei 5 giorni previsto dalla legge (art. 29, comma II, L. 675/96), per ovvie ragioni logistiche e di tempi obbligati. Il richiedente avrebbe tutti i diritti di fare ricorso al Garante il sesto giorno, ma finora l'UAAR ha consigliato di aspettare almeno un mese prima di presentare il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. 71 L'UAAR ha stimato in circa 200 persone soltanto quelli che hanno avuto problemi con le procedure di sbattezzo e che si sono rivolti all'associazione per chiarimenti e assistenza. - Pagina 47 - Padova, casi in cui i parroci si sono rifiutati di apporre la annotazione a margine della registrazione del battesimo. In altre parole, la stessa lettera pro-forma spedita a diversi parroci ha dato esiti differenti: nella grande maggioranza dei casi i sacerdoti hanno adempiuto all'operazione, in altri si sono rifiutati, adducendo le più diverse ragioni. A fronte di questi dinieghi illegittimi, l'UAAR ha proceduto a realizzare una ulteriore lettera pro-forma, che in questo caso ha per oggetto il ricorso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 29 della L. 675/96. In questa lettera il ricorrente afferma di aver fatto richiesta dell'annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa Cattolica e che dell'avvenuta annotazione fosse data conferma per lettera, debitamente sottoscritta. Sostiene di non aver ricevuto risposta (o di averne ricevuta una inidonea a soddisfare il suo diritto) e conseguentemente presenta ricorso, chiedendo anche il rimborso delle spese sostenute. I ricorsi effettuati hanno avuto successo: il Garante, dopo avere consultato la documentazione allegata al ricorso, intima a questi parroci che rifiutano di compiere l'operazione di provvedervi. Singolare un caso che ha anche avuto molto eco su periodici e quotidiani (la Repubblica ha perfino dedicato un ampio articolo che iniziava in prima pagina): l'aspirante sbattezzato, associato UAAR, aveva fatto regolare richiesta attraverso la lettera pro-forma; non vedendosi recapitare nessuna risposta, ha fatto ricorso al Garante che ha invitato il parroco a soddisfare la richiesta del ricorrente. A questo punto il parroco spedisce una lettera al ricorrente scrivendo che «il registro certifica il fatto storico dell'avvenuto battesimo e la sua tenuta è obbligatoria. Non credo di essere autorizzato, secondo il "codex iuris canonici", a effettuare l'annotazione da Lei richiesta. Può comunque ricorrere all'Ordinario diocesano». Il socio UAAR ovviamente non riconosce le autorità canoniche e, dunque, vi è un nuovo intervento del Garante che assicura che la richiesta è fondata (e cita il proprio provvedimento del 9/9/1999 e il decreto del Tribunale di Padova), ordinando al parroco di apporre entro una certa data l'annotazione richiesta nel registro dei battesimi. A seguito di ciò la Diocesi di Treviso scrive una lettera al ricorrente in cui annuncia l'avvenuta annotazione. - Pagina 48 - Tuttavia, il parroco, probabilmente non soddisfatto di come si era conclusa la questione, presenta un ricorso contro il Garante al Tribunale di Venezia. Il giorno in cui si riunisce il tribunale, però, né il parroco né i suoi avvocati si presentano e l'autorità giudiziaria dispone per non luogo a provvedere. Il parroco dichiarerà ai giornali che lui voleva procedere, ma aveva nel frattempo ricevuto comunicazione dalla Curia in cui si affermava che l'annotazione si poteva e si doveva fare, cosicché non si è presentato davanti al Tribunale72. L'esistenza dei ricorsi proposti al Garante e vinti dai ricorrenti, non fanno altro che confermare che il quadro giuridico che si è andato a delineare è tutt'altro che incerto e, soprattutto, è confermata la legittimità dell'intervento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia. 5.4 | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 20/09/2012 15:23:07 |
A questo punto il commissario stronzo ci domanda? Con quale strumento possiamo obbligare il parroco a trascrivere lo sbattezzo? E noi diremo Garante... E se il parroco non ottempera cosa possiamo fare??? E qui son cazz... Cosa possiamo fare? | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 20/09/2012 15:23:07 |
A questo punto il commissario stronzo ci domanda? Con quale strumento possiamo obbligare il parroco a trascrivere lo sbattezzo? E noi diremo Garante... E se il parroco non ottempera cosa possiamo fare??? E qui son cazz... Cosa possiamo fare? | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 20/09/2012 15:25:47 |
Ed io a quel punto dirò che anche ai sensi del codice deontologico non sono tenuto a sapere tutto. In tal caso non accetterò l'incarico. Sto fondendo merda | |
Da: vaivia | 20/09/2012 15:34:35 |
Tanti nemmeno il commissario saprebbe rispondere:-) | |
Da: qualcuno | 20/09/2012 17:28:33 |
ma quale garante. le confessioni religiose sono state autorizzate (autorizzazione del Garante n3 del 1997) dallo Stato al trattam dei dati personali, tra i quali rientrano anche quelli di carattere religioso, purché avvengano nel rispetto dei principi fissati dal codice in materia di protezione dei dati personali (n. 196/2003). Questo codice riconosce il diritto del soggetto a che il trattamento dei propri dati personali dia una corretta rappresentazione della propria immagine, da qui prevede la rettifica/integrazione/cancellazione dei dati che rendano effettivo tale diritto. La Chiesa ha regolato, conformemente alla autorizzazione statale, il trattamento dei dati personali, diciamo dei "fedeli", nel decreto generale CEI del 1999, nel rispetto dei principi fissati dal Codice 2003, che tra l'altro prevede la rettifica e/o l'integrazione dei dati, ovvero la loro cancellazione, che tuttavia non è possibile con riguardo (indovina a che cosa?)ai dati dell'avvenuta celebrazione dei sacramenti. Quindi, la soluzione adottata è intermedia: tu Chiesa hai il diritto al trattamento dei dati personali nel rispetto della tua autoregolamentazione, non ti posso costringere a cancellare un evento storico, il battesimo, perché è la corretta rappresentazione di un fatto e tu sei uno Stato sovrano, ma il soggetto ha diritto alla corretta rappresentazione della propria immagine (anche in virtù della libertà religiosa, che è anche la libertà di cambiare idea) e quindi annoti la sua volontà a margine del suo nome, senza cancellarlo. e amen. Non può non farlo, perché viola le norme di cui sopra. poi fossi in te non mi perderei troppo in questi discorsi, è suff dire che cosa è lo sbattezzo e dare i riferimenti normativi. | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 20/09/2012 17:33:39 |
Ottimo quanto hai pubblicato. Grazie. | |
Da: qualcuno | 20/09/2012 18:13:55 |
figurati. se posso darti un consiglio non ti complicare la vita scendendo nei particolari, ma cerca sempre di trovare il fondamento giuridico degli istituti e i riferimenti normativi, altrimenti impazzisci (e questo vale anche per me...), perché su ogni argomenti ci sarebbero tantissime cosa da dire e da obiettare, che però fanno perdere la visione di insieme della questione. | |
Da: Mauro Repetto | 21/09/2012 10:18:00 |
Bocciato. Chi mai volesse sapere com'è andato il mio esame vada in "VENEZIA: COMMISSIONE I". Ciao a tutti, specie a miLANO TRIBUNALE. | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 21/09/2012 10:20:39 |
Ti ho risposto Mauro e credimi che mi dispiace...eri ormai un mito qui nel forum. | |
Da: vaivia | 21/09/2012 11:04:18 |
Ciao un consiglio il mio testo di cost. è aggiornato alla legge cost. su pareggio di bilancio qualcuno piú avanti di me nello studio della materia potrebbe indicarmi cosa e quanto il d.l sviluppo e quello sulla spending review hanno inciso sul dir. cost? Xché se in sede d.esame basta dire quello che si sente al tg evito di fasciarmi la testa grazie | |
Da: miLANO TRIBUNALE | 21/09/2012 11:06:10 |
io eviterei di fasciarmi la testa... | |
Da: vaivia | 21/09/2012 11:12:10 |
Si infatti penso anxhe io :-) Grazie | |
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