>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

DOLO DIRETTO E DOLO INTENZIONALE
19 messaggi, letto 17930 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Da: Mauro Repetto10/09/2012 16:03:33
Il Mantovani parla di dolo diretto e dolo intenzionale come se fossero la stessa cosa...poi però vai a leggere un pò di sentenze e ti accorgi che così non è...
allora...
DOLO DIRETTO: il fatto materiale tipico realizzato è esattamente quello avuto di mira dal soggetto agente: uccido la suocera pugnalandola;
DOLO INTENZIONALE: il fatto materiale realizzato non è il risultato avuto di mira dal soggetto agente, ma un passaggio obbligato verso la realizzazione dell'intento avuto di mira, previsto come logica conseguenza del proprio agire cirminoso e di cui si accetta la verificazione: do fuoco alla casa per riscuotere il premio dall'assicurazione, ben sapendo che nella stanza del secondo piano sta dormendo la suocera inferma a letto;
DOLO EVENTUALE: il fatto materiale tipico non è voluto dall'agente, ma questo si rappresenta la possibilità della sua verificazione e accetta il rischio della sua verificazione: invito la suocera ad appoggiarsi al muro giusto per vedere se sono un  abile lanciatore di coltelli.
Ho dubbi su tutto. Assurdo.

Da: Amaro del Capo10/09/2012 16:10:30
Grande Mauro, hai chiarito un punto che mi era un po' oscuro... :)

Da: Vispateresa 10/09/2012 16:25:43
Va bene. Dai che li sai!
Hai chiara la diatinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente?

Da: TUR10/09/2012 16:27:29
FIANDACA LA VEDE COSI':

Dolo intenzionale

Il dolo è «intenzionale» (o diretto di primo grado) quando il soggetto ha di mira proprio la realizzazione della condotta criminosa, nel reato di azione, ovvero la causazione dell'evento, nel reato di evento: ad esempio Tizio, spara mortalmente a Caio, appunto allo scopo di ucciderlo.
La realizzazione del fatto illecito costituisce l'«obiettivo finalistico» che dà causa alla condotta, lo scopo in vista del quale il soggetto agisce (scopo che va distinto dal movente, quale motivazione interiore o impulso emotivo).
Questa forma di dolo è caratterizzata dal ruolo dominante della volontà, che raggiunge la massima intensità.
L'intenzione è compatibile con la previsione dell'evento in termini di possibilità, piuttosto che di certezza: ad esempio risponderà a titolo di dolo intenzionale o di primo grado anche il tiratore inesperto che sparando vuole la morte della vittima anche se è dubbioso di riuscire a colpirlo.

Dolo diretto. (e indiretto).
Il dolo è «diretto» (o di secondo grado) tutte le volte che l'agente si rappresenta con certezza gli elementi costitutivi della fattispecie  e si rende conto che la sua condotta sicuramente la integrerà.
Esso si configura quando la realizzazione del reato non è l'obiettivo che dà causa alla condotta, ma costituisce strumento necessario per realizzare lo scopo perseguito: ad esempio un terrorista che per sequestrare un uomo politico è costretto a sparare sulla scorta con la quasi certezza di provocarne la morte.

Da: michele bari10/09/2012 16:31:04
dolo eventuale e dolo alternativo?

Da: TUR10/09/2012 16:50:01

La configurabilità del dolo eventuale ha come primo presupposto che il soggetto agisca senza il fine di commettere il reato, altrimenti egli agirebbe con dolo intenzionale.
Piuttosto, l'agente deve rappresentarsi la commissione di un reato solo come conseguenza «possibile» di una condotta diretta ad altri scopi: ad es. Tizio, disturbato da un gruppo di ragazzi, lancia contro di essi dal balcone della casa una bottiglia di vetro, pur prevedendo, come possibile esito, il ferimento e, in effetti, colpisce uno dei ragazzi procurandogli lesioni

per la sussistenza del dolo eventuale occorrerà qualcosa di più della semplice rappresentazione in termini di possibilità o probabilità che abbia ad integrarsi l'evento lesivo.
    Questo quid pluris è stato ravvisato dalla «teoria del consenso» in una approvazione interiore della realizzazione dell'evento preveduto come possibile: ma è da obiettare che, nell'ambito di un diritto penale orientato alla protezione dei beni giuridici ed ispirato al principio di colpevolezza per il fatto, non può assumere rilevanza decisiva il semplice atteggiamento interiore dell'agente.
    È, dunque, necessario che l'atteggiamento interiore si avvicini il più possibile ad una presa di posizione della volontà capace di influire sullo svolgimento dei fatti. A questa esigenza risponde la «teoria dell'accettazione del rischio» , secondo cui affinché il soggetto agisca con dolo eventuale è necessario che egli non solo si rappresenti la possibilità concreta di verificazione dell'evento, ma che faccia seriamente i conti con questa possibilità e, ciononostante, decida di agire anche a costo di provocare l'evento.  L'accettazione del rischio non si limita ad una accettazione di un rischio probabile, ma si traduce in una accettazione dello stesso evento lesivo che può verificarsi: in altri termini il soggetto, decidendo di agire a costo di provocare l'evento, finisce col consentire all'evento stesso.
    Per contro, ove il soggetto si rappresenti la possibilità di evento lesivo, ma confidi nella sua concreta non verificazione, si avrà colpa cosciente o con previsione ; ad esempio un automobilista che nell'apprestarsi a effettuare un sorpasso in una curva pericolosa si rappresentasse la possibilità di provocare un incidente, ma facendo affidamento sulla sua consumata abilità di guidatore , confidasse di riuscire ad evitarlo.


Si ha dolo «alternativo» quando l'agente prevede come conseguenza certa (dolo diretto) o possibile (dolo eventuale) della sua azione, il verificarsi di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto: ad es. Tizio aggredisce Caio con diversi colpi di pugnale, volendone indifferentemente il ferimento grave o la morte.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: D.10/09/2012 16:57:02

Da: D.10/09/2012 16:57:43
Mauro, hai invertito dolo diretto e dolo intenzionale.

Da: Mauro Repetto10/09/2012 17:12:40
Miii...ho da sempre invertito i due doli...azz è vero.
Non è possibile non aver fatto nemmeno un reato...non sapere l'abitualità, profess, ecc...non sapere le cause di estinz della punib (tranne la prescriz)...ma cosa c... ho studiato fin'ora...
No so nulla.

Da: uff10/09/2012 17:16:37
Infatti,é il contrario di come ha detto Mauro Repetto. Peró sotto stress una confusione ci puó stare..

Da: michele bari10/09/2012 17:20:57
se ho ben capito nel dolo alternativo vi è un'alta possibilità di realizzare l'evento ovvero si è certi dell'evento alternativo, mentre nel dolo  eventuale l'evento viene rappresentato in termini di bassa probabilità di realizzazione ( fedrmo restando che devo sempre rappresentare tale evento, altrimenti si esulerebbe dalla figura del dolo.

Da: michele bari10/09/2012 17:25:03
se ho ben capito nel dolo alternativo vi è un'alta possibilità di realizzare l'evento, ovvero si è certi dell'evento alternativo, mentre nel dolo  eventuale l'evento viene rappresentato in termini di bassa probabilità di realizzazione ( fermo restando che dovrò sempre rappresentare tale evento, altrimenti si esulerebbe dalla figura del dolo).

Da: nx10/09/2012 20:01:46
Però per non confondersi con sottodistinzioni conviene partire da un punto fermo: l'intensità del dolo è misurabile ed incide sulla pena. La forma più blanda è l'eventuale, le altre a crescere.
La metterei cosi M. R. Abbi fede. Ce la farai (e non ti incasinare oltre il necessario, vai oltre)

Da: Vispateresa 10/09/2012 20:52:43
Allora la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente la sai ?

Da: T410/09/2012 21:02:15
Qualcosa tipo accettazione e non accettazione rispetto alla verificazione dell'evento, da valutarsi peraltro sulla base di qualità ed attitudini personali e sulle modalità di esternazione della condotta?

Da: Mauro Repetto10/09/2012 23:28:57
DOLO EVENTUALE: rappresentazione ed accettazione del rischio del verificarsi dell'evento lesivo;
COLPA COSCIENTE: rappresentazione della possibilità della verificazione dell'evento lesivo ma non accettazione, atteso il fatto che il soggetto agente agisce nella convinzione che cmq non si verificherè ex proprie capacità (es: di mira) o altre circostanze (eh...si sposterà da lì tizio...eh sì che si sposterà..c... Tizio spostatiiii...invece tizio fa la fine del pulcino PIO).
La differenza in concreto, poi, come in ogni caso in cui si debba indagare circa l'el. sogg., dipenderà dalle circostanze del caso: c'è una bella differenza se il gioco dei coltelli con la suocera bastarda lo faccio io o il tipo del circo Togni...

Da: io11/09/2012 08:55:38
sapevo che il dolo eventuale e il dolo alternativo sono delle sottocategorie di dolo diretto...

Da: Vispateresa 11/09/2012 09:03:28
Secondo Mauro Repetto le cose le sai e le hai assimilate. Quindi vai tranquillo

Da: Vispateresa 11/09/2012 09:04:31
Volevo dire "secondo me..."


Torna al forum