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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: per il CNF ha fatto ricorso al TAR!!!16/09/2012 18:08:15


5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i princìpi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012


http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2012/201205262/Provvedimenti/201203169_27.PDF

Camera dei Deputati, Commissione II, parere 26 luglio 2012 Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. Atto n. 488. NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI, ONOREVOLI CASSINELLI E SILIQUINI, APPROVATA DALLA COMMISSIONE La Commissione Giustizia, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali; ..........l'articolo 11 reca una disciplina speciale del tirocinio per l'accesso alla professione forense, introducendo, in particolare, la possibilità del suo svolgimento presso gli uffici legali di enti privati autorizzati dal Ministro della Giustizia che va meglio esplicitata chiarendo che ciò è possibile solo se gli enti privati sono dotati di autonomo ufficio legale in cui esercitano iscritti agli albi professionali muniti del diritto di rappresentanza esterna e processuale; e) rilevato che lo schema in esame non prevede la facoltà per le professioni che svolgono attività similari di accorparsi su base volontaria, secondo quanto invece previsto dal comma 5 del richiamato articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2011 così modificato dall'articolo 9, comma 7, lettera a), decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, determinandosi in tal modo una lacuna normativa, mentre è opportuno chiarire che i consigli nazionali hanno facoltà di predisporre idonee proposte ai fini dell'emanazione di nuovi provvedimenti di riconoscimento delle professioni derivanti da tali accorpamenti; f) rilevato che lo schema in esame reca un capo dedicato a tutte le professioni (I), un capo dedicato alla professione di avvocato (II) ed un capo dedicato alla professione di notaio (III); g) considerato che, sarebbe stato opportuno prevedere ulteriori disposizioni concernenti altre specifiche professioni regolamentate, ritenuto che la riforma degli ordinamenti professionali dovrebbe rappresentare l'occasione per la modernizzazione ed una liberalizzazione delle professioni che si faccia carico di superare le criticità esistenti al fine di migliorare la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti dei servizi professionali; h) considerato che andrebbe introdotta una norma per i dottori commercialisti e gli esperti contabili che consenta ai tirocinanti di avere la possibilità di completare il tirocinio anche per l'iscrizione nel registro dei Revisori Legali, atteso che la riduzione generale della durata del tirocinio a non oltre 18 mesi non può incidere su quello che la norma comunitaria impone per l'iscrizione nel citato Registro. Così facendo, all'esito dei diciotto mesi di tirocinio e del superamento dell'esame di Stato, l'abilitato Dottore Commercialista o Esperto Contabile potrà completare il tirocinio per l'iscrizione anche nel Registro dei Revisori Legali; i) considerato, in particolare, che, con riferimento alla professione di assistente sociale, è avvertita dal Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali la necessità di garantire la formazione con un ciclo formativo unico per l'accesso alla professione disponendo l'obbligatorietà della propedeuticità del corso di laurea triennale della classe L39 per l'accesso al successivo biennio di laurea magistrale della classe LM87, dal momento che l'accesso a quest'ultima con diplomi di laurea triennale afferenti ad altre classi diverse dalla L39 non garantisce l'avvenuta acquisizione delle competenze professionali necessarie e sufficienti per l'accesso all'esame di Stato di abilitazione professionale e quindi all'esercizio della professione; l) considerato che, conseguentemente, sarebbe stato opportuno istituire una sezione unica dell'albo superando le attuali sezioni A e B, provvedendo a disporre in via transitoria l'inserimento nella sezione unica dell'albo degli assistenti sociali iscritti nelle due sezioni al momento dell'entrata in vigore del regolamento; m) con particolare riferimento alla professione di notaio, rilevato che: lo schema di decreto interessa la professione di notaio, oltre che in relazione alla disciplina generale, in riferimento alle seguenti questioni: a) l'assicurazione obbligatoria; b) l'accesso; c) il tirocinio. Per quanto concerne il punto a) relativo all'assicurazione obbligatoria, l'ordinamento del notariato regola specificamente la materia agli articoli 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006 n. 182, stabilendo che il Consiglio Nazionale del Notariato stipuli direttamente una polizza collettiva, ripartendone l'onere del premio fra tutti i notai italiani e non con polizze individuali stipulate sulla base di una « Convenzione collettiva » negoziata a livello nazionale, come previsto invece dall'articolo 5 comma 1 del provvedimento in esame. La specificità del notariato impone la conferma del sistema vigente della polizza collettiva, per offrire ai cittadini assoluta certezza in ordine alla copertura assicurativa della funzione pubblica esercitata da ciascun notaio, non rimessa alla pur doverosa iniziativa dello stesso. Inoltre, al fine di semplificare il suddetto sistema di partecipazione dei notai agli oneri derivanti dal pagamento dei premi della citata polizza, è necessario modificare il sistema di esazione. Per quanto concerne il punto b) relativo all'accesso, si avverte la necessità di superare il limite della partecipazione a non più di tre concorsi, in quanto esso non appare coerente con i principi enunciati nel Decreto di agosto 2011. Ovviamente l'abolizione di tale limite richiede adeguati interventi correttivi del sistema concorsuale attuale per prevenire il pericolo di un ingolfamento delle prove, con la partecipazione di una massa di candidati non muniti di adeguata preparazione. Nel Regolamento, pertanto, andrebbe inserita nel Capo III, contenente « Disposizioni concernenti i Notai », e precisamente all'articolo 12, dedicato all'accesso alla professione notarile, l'abrogazione di tale limite con l'introduzione di modifiche volte alla velocizzazione delle prove concorsuali, facilitando anche il reperimento delle disponibilità - oggi scarse - di notai, magistrati e professori universitari ad assumersi l'onere di Commissari di concorso. Nello stesso articolo 12 al comma 2 è previsto che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, valga quanto un anno di pratica. Ora è ben noto quanto sia lontano dalla pratica notarile la frequentazione di un corso di specializzazione comune alle altre professioni legali, che per il primo anno ha carattere assolutamente generalista e nel secondo anno l'obbligo di frequenza viene spesso adempiuto con la frequenza a scuole istituzionali di notariato. Pertanto, vi è una alternativa: la norma viene del tutto espunta, nell'ottica della valorizzazione della pratica professionale realmente fatta - senza surrogati - ovvero deve prevedersi che lo stesso valore abbiano i corsi seguiti presso Scuole istituzionali di notariato o di livello universitario specifiche per l'accesso alla professione notarile. In ogni caso il diploma come sopra conseguito non dovrebbe essere computato per più di sei mesi di pratica. Infine, per quanto riguarda in particolare il punto c) relativo al tirocinio e di cui all'articolo 6 del schema, si sarebbe dovuta aggiungere alla fine del comma 8, la previsione che i Consigli nazionali disciplinino con appositi regolamenti le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio, esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.

Da: per il CNF ha fatto ricorso al TAR!!!16/09/2012 18:12:21
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10059dl.htm

Da: per il CNF ha fatto ricorso al TAR!!!16/09/2012 18:16:21
DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE
o disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)

Art. 15 Abrogazione delle leggi

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Da: il CNF ha fatto ricorso al TAR!!!16/09/2012 18:17:46
Benissimo, ma visto che l'articolo 33 cost non è stato abrogato, né la disciplina sugli esami di Stato, da dove dovrebbe derivare la'bolizione degli esami?????????????????

Da: il CNF ha fatto ricorso al TAR!!!16/09/2012 18:20:29
La verità è questa:

1) l'art. 33 COST prescrive gli esami di abilitazione, e con esso non contrasta alcuna norma europea, per cui se non lo abroga gli esami saranno sempre necessari.

2) gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense sono previsti e regolati da un testo legislativo che non è mai stato "in pericolo" di abrogazione, né espressa né tacita, e che sopravviverebbe all'eventuale annullamento, in tutto o in parte, del dpr di agosto sulle professioni.


ergo, l'esame non è in discussione.

Da: il CNF ha fatto ricorso al TAR!!!16/09/2012 18:25:55
Arrivo a capire i sentimenti negativi nei cfr dell'attuale esame, ma bisogna essere concreti:

- la legge delega del 2010 è stata scritta dal governo Berlusconi favorevole al mantenimento dell'esame, anzi all'inasprimento dello stesso (vedi ddl Alfano), e faceva espressamente salva la disciplina degli esami 8si veda l'articolo 5, alla sommità di questa pagina);

- il dpr dello scorso agosto è stato scritto "facendo espressamente salva la disciplina degli esami";

- chi ha impugnato il dpr, e cioè il CNF, vuole e stravuole gli esami;


ergo: come si fa ad immaginare che gli esami possano essere aboliti?? Da chi? Dallo Spirito Santo??? O forse dall'Unione Europea???

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Da: per il CNF ha fatto ricorso al TAR!!!16/09/2012 19:02:20
dallo spirito santo, naturalmente!!

Da: per il CNF ha fatto ricorso al TAR!!!16/09/2012 19:04:09
è la tua verità , nessuna la contesta.
ripeto: "WAIT AND SEE"!!

Da: Ahahahaha17/09/2012 20:15:10
http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1789091&codiciTestate=5&titolo=Tribunali%20addio.%20Ma%20chiudono%20pure%20gli%20Ordini

Da: per Ahahahaha17/09/2012 21:13:32
è la pubblicità dell'anno scorso!

Da: per Ahahahaha17/09/2012 21:29:42
è la pubblicità dell'anno scorso!
io mi sono abbonato lo stesso ma ho trovato la notizia vecchia di un anno e cioè del 2011.

Da: Ahahahaha17/09/2012 22:00:17
No. Assolutamente.
E' in home page di oggi.
Datato 17/09/2012

Da: Ahahahaha17/09/2012 22:00:48
Ti dirò di più.
E' la prima notizia del giorno.

Da: per Ahahahaha17/09/2012 22:19:36
sì, è la prima notizia del giorno di un anno fà.

Da: Ahahahaha17/09/2012 22:24:13
No.
E' la prima notizia di OGGI.
L'articolo è datato 17/09/2012.
Sta in HOME PAGE di OGGI.

Da: Ahahahaha17/09/2012 22:27:12
Aggiungo che è stato pubblicato su Italia Oggi anche in versione cartacea odierna.
Eccolo riportato in Rassegna stampa, qua e là.
http://www.commercialistisassari.it/rassegna-l/rassegna.asp?id=67251

http://www.centrostudicni.it/index.php/redazione/doc-manager/cat_view/79-rassegna-stampa/81-in-evidenza/139-settembre-2012
(Nel primo link è riportata la pagina di Italia Oggi).

Da: per Ahahahaha17/09/2012 23:03:43
sì, l'ho letto però si riferisce agli ordini appartenenti ai tribunali soppressi; come si fa a sopprimere il potentissimo ordine degli avvocati di milano?io lo farei con il piccone.

Da: Magari!17/09/2012 23:08:43
Maaagari! Troooppo bello.
In ogni circondario di tribunale vi è un consiglio dell'ordine per cui venendo meno l'uno viene meno l'altro. Maaagari venisse cancellato il Cnf con il loro ridicolo orologio di capodanno sul sito che segna il countdown  del prossimo passaggio in aula di quella schifezza di riforma forense e, venisse al contrario istituito unicamente un albo in ogni sezione di corte d'appello!

Da: giurisprudenzainlotta 18/09/2012 08:50:18
qui di piccone se si vuol parlare è solo il Decreto Legge , testo coordinato 21.05.2003 n° 112 , G.U. 21.07.2003 cioè la riforma del leghista che ha creato degno di lui solo ingiustizie con questo esame,ancor di piu' di prima... se con il decreto legge si puo' fare una riforma degli esami vi invito a rivotare tali peracottai!

Da: giurisprudenzainlotto18/09/2012 12:28:51
non cambia molto,avvocati o praticanti,sempre senza soldi si resta

Da: x tutti18/09/2012 13:23:30
vorreste far credere che gli avvocati guadagnano come i praticanti? ma chi ci crede! un avvocato, il più misero, se lavoricchia un po' almeno duemila euro puliti al mese se li fa, anche se sta sotto un altro avvocato, mentre un praticante prende duecento euro al mese e a volte niente.

Da: wretwtwetr18/09/2012 14:26:36
un avvocato affermato ne prende 2000,ormai con la crisi si fa la fame.

Da: E andiamo...18/09/2012 15:12:29
http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=14043

Da: E andiamo...18/09/2012 15:12:49
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201209181001091231&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Chiuderanno 31 ordini forensi

Da: x tutti18/09/2012 15:42:06
un avvocato affermato guadagna duemila euro al giorno, solo che non volete ammetterlo per non pagare le tasse

Da: corsi di preparazione....18/09/2012 17:21:29
Qualcuno ha intenzione di frequentarli ? Un mio amico l'anno scorso ne fece uno on line qualcuno mi puo' fornire qualche suo discrezionale parere di come si e' trovato? E' stato in qualche modo utile?

Da: wretwtwetr18/09/2012 17:34:58
2000 EURO? per cortesia...

Da: giurisprudenzainlotta 18/09/2012 18:00:13
non ho mai studiato giurisprudenza x riempirmi il portafoglio...o con il miraggio di facili guadagni... il punto è che sotto slogan politici si celano sempre ipocrisie madornali..per par condicio quando qualche esponente di sinistra insinua :"un paese dove il figlio dell'avvocato o del medico non faccia lo stesso lavoro del padre"! bene allora perchè non ci danno il loro lavoro da 17.000 euro al mese... qui l'esame non ci garantisce un stipendio fisso come lor signori... anzi è tutto da vedere se un cliente paga...oppure vedi il giornale in data odierna ,ti becchi una pallottola dal cliente in fronte!si vergognino!

Da: x giurisprudenzainlotta18/09/2012 22:17:21
io ho studiato giurisprudenza solo ed esclusivamente per farmi i soldi e per il prestigio

Da: aprile 1319/09/2012 12:14:43
Ciao....io sono stata bocciata agli orali l'anno scorso..ed ora mi ritrovo a dover ripetere l'esame quest'anno incinta di 5 mesi....Ma che giustizia è questa??? Sapete quante teste di cavolo hanno il titolo e non sanno fare la O col bicchiere???

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