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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2012
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Da: Byblos/bratizzals01/12/2012 12:30:44
ciao a   lunedi!!Buono studio a tutti

Da: and01/12/2012 16:06:32
ragà, ma l'attello di citazione in appello secondo la modifica di agosto? qualcuno ne ha mai visto uno? qual'è lo schema?
ho solo capito che non si devono elencare i motivi

Da: and01/12/2012 16:07:08
*atto (non attello)

Da: Byblos/bratizzals01/12/2012 16:46:28
mi spiace io faccio penale vedi on line,

Da: bari01/12/2012 17:14:05
a bari si comincia ad entrare dalle 8 :(    solo codici commentati e nessuna rassegna....peccato  :(  le sottocommissioni sono tutte sui 40 anni di eta'....

Da: Sordatino01/12/2012 17:44:09
@and: sei sicuro di quello che dici circa l'enunciazione dei motivi? L'idea che mi sono fatto io è che si debba fare un motivo ad hoc - oltre a quelli soliti - riguardante proprio l'ammissibilità dell'appello, ma francamente non so se sia la via giusta, a studio da me nessuno è stato in grado di darmi indicazioni valide anche perché finché i nuovi atti non vanno sub iudice difficilmente si avrà uno standard uniforme al quale fare riferimento. Ad ogni buon conto, chiedere a degli aspiranti avvocati di predisporre un atto giudiziale sulla base di una riforma e trata in vigore da dieci minuti eche ha suscitato punti interrogativi e dubbi anche tra giuristi di lungo corso, sarebbe la porcata definitiva. Speriamo si mettano una mano sul cuore (se ne hanno uno) e ci risparmino quest'ennesima vergogna. Rimetto a seguire estratto di un saggio trovato in rete, se frattanto qualcuno riesce a trovare un'indicazione definitiva è pregato di condividerla, grazie.

3. - Le riforme del 2012. I «motivi» di appello nel processo ordinario e nel processo «del lavoro». - Ai sensi dei novellati artt. 342 e 434, co. 1°, c.p.c., «l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».La prima parte della disposizione recepisce ed esplicita l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza: l'enunciazione dei motivi specifici dell'impugnazione è un requisito di ammissibilità della stessa.L'indicazione dei motivi induce a chiedersi se ciò implichi che l'appello da impugnazione a motivi illimitati sia stato trasformato in impugnazione a motivi limitati.Sebbene la nuova disposizione corrisponda al § 520, co. 3°, Z.P.O., appare utile esaminarne il significato prescindendo dalla prassi interpretativa del modello, perché quest'ultimo si inserisce in un contesto profondamente diverso da quello italiano, mentre appare utile verificare come il nuovo testo possa operare nell'ambito che gli è proprio.Il primo dei due requisiti del n. 1 impone la specificazione dell'oggetto dell'appello: di chiarire se si chieda la riforma totale o parziale della decisione di primo grado. Non riguarda la «motivazione» dell'appello ma il suo oggetto, sebbene nella esperienza italiana, la riconosciuta inammissibilità dell'appello privo della specificazione dei motivi abbia preso le mosse, come si è ricordato, dalla distinzione tra impugnazioni totali e parziali. Si tratta, comunque, di un requisito di ammissibilità dell'impugnazione che, pur non espressamente previsto dalla legge, era già pacificamente operante.La seconda parte del n. 1 degli artt. 342 e 434, co. 1°, c.p.c. richiede l'indicazione delle «modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado». Non si pretende la enunciazione di specifiche ragioni, cosicché si può escludere che, per quanto riguarda il giudizio di fatto, la riforma abbia trasformato l'appello in una impugnazione a motivi limitati. Per sfuggire alla sanzione dell'inammissibilità, appare sufficiente denunciare l'ingiustizia del provvedimento di primo grado e chiedere al giudice di appello un nuovo giudizio di fatto. Sul piano normativo, la novità sembra consistere nell'imporre l'indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta.A ben vedere, questo risultato avrebbe potuto essere già conseguito argomentando in base all'interesse ad impugnare: l'errore di fatto, se non è fonte di un concreto pregiudizio per la parte che lo denuncia, non può costituire fondamento dell'impugnazione; per dimostrare la sussistenza del pregiudizio, occorre indicare quale sarebbe stata la corretta valutazione dei fatti e quali conseguenze ciò avrebbe comportato a vantaggio della parte.Il n. 1 degli artt. 342 e 434, co. 1°, c.p.c., dunque, non apporta significativi elementi di novità al quadro normativo anteriore.Ad analoghi rilievi si presta l'esegesi del n. 2, per il quale, vuoi nel processo ordinario, vuoi nel processo del lavoro, l'ammissibilità dell'appello è subordinata all'«indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».Non si pretende la enunciazione di specifici errores in procedendo o in iudicando, ma delle «circostanze» («Bezeichnung») sulle quali si fonda l'errore di diritto e degli effetti che esso ha prodotto e, quindi, del pregiudizio subito.Anche in riferimento al n. 2, pertanto, l'appello resta un mezzo di gravame a motivi illimitati, grazie al quale si può denunciare l'ingiustizia della decisione di primo grado, derivante da errori nella valutazione dei fatti o da errores in procedendo o in iudicando, fonte di specifico pregiudizio per l'appellante.Se si prescinde dalla esterofilia che ha ispirato le nuove disposizioni, la portata precettiva di queste ultime consiste nell'imporre, a pena di inammissibilità dell'appello, la specifica indicazione delle parti del provvedimento impugnato delle quali si chiede la riforma, degli errori di fatto e degli errori di diritto, nonché dei pregiudizi che da tali errori avrebbe subito l'appellante. Si tratta, in ogni caso, di risultati acquisiti dal «diritto vivente».

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Da: dubbio...mediazione01/12/2012 20:37:35
E' vero che l'informativa di garanzia circa l'obbligatorieta' della mediazione non deve piu' essere effettuata tranne che per le materie di telecomunicazione? Qualcuno puo' darmi conferma grazie...

Da: and01/12/2012 23:16:41
grazie sordatino! speriamo che qualcuno abbia qualche indicazione pratica da condividere!
quanto alla mediazione...occhio che la decisione della c.costituzonale non è stata ancora pubblicata!

Da: Gio r Gio02/12/2012 00:52:51
Anche io all'Ibis, mi è sembrato il migliore per rapporto prezzo/qualità/vicinanza...

Qualche consiglio su come raggiungere agevolmente la Fiera?

Da: Gladiatore82 02/12/2012 08:46:38
a Napoli controllano i trolley, e si rischia a portare il cellulare spento in tasca ?

Da: Byblos per gio gio e sordatino02/12/2012 10:28:19
Vorrei sapere anche io come raggiungere la fiera!!
Gio Gio sei donna??

Da: scocciato????02/12/2012 11:43:01
qualcuno sa qualche info sulla nomina delle commissioni e sottocommissioni di Napoli?????

Da: scocciato????02/12/2012 11:46:53
Altri tre giorni di fuoco non ce la faccio pure quest'anno........

Da: xxxxxx02/12/2012 11:53:58
Il riferimento alla mediazione nella procura va comunque inserito poiché seppur non obbligatoria rimane la facoltativa

Da: dubbio/mediazione02/12/2012 12:05:14
E' vero xxxx pero' inserirla in procura si appesantirebbe la stessa, e poi credo che la mediazione ormai quando le parti sono giunte all'avvocato possono conciliarsi di fronte al giudice, mentre prima essendoci l'obbligo era l'avvocato " costretto" a tentare la mediazione poi credo il tutto dipende da come riflette la commissione esaminatrice, comunque xxxxx grazie per la tua risposta in bocca al lupo...

Da: Cachi02/12/2012 12:53:01
Odio quest' esame ...a cagliari sapete chi corregge?

Da: Jojixa02/12/2012 13:31:19
Circola voce che Lecce quest'anno sarà corretta da Palermo.
Qualcuno di voi sa se è vero??
Perché, in questo caso, verrà segato un buon 70% dei candidati.
Palermo è notoriamente "cattiva"..

Da: luca f.02/12/2012 14:00:51
io spero che roma non venga corretta da milano perché é la peggio e a quanto pare non si sa perché ma roma o viene corretta da napoli o da milano. insomma la solita storia tutta italiana. bah

Da: Collega02/12/2012 14:57:18
sos Cagliari...qualche notizia su chi correggerà gli scritti? sentenze papabili?

Da: lecce02/12/2012 17:53:33
Si penso che verremo corretti da Palermo che ha l'attitudine del bocciare come anche Lecce nei suoi confronti fatta eccezione per lo scorso anno in cui i salentini hanno promosso il 45% dei Palermitani speriamo che almeno quest'ultimi ricambino...

Da: esame prossimo02/12/2012 18:36:33
news su napoli? commissione e padiglioni?

Da: ansia02/12/2012 22:09:25
ma quest'anno sapete chi correggerà Napoli?

Da: da bari02/12/2012 22:33:04
qualcuno sa chi corregge Bari?????????????

Da: da Roma02/12/2012 23:36:15
Ragazzi,
sapete chi corregerà Roma?

Da: luca f.02/12/2012 23:38:24
forse gli abbinamenti usciranno il primo giorno d'esame. per caso sapete se gli anni scorsi gli abbinamenti sono usciti il primo giorno degli scritti o prima?

Da: emsa76 per roma03/12/2012 00:21:02
si vociferava bari

Da: Jojixa03/12/2012 01:17:52
Luca, l'anno scorso gli abbinamenti si seppero il primo giorno di scritti.
Immagino che la stessa sorte toccherà a noi quest'anno..

Da: qqq03/12/2012 08:31:16
gli abbinamenti li comunicano il primo giorno degli scritti.
c'è qualcuno che ha già passato lo scritto ma deve ancora sostenere l'orale e va a rifarlo?

Da: bellfra 03/12/2012 08:52:06
Qualcuno di Torino?

Da: gio03/12/2012 09:08:46
qualcuno di napoli con cognome compreso tra d e l?

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