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OCCHIO A NON FAR MENTIRE I TESTI
7 messaggi, letto 5638 volte
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Da: praticante_07/09/2012 11:44:29
Cassazione ha fissato i paletti sulla responsabilità del legale nei confronti dei testi
Occhio a non far mentire i testi
L'avvocato non deve istigare alla falsa testimonianza

27.8 - Rischia la condanna per falsa testimonianza l'avvocato
che istighi il testimone a mentire al

giudice. La regola vale anche se chi rende la deposizione non può essere considerato testimone in

quanto direttamente coinvolto nel processo.

In questo secondo caso, tuttavia, la responsabilità dell'avvocato dovrà essere accertata con maggior

rigore, essendo necessaria la prova che il comportamento del legale abbia effettivamente convinto a

mentire, non essendo penalmente censurabili semplici sollecitazioni o richieste in tal senso.

È quanto ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 21913 del

6 giugno 2012.

Nel caso concreto tre autisti, chiamati come testimoni, hanno rilasciato al giudice false dichiarazioni

per aiutare il datore di lavoro a svincolarsi dalle accuse mosse nei suoi confronti.

Per questo motivo sono stati indagati per il delitto di falsa testimonianza previsto dall'articolo 372

del codice penale.

Nel corso del procedimento, culminato nella ritrattazione finale degli autisti, è emerso anche il

ruolo degli avvocati del datore di lavoro, i quali, secondo gli inquirenti, avrebbero istigato i

dipendenti a dire il falso, concorrendo nel reato contestato a quest'ultimi.

La totale inaffidabilità delle dichiarazioni degli autisti (disposti persino a «vendere il loro silenzio_

al prezzo di 10 o 20 mila euro ciascuno») ha comportato l'assoluzione per tutti gli imputati in primo

grado.

La Corte d'appello, tuttavia, ha deciso di riformare la decisione, condannando gli imputati alla pena

della reclusione alla quale si è sommata la pena dell'interdizione dalla professione per un anno a

carico degli avvocati.

I legali, cercando di ottenere una riforma del verdetto, hanno deciso di ricorrere alla Corte di

cassazione.

Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata doveva ritenersi errata poiché la Corte d'appello aveva

condannato per falsa testimonianza delle persone (gli autisti) che non erano tenuti a dire il vero in

quanto, anche loro, erano coinvolti negli stessi reati fiscali per i quali si stava processando il datore

di lavoro.

In altre parole, gli autisti non potevano essere puniti perchè non potevano essere obbligati a dire il

vero, così come previsto dall'articolo 384, comma 2 del codice panale il quale impedisce di punire il

testimone che abbia mentito per non compromettere la propria situazione.

Seguendo questo ragionamento i legali hanno chiesto ai giudici romani di estendere la speciale

causa di non punibilità anche a loro, annullando la condanna.

La Corte di cassazione, nel decidere sulla questione, ha fatto chiarezza sulle singole posizioni degli

imputati.

Secondo gli ermellini solo gli autisti potevano avvalersi della causa di non punibilità, e non anche

gli avvocati. Quest'ultimi, infatti, potevano essere puniti grazie all'articolo 111 del codice penale, ai

sensi del quale «chi ha determinato a commettere un reato una persona_ non punibile a cagione di

una sua condizione o qualità personale, risponde del reato da questo commesso».

Tanto è bastato alla Corte per annullare la sentenza impugnata e rinviare il processo al giudice di

merito per accertare se gli avvocati avessero davvero ricoperto il ruolo di «determinatore a

commettere il reato» nei confronti dei dipendenti.

Il tutto tenendo presente che, per punire gli avvocati in ipotesi del genere, non basterà provare la

semplice istigazione o sollecitazione a mentire, essendo necessario provare un comportamento più

grave e incisivo.

Il giudice, infatti, dovrà accertare che la condotta degli avvocati sia stata determinante per fare

insorgere l'intenzione criminosa (la falsa testimonianza) degli autisti, dovendo, in mancanza,

assolvere senza mezze misure

Da: praticante_07/09/2012 11:46:39
A quanto pare GLI AVVOCATI RISCHIANO ANCHE LA FATTISPECIE CRIMINOSA DI FALSA TESTIMONIANZA, ma io mi chiedo ... introdurre una fattispecie di reato nuova, ossia l'istigazione alla falsa testimonianza, non è contraria al divieto di analogia in malam partem in diritto penale?

Da: xxx12307/09/2012 11:55:58
Ma da quello che ho capito io non è una nuova fattispecie: è concorso (110) in falsa testimonianza.

Da: TUR07/09/2012 12:12:09
Concordo cn xxx123:
Quest'ultimi, infatti, potevano essere puniti grazie all'articolo 111 del codice penale, ai sensi del quale �«chi ha determinato a commettere un reato una persona_ non punibile a cagione di
una sua condizione o qualità personale, risponde del reato da questo commesso�».

Da: io07/09/2012 12:15:48
se l'istigazione non è stata accolta non c'è concorso e si applica il 115, se è accolta c'è concorso (110, come dice xxx123). il 111 invece secondo me non centra perchè gli autisti sono imputabili

Da: Tridentum07/09/2012 12:52:08
concordo con "Io"!

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Da: praticante_07/09/2012 14:07:28
I giudici "ermellini" non la pensano come voi, infatti hanno applicato nella fattispecie il 111


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