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AI PENALISTI Penale/Procedura penale
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Da: Mauro Repetto07/09/2012 23:56:04
Ho fatto l'errore di entrare in questo tread...mai più.
Non ho un'idea di cosa stiate parlando.
Sono messo da panico...
Spero tanto rimangano "bastarde"...ergo poco probabili.
Citando uno dei membri di questo forum: "non mi piace".

Da: praticante_08/09/2012 00:35:41
Grandeee...marocchino!!! ahauahauhau miticooooo

Da: TUR08/09/2012 09:34:13
Ho letto su un post  che in penale hanno chiesto delitto di spendita monete false e delitti contro la fede pubblica!

Nn sono qui a mettere panico...consiglio, però, di dare almeno una letta a tutti gli articoli giusto per spiccicare 4 parole in 30 secondi e nn fare scena muta... (i commissari lo sanno che qst sn domande bastarde e, in genere, i candidati sono più ferrati sui delitti contro il patrimonio (non proprio tutti), contro la persona, p.a, 416 416bis, ingiuria, diffamaz....e poi questi ultimi argomenti sono quelli su cui ti puoi confrontare con i tuoi futuri colleghi...ma sulla spendita di monete false...ma ke mi vuoi confrontare???   o la so o nn la so...ma pure se la so che vuoi sapere di cosi interessante!!!!

e poi voglio vedere a studio ogni quanto capita di difendere un soggetto responsabile di qst reato!!!

mah....

Da: x tur08/09/2012 11:17:18
se ti fanno qst domanda è xche t vogliono segare
x cui, anche se rispondi bene, te ne faranno una successiva, e verrai segato uguale

non fare terrorismo, grazie

Da: TUR08/09/2012 16:41:40
Se sono in treno da roma a firenze e commetto un omicidio qual'è il giudice competente per territorio?

quello del luogo in cui commetto il reato?
o, non so perchè, mi ricordo il giudice del luogo ove scendo dal treno dopo che si verifica l'omicidio???

Da: Vispateresa 08/09/2012 16:51:38
Per TUR
Riguardo la spendita di monete false devo dirti che succede molto frequentemente. Specialmente in città e località turistiche girano una gran quantità di soldi falsi. Ogni tanto qualcuno viene denunciato proprio per questo reato. Magari al commissario che ha fatto quella domanda era capitato prop

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Da: Vispateresa 08/09/2012 16:56:31
... Dicevo: ....  era capitato proprio quel caso. Oppure gli hanno dato come resto una banconota falsa. Ce n'è qualcuna di quelle false che è fatta a regola d'arte e difficilmente te ne accorgi che è falsa.

Da: praticante_08/09/2012 20:12:33
per tuir: in quel caso è competente a giudicarti il cuccettista

Da: Da Tur Per Praticante08/09/2012 22:38:16
Speriamo sia una cuccettista almeno!!!

Da: ***09/09/2012 15:04:58
A giugno è entrato in vigore il nuovo testo unico bancario che contiene reati di natura finanziaria...

1. nessuno di voi lo fa... vero?!?!?!?

2. se qualcuno invece ne sa qualcosa è così cortese da postare quali sono le cose principali da dire?

Da: ma09/09/2012 16:11:53
preparate anche reati dal t.u. immigrazione e 186 cod.strada?

Da: x ma09/09/2012 16:39:12
assolutamente NO

Da: ma09/09/2012 16:45:32
meno male.....

Da: Mauro Repetto09/09/2012 20:14:26
Io non ho fatto nemmeno un reato.
Pazzesco.

Da: exe09/09/2012 20:36:54
Dai uno sguardo veloce sul codice ai principali (patrimonio, persona, PA) e vedrai che basterà...

Da: TUR10/09/2012 11:11:02
io il 186 l ho guardato solo perke quest estate hanno fermato un mio amico e per un coktail (fatto male - era tutto gin e poco lemon) gli hanno contestato (p.s.) la guida in stato di ebbrezza...

allora fino a 0,49 nn è reato...
da 0,5 a 0,79 è prevista una sanz. amministrativa
da 0,8 a 1,5 è penale
da 1,5 in poi è ancora più grave....

generalmente l'epilogo è ke il pm chiede l'emissione di un decreto penale di condanna...


aaaaa...e poi la p.s. per fermarti deve motivare il perchè..ossia vi devono essere degli elementi sintomatici ke facciano presumare la tua pericolisità (es guida pericolosa ecc. ecc.)

la p.s. che procede al test ha l obbligo (e non la facoltà) di riferire dellla facoltà di farsi assistere dal difensore...tuttavia non è previsto il preavviso al difensore che, quindi, può anche non essere presente al compimento dell'atto..

Da: TUR10/09/2012 11:16:45
Se commetto un'estorsione...ossia chiedo dei soldi a Tizio in cambio di alcuni documenti che gli ho sottratto...se Tizio si reca dalla polizia e riferisce che si incontrerà cn me a Via........se i carabinieri si appostano e aspettano lo scambio  tra soldi e documenti e, una volta avvenuto, intervengono .....è reato consumato o tentato?????

Gli indirizzi giurisprudenziali non sono al riguardo concordi, in quanto il problema più generale è quello, assai dibattuto in materia di reati contro il patrimonio (soprattutto in tema di furto), dell'esatta configurazione del possesso in diritto penale, poiché dottrina e giurisprudenza sono divise sull'individuazione del momento consumativo in quei reati il cui elemento oggettivo consiste nell'impossessamento della cosa altrui.

Secondo un primo orientamento, l'impossessamento si verificherebbe con l'uscita della cosa dalla sfera di signoria dell'originario possessore, coincidendo temporalmente con la perdita della disponibilità della cosa da parte del soggetto passivo: nel caso di specie, accettando quest'impostazione, si configura un'estorsione consumata, in quanto, con l'allontanamento del ricattato, si è verificata l'uscita del denaro dalla sua sfera di disponibilità. In effetti, la più recente giurisprudenza (Cass. n. 9115/96), proprio in tema di estorsione, ritiene che non escluda la consumazione del reato il fatto che la consegna del denaro da parte della vittima all'estorsore sia avvenuta sotto gli occhi delle forze dell'ordine preventivamente allertate ed appostate, le quali peraltro non l'abbiano impedita, ma siano intervenute soltanto dopo il conseguimento del possesso, ancorchè temporaneo, della somma da parte dell'estorsore, in quanto il reato di estorsione si consuma nel momento e nei luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto ed il danno patrimoniale.
Tale orientamento è stato confermato da una pronuncia delle SezioniUnite(n. 19/99).

Tuttavia, la dottrina prevalente ritiene opportuno distinguere tra l'elemento della sottrazione del bene dalla sfera di vigilanza del precedente possessore, e l'elemento dell'impossessamento da parte dell'estorsore, con l'ingresso del denaro nella sua autonoma sfera di disponibìlità: la sussistenza dì entrambi i requisiti renderebbe la fattispecie consumata.

Nel caso di specie, il tempestivo intervento della polizia che si realizzi subito dopo la sottrazione della somma, impedendo l'impossessamento ( inteso come un "posterius", ossia come un momento cronologicamente successivo ed autonomo), esclude la consumazione del reato. Infatti, la predisposizione di un servizio di polizia può evitare il passaggio dalla fase del tentativo a quella della consumazione se, in conseguenza della stessa, si riesce ad impedire la consegna del denaro o delle altre cose oggetto dell'azione criminosa oppure anche quando l'apprensione, limitata ad un fugace contatto, non abbia consentito al colpevole di disporre in alcun modo della cosa e di trarne un'utilità qualsiasi (Cass. n.  17410/89).
Pertanto, accogliendo questa tesi si risponderebbe di tentata estorsione, essendo necessario, nei delitti contro il patrimonio, per potersi avere consumazione, realizzare un autonomo effettivo impossessamento della cosa oggetto del fatto delittuoso, che non si verifica quando questa è rimasta sempre nella sfera diretta di controllo e vigilanza dell'offeso

Da: nilox10/09/2012 14:05:55
e se la metti così?
La giurisprudenza pare ormai orientata a considerare integrato il reato consumato con quel che ne consegue in termini sanzionatori, come peraltro confermato da Cass. a S.U. La dottrina invece pare prevalentamente orientata in favor rei ritenendo nel caso di specie configurabile il tentativo perché ... ecc.
Intendo come risposta possibile in caso di domanda...
Puntuale ricostruzione comunque, complimenti.

Da: TUR10/09/2012 15:59:45
Alla fine resta pura teoria...nessun giudice punirebbe tale ipotesi a titolo di tentativo...

Da: lisa7 13/09/2012 17:48:09
x favore chi mi spiega il nesso di casualità'

Da: SPIETATO13/09/2012 19:03:49
Qualsiasi manuale di diritto penale

Da: joy02/10/2012 16:26:05
Egregi penalisti, scusate l'intrusione ma avrei necessità di un vs. parere.
Secondo voi, se nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, un coniuge accusa falsamente l'altro di violenze verbali, plsicologiche e fisiche, puo essere querelato dall'ex e cosa rischia?
In caso affermativo la querela può essere presentata subito, oppure
dopo aver prima dimostrato l'infondatezza delle accuse in sede del procedimento civile in corso?

Grazie.

Da: per joy02/10/2012 17:30:39
ciao joy, si, il coniuge accusato può querelare entro 90 giorni a partire dal momento in cui ha "percepito" l'offesa come a lui diretta. Il rischio che corre, ovviamente, è che il coniuge-accusatore (chiamiamolo così) abbia delle prove da produrre contro l'asserita innocenza dell'altro (esempio: ha delle registrazioni o persone che possono tesimoniare a favore).
In ogni caso, se è vero che il tuo assistito non ha posto in essere atti di violenza verbale, ecc..., dovrebbe presentare querela e non è necessario che dimostri l'infondatezza delle accuse in sede civile, a meno che la causa ed il giudice non lo richiedano per qualche fine (non sono civilista...): considera, infatti, che un eventuale procedimento penale seguirà la sua strada autonomamente, com'è ovvio che sia.

Da: waiting for...02/10/2012 17:47:43
attenzione non sono 90 giorni, sono 3 mesi! L'errore non è di poco conto...

Da: per waiting for02/10/2012 18:09:50
si, hai perfettamente ragione... è un errore di non poco conto, ma tra penalisti è talmente in uso dire "90 giorni" che, talvolta, si commette questo errore stupido!

Da: joy02/10/2012 21:48:33
Grazie per il supporto, però ho due dubbi.
- Siete sicuri che le registrazioni valgono come prova, dov'è scritto?
- Un vostro collega mi aveva detto che non interveniva il termine di 90 gg (tre mesi) perchè si trattava di un accertamento d'ufficio (così mi sembra che l'abbia definito) per cui non esiste un termine preciso ma comunque non bisogna far passare troppo tempo.
- Praticamente come si svolge il processo: è soltanto il calunniatore che una volta denunciato deve difendersi e provare che le sue accuse rivolte sono fondate? In tal caso cosa succede il processo finisce li?
- Cosa rischia il calunniatore se colpevole?
Grazie ancora a chi vorrà rispondermi.

Da: bx02/10/2012 22:04:06
Nel procedimento civile chi adduce di essere stato la vittima di violenze verbali (minacce) e fisiche (lesioni, maltrattamenti in famiglia ecc.), lo farà perché vuole ottenere una pronuncia di addebito, verosimilmente; se dagli atti del procedimento civile emergono ipotesi di reato per le quali si deve procedere d'ufficio, il giudice civile trasmette gli atti all'ufficio pubblico dell'accusa. Se è invece chi viene ''accusato'' - di violenze fisiche e verbali -, facciamo un marito asseritamente manesco, a lamentarsi, oltre che replicare agli atti del processo civile potrà a sua volta sporgere querela o denunzia querela che sia.

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