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Ecclesiastico: DIRITTO DEI CORETTI
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Da: praticante_06/09/2012 19:55:54
Se me lo chiedono in ecclesiastico devo mettermi a ridere o rispondere? E se la seconda cosa devo dire?

Da: xxx12306/09/2012 20:06:48
Caro praticante, ecco qui tutto quello che ho trovato (copia-incolla da internet) su queste tue assurde domande ;-)

Campane: prima del Concordato con la Santa Sede (1929) il Codice Penale italiano contemplava limitazioni all'uso delle campane al fine di "non disturbare le occupazioni o il riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici" (art. 457); norme specifiche "per impedire l'abuso del suono di campane" erano impartite dal T.U. 4 febbraio 1915, n. 148. Dopo i Patti Lateranensi il riconoscimento della piena libertà di culto ha fatto decadere la precedente legislazione ed è stato invece introdotto il divieto alle fabbricerie di determinare i modi e i tempi di suonare le campane, lasciandoli al rettore della chiesa (R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262). S
Il codice canonico stabilisce il principio che in ciascuna chiesa ci siano delle campane, "con le quali i fedeli siano invitati ai divini uffici e agli altri atti di religione" (can. 1169, 1). Al giovedì santo le campane vengono "legate", a ricordo della passione e morte di Gesù Cristo, e "sciolte" alla messa di Resurrezione. Considerate res sacrae, le campane ricevono la benedizione (dal sec. VIII) dal vescovo o da un suo delegato e non possono essere suonate per usi profani, eccetto in casi di necessità (per esempio incendio), in casi straordinari (conclusione di una pace, ecc.) e per legittima consuetudine (per esempio convocazione del Consiglio comunale, can. 1169, 2-3).

Stanza del pianto: La Sagrestia della Cappella Sisitina si sviluppa in tre ambienti, con il primo definito "storico" e più direttamente collegato alla Cappella Sistina, come sede del conclave, perché si apre sulla sala dove avviene la vestizione del neoletto pontefice. Questa è detta emblematicamente "Stanza del pianto" per la commozione che prende istintivamente il cardinale fresco di nomina pontificia tra gli abbracci dei colleghi. 

Il diritto di banco (così come i diritti di tribuna e coretto) è un diritto di natura personale, concesso e revocato discrezionalmente dall'Ordinario diocesano, che attribuisce al relativo titolare (ad es. ad un sindaco) il diritto di assistere alle funzioni religiose godendo, appunto, di un posto riservato all'interno dell'edificio di culto (banco riservato). E' concesso in ragione di criteri squisitamente personali e non è cedibile.
Il diritto di tribuna e di coretto: diritto accordato a persone distinte di godere di piccole tribune o dal coro  da cui assistere, in posizione privilegiata, alle funzioni religiose.
Tutti questi istituti sono in via di estinzione.

E con questo, spero davvero che nessun commissario si faccia una capatina sul forum, altrimenti gli stiamo fornendo uno spunto per massacrarci all'orale :-)
Qualora dovessero farmi una domanda del genere, io partire con "Credo che sia...", "Se non sbaglio, dovrebbe trattarsi"... e subito dopo, l'IMMEDIATO RIFERIMENTO AL DIRITTO CANONICO, facendo capire loro che tutto ciò non ha nulla a che vedere con il DIRITTO ECCLESIASTICO (se non entro certi limiti: vedi campane, diritto penale, 822 cc..)


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