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DIRITTO ECCLESIASTICO
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Da: x milano tribunale15/09/2012 15:51:51
hai ragione, x cei, diocesi, parrocchie etc... il fine di religione o culto è presunto
sorry
corro a studiare, che è meglio

Da: a me15/09/2012 17:05:27
A me risultano anche le fabbriccerie (anche se sono istituti anomali),gli istituì di vita consacrata e le società di vita apostolica, le associazioni di fedeli pubbliche (erette direttamente dal'autorità  ecclesiastica)

Da: miLANO TRIBUNALE 15/09/2012 17:16:25
ok...un po' per tutti gli enti della chiesa insomma...forse a questo punto sarebbe meglio chiedersi se esistono enti della chiesa che non hanno fine di religioso o di culto presunto..
forse le confraternite  e le associazioni religione ma non mi viene in mente altro

Da: x MIlano tribunale15/09/2012 17:37:36
scusa ma che testo hai? Perchè da quello della simone si capisce la risposta della tua domanda.

Da: miLANO TRIBUNALE 15/09/2012 17:40:58
neldiritto

Da: stella!15/09/2012 19:28:31
scusate mi potete dire in quanti gg si prepara ecclesiastico? qualcuno lo fa dal manualone simone?

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Da: ali15/09/2012 19:41:07
compendio Simone 3 giorni sono sufficienti!

Da: stella!15/09/2012 19:50:19
ma il compendio quante pagine sono? Sul manualone sono 70 forse è poco?

Da: x a me15/09/2012 20:05:42
le fabbricerie devono chiedere il riconoscimento!!!

Da: ali15/09/2012 20:16:26
possono ottenerlo, non possono ingerirsi nel servizio di culto e sono sottoposte alla vigilanza del ministro degli interni

Da: a me16/09/2012 09:01:18
Non devono chiedere il riconoscimento però quelle che già lo avevano anteriormente al concordato (mi riferivo a quelle)
X ali:vigilanza del ministro del'interno d'intesa cnr l'autorità ecclesiastica

Da: ali16/09/2012 11:46:49
Hai ragione ci vuole il placet dell'autorità eccl. questi lapsus cominciano ad essere pericolosi.....

Da: info Roma17/09/2012 09:41:23
non so se può interessare, ma visto che è una questione recente vi posto uno dei link che potete trovare sulla possibilità del prete, docente di religione, di diventare preside di una scuola statale.

http://genova.repubblica.it/cronaca/2012/07/12/news/prete-preside_ok_del_tar_vale_la_laurea_vaticana-38926201/

Da: TUR17/09/2012 10:36:23
Per chi studia sul Simone:

pag. 67: rientrano tra i singoli enti ecclesiastici le fabbricerie che provvedono...............

pag. 203-204 definizione di fabbricecerie: si presentano come istituti anomali, che certo non rientrano nella categoria degli enti ecclesiastici.

MA allora che diamine sonooooooo???????

Da: miLANO TRIBUNALE 17/09/2012 10:38:40
per me sono comunque enti ecclesiastici....

Da: A17/09/2012 10:40:21
Invece di affidarvi ai compendi leggete la legge 20 maggio 1985 n. 222 e chiarirete tutti i dubbi gli enti ecclesiastici. E' in appendice del simone o si trova su internet.

Da: miLANO TRIBUNALE 17/09/2012 10:50:33
Non mi sembra che quella legge risolva il problema delle fabbricerie

Da: TUR17/09/2012 10:58:14
Vabbè...comunque...non è il caso di approfondire troppo questo tema...vorrei vedere se i commissari, salvo i professori di ecclesiastico, sappiano cosa sia una fabbriceria e se rientri o meno tra gli enti ecclesiastici....

anzi se secondo me uno si inventa che la dottrina è divisa sul punto...è capace pure che ci credono!!!!

Da: miLANO TRIBUNALE 17/09/2012 11:08:09
Concordo...

Da: fg17/09/2012 11:49:52
"Le fabbricerie ... certo non rientrano nella categoria degli enti ecclesiastici TRADIZIONALI" (cit manuale simone edizione 2012 pag.179)... Questo non significa che non siano enti ecclesiastici...

Da: xxlaxx17/09/2012 12:35:00
tratto dal compendio maggioli: sebbene il dottrina sia stata fortemente contestata la qualificazione delle fabbricerie come enti ecclesiastici, per ilfatto che molto spesso non sono titolari di personalità giuridica e che subiscono penetranti poteri di controllo e di nomina dei consiglieri da parte delle autorità civili, l'art. 72 L. 222/1985 ha disposto che quelle già esistenti continuino ad essere qualificate come tali e ad essere disciplinate ai sensi degli artt 15 e 16 L. 848/1929 e degli artt. 35 e 41 D.P.R. 33/1987.

Da: A17/09/2012 13:17:22
art 72

Da: miLANO TRIBUNALE 17/09/2012 13:22:25
ART. 72.

  Le  fabbricerie  esistenti  continuano ad essere disciplinate dagli
articoli  15  e  16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre
disposizioni  che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo
55  del  regolamento  approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n.
2262,  nonche'  il  regio  decreto  26  settembre  1935,  n.  2032, e
successive  modificazioni,  restano  applicabili  fino all'entrata in
vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.
  Entro  il  31  dicembre  1989,  previa  intesa  tra  la  Conferenza
episcopale  italiana  e  il  Ministro  dell'interno,  con decreto del
Presidente  della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato,
puo'  essere  disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei
casi   previsti   dalle   disposizioni  vigenti,  ferma  restando  la
destinazione  dei  beni  a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26
settembre 1935, n. 2032.

Da: bx17/09/2012 13:24:22
Fonte Ministero Interno.

Le Fabbricerie sono organismi di origine antichissima di natura fondazionale (fabbrica ecclesiae) ovvero associativa (consilium fabricae) che hanno il compito di provvedere, senza ingerenza nei servizi di culto e con i proventi derivanti dall´amministrazione del patrimonio, alla manutenzione ed ai restauri delle chiese cui sono preposte. Anche se regolamentate nell´ambito della legislazione pattizia, non hanno lo status di enti ecclesiastici, ma di enti di diritto privato, come recentemente statuito dal Consiglio di Stato. Tali enti, regolamentati dall´art. 72 della legge 222/1985 e dagli artt. da 35 a 41 del D.P.R. 33/1987,sono gestiti da consigli di amministrazione composti da laici ed ecclesiastici.

Particolare rilievo rivestono le fabbricerie di chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico-artistico, i cui consigli di amministrazione sono composti da sette membri, nominati per un triennio: due dal Vescovo diocesano e cinque dal Ministro dell´interno sentito il Vescovo stesso. Sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell´Interno, sentito il Vescovo diocesano. Il Ministro nomina anche il presidente, che è eletto tra i membri della fabbriceria.

Le fabbricerie delle altre chiese sono composte dal parroco (o rettore) e da altri quattro membri nominati per un triennio dal Prefetto, di intesa col Vescovo diocesano. Il Prefetto approva il regolamento, sentito il Vescovo, e nomina con proprio decreto il presidente, anch´esso eletto tra i fabbriceri (art. 35 D.P.R.33/1987).

La fabbriceria, che non sia persona giuridica, cessa di esistere se la chiesa presso cui opera perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono più beni da amministrare. La soppressione è disposta con decreto del Ministro dell´Interno anche per le fabbricerie che hanno la personalità giuridica ma che non dispongono più di beni da amministrare.

Da: bx17/09/2012 13:27:55
tradotto: sono enti strumentali sui generis.

Da: x info roma17/09/2012 19:01:32
ho letto la sent su petraglia

ha vinto il ricorso al TAR, ma nn ha passato gli scritti xò!!!!!!
ahi ahi ahi

Da: chiedo conferma17/09/2012 20:24:52
il nuovo concordato è considerato accordo internazionale tra la santa sede e lo stato; la modifica o abrogazione può avvenire con preventivo accordo bilaterale.
le intese stipulate tra confessione religiosa sono adottate con legge ordinaria ma godono di forza passiva rinforzata e possono essere modificate o abrogate solo con preventivo accordo delle parti.

1) non so se è corretto
2) se si che differenza c'è a livello pratico tra le due?!
grazie a chi saprà rispondere

Da: sentiamo....17/09/2012 20:28:57
Le intese sono considerate atti di diritto interno,a differenza invece dei concordati che son considerati trattati internazionali.
La forza passiva rinforzata sta a significare che nonostante le intese siano recepite con legge ordinaria questa resiste a fenomeni modificativi o estintivi di qualsiasi altra legge,ad eccezione di una nuova legge(ordinaria) che recepisca una nuova intesa.

Da: bx17/09/2012 20:34:16
L'intesa non è un accordo internazionale perché le confessioni religiose non sono 'Stati', a differenza di quanto può dirsi rispetto al Concordato. Le intese vengono negoziate da organi statuali con i rappresentanti della confessione religiosa e poi trasfuse nella legge che per questo ha un contenuto necessario (l'accordo) e non può essere modificata unilateralmente senza una nuova intesa sottostante (e precedente). (La Tavola Valdese, ad es., non è uno 'Stato', e così' via...).

Da: gs17/09/2012 20:34:37
La differenza è che le norme del nuovo Concordato hanno una copertura costituzionale, mentre le intese no. Di conseguenza, le prime non possono essere abrogate da una norma ordinaria, le seconde si.

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