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DIRITTO PENALE: REATI DA FARE
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Da: Mauro Repetto01/09/2012 14:21:45
Invito i Lor Signori a postare qui i consigli, domande e risposte, circa i singli reati...:-)
Inizio io:

ART 317
io sono un finanziere ed ho un debito vs tizio...gli dico "guarda, secondo me è meglio che smetti di chiedermi indietro i soldi che mi hai prestato, non vorrei mai che ti arrivasse la finanza..."...
Tizio smette subito di chiedere quanto gli sarebbe dovuto.
Bene...
l'art 317 parla di DARE O PROMETTERE indebitam denaro o altra utilità...
qui non vi è nessuna dazione o promessa...ma solo, diciamo così, una OMISSIONE o INERZIA...c'è il 317?
Mi verrebbe da dire di sì...facendo rientrare cmq tale esempio sotto il concetto di ALTRA UTILITA'...
però...dove la mettiamo l'analogia in MALAM PARTEM?

PS: il Mauro Repetto dalle 1000 domande (assurde) è tornato.
Ho iniziato la ps...ed è qui che ho sempre dato il "meglio"...talmente "meglio" che nessuno all'uni voleva studiare con me...

Da: Mauro Repetto01/09/2012 14:28:17
ancora 317:
il Simone dice che se sia la promessa che la dazione il reato si CONSUME con la dazione...
Mantovani però distingue tra perfezione (quando ho tutti gli el. della fattispecie tipica), la quale segna il momento limite per il 56 e dal quale inizia a decorrere la prescrizione, dalla consumazione (il tatto, già perfetto, raggiunge il sio max grado di offensività)...
ergo se io prometto il 01/01/2010 e do il 01/01/2012, da quando mi parte la prescrizione?

Da: Mauro Repetto01/09/2012 14:29:32
come c... ho scritto...
vabbè, si capisce, più o meno.

Da: Vispateresa 01/09/2012 14:33:37
Per me è 610 con l'aggravante 61 n. 11.

Da: A8401/09/2012 14:42:33
Secondo me, Mauro, è estorsione...ci sono la minaccia, l'ingiusto profitto e l'altrui danno...ma per me la parte speciale è insidiosa quindi non ci metto la mano sul fuoco...

Da: Vispateresa 01/09/2012 14:48:52
In effetti concordo con A84 perchè c'è l'ingiusto profitto con l'altrui danno che non avevo considerato. L'aggravante 61 n. 11 secondo me c'è comunque.

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Da: Mauro Repetto01/09/2012 14:58:21
Quindi escludiamo il 317 perchè sennò malam partem?
Sarei d'accordo con voi...ma proprio adesso leggo che il simone dice "costriz o induz a compiere un atto positivo o NEGATIVO che incide sul suo patrim"...boh.

Inoltre aspetto risposta circa la prescrizione...:-)

Da: Vispateresa 01/09/2012 15:07:14
Leggi il codice
Estorsione prescrizione ordinaria 10 anni.
Hai il mabuale o il compendio del simone?

Da: Parere01/09/2012 15:15:22
Per chi ha furtato in quanto tempo si prescrive il delitto?

Da: Vispateresa 01/09/2012 15:18:39
Ordinaria da 6 a 10 anni. Dipende dal tipo di furto.

Da: Mauro Repetto01/09/2012 15:24:40
Il prob circa la prescriz è: se il simone dice ok 317 nel mio esempio...la prescriz parte dalla promessa (poi seguita dalla dazione) o dalla dazione?
La prescriz poi sarà di 12 anni...

Da: Mauro Repetto01/09/2012 15:47:13
DIFFERENZA TRA CONCUSSIONE AMBIENTALE E CORRUZIONE

Io so che se non voglio controlli sistematici presso la mia azienda devo "dare" al comandante della guardia di finanza...lo sanno tutti dalle mie parti...infatti mi ha già mandato 44 volte i controlli...e quando lo vedo mi guarda come per dire "ne vuoi altri?"...mi spiegate perchè per la cass se gli faccio un "regalo"quella è corruzione e non concussione ambientale?

Da: A8401/09/2012 16:00:27
Io te la sparo così come viene...
Potrebbe essere l'elemento specializzante?
Mi spiego...nel tuo caso il comportamento del comandante integra sicuramente un abuso di qualità/poteri, però la dazione di denaro è finalizzata a specificamente ad evitare il controllo e quindi il comandante riceve denaro per astenersi dal compiere un atto dell'ufficio...
Mauro controlla però perché è buttata lì proprio a naso...

Per Vispateresa: concordo sull'aggravante del 61 n. 11...è solo il mio solito vizio di non considerarle! ;)

Da: A8401/09/2012 16:01:27
togliete la "a" prima di specificamente...

Da: praticante_01/09/2012 16:05:18
E se fosse così semplice, anche un magistrato si troverebbe in difficoltà a spiegare la differenza tra le due fattispecie. Infatti l'assenza di soggezione (ad esempio il privato che si inserisce nel sistema delle tangenti condizionato dall'ambiente e non dalla condotta del pubblico ufficiale) e il perseguimento di profitti o vantaggi hanno talvolta indotto il giudice nomofilattico (n.b. non "profilattico" :-) ) a qualificare il fatto come corruzione.

Da: praticante_01/09/2012 16:13:23
E comunque la Cassazione in quel caso configura la corruzione, secondo me, perchè i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti, mentre per aversi concussione il comandante avrebbo dovuto "costringere" con minaccia o "indurre" con la frode il privato a sottostare alla indebita richiesta.

Da: praticante_01/09/2012 16:14:21
Concordi?

Da: Mauro Repetto01/09/2012 16:17:53
Beh, se manca del tutto il metus, ovvio, però nell'esempio che ho fatto ritengo che si potrebbe configuare tale metus...

Attendo ancora risposye sul dies a quo della prescrizione...anche perchè ho un problema analogo circa la...

CORRUZIONE IMPROPRIA ANTECEDENTE:

perchè mai (simone) se ho ACCETTAZ PROMESSA e poi...solo poi... DAZIONE, la perfezione dvrebbe ritenersi avvenuta in tale ultimo momento? Per me il secondo è post factum!!!Azzo!Il reato c'è già PROPRIO EX LETTERA DELLA NORMA!!!No?
Boh...

Da: praticante_01/09/2012 16:28:47
Perchè la corruzione deve ritenersi, come ha affermato la Cassazione, un reato a duplice schema, per cui ove alla accettazione-promessa non segua la dazione, il reato si consuma con la promessa, se invece segue la dazione, la promessa-accett. diventa un antefatto irrilevante e il reato  deve ritenersi consumato con il secondo evento (dazione), così  da ritenersi la corruzione un reato in progressione (mi pare che si chiami così)

Da: praticante_01/09/2012 16:32:18
Volevo dire "reato progressivo": nel senso che si perfeziona ALTERNATIVAMENTE  con la promessa o con la dazione, sicchè se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultima, concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione.

Da: Mauro Repetto01/09/2012 16:43:31
Ok, allora io ti rispondo...cos'è il post factum non punibile?
Il logico sviluppo di una condotta già di per sè punibile e che, in quanto tale, vede il suo disvalore penale già ricompreso (ergo punito) con la punizione di tale condotta...
Anche perchè la norma parla chiaro...è già suff ll'accettaz della promessa per aversi il 318...
Io credo sia un artifizio della cass per spostare in avanti il dies a quo della prescriz...tutto qua...
Come ha fatto ad es quando ha detto che la prescriz della corruzione  (rectius: supposta...:-) )di berlusconi-mills andasse calcolata dal giorno in cui la retribuz non è stata accettata o data, ma...utilizzata!Ma va là va là...

Da: praticante_01/09/2012 16:47:27
Esatto! Hai colto nel segno! Questa è una sentenza "ad personam", anche in cass. sono corrotti, che ti pare (vedi Carnevale)

Da: Mauro Repetto01/09/2012 16:51:45
Ehm...però circa la fattispecie concreta...ehm...cioè...:-)ù
Diciamo...boh...:-)

Da: praticante_01/09/2012 17:06:11
Carnevale è il giudice di cassazione corrotto, chiamato "l'ammazza sentenze" che annullava tutte le sentenze dei mafiosi e del Dandi (mi sono visto troppo Romanzo Criminale lo so) imputato ed assolto (incredibilmente) dal reato di concorso esterno ex artt. 416 bis e 110 c.p. e la motivazione della sentenza ha fatto "scuola" e viene utiliazzata ad oggi per la definizione dell'istituto.

Da: marrocchino01/09/2012 20:05:12
non mi piace


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